Articolo 1 della Legge 19 dicembre 1956, n. 1588
Articolo 2
Versione
20 febbraio 1957
Art. 1.
Sono approvati i seguenti Accordi conclusi in Roma il 31 marzo 1955 fra l'Italia e la Jugoslavia:
a) Accordo commerciale, con annessi scambi di Note;
b) Accordo di pagamento, con annessi scambi di Note;
c) Accordo per gli scambi locali tra le zone di frontiera di Gorizia, Udine, da una parte, e di Sesana, Nuova Gorizia, Tolmino, dall'altra, con annesso scambio di Note;
d) Accordo per gli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste, da una parte, e Buie, Capodistria, Se sana e Nuova Gorizia, dall'altra, con annesso scambio di Note.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1957