Art. 61. (Correzioni ed integrazioni) 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti ((e quanto previsto all'articolo 52, comma 1)) , non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
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9 settembre 2010
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9 settembre 2021
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- 1. I decreti “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e “Liquidità” (DL n.23/ 2020) nel contesto delle Comunicazioni della Commissione EuropeaLuca Cerioni · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/