Articolo 61 del Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale
Articolo 60Articolo 63
Versione
9 settembre 2010
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Versione
9 settembre 2021
Art. 61. (Correzioni ed integrazioni) 1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti ((e quanto previsto all'articolo 52, comma 1)) , non sono ammesse correzioni ne' integrazioni all'opposizione o alla documentazione gia' depositata eccetto il caso in cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Entrata in vigore il 9 settembre 2021
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