Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 54 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Michela Sauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 713/2024 emessa dal Tribunale di Trento in data 12 luglio 2024 pubblicata in pari data, di accoglimento dell’opposizione avverso il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio dell’istante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. c.p.a.;
Visto l’art. 34, comma 5, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Antonia Tassinari e udito il difensore della parte intimata, come specificato nel relativo verbale, nessuno comparso per parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con sentenza n. 713/2024 pubblicata il 12 luglio 2024, resa nel procedimento iscritto sub. R.G. n. 2515/2023, il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, ha accolto l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento del 20 settembre 2023 con cui il Tribunale di Trento aveva disposto nei confronti della medesima ricorrente la revoca dell’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con la suddetta sentenza il Tribunale ha inoltre condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite nei confronti dell’odierna ricorrente per l’importo di euro 948,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.
II. La sentenza anzidetta è passata in giudicato come risulta dalla relativa certificazione dell’1 marzo 2025 rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Trento e versata in atti. Inoltre la pronuncia è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione della giustizia nonché all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento in data 30 luglio 2024. Risulta dunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tuttavia il Ministero non ha proceduto al dovuto pagamento delle suesposte spese di lite.
III. Perdurando l’inadempimento del Ministero, la ricorrente ha promosso l’azione di ottemperanza ex artt. 112 e ss. c.p.a. per conseguire l’attuazione, con riferimento alla regolazione delle spese legali, della sentenza passata in giudicato in particolare chiedendo a questo Tribunale di: a) dichiarare l’inottemperanza del Ministero della Giustizia all’obbligo di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 713/2024 emessa dal Tribunale di Trento; b) ordinare al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a. di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla precitata sentenza, prescrivendo le relative modalità ed assegnando un termine non superiore a sessanta giorni per mettere a disposizione della ricorrente la somma prevista a titolo di spese legali; c) nominare sin da ora, per il caso di perdurante inadempimento del Ministero intimato, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva a compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, con spese a carico dell’Amministrazione stessa e con facoltà di delega. Conseguenzialmente la ricorrente ha chiesto la condanna alla rifusione delle spese e competenze del presente procedimento da distrarsi in favore della procuratrice costituitasi antistataria.
IV. Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato, si è costituito in giudizio “ eccependo l’originaria inammissibilità o comunque l’improcedibilità del ricorso, avendo il Ministero in data 21/3/2025 disposto il pagamento con mandato n. 539 sul cap. 1262, in esecuzione della sentenza n. RG 2525/23 il Tribunale di Trento ” e depositando, a comprova del pagamento del dovuto, quanto disposto per la somma complessiva di euro 1.133,81 in data 21 marzo 2025 dalla Direzione Generale degli Affari Giuridici e Legali e comunicato in data 25 marzo 2025 all’odierna ricorrente.
V. Alla odierna camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
VI. In limine litis vale rammentare che, secondo una consolidata giurisprudenza ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2022, n. 8734), nel processo amministrativo la sentenza di cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a. costituisce una sentenza di merito che presuppone la soddisfazione piena della parte ricorrente, mentre la sentenza dichiarativa di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si configura come una pronuncia di rito disciplinata dall’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., la quale viceversa sottende il venir meno dell’interesse a ricorrere attesa l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso (cfr. sul punto, tra le tante, da ultimo anche la sentenza n. 195 del 17 dicembre 2024 di questo Tribunale).
VII. Tanto premesso, il Collegio osserva che per la controversia in esame deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. risultando comprovato che il Ministero intimato, nelle more del giudizio, ha corrisposto le somme dovute a titolo di spese legali in forza della sentenza per la cui ottemperanza la ricorrente ha agito avanti a questo Tribunale.
VIII. In applicazione del criterio della c.d. soccombenza virtuale deve essere accolta la domanda di condanna al pagamento delle spese di lite proposta dalla ricorrente nei confronti del Ministero della Giustizia da disporsi nei confronti del difensore antistatario nella misura indicata nel dispositivo, stante la fondatezza del ricorso in esame ed in ragione del rilievo che solo la proposizione del gravame ha determinato l’esecuzione degli obblighi di pagamento delle spese di lite derivanti dalla citata sentenza n. 713/2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio a favore del difensore antistatario nella misura di euro 600,00 (seicento/00), oltre al 15% per spese generali e agli altri accessori di legge, nonché a rifondere l’importo del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Antonia Tassinari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonia Tassinari | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.