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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 01/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1336/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Barbara Previati (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.V.G. n. 1336/2024, promossa da:
e (in atti generalizzati), Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Gabriella Farrace e Maurizio Carugno;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in data 23/08/2012, in Bojano, CB (con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 18, Parte II, Serie A), e che dall'unione era nata la figlia oggi maggiorenne – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia la pronuncia della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sentenza di separazione emessa in data 06/09/2023). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono essere, in questa sede, integralmente recepite, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e (in atti generalizzati), alle Parte_1 Parte_2 medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio del 23/08/2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 18, Parte II, Serie A);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile – Volontaria giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda (Presidente)
• Dott.ssa Barbara Previati (Giudice)
• Dott.ssa Rossella Casillo (Giudice relatore ed estensore) riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.V.G. n. 1336/2024, promossa da:
e (in atti generalizzati), Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Gabriella Farrace e Maurizio Carugno;
(ricorrenti)
e con: l'intervento del pubblico ministero ex lege; (interventore ex lege)
Oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024, gli odierni ricorrenti – premesso di essersi coniugati in data 23/08/2012, in Bojano, CB (con atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 18, Parte II, Serie A), e che dall'unione era nata la figlia oggi maggiorenne – hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di pronunciare la Per_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Designato il giudice relatore, la causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, senza comparizione personale delle parti (cui le stesse hanno espressamente rinunciato), previa trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, ossia la pronuncia della separazione consensuale con sentenza passata in giudicato e l'ulteriore requisito della separazione protrattasi ininterrottamente per almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi (sentenza di separazione emessa in data 06/09/2023). Deve, quindi, essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto inter partes, alle medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono essere, in questa sede, integralmente recepite, in quanto conformi a legge.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante l'accordo dalle stesse raggiunto in ordine alle condizioni di separazione, in applicazione del principio espresso dall'art. 92, co. 3, c.p.c.
P.Q.M.
• Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e (in atti generalizzati), alle Parte_1 Parte_2 medesime condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bojano (CB), per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. D, del D.P.R. n. 396/2000 (atto di matrimonio del 23/08/2012, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bojano, CB, dell'anno 2012, Numero 18, Parte II, Serie A);
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, data del deposito. Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rossella Casillo Dott. Enrico Di Dedda