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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1483/2024 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Sergio Rossetti - Giudice
nel procedimento unitario n. 1483/2024, di cui
n.1483-1 promosso da (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_1 P.IVA_1
Costa ), del Foro di Milano, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE nei confronti di (C.F. , con sede legale a Milano in Via Don Controparte_1 P.IVA_2
Gnocchi 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._2
Milano, Via A. Ponchielli 5, e al seguente indirizzo
Email_2
RESISTENTE
n.1483-2 promosso da pagina1 di 7 (C.F. , con sede legale a Milano in Via Don Controparte_1 P.IVA_2
Gnocchi 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._2
Milano, Via A. Ponchielli 5, e al seguente indirizzo
Email_2
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: inammissibilità domanda prenotativa e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
La società in data 21.11.2024 ha proposto istanza di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. Controparte_1
), con sede legale a Milano in Via Don Gnocchi 4, ed è stata fissata P.IVA_2 udienza ex art.41 CCII al 18.12.2024. Con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 12.12.2024 la medesima società debitrice ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale, ed ha altresì richiesto la conferma delle misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII. Tale domanda è stata trattata dal Collegio in via prioritaria rispetto all'istanza di liquidazione giudiziale, a mente della generale previsione di cui all'art.7 comma 2 CCII. Con decreto del 12.12.2024 il Tribunale ha concesso il termine richiesto sino al 10.2.2025 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII, ha confermato sino alla stessa data le misure protettive ed ha nominato Commissario giudiziale lil dott. Persona_1
[...]
In occasione del parere reso dal Commissario giudiziale riguardo agli obblighi informativi periodici, alla richiesta di proroga del termine per addivenire al perfezionamento dello strumento di regolazione della crisi prescelto ed altresì di proroga dell'ombrello protettivo in essere, il Commissario ha espresso rilievi critici sull'operato della società evidenziando che, oltre a mancare in concreto un progetto di piano, “il comportamento del debitore è fuori controllo”, posto che “la società debitrice ha del tutto ignorato la richiesta di chiarimenti (del giudice) in ordine alle plurime criticità segnalate dallo scrivente commissario in esito all'esame della relazione periodica al 10
pagina2 di 7 gennaio 2025 (tra le quali: pagamenti di debiti pregressi, sistemazioni contabili di ammanchi di cassa, comportamenti di grave negligenza della gestione del danaro contante che hanno avuto come effetto il furto dello stesso, trasferimento del magazzino di Garbagnate Milanese all'affittuaria dell'azienda, qualificabile quale parte correlata, a valori di dubbia congruità)”, ed anzi ha nuovamente effettuato pagamenti dei debiti pregressi. Con provvedimento del 13.2.2025 CCII il Collegio ha, quindi, rigettato la concessione della proroga richiesta e la richiesta di proroga delle misure protettive ex art.55 comma 4 CCII, fissando udienza al 6.3.2025 per l'eventuale inammissibilità della domanda ex art.44 CCII e declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. All'esito dell'audizione della società all'udienza fissata, esaminata la memoria e le produzioni di in data 5-6.3.2025, istruito Controparte_1 documentalmente il procedimento, il Collegio osserva quanto segue. Innanzi tutto, va rilevato che il comma 2 dell'art.44 alla lett. a) CCII come modificato dal D. Lgs. 13.9.2024 n.136, consente al Tribunale di prorogare il termine concesso per la presentazione della proposta, di un piano o di accordi, “in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Nella specie, né nelle rendicontazioni periodiche, né nell'istanza di proroga o nelle note d'udienza il progetto di piano è stato alleato e neppure illustrato, essendosi limitata la società ad anticipare che lo strumento prescelto sarebbe un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, mediante un'operazione di cessione dei due rami dell'azienda a soggetto terzo. Emerge dagli atti che l'assenza di un concreto progetto di regolazione della crisi sarebbe imputabile:
• dalla tardività nell'avvio degli incarichi professionali finalizzati a produrre le attestazioni, le perizie e la documentazione a corredo del ricorso definitivo (nessuna formalizzazione degli stessi è in atti);
• dal ritardo nelle risposte dei creditori alla circolarizzazione dei crediti;
• dalla genericità della manifestazione di interesse da parte del potenziale interessato ai rami d'azienda della debitrice, del 6.2.2025, Parte_2 pur trattandosi del soggetto che più di ogni altro è a conoscenza della realtà imprenditoriale di cui si discute, in quanto è il soggetto attualmente affittuario del ramo di azienda esercitato in Garbagnate Milanese e pacificamente correlato alla società debitrice, atteso che l'amministratore unico di , è “associato in partecipazione” della Parte_2 Persona_2 stessa Controparte_1
• dalla impossibilità giuridica, allo stato, di disporre del secondo ramo di azienda esercitato a Gravellona Toce, in quanto non di proprietà del debitore, ma detenuto in forza di contratto di affitto di azienda, non cedibile senza l'assenso dell'affittante, che - al momento - Parte_1
pagina3 di 7 non risulta averlo concesso tanto che, al contempo, si tratta proprio del creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
Nel quadro normativo interno e unionale le difficoltà oggettive riscontrate dall'impresa e dai suoi professionisti nella predisposizione del piano di concordato non possono valere a superare il rigoroso precetto normativo che impone la concessione della proroga solo a fronte di un avanzamento delle attività, nel caso di specie non documentato. Peraltro, neppure nel tempo intercorrente tra il provvedimento di diniego della proroga e l'udienza fissata, emerge esservi stata un'evoluzione positiva delle attività ed una progressione nella predisposizione del piano. A tutt'oggi il piano di ristrutturazione non appare sufficientemente abbozzato nei suoi contenuti essenziali e nei suoi tratti caratteristici, essendo rappresentato come un'intenzione di massima, aspecifica, priva di un livello concreto elaborazione. L'assenza di presupposti per la concessione della proroga richiesta e il mancato deposito della documentazione integrativa comportano, di per sé, l'inammissibilità della domanda di regolazione della crisi proposta da CP_1
[...]
Va, tuttavia, anche aggiunto che, nel termine concesso, come stigmatizzato dal Commissario, il debitore ha in più occasioni compiuto pagamenti non autorizzati di debiti pregressi, solo in parte restituiti, accedendo ad un finanziamento postergato. La società neppure ha fornito adeguate giustificazioni alle riscontrate sistemazioni contabili di ammanchi di cassa, a comportamenti contestati di grave negligenza della gestione del danaro contante – persino oggetto di furto -, nonché al trasferimento del magazzino di Garbagnate Milanese all'affittuaria dell'azienda, qualificabile quale parte correlata, a valori apoditticamente attribuiti e di dubbia congruità. Trattasi di comportamenti che nel complesso valutati si palesano contrari a buona fede, se non in frode ai creditori, e senz'altro denotano assenza di trasparenza e inadeguatezza delle modalità di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. Se la ristrutturazione è finalizzata al ripristino dell'equilibrio economico- finanziario senza conseguenze deteriori per i creditori rispetto all'orizzonte della liquidazione giudiziale, nella specie l'interesse dei creditori pare almeno potenzialmente compromesso rispetto a detto sbocco alternativo, non solo dal compimento reiterato di atti in violazione della par condicio, ma anche dal rischio di perpetuazione di una gestione dell'attività d'impresa incline ad aggravare lo squilibrio finanziario, in quanto contraddistinta da una radicale inadeguatezza, della quale le operazioni di pagamento e contabili prima segnalate sono fortemente sintomatiche.
pagina4 di 7 Passando ad esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, rileva il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali e dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano in Via Don Gnocchi 4. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di commercializzazione di capi di abbigliamento in genere, calzature e accessori, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. È pacifico, e comunque emerge dagli atti, che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Può essere indicato come curatore il dott. Persona_1 iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso, e dall'attività di Commissario giudiziale già svolta nel presente procedimento unitario.
P.Q.M.
Visti gli artt.39,40, 44, 49 CCII., rigettata ogni altra domanda, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. , con sede legale a Milano in Via Don Controparte_1 P.IVA_2
[.. Gnocchi 4, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante nata a [...] il [...], CP_2 elettivamente domiciliata a Milano in Via A. Ponchielli 5; nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
nomina Curatore il dott. Persona_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
pagina5 di 7 stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25.6.2025 ore 10:00; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ordina al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ordina al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; invita il curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
pagina6 di 7 ordina ai sensi dell'art. 49 co.4 ccii che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 ccii in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
dispone la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
pagina7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Sergio Rossetti - Giudice
nel procedimento unitario n. 1483/2024, di cui
n.1483-1 promosso da (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Parte_1 P.IVA_1
Costa ), del Foro di Milano, elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 presso il seguente indirizzo PEC: Email_1
RICORRENTE nei confronti di (C.F. , con sede legale a Milano in Via Don Controparte_1 P.IVA_2
Gnocchi 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._2
Milano, Via A. Ponchielli 5, e al seguente indirizzo
Email_2
RESISTENTE
n.1483-2 promosso da pagina1 di 7 (C.F. , con sede legale a Milano in Via Don Controparte_1 P.IVA_2
Gnocchi 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Del Popolo Cristaldi (C.F.
, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._2
Milano, Via A. Ponchielli 5, e al seguente indirizzo
Email_2
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: inammissibilità domanda prenotativa e dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************
La società in data 21.11.2024 ha proposto istanza di Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della società (C.F. Controparte_1
), con sede legale a Milano in Via Don Gnocchi 4, ed è stata fissata P.IVA_2 udienza ex art.41 CCII al 18.12.2024. Con ricorso ex art. 44 CCII depositato il 12.12.2024 la medesima società debitrice ha proposto domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione entro un termine fissato dal Tribunale, ed ha altresì richiesto la conferma delle misure protettive di cui all'art.54 comma 2 CCII. Tale domanda è stata trattata dal Collegio in via prioritaria rispetto all'istanza di liquidazione giudiziale, a mente della generale previsione di cui all'art.7 comma 2 CCII. Con decreto del 12.12.2024 il Tribunale ha concesso il termine richiesto sino al 10.2.2025 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art.40 CCII, ha confermato sino alla stessa data le misure protettive ed ha nominato Commissario giudiziale lil dott. Persona_1
[...]
In occasione del parere reso dal Commissario giudiziale riguardo agli obblighi informativi periodici, alla richiesta di proroga del termine per addivenire al perfezionamento dello strumento di regolazione della crisi prescelto ed altresì di proroga dell'ombrello protettivo in essere, il Commissario ha espresso rilievi critici sull'operato della società evidenziando che, oltre a mancare in concreto un progetto di piano, “il comportamento del debitore è fuori controllo”, posto che “la società debitrice ha del tutto ignorato la richiesta di chiarimenti (del giudice) in ordine alle plurime criticità segnalate dallo scrivente commissario in esito all'esame della relazione periodica al 10
pagina2 di 7 gennaio 2025 (tra le quali: pagamenti di debiti pregressi, sistemazioni contabili di ammanchi di cassa, comportamenti di grave negligenza della gestione del danaro contante che hanno avuto come effetto il furto dello stesso, trasferimento del magazzino di Garbagnate Milanese all'affittuaria dell'azienda, qualificabile quale parte correlata, a valori di dubbia congruità)”, ed anzi ha nuovamente effettuato pagamenti dei debiti pregressi. Con provvedimento del 13.2.2025 CCII il Collegio ha, quindi, rigettato la concessione della proroga richiesta e la richiesta di proroga delle misure protettive ex art.55 comma 4 CCII, fissando udienza al 6.3.2025 per l'eventuale inammissibilità della domanda ex art.44 CCII e declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale. All'esito dell'audizione della società all'udienza fissata, esaminata la memoria e le produzioni di in data 5-6.3.2025, istruito Controparte_1 documentalmente il procedimento, il Collegio osserva quanto segue. Innanzi tutto, va rilevato che il comma 2 dell'art.44 alla lett. a) CCII come modificato dal D. Lgs. 13.9.2024 n.136, consente al Tribunale di prorogare il termine concesso per la presentazione della proposta, di un piano o di accordi, “in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Nella specie, né nelle rendicontazioni periodiche, né nell'istanza di proroga o nelle note d'udienza il progetto di piano è stato alleato e neppure illustrato, essendosi limitata la società ad anticipare che lo strumento prescelto sarebbe un concordato preventivo in continuità aziendale indiretta, mediante un'operazione di cessione dei due rami dell'azienda a soggetto terzo. Emerge dagli atti che l'assenza di un concreto progetto di regolazione della crisi sarebbe imputabile:
• dalla tardività nell'avvio degli incarichi professionali finalizzati a produrre le attestazioni, le perizie e la documentazione a corredo del ricorso definitivo (nessuna formalizzazione degli stessi è in atti);
• dal ritardo nelle risposte dei creditori alla circolarizzazione dei crediti;
• dalla genericità della manifestazione di interesse da parte del potenziale interessato ai rami d'azienda della debitrice, del 6.2.2025, Parte_2 pur trattandosi del soggetto che più di ogni altro è a conoscenza della realtà imprenditoriale di cui si discute, in quanto è il soggetto attualmente affittuario del ramo di azienda esercitato in Garbagnate Milanese e pacificamente correlato alla società debitrice, atteso che l'amministratore unico di , è “associato in partecipazione” della Parte_2 Persona_2 stessa Controparte_1
• dalla impossibilità giuridica, allo stato, di disporre del secondo ramo di azienda esercitato a Gravellona Toce, in quanto non di proprietà del debitore, ma detenuto in forza di contratto di affitto di azienda, non cedibile senza l'assenso dell'affittante, che - al momento - Parte_1
pagina3 di 7 non risulta averlo concesso tanto che, al contempo, si tratta proprio del creditore istante per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
[...]
Nel quadro normativo interno e unionale le difficoltà oggettive riscontrate dall'impresa e dai suoi professionisti nella predisposizione del piano di concordato non possono valere a superare il rigoroso precetto normativo che impone la concessione della proroga solo a fronte di un avanzamento delle attività, nel caso di specie non documentato. Peraltro, neppure nel tempo intercorrente tra il provvedimento di diniego della proroga e l'udienza fissata, emerge esservi stata un'evoluzione positiva delle attività ed una progressione nella predisposizione del piano. A tutt'oggi il piano di ristrutturazione non appare sufficientemente abbozzato nei suoi contenuti essenziali e nei suoi tratti caratteristici, essendo rappresentato come un'intenzione di massima, aspecifica, priva di un livello concreto elaborazione. L'assenza di presupposti per la concessione della proroga richiesta e il mancato deposito della documentazione integrativa comportano, di per sé, l'inammissibilità della domanda di regolazione della crisi proposta da CP_1
[...]
Va, tuttavia, anche aggiunto che, nel termine concesso, come stigmatizzato dal Commissario, il debitore ha in più occasioni compiuto pagamenti non autorizzati di debiti pregressi, solo in parte restituiti, accedendo ad un finanziamento postergato. La società neppure ha fornito adeguate giustificazioni alle riscontrate sistemazioni contabili di ammanchi di cassa, a comportamenti contestati di grave negligenza della gestione del danaro contante – persino oggetto di furto -, nonché al trasferimento del magazzino di Garbagnate Milanese all'affittuaria dell'azienda, qualificabile quale parte correlata, a valori apoditticamente attribuiti e di dubbia congruità. Trattasi di comportamenti che nel complesso valutati si palesano contrari a buona fede, se non in frode ai creditori, e senz'altro denotano assenza di trasparenza e inadeguatezza delle modalità di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi. Se la ristrutturazione è finalizzata al ripristino dell'equilibrio economico- finanziario senza conseguenze deteriori per i creditori rispetto all'orizzonte della liquidazione giudiziale, nella specie l'interesse dei creditori pare almeno potenzialmente compromesso rispetto a detto sbocco alternativo, non solo dal compimento reiterato di atti in violazione della par condicio, ma anche dal rischio di perpetuazione di una gestione dell'attività d'impresa incline ad aggravare lo squilibrio finanziario, in quanto contraddistinta da una radicale inadeguatezza, della quale le operazioni di pagamento e contabili prima segnalate sono fortemente sintomatiche.
pagina4 di 7 Passando ad esaminare la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, rileva il Collegio che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia richiesta in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla presenza di ingenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali e dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esigua entità dell'attivo circolante liquido. Questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Milano in Via Don Gnocchi 4. Il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di commercializzazione di capi di abbigliamento in genere, calzature e accessori, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII. È pacifico, e comunque emerge dagli atti, che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII. Può essere indicato come curatore il dott. Persona_1 iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso, e dall'attività di Commissario giudiziale già svolta nel presente procedimento unitario.
P.Q.M.
Visti gli artt.39,40, 44, 49 CCII., rigettata ogni altra domanda, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. , con sede legale a Milano in Via Don Controparte_1 P.IVA_2
[.. Gnocchi 4, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante nata a [...] il [...], CP_2 elettivamente domiciliata a Milano in Via A. Ponchielli 5; nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
nomina Curatore il dott. Persona_1
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
pagina5 di 7 stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25.6.2025 ore 10:00; assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155- sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ordina al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ordina al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; invita il curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
pagina6 di 7 ordina ai sensi dell'art. 49 co.4 ccii che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 ccii in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
dispone la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 6 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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