Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 06/05/2026, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00241/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di PE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2026, proposto da NI CC, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Luca Salini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di PE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Cacciagrano, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso del 16 dicembre 2025 presentata all’Ordine de medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di PE, avente ad oggetto la copia della documentazione inerente la protocollazione e lavorazione delle domanda di pensione presentate in quota A, pensione di vecchiaia, e in quota B, trattamento di vecchiaia, per l’accertamento del relativo diritto, per la condanna dell’Ordine al rilascio della corrispondente documentazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di PE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. IL Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
TT e RI
Il Sig. NI CC in data 16 dicembre 2025 presentava istanza di accesso all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di PE, avente ad oggetto la copia della documentazione inerente la protocollazione e lavorazione delle domande di pensione presentate in quota A, pensione di vecchiaia, e in quota B, trattamento di vecchiaia; le domande erano state presentate in data 11 marzo 2024 per il tramite del predetta ordine; il 22 ottobre 2025 il competente Enpam gli aveva comunicato che dette istanze non erano state prodotte e come procedere corretamente per conseguire la pensione.
A fronte dell’inerzia dell’Ordine, l’interessato presentava ricorso volto all’annullamento del silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza di accesso, per l’accertamento del relativo diritto, per la condanna dell’Ordine al rilascio della corrispondente documentazione, deducendo la violazione dell’art.22 della Legge n.241 del 1990, degli artt.2, 9, 10, 14, del D.P.R. n.184 del 2006 nonchè l’eccesso di potere.
L’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di PE si costituiva in giudizio, deducendo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo estraneo alla materia previdenziale e venendo invece in rilievo sul tema la competenza dell’Enpam, segnalando in fatto che, secondo la nota del predetto Enpam del 9 marzo 2026, l’interessato aveva presentato le istanze di pensione all’Ente competente l’11 marzo 2024, che dunque le stesse non erano consultabili dall’Ordine, che tutto quanto richiesto era invece accessibile presso l’Enpam, che le domande in esame erano in lavorazione, che il trattamento tuttavia era sospeso nell’erogazione per inadempimenti sui versamenti contributivi, che il tutto gli era stato notificato il 29 settembre 2025, sostenendo nel merito l’infondatezza del gravame.
Con memoria il ricorrente, alla luce dei fatti suesposti, richiedeva la declaratoria di improcedibilità del ricorso o di cessata materia del contendere, insistendo per la refusione delle spese di lite, per soccombenza virtuale dell’Ordine.
Con memoria di replica il suddetto Ordine richiedeva la declaratoria della cassata materia del contendere, con vittoria delle spese di giudizio, ex art.96, comma 3 c.p.c., per colpa grave, non essendo mai stato intrattenuto un rapporto di natura pensionistica col Sig. CC, essendo competente l’Enpam, e non detenendo quindi gli atti richiesti.
Nella camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Alla luce di quanto segnalato dalle parti, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In considerazione dei fatti di causa, ovvero da un lato che l’Ordine non forniva comunque risposta all’istanza del richiedente, dall’altro che era divenuto notorio, con la predetta nota del 22 ottobre 2025 antecedente la domanda di accesso (cfr. anche nota Enpam 9 marzo 2026, all.3 atti Ordine), che la competenza in tema di pensione è radicata in capo all’Enpam e non in capo all’Ordine, sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso n.72/2026 indicato in epigrafe.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in PE nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| IL Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO