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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1881/2022
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 1881/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LONGO DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 TARDUCCI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._1
APPELLATO/I
*
Oggi 15 Gennaio 2025, alle ore 12,30 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Lavinia Panerai. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Davide Longo Per parte appellata: l'Avv. Andrea Paolo in sostituzione dell'Avv. Tarducci Alessandro.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
pagina 1 di 9
N. R.G. 1881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1881/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LONGO DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 TARDUCCI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2585/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/09/2022
CONCLUSIONI
In data 15.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 2585/2022 pronunciata in data 20.09.2022 nel giudizio iscritto al R.G. 10217/2019 del Tribunale di Firenze dal Giudice Dott.ssa Valeria Mazza, nonché notificata all'odierno appellante a mezzo posta elettronica certificata il giorno 21.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: - nel merito, in via principale: accertare l'avvenuta pagina 2 di 9 risoluzione di diritto del contratto di noleggio ex art. 1457 c.c. a causa dell'inadempimento della e di conseguenza rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in CP_2 diritto per i motivi sopra riportati, poiché nessuna responsabilità può essere addebitata alla Pt_1
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
[...] attrice, accertare l'eccessiva quantificazione dell'importo richiesto a titolo di penale contrattuale e ridurlo in via equitativa ex art. 1384 c.c. della somma complessiva di € 10.680,6, ovvero del differente importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Longo dichiaratosi anticipatario”.
Per parte appellata: “Voglia Codesta Corte di Appello In via preliminare respingere la richiesta ex art. 351, comma 2 , c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge;
In tesi respingere l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2585/2022 del 21/09/2022 emessa nel procedimento RG 10217/2019 dal Tribunale di Firenze, Giudice Dr.ssa Giovanna Mazza. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ), Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 2585/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/09/2022, che, in accoglimento della domanda proposta da aveva CP_1 condannato al pagamento della somma di € 26.400,00 (oltre IVA ed interessi legali dal Pt_1 dovuto al saldo effettivo), a titolo di penale contrattuale, oltre che alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo:
CP_1 Pt_1
che, in data 28.11.2017, essa società specializzata nel noleggio di auto a lungo termine,
CP_1 aveva stipulato con il contratto quadro avente ad oggetto il noleggio di sei autoveicoli;
Pt_1
che, pertanto, si era attivata immediatamente presso la casa costruttrice per l'acquisto degli
CP_1 autoveicoli richiesti al fine di renderli quanto prima disponibili per;
Pt_1
che, una volta acquistati gli autoveicoli, aveva informato di non voler più procedere al Pt_1 CP_1 loro ritiro;
che, quindi, aveva emesso la fattura n. FD0001819629, pari ad € 32.282,60 (comprensiva di
CP_1
IVA), quale importo dovuto a titolo di penale contrattuale;
che, tuttavia, aveva omesso di corrispondere la suddetta somma ed anche il tentativo di Pt_1 mediazione si era concluso con esito negativo;
chiedeva, dunque, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di €
32.292,60, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. pagina 3 di 9 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente la Pt_1 domanda avversaria;
in particolare, la convenuta esponeva che le parti avevano stabilito che la consegna degli autoveicoli (sei autovetture Fiat DA), oggetto del contratto di noleggio, sarebbe dovuta avvenire inderogabilmente entro il 30.11.2017, come si evinceva chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e come stabilito dall'art.
4.2. delle condizioni generali di contratto;
che, tuttavia, entro il predetto termine alcun veicolo era stato consegnato, sicché essa aveva legittimamente sollevato eccezione di inadempimento e comunicato il recesso dal Pt_1 contratto;
che, in ogni caso, la penale contrattuale doveva ritenersi manifestamente eccessiva e, quindi, andava ridotta secondo equità dal giudicante, anche in ragione del fatto che il valore commerciale di ciascuna autovettura era inferiore alla penale applicata da CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della attorea domanda e, in via subordinata, la riduzione della penale secondo equità.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta era destituita di fondamento, dal momento che alcun valore poteva essere attribuita alla mail del 19.10.2017 (del seguente tenore:
“la cosa per me più importante per il vostro caso è la mia pronta consegna”), sia perché indirizzata a da tale – del quale era sconosciuta la qualifica, i poteri e le Pt_1 Persona_1 funzioni rivestite nell'ambito delle trattive intercorse tra le parti – sia perché in essa mancava il riferimento a qualsiasi termine essenziale;
(-) inoltre, tale termine non era fissato neppure nella proposta di noleggio del 28.11.2017 e nella scheda d'ordine del 22.11.2017, in cui niente era stato indicato nello spazio “data di consegna richiesta” ed in cui si leggeva - in ogni caso – che l'eventuale data era da intendersi indicativa e non perentoria;
(-) pertanto, sia dalla lettura della proposta che del contratto non risultava che le parti avessero convenuto una data della consegna, completamente mancante;
(-) per converso, dall'art.
4.2. del contratto di noleggio (secondo cui “la data di consegna del veicolo, indicata nella lettera di accettazione della scheda d'ordine, è quella comunicata dal fornitore ad la quale si attiverà presso il medesimo affinchè la stessa venga rispettata. CP_1 CP_1 comunicherà al Cliente eventuali ritardi, rimanendo tuttavia sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi”) si evinceva che l'eventuale indicazione di un termine sarebbe stata solo indicativa, non essendo imputabili ad ritardi nella consegna dei veicoli;
CP_1
(-) infine, legittima era la richiesta di di pagamento della penale, in quanto espressamente CP_1 prevista in contatto ed essendo corretti anche i criteri seguiti per la sua quantificazione;
pagina 4 di 9 (-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, lamentava l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice ritenuto essenziale il termine pattuito per la consegna degli autoveicoli noleggiati, sebbene all'art.
4.2. la si fosse espressamente impegnata a consegnarli entro la data concordata ed a comunicare CP_1 tempestivamente eventuali ritardi.
In proposito, significativa si presentava anche la mail del 19.10.2017 ove , il cui Persona_1 potere a rappresentare non era stato mai contestato da quest'ultima, aveva assicurato a CP_1
la pronta consegna degli autoveicoli. Pt_1
Pertanto, doveva considerarsi legittimo il recesso di dal contratto, stante il venir meno del Pt_1 suo interesse a ricevere la prestazione a causa del ritardo in cui era incorsa CP_1
Tale recesso era motivato sia ai sensi dell'art. 1457 c.c. sia sulla base della giurisprudenza formatasi in tema di presupposizione.
2) Con il secondo, si doleva della mancata riduzione della penale secondo equità ex art. 1384 c.c., non essendosi il primo giudice neppure pronunciato sulla domanda proposta in via subordinata dall'originaria convenuta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 20.12.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
3.1.1. – Come correttamente rilevato dal tribunale, nessun termine, tanto meno essenziale, per la consegna degli autoveicoli presi a noleggio da , risulta convenuto sia nella proposta d'ordine Pt_1 del 22.11.2017 – dove lo spazio relativo alla “data richiesta consegna”, peraltro con l'espressa pagina 5 di 9 specificazione del suo carattere “indicativo”, era stato lasciato in bianco – sia nel contratto quadro di locazione del 28.11.2017, in cui, anzi, l'art.
4.2. prevedeva espressamente che “la data di consegna del veicolo, indicata nella lettera di accettazione della Scheda d'ordine, è quella comunicata dal fornitore ad la quale si attiverà presso il medesimo affinchè la stessa venga CP_1 rispettata. comunicherà al Cliente eventuali ritardi, rimanendo tuttavia sollevata da ogni CP_1 responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta provato che la messa a disposizione degli autoveicoli sia avvenuta in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali stante, appunto, la mancata pattuizione di un termine.
In ogni caso, il contratto contemplava espressamente l'esclusione di responsabilità della CP_1 nell'ipotesi di ritardata consegna, il che, di per sé, esclude che l'eventuale termine potesse considerarsi essenziale.
In proposito, alcuna valenza decisiva può attribuirsi alla mail del 19.10.2017 inviata a da Pt_1 tale per conto di con cui si assicurava la pronta consegna degli autoveicoli. Persona_1 CP_1
Difatti, anche a voler ritenere che il mittente fosse dotato del potere di rappresentanza di CP_1
(circostanza, in effetti, non contestata da quest'ultima), giova considerare che il suo contenuto è, comunque, superato dalla successiva stipula del contratto che non reca alcuna pattuizione in ordine al termine di consegna degli autoveicoli.
3.1.2. – Ne deriva che non può l'appellante utilmente invocare l'applicazione dell'art. 1457 c.c., giacché per costante orientamento giurisprudenziale: “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con
l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
6.12.2007, n. 25549).
Nella specie, manca, addirittura, la pattuizione di un termine per la consegna degli autoveicoli, il che rende del tutto inconferente il discorso in ordine alla sua presunta essenzialità (comunque smentita da quanto previsto al citato art.
4.2. del contratto).
3.1.3. – Tanto meno è invocabile l'applicazione dell'istituto della presupposizione, in quanto: “in tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta "presupposizione" deve intendersi come
pagina 6 di 9 figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di "condizione", da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa "causa" del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare;
il suo rilievo resta dunque affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 24.3.2006, n.
6631).
Trattasi, quindi, di figura ontologicamente diversa da quella del termine, poiché postulante l'esistenza di una determinata situazione di fatto condizionante l'efficacia del negozio che, in quanto tale, si pone su di un piano completamente diverso rispetto a quello temporale relativo alla esecuzione delle prestazioni contemplate in contratto.
In ogni caso, è assolutamente indimostrato sia che avesse rappresentato ad la Pt_1 CP_1 necessità di ottenere la consegna degli autoveicoli prima della festività natalizie, sia che la loro messa a disposizione avvenne quando la società appellante aveva perso qualsiasi interesse all'esecuzione del contratto.
Il mezzo, pertanto, è caducato.
3.2. – Il secondo motivo di appello è infondato nei termini che seguono, da valere anche quale integrazione della sentenza impugnata.
Se è vero che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata, di riduzione della penale, è altrettanto vero che la stessa non poteva essere accolta.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
20.9.2023, n. 26901).
pagina 7 di 9 Nella specie, occorre considerare che il noleggio delle sei autovetture doveva avvenire, per 60 mesi, al canone mensile di € 210,00, e, quindi, per un totale di € (60x210=) 12.600,00 per ciascuna di esse.
Ne deriva che l'applicazione di una penale pari al 35% “della somma dei canoni dovuti dal CP_1 momento dell'interruzione anticipata e fino alla scadenza del contratto di noleggio”, così come prevista in contratto, non può considerarsi eccessiva, in quanto era finalizzata a compensare solo una parte del pregiudizio subito da per la mancata prosecuzione del rapporto, con CP_1 conseguente mancato incasso dei canoni di noleggio.
Ciò tanto più se si considera che è rimasto incontestato che a seguito della ricezione della CP_1 proposta di noleggio di , abbia proceduto ad acquistare, dalla casa costruttrice, i suddetti Pt_1 autoveicoli, di talché essa aveva senz'altro interesse a che la controparte eseguisse integralmente la sua prestazione, al fine di vedere remunerato il suo investimento.
Del tutto non pertinente, dunque, è il riferimento dell'appellante al valore commerciale delle Fiat
DA oggetto del contratto di noleggio (che, secondo , ammonterebbe ad € 3.600 Pt_2 ciascuna), in quanto ciò che rileva era l'aspettativa di guadagno che riponeva nella CP_1 conclusione dell'affare, il che sostanziava l'interesse ad ottenere l'integrale adempimento della prestazione da parte di . Pt_2
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2585/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/09/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
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Causa d'appello n.: 1881/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LONGO DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 TARDUCCI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._1
APPELLATO/I
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Oggi 15 Gennaio 2025, alle ore 12,30 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Marco Cecchi Consigliere
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dr.ssa Lavinia Panerai. nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
Per parte appellante: l'Avv. Davide Longo Per parte appellata: l'Avv. Andrea Paolo in sostituzione dell'Avv. Tarducci Alessandro.
Il Collegio invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
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N. R.G. 1881/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1881/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. LONGO DAVIDE Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2 TARDUCCI ALESSANDRO (C.F. ) C.F._1
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 2585/2022 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/09/2022
CONCLUSIONI
In data 15.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: - IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr. 2585/2022 pronunciata in data 20.09.2022 nel giudizio iscritto al R.G. 10217/2019 del Tribunale di Firenze dal Giudice Dott.ssa Valeria Mazza, nonché notificata all'odierno appellante a mezzo posta elettronica certificata il giorno 21.09.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis: - nel merito, in via principale: accertare l'avvenuta pagina 2 di 9 risoluzione di diritto del contratto di noleggio ex art. 1457 c.c. a causa dell'inadempimento della e di conseguenza rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in CP_2 diritto per i motivi sopra riportati, poiché nessuna responsabilità può essere addebitata alla Pt_1
- nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
[...] attrice, accertare l'eccessiva quantificazione dell'importo richiesto a titolo di penale contrattuale e ridurlo in via equitativa ex art. 1384 c.c. della somma complessiva di € 10.680,6, ovvero del differente importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
- in ogni caso: con vittoria di compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Davide Longo dichiaratosi anticipatario”.
Per parte appellata: “Voglia Codesta Corte di Appello In via preliminare respingere la richiesta ex art. 351, comma 2 , c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge;
In tesi respingere l'appello come proposto in quanto infondato in fatto e diritto per le assorbenti ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2585/2022 del 21/09/2022 emessa nel procedimento RG 10217/2019 dal Tribunale di Firenze, Giudice Dr.ssa Giovanna Mazza. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CNAP come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte di Appello, (di seguito anche solo “ ), Controparte_1 CP_1 proponendo gravame avverso la sentenza n. 2585/2022, emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/09/2022, che, in accoglimento della domanda proposta da aveva CP_1 condannato al pagamento della somma di € 26.400,00 (oltre IVA ed interessi legali dal Pt_1 dovuto al saldo effettivo), a titolo di penale contrattuale, oltre che alla refusione delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo:
CP_1 Pt_1
che, in data 28.11.2017, essa società specializzata nel noleggio di auto a lungo termine,
CP_1 aveva stipulato con il contratto quadro avente ad oggetto il noleggio di sei autoveicoli;
Pt_1
che, pertanto, si era attivata immediatamente presso la casa costruttrice per l'acquisto degli
CP_1 autoveicoli richiesti al fine di renderli quanto prima disponibili per;
Pt_1
che, una volta acquistati gli autoveicoli, aveva informato di non voler più procedere al Pt_1 CP_1 loro ritiro;
che, quindi, aveva emesso la fattura n. FD0001819629, pari ad € 32.282,60 (comprensiva di
CP_1
IVA), quale importo dovuto a titolo di penale contrattuale;
che, tuttavia, aveva omesso di corrispondere la suddetta somma ed anche il tentativo di Pt_1 mediazione si era concluso con esito negativo;
chiedeva, dunque, la condanna della società convenuta al pagamento della somma di €
32.292,60, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo. pagina 3 di 9 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando integralmente la Pt_1 domanda avversaria;
in particolare, la convenuta esponeva che le parti avevano stabilito che la consegna degli autoveicoli (sei autovetture Fiat DA), oggetto del contratto di noleggio, sarebbe dovuta avvenire inderogabilmente entro il 30.11.2017, come si evinceva chiaramente dalla corrispondenza intercorsa tra le parti e come stabilito dall'art.
4.2. delle condizioni generali di contratto;
che, tuttavia, entro il predetto termine alcun veicolo era stato consegnato, sicché essa aveva legittimamente sollevato eccezione di inadempimento e comunicato il recesso dal Pt_1 contratto;
che, in ogni caso, la penale contrattuale doveva ritenersi manifestamente eccessiva e, quindi, andava ridotta secondo equità dal giudicante, anche in ragione del fatto che il valore commerciale di ciascuna autovettura era inferiore alla penale applicata da CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della attorea domanda e, in via subordinata, la riduzione della penale secondo equità.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta era destituita di fondamento, dal momento che alcun valore poteva essere attribuita alla mail del 19.10.2017 (del seguente tenore:
“la cosa per me più importante per il vostro caso è la mia pronta consegna”), sia perché indirizzata a da tale – del quale era sconosciuta la qualifica, i poteri e le Pt_1 Persona_1 funzioni rivestite nell'ambito delle trattive intercorse tra le parti – sia perché in essa mancava il riferimento a qualsiasi termine essenziale;
(-) inoltre, tale termine non era fissato neppure nella proposta di noleggio del 28.11.2017 e nella scheda d'ordine del 22.11.2017, in cui niente era stato indicato nello spazio “data di consegna richiesta” ed in cui si leggeva - in ogni caso – che l'eventuale data era da intendersi indicativa e non perentoria;
(-) pertanto, sia dalla lettura della proposta che del contratto non risultava che le parti avessero convenuto una data della consegna, completamente mancante;
(-) per converso, dall'art.
4.2. del contratto di noleggio (secondo cui “la data di consegna del veicolo, indicata nella lettera di accettazione della scheda d'ordine, è quella comunicata dal fornitore ad la quale si attiverà presso il medesimo affinchè la stessa venga rispettata. CP_1 CP_1 comunicherà al Cliente eventuali ritardi, rimanendo tuttavia sollevata da ogni responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi”) si evinceva che l'eventuale indicazione di un termine sarebbe stata solo indicativa, non essendo imputabili ad ritardi nella consegna dei veicoli;
CP_1
(-) infine, legittima era la richiesta di di pagamento della penale, in quanto espressamente CP_1 prevista in contatto ed essendo corretti anche i criteri seguiti per la sua quantificazione;
pagina 4 di 9 (-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Pt_1
1) con il primo, lamentava l'erroneità della decisione per non avere il primo giudice ritenuto essenziale il termine pattuito per la consegna degli autoveicoli noleggiati, sebbene all'art.
4.2. la si fosse espressamente impegnata a consegnarli entro la data concordata ed a comunicare CP_1 tempestivamente eventuali ritardi.
In proposito, significativa si presentava anche la mail del 19.10.2017 ove , il cui Persona_1 potere a rappresentare non era stato mai contestato da quest'ultima, aveva assicurato a CP_1
la pronta consegna degli autoveicoli. Pt_1
Pertanto, doveva considerarsi legittimo il recesso di dal contratto, stante il venir meno del Pt_1 suo interesse a ricevere la prestazione a causa del ritardo in cui era incorsa CP_1
Tale recesso era motivato sia ai sensi dell'art. 1457 c.c. sia sulla base della giurisprudenza formatasi in tema di presupposizione.
2) Con il secondo, si doleva della mancata riduzione della penale secondo equità ex art. 1384 c.c., non essendosi il primo giudice neppure pronunciato sulla domanda proposta in via subordinata dall'originaria convenuta.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, Controparte_1 contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 20.12.2023, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retroesteso verbale.
***
3 – L'esame del gravame
3.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.
3.1.1. – Come correttamente rilevato dal tribunale, nessun termine, tanto meno essenziale, per la consegna degli autoveicoli presi a noleggio da , risulta convenuto sia nella proposta d'ordine Pt_1 del 22.11.2017 – dove lo spazio relativo alla “data richiesta consegna”, peraltro con l'espressa pagina 5 di 9 specificazione del suo carattere “indicativo”, era stato lasciato in bianco – sia nel contratto quadro di locazione del 28.11.2017, in cui, anzi, l'art.
4.2. prevedeva espressamente che “la data di consegna del veicolo, indicata nella lettera di accettazione della Scheda d'ordine, è quella comunicata dal fornitore ad la quale si attiverà presso il medesimo affinchè la stessa venga CP_1 rispettata. comunicherà al Cliente eventuali ritardi, rimanendo tuttavia sollevata da ogni CP_1 responsabilità nel caso in cui si verificassero detti ritardi”.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non risulta provato che la messa a disposizione degli autoveicoli sia avvenuta in ritardo rispetto alle previsioni contrattuali stante, appunto, la mancata pattuizione di un termine.
In ogni caso, il contratto contemplava espressamente l'esclusione di responsabilità della CP_1 nell'ipotesi di ritardata consegna, il che, di per sé, esclude che l'eventuale termine potesse considerarsi essenziale.
In proposito, alcuna valenza decisiva può attribuirsi alla mail del 19.10.2017 inviata a da Pt_1 tale per conto di con cui si assicurava la pronta consegna degli autoveicoli. Persona_1 CP_1
Difatti, anche a voler ritenere che il mittente fosse dotato del potere di rappresentanza di CP_1
(circostanza, in effetti, non contestata da quest'ultima), giova considerare che il suo contenuto è, comunque, superato dalla successiva stipula del contratto che non reca alcuna pattuizione in ordine al termine di consegna degli autoveicoli.
3.1.2. – Ne deriva che non può l'appellante utilmente invocare l'applicazione dell'art. 1457 c.c., giacché per costante orientamento giurisprudenziale: “il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con
l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre" quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata” (cfr. Cassazione civile, sentenza del
6.12.2007, n. 25549).
Nella specie, manca, addirittura, la pattuizione di un termine per la consegna degli autoveicoli, il che rende del tutto inconferente il discorso in ordine alla sua presunta essenzialità (comunque smentita da quanto previsto al citato art.
4.2. del contratto).
3.1.3. – Tanto meno è invocabile l'applicazione dell'istituto della presupposizione, in quanto: “in tema di rapporti giuridici sorti da contratto, la cosiddetta "presupposizione" deve intendersi come
pagina 6 di 9 figura giuridica che si avvicina, da un lato, ad una particolare forma di "condizione", da considerarsi implicita e, comunque, certamente non espressa nel contenuto del contratto e, dall'altro, alla stessa "causa" del contratto, intendendosi per causa la funzione tipica e concreta che il contratto è destinato a realizzare;
il suo rilievo resta dunque affidato all'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, da compiersi in relazione ai termini effettivi del negozio giuridico dalle medesime stipulato. Deve pertanto ritenersi configurabile la presupposizione tutte le volte in cui, dal contenuto del contratto, si evinca che una situazione di fatto, considerata, ma non espressamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del medesimo, quale presupposto imprescindibile della volontà negoziale, venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse, in modo tale che l'assetto che costoro hanno dato ai loro rispettivi interessi venga a trovarsi a poggiare su una base diversa da quella in forza della quale era stata convenuta l'operazione negoziale, così da comportare la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'articolo 1467 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 24.3.2006, n.
6631).
Trattasi, quindi, di figura ontologicamente diversa da quella del termine, poiché postulante l'esistenza di una determinata situazione di fatto condizionante l'efficacia del negozio che, in quanto tale, si pone su di un piano completamente diverso rispetto a quello temporale relativo alla esecuzione delle prestazioni contemplate in contratto.
In ogni caso, è assolutamente indimostrato sia che avesse rappresentato ad la Pt_1 CP_1 necessità di ottenere la consegna degli autoveicoli prima della festività natalizie, sia che la loro messa a disposizione avvenne quando la società appellante aveva perso qualsiasi interesse all'esecuzione del contratto.
Il mezzo, pertanto, è caducato.
3.2. – Il secondo motivo di appello è infondato nei termini che seguono, da valere anche quale integrazione della sentenza impugnata.
Se è vero che il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta in via subordinata, di riduzione della penale, è altrettanto vero che la stessa non poteva essere accolta.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta” (cfr. Cassazione civile, ordinanza del
20.9.2023, n. 26901).
pagina 7 di 9 Nella specie, occorre considerare che il noleggio delle sei autovetture doveva avvenire, per 60 mesi, al canone mensile di € 210,00, e, quindi, per un totale di € (60x210=) 12.600,00 per ciascuna di esse.
Ne deriva che l'applicazione di una penale pari al 35% “della somma dei canoni dovuti dal CP_1 momento dell'interruzione anticipata e fino alla scadenza del contratto di noleggio”, così come prevista in contratto, non può considerarsi eccessiva, in quanto era finalizzata a compensare solo una parte del pregiudizio subito da per la mancata prosecuzione del rapporto, con CP_1 conseguente mancato incasso dei canoni di noleggio.
Ciò tanto più se si considera che è rimasto incontestato che a seguito della ricezione della CP_1 proposta di noleggio di , abbia proceduto ad acquistare, dalla casa costruttrice, i suddetti Pt_1 autoveicoli, di talché essa aveva senz'altro interesse a che la controparte eseguisse integralmente la sua prestazione, al fine di vedere remunerato il suo investimento.
Del tutto non pertinente, dunque, è il riferimento dell'appellante al valore commerciale delle Fiat
DA oggetto del contratto di noleggio (che, secondo , ammonterebbe ad € 3.600 Pt_2 ciascuna), in quanto ciò che rileva era l'aspettativa di guadagno che riponeva nella CP_1 conclusione dell'affare, il che sostanziava l'interesse ad ottenere l'integrale adempimento della prestazione da parte di . Pt_2
4 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
4.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono così liquidate ex D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore 26.001-52.000).
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00
Compenso tabellare: € 6.734,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si applica il valore minimo per la fase istruttoria/trattazione e per quella decisionale, in considerazione della ridotta attività difensiva espletata.
4.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2585/2022 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 21/09/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.734,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge;
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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