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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1026 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via dell'Annunziata n. 3, presso lo studio dell'avv. Ciuffoletti Daniele che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, parte ricorrente premetteva:
- di aver lavorato, dal 2001 alla data del ricorso, come coltivatrice diretta e vivaista floricultrice;
- di essere stata esposta a vari fattori di rischio professionale quali il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, vibrazioni, microtraumi e movimentazione manuale dei carichi per 8 ore al giorno;
- di aver sviluppato la patologia sindrome del canale carpale bilaterale, evidenziata dall'esame elettromiografico del 24/05/2021 ( Cfr. All. 1 al ricorso) e qualificata come malattia di tipo professionale (Cfr. relazione medico legale Dr.
[...] [
– All. 7 al ricorso); - di aver presentato all' , in data 26/07/2023, Per_2 CP_1 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia professionale indicata, definita negativamente dall'Istituto, con nota del
07/09/2023; - di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, riscontrata negativamente dall' con provvedimento del CP_1
10.10.2023.
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di CP_1 accertare e dichiarare di essere affetta, in ragione dell'attività lavorativa svolta, dalla malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale, da cui è derivato un grado di inabilità pari al 7%; - per l'effetto, di condannare l' CP_1 alla corresponsione della somma capitale corrispondente, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dalla parte CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente (sindrome del tunnel carpale bilaterale) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia ed i postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia contratta, decisione confermata anche in seguito ad opposizione (cfr. doc.ti nn.4 – 5 - 6 all.ti al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale Sindrome del tunnel carpale bilaterale e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7% (Cfr. relazione medico legale di parte a firma del dott. – All. 7 al ricorso) Per_3
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività lavorative allegate in ricorso.
In particolare, la teste , cognata della ricorrente, ha Testimone_1 confermato lo svolgimento delle attività di coltivatrice diretta e floricultrice vivaista da parte della ricorrente per circa 7/8 ore al giorno, utilizzando abitualmente il “potatore elettrico, forbici, seghetti e forbici con prolunga sia per le piante di olivo sia per le piante del vivaio … specialmente quando si raccolgono le olive. L'ho vista a suo tempo usare anche l'attrezzo per scuotere gli alberi d'ulivo per far cadere i frutti”, sia la zappa per estirpare le erbe infestanti sia nei terreni adibiti alla raccolta delle olive sia nei terreni destinati alla floricultura (cfr. cap.3 in calce al ricorso) e l'abbattitore elettrico e lo scuoti olive essendo proprietaria di circa 350 piante di olivo (cfr. cap.3 in calce al ricorso) che “il coltello sia per il taglio sia per il trapianto di piante su vaso ed … un escavatore per il trapianto delle piante”. Con particolare riferimento alla movimentazione manuale dei carichi la teste ha confermato di aver visto l'odierna istante “sollevare manualmente sacchi di terra di peso variabile di circa 20-30 Kg … ed usare il traspallet per il trasporto di sacchi di terra di peso maggiore ai 30 Kg … provvedere personalmente anche alla raccolta di mele, fichi e cachi in alberi di proprietà … mettersi i sacchi sulle spalle e poi caricarli in macchina, sua o dei clienti” (cfr. cap.li da nn.5 a 10 in calce al ricorso).
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata.
Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Per_4 documentali e clinico-obiettivi, che la ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”. Tuttavia, dalla consulenza medico legale, le cui conclusioni sono condivise dal Giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, emerge che non può essere riconosciuto alla parte ricorrente il beneficio invocato in quanto non sono emersi elementi, oggettivi, convincenti ed inoppugnabili, tali da poter affermare, con criterio di elevata probabilità, che la patologia sia causalmente e/o concausalmente dipendente dall'attività lavorativa da egli svolta.
Il CTU ha dapprima illustrato la patologia sofferta dalla ricorrente evidenziando che il tunnel carpale: “… è la sindrome da intrappolamento nervoso più comune, ed è causata dalla compressione del nervo mediano al polso. In questa sede il nervo mediano passa attraverso un canale osteofibroso con spazio limitato chiamato tunnel carpale, che contiene le ossa del polso, il legamento carpale trasverso, il nervo mediano e i tendini flessori digitali. L'edema, i cambiamenti ormonali, l'attività manuale e l'infiammazione possono contribuire al restringimento del canale ed alla compressione nervosa, causando dolore, intorpidimento, parestesie e debolezza della mano omolaterale. (…) La STC è una condizione multifattoriale e diversi meccanismi contribuiscono al suo sviluppo.
Sono riconosciuti molteplici fattori di rischio:
1. Specifici del paziente;
2. Occupazionali;
3. Sociali;
4. Ambientali” per poi specificare quando all'eziologia che: “la gran parte delle patologie muscolo-scheletriche dell'arto superiore (nel cui contesto figura la STC), presentino una genesi multifattoriale e come la loro manifestazione sia influenzata sia da fattori sia occupazionali che extra occupazionali” e come “Nella popolazione generale la sindrome del tunnel carpale presenta una incidenza pari all'1% circa, netta prevalenza del sesso femminile (rapporto femmine/maschi pari a 3:1), età media di insorgenza intorno ai 50 anni, ed è significativamente correlata con malattie endocrine (acromegalia, ipotiroidismo, endocrinopatie di origine ginecologica, diabete), metaboliche
(obesità, insufficienza renale con necessità di dialisi, gotta), infiammatorie (artriti, tenosinoviti), con l'amiloidosi, la sarcoidosi, nonché con la gravidanza. … tali condizioni predisponenti … vengono genericamente identificate come «fattori di rischio non professionale». Di tale categoria di rischi, inoltre, fanno parte i cosiddetti fattori costituzionali individuali quali la massa corporea, le condizioni dell'apparato muscolo scheletrico, le dimensioni del polso. (…) Come per la patologia «comune», anche per la patologia ad origine lavorativa sono stati indicati specifici «fattori di rischio professionale», identificati nella esecuzione rapida e ripetitiva di movimenti di inclinazione ulnare e di flessione del polso e delle dita della mano, nell'uso di strumenti vibranti e nell'applicazione di forza prensile, in funzione anche e soprattutto della media oraria giornaliera di impegno lavorativo e della durata di tale impegno nel tempo (numero complessivo di ore lavorative). (…)
Ai fini del riconoscimento della origine lavorativa della sindrome, negli Stati Uniti, il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), al di là degli indizi clinico strumentali …. ritiene necessario il rilievo nella anamnesi lavorativa dello svolgimento di mansioni che prevedano almeno una delle seguenti attività: movimenti rapidi e ripetitivi della mano;
applicazione di forza manuale;
posizioni coatte del polso e della mano;
uso di strumenti vibranti;
frequente e prolungata compressione sul polso o alla base del palmo della mano” Fatta questa doverosa premessa, il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo nella valutazione della esposizione idonea ad ingenerare il rischio occupazionale di contrarre la malattia denunciata, ha ritenuto che le prove (documentali e testimoniali) prodotte da parte ricorrente, non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativa e la patologia contratta e denunciata, dovendosi escludere “ … l'utilizzo di strumenti vibranti con vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; d'altra parte anche se si dovesse prendere in considerazione l'utilizzo dell'abbattitore elettrico per la raccolta delle olive e del potatore elettrico per la potatura degli olivi, si tratta di interventi episodici, limitati nel tempo e caratterizzati da una attività non continuativa (in quanto interrotta dalla necessità di raccogliere e spostare quanto prodotto dalla specifica attività svolta). Anche l'attività di potatura a mezzo di forbici (con uso di forza nella chiusura delle dita), rappresenta una attività episodica e non continuativa, ordinariamente intervallata dalla attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti, nel punto vendita del vivaio e che quindi non corrispondente qualitativamente e quantitativamente a quella ritenuta idonea alla Con produzione della (movimenti eseguiti ad alta frequenza in maniera ripetitiva -
“assenza dei tempi di recupero” -). D'altra parte, si evidenzia come sia segnalata nell'anamnesi della ricorrente, la presenza di patologie infiammatorie di tipo reumatico (connettivite indifferenziata, fibromialgia ed una sindrome da anticorpi anti fosfolipidi) che costituiscono, insieme al genere femminile ed all'età, fattori importanti, di tipo non occupazionale, favorenti l'insorgenza della patologia per cui è causa”. IL CTU sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti, ha verificato come la ricorrente: “Sempre all'anamnesi risulta essere stata trattata chirurgicamente nel 1996 per la presenza della medesima patologia compressiva del nervo mediano al polso destro (attualmente recidivata), quando ancora non aveva intrapreso l'attività lavorativa indicata come responsabile della patologia denunciata” inoltre concorda il Tribunale con quanto evidenziato dall'ausiliario che, diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente (che afferma di lavorare per 11 mesi/anno) e confermato dalla teste, nell'estratto conto previdenziale dell' CP_5 viene documentata una attività lavorativa di durata di poco inferiore ai 6 mesi / anno
(dal 2001 al 2023). Anche con riferimento all'attendibilità della teste, il Giudicante, in disparte la considerazione in merito al vincolo di affinità che la lega alla ricorrente che ne mina la credibilità, sottolinea come la testimone ha dichiarato di vedere 2/3 volte a settimana la deducente e non è verosimile che la si fermi per 7/8 ore ogni Tes_1 volta nella serra ovvero nei campi dove la ha allegato di lavorare. Pt_1 L'ausiliario del Giudice ha quindi escluso che la malattia sindrome del tunnel carpale bilaterale, di cui risulta affetto il ricorrente, abbia origine professionale, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto.
Il CTP di parte ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario sostenendo comunque un ruolo concausale dell'attività lavorativa rispetto alla patologia denunciata.
Il Dott. rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP Per_4 di parte ricorrente, ha precisato che, nel caso della ricorrente non è stata sottolineata tanto la presenza di fattori extralavorativi, quanto la carenza dei fattori occupazionali consistenti in: 1) “esecuzione rapida e ripetitiva di movimenti di inclinazione ulnare e di flessione del polso e delle dita della mano, nell'uso di strumenti vibranti e nell'applicazione di forza prensile, in funzione anche e soprattutto della media oraria giornaliera di impegno lavorativo e della durata di tale impegno nel tempo (numero complessivo di ore lavorative)”; 2) “l'esecuzione di movimenti (…) eseguiti ad alta frequenza in maniera ripetitiva (“assenza dei tempi di recupero”) che determinino compressioni meccaniche localizzate o espongano a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”. Il CTU ha ben evidenziato nella fattispecie “la carenza dei fattori occupazionali (non vi è esecuzione rapida – ad alta frequenza ̶ e ripetitiva dei movimenti di flessione dei polsi e delle dita delle mani, in assenza di tempi di recupero e neppure esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio).
Tale attività, quando riscontrabile, risulta del tutto episodica ed ampiamente intervallata da periodi di recupero. La comparsa della medesima patologia, denunciata come di origine occupazionale, in epoca precedente all'inizio dell'attività di florovivaista (nel polso destro), in aggiunta alla presenza di patologie infiammatorie di tipo autoimmunitario – reumatologiche ed ai fattori meglio indicati nelle considerazioni medico-legali più sopra riportate, fanno propendere per una genesi NON occupazionale della patologia denunciata” (cfr. CTU in atti).
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
In conclusione, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il ricorso non può essere accolto. L'effettiva sussistenza della patologia Sindrome del tunnel carpale bilaterale che ha indotto il ricorrente ad agire in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, tuttavia, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente nei rapporti tra le parti, in solido con l' nei confronti del CTU. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto.
Lì 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1026 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Terni (TR), Via dell'Annunziata n. 3, presso lo studio dell'avv. Ciuffoletti Daniele che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del CP_1
Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta CP_2 delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio di Roma del 17 dicembre Per_1
2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, parte ricorrente premetteva:
- di aver lavorato, dal 2001 alla data del ricorso, come coltivatrice diretta e vivaista floricultrice;
- di essere stata esposta a vari fattori di rischio professionale quali il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, vibrazioni, microtraumi e movimentazione manuale dei carichi per 8 ore al giorno;
- di aver sviluppato la patologia sindrome del canale carpale bilaterale, evidenziata dall'esame elettromiografico del 24/05/2021 ( Cfr. All. 1 al ricorso) e qualificata come malattia di tipo professionale (Cfr. relazione medico legale Dr.
[...] [
– All. 7 al ricorso); - di aver presentato all' , in data 26/07/2023, Per_2 CP_1 domanda per il riconoscimento dell'origine professionale della malattia professionale indicata, definita negativamente dall'Istituto, con nota del
07/09/2023; - di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, riscontrata negativamente dall' con provvedimento del CP_1
10.10.2023.
Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - in via principale, di CP_1 accertare e dichiarare di essere affetta, in ragione dell'attività lavorativa svolta, dalla malattia professionale sindrome del tunnel carpale bilaterale, da cui è derivato un grado di inabilità pari al 7%; - per l'effetto, di condannare l' CP_1 alla corresponsione della somma capitale corrispondente, oltre gli interessi e rivalutazione monetaria come per legge, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dalla parte CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta che la malattia denunciata dal ricorrente (sindrome del tunnel carpale bilaterale) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. CP_3 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente ed all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale, al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia ed i postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e successive modifiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al
16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n. 21021; 21 giugno 2006, n.14308; 1° marzo 2006, n. 4520; 11 giugno 2004, n. 11128; 25 maggio 2004, n. 10042
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la CP_1 pratica di riconoscimento della natura professionale della malattia denunciata per insussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativo e la patologia contratta, decisione confermata anche in seguito ad opposizione (cfr. doc.ti nn.4 – 5 - 6 all.ti al fascicolo di parte ricorrente). Parte ricorrente ha contestato la valutazione effettuata dall'istituto convenuto, sostenendo la sussistenza della patologia professionale Sindrome del tunnel carpale bilaterale e che la stessa debba ritenersi produttiva di un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7% (Cfr. relazione medico legale di parte a firma del dott. – All. 7 al ricorso) Per_3
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso lo svolgimento da parte della ricorrente delle attività lavorative allegate in ricorso.
In particolare, la teste , cognata della ricorrente, ha Testimone_1 confermato lo svolgimento delle attività di coltivatrice diretta e floricultrice vivaista da parte della ricorrente per circa 7/8 ore al giorno, utilizzando abitualmente il “potatore elettrico, forbici, seghetti e forbici con prolunga sia per le piante di olivo sia per le piante del vivaio … specialmente quando si raccolgono le olive. L'ho vista a suo tempo usare anche l'attrezzo per scuotere gli alberi d'ulivo per far cadere i frutti”, sia la zappa per estirpare le erbe infestanti sia nei terreni adibiti alla raccolta delle olive sia nei terreni destinati alla floricultura (cfr. cap.3 in calce al ricorso) e l'abbattitore elettrico e lo scuoti olive essendo proprietaria di circa 350 piante di olivo (cfr. cap.3 in calce al ricorso) che “il coltello sia per il taglio sia per il trapianto di piante su vaso ed … un escavatore per il trapianto delle piante”. Con particolare riferimento alla movimentazione manuale dei carichi la teste ha confermato di aver visto l'odierna istante “sollevare manualmente sacchi di terra di peso variabile di circa 20-30 Kg … ed usare il traspallet per il trasporto di sacchi di terra di peso maggiore ai 30 Kg … provvedere personalmente anche alla raccolta di mele, fichi e cachi in alberi di proprietà … mettersi i sacchi sulle spalle e poi caricarli in macchina, sua o dei clienti” (cfr. cap.li da nn.5 a 10 in calce al ricorso).
A fronte dello svolgimento di mansioni lavorative potenzialmente dannose per il distretto interessato è stata disposta consulenza medico legale volta ad accertare l'esistenza della patologia, la sua eziologia professionale e la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di una inabilità permanente quale conseguenza della patologia denunciata.
Il CTU nominato, dott. ha accertato, sulla base dei dati Per_4 documentali e clinico-obiettivi, che la ricorrente è affetto da “Sindrome del tunnel carpale bilaterale”. Tuttavia, dalla consulenza medico legale, le cui conclusioni sono condivise dal Giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, emerge che non può essere riconosciuto alla parte ricorrente il beneficio invocato in quanto non sono emersi elementi, oggettivi, convincenti ed inoppugnabili, tali da poter affermare, con criterio di elevata probabilità, che la patologia sia causalmente e/o concausalmente dipendente dall'attività lavorativa da egli svolta.
Il CTU ha dapprima illustrato la patologia sofferta dalla ricorrente evidenziando che il tunnel carpale: “… è la sindrome da intrappolamento nervoso più comune, ed è causata dalla compressione del nervo mediano al polso. In questa sede il nervo mediano passa attraverso un canale osteofibroso con spazio limitato chiamato tunnel carpale, che contiene le ossa del polso, il legamento carpale trasverso, il nervo mediano e i tendini flessori digitali. L'edema, i cambiamenti ormonali, l'attività manuale e l'infiammazione possono contribuire al restringimento del canale ed alla compressione nervosa, causando dolore, intorpidimento, parestesie e debolezza della mano omolaterale. (…) La STC è una condizione multifattoriale e diversi meccanismi contribuiscono al suo sviluppo.
Sono riconosciuti molteplici fattori di rischio:
1. Specifici del paziente;
2. Occupazionali;
3. Sociali;
4. Ambientali” per poi specificare quando all'eziologia che: “la gran parte delle patologie muscolo-scheletriche dell'arto superiore (nel cui contesto figura la STC), presentino una genesi multifattoriale e come la loro manifestazione sia influenzata sia da fattori sia occupazionali che extra occupazionali” e come “Nella popolazione generale la sindrome del tunnel carpale presenta una incidenza pari all'1% circa, netta prevalenza del sesso femminile (rapporto femmine/maschi pari a 3:1), età media di insorgenza intorno ai 50 anni, ed è significativamente correlata con malattie endocrine (acromegalia, ipotiroidismo, endocrinopatie di origine ginecologica, diabete), metaboliche
(obesità, insufficienza renale con necessità di dialisi, gotta), infiammatorie (artriti, tenosinoviti), con l'amiloidosi, la sarcoidosi, nonché con la gravidanza. … tali condizioni predisponenti … vengono genericamente identificate come «fattori di rischio non professionale». Di tale categoria di rischi, inoltre, fanno parte i cosiddetti fattori costituzionali individuali quali la massa corporea, le condizioni dell'apparato muscolo scheletrico, le dimensioni del polso. (…) Come per la patologia «comune», anche per la patologia ad origine lavorativa sono stati indicati specifici «fattori di rischio professionale», identificati nella esecuzione rapida e ripetitiva di movimenti di inclinazione ulnare e di flessione del polso e delle dita della mano, nell'uso di strumenti vibranti e nell'applicazione di forza prensile, in funzione anche e soprattutto della media oraria giornaliera di impegno lavorativo e della durata di tale impegno nel tempo (numero complessivo di ore lavorative). (…)
Ai fini del riconoscimento della origine lavorativa della sindrome, negli Stati Uniti, il National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), al di là degli indizi clinico strumentali …. ritiene necessario il rilievo nella anamnesi lavorativa dello svolgimento di mansioni che prevedano almeno una delle seguenti attività: movimenti rapidi e ripetitivi della mano;
applicazione di forza manuale;
posizioni coatte del polso e della mano;
uso di strumenti vibranti;
frequente e prolungata compressione sul polso o alla base del palmo della mano” Fatta questa doverosa premessa, il CTU, nel pieno rispetto dei caratteri di correttezza metodologica e rigore accertativo nella valutazione della esposizione idonea ad ingenerare il rischio occupazionale di contrarre la malattia denunciata, ha ritenuto che le prove (documentali e testimoniali) prodotte da parte ricorrente, non hanno dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il rischio lavorativa e la patologia contratta e denunciata, dovendosi escludere “ … l'utilizzo di strumenti vibranti con vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; d'altra parte anche se si dovesse prendere in considerazione l'utilizzo dell'abbattitore elettrico per la raccolta delle olive e del potatore elettrico per la potatura degli olivi, si tratta di interventi episodici, limitati nel tempo e caratterizzati da una attività non continuativa (in quanto interrotta dalla necessità di raccogliere e spostare quanto prodotto dalla specifica attività svolta). Anche l'attività di potatura a mezzo di forbici (con uso di forza nella chiusura delle dita), rappresenta una attività episodica e non continuativa, ordinariamente intervallata dalla attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti, nel punto vendita del vivaio e che quindi non corrispondente qualitativamente e quantitativamente a quella ritenuta idonea alla Con produzione della (movimenti eseguiti ad alta frequenza in maniera ripetitiva -
“assenza dei tempi di recupero” -). D'altra parte, si evidenzia come sia segnalata nell'anamnesi della ricorrente, la presenza di patologie infiammatorie di tipo reumatico (connettivite indifferenziata, fibromialgia ed una sindrome da anticorpi anti fosfolipidi) che costituiscono, insieme al genere femminile ed all'età, fattori importanti, di tipo non occupazionale, favorenti l'insorgenza della patologia per cui è causa”. IL CTU sempre in piena aderenza alle risultanze probatorie in atti, ha verificato come la ricorrente: “Sempre all'anamnesi risulta essere stata trattata chirurgicamente nel 1996 per la presenza della medesima patologia compressiva del nervo mediano al polso destro (attualmente recidivata), quando ancora non aveva intrapreso l'attività lavorativa indicata come responsabile della patologia denunciata” inoltre concorda il Tribunale con quanto evidenziato dall'ausiliario che, diversamente da quanto dichiarato dalla ricorrente (che afferma di lavorare per 11 mesi/anno) e confermato dalla teste, nell'estratto conto previdenziale dell' CP_5 viene documentata una attività lavorativa di durata di poco inferiore ai 6 mesi / anno
(dal 2001 al 2023). Anche con riferimento all'attendibilità della teste, il Giudicante, in disparte la considerazione in merito al vincolo di affinità che la lega alla ricorrente che ne mina la credibilità, sottolinea come la testimone ha dichiarato di vedere 2/3 volte a settimana la deducente e non è verosimile che la si fermi per 7/8 ore ogni Tes_1 volta nella serra ovvero nei campi dove la ha allegato di lavorare. Pt_1 L'ausiliario del Giudice ha quindi escluso che la malattia sindrome del tunnel carpale bilaterale, di cui risulta affetto il ricorrente, abbia origine professionale, con la conseguenza che appaiono nella fattispecie insussistenti i presupposti medico legali per poter riconoscere il beneficio richiesto.
Il CTP di parte ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dall'ausiliario sostenendo comunque un ruolo concausale dell'attività lavorativa rispetto alla patologia denunciata.
Il Dott. rispondendo efficacemente alle osservazioni del CTP Per_4 di parte ricorrente, ha precisato che, nel caso della ricorrente non è stata sottolineata tanto la presenza di fattori extralavorativi, quanto la carenza dei fattori occupazionali consistenti in: 1) “esecuzione rapida e ripetitiva di movimenti di inclinazione ulnare e di flessione del polso e delle dita della mano, nell'uso di strumenti vibranti e nell'applicazione di forza prensile, in funzione anche e soprattutto della media oraria giornaliera di impegno lavorativo e della durata di tale impegno nel tempo (numero complessivo di ore lavorative)”; 2) “l'esecuzione di movimenti (…) eseguiti ad alta frequenza in maniera ripetitiva (“assenza dei tempi di recupero”) che determinino compressioni meccaniche localizzate o espongano a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio”. Il CTU ha ben evidenziato nella fattispecie “la carenza dei fattori occupazionali (non vi è esecuzione rapida – ad alta frequenza ̶ e ripetitiva dei movimenti di flessione dei polsi e delle dita delle mani, in assenza di tempi di recupero e neppure esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio).
Tale attività, quando riscontrabile, risulta del tutto episodica ed ampiamente intervallata da periodi di recupero. La comparsa della medesima patologia, denunciata come di origine occupazionale, in epoca precedente all'inizio dell'attività di florovivaista (nel polso destro), in aggiunta alla presenza di patologie infiammatorie di tipo autoimmunitario – reumatologiche ed ai fattori meglio indicati nelle considerazioni medico-legali più sopra riportate, fanno propendere per una genesi NON occupazionale della patologia denunciata” (cfr. CTU in atti).
Ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale della patologia denunciata sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente.
In conclusione, non potendo ravvisarsi la sussistenza di alcun nesso causale tra la patologia sofferta e l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, il ricorso non può essere accolto. L'effettiva sussistenza della patologia Sindrome del tunnel carpale bilaterale che ha indotto il ricorrente ad agire in giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di CTU medico legale, liquidate con separato decreto, tuttavia, vengono poste definitivamente a carico del ricorrente nei rapporti tra le parti, in solido con l' nei confronti del CTU. CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso in quanto infondato per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica medico legale, liquidate con separato decreto.
Lì 22 maggio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri