Art. 3.
All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.