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16 luglio 2022
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Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilita)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed e' adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.
(( 2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022. )) ((8)) 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilita' o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilita' la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all' articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 . L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non piu' di cinque anni da tale data".
(Obblighi per l'accessibilita)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 11 sono necessari. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' consentita nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero in presenza di un onere sproporzionato nei casi di cui all'articolo 3-ter ed e' adeguatamente motivata. La previsione di cui al secondo periodo si applica anche all'acquisizione di beni o alla fornitura di servizi effettuata dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3-ter. I contratti in essere alla data di pubblicazione delle linee guida di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla medesima data di adozione delle predette linee guida.
(( 2-bis. I siti web e le applicazioni mobili realizzati dai soggetti erogatori di cui all'articolo 3, comma 1-bis, sono adeguati alle disposizioni della presente legge in materia di rispetto dei requisiti di accessibilita' entro il 5 novembre 2022. )) ((8)) 3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori con disabilita' o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, e' subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilita' stabiliti dalle linee guida di cui all'articolo 11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilita' la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilita', anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all' articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 . L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 82 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 28 giugno 2025. Fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi. I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025 possono essere mantenuti invariati fino alla loro scadenza, ma per non piu' di cinque anni da tale data".
Commentari • 15
- 1. Lavoratori con disabilità: istruzioni della Agenzia DigitaleRedazione Fiscoetasse.Com · https://www.fiscoetasse.com/ · 19 ottobre 2015 · 6.6869845
[…] In particolare si fa riferimento alla disposizione dell'articolo 4, comma 4 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, come integrato dall' articolo 9, comma 4 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Genova, sez. I, sentenza 29/06/2017, n. 576Provvedimento: […] Il primo atto gravato conteneva il diniego del condono richiesto dall'interessato ai sensi dell'art. 32 comma 26 della legge 2003/269, dell'art. 4 della legge regione Liguria 2004, n. 4 e del d.lvo 42 del 2004 in quanto si tratta del mutamento di destinazione d'uso da agricolo ad abitativo di un fabbricato che avrebbe subito un aumento volumetrico eccedente il due per cento previsto dalla legge come ostativo al conseguimento del beneficio; con la seconda memoria è invece gravato l'atto con cui l'amministrazione ha disatteso la domanda dell'interessato perché fosse annullato d'ufficio il provvedimento originariamente impugnato.Leggi di più...
- art. 4 legge regione Liguria 2004, n. 4·
- aumento volumetrico·
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- spese processuali·
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