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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz, 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29477202500003492000 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 29477202500003492000 n. 89425019282070002000, correlato all'avviso di accertamento esecutivo n.
TXQ07PG00130/2024, così intimando al pagamento di €. 865,07, notificato in data 31.5.2025.
Deduce la infondatezza della pretesa tributaria assumendo con unico motivo di ricorso la mancata notifica dell'atto presupposto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate che insiste per la legittimità dell'atto ma non si costituisce l'agente della riscossione.
Con memoria successiva parte ricorrente chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto l'Ufficio ha proceduto allo sgravio della somma iscritta a ruolo, come da dispositivo n. 801/01/2025, emesso dalla C.G.T. di primo grado di Enna, depositato il 09.07.2025 sul ricorso n.r.g.
161/2025 di cui alI'istanza prot. 41798 del 25.07.2025.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, sussistenti le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
OR NO NF
Firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Viale Diaz, 30 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 29477202500003492000 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in epigrafe Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di presa in carico n. 29477202500003492000 n. 89425019282070002000, correlato all'avviso di accertamento esecutivo n.
TXQ07PG00130/2024, così intimando al pagamento di €. 865,07, notificato in data 31.5.2025.
Deduce la infondatezza della pretesa tributaria assumendo con unico motivo di ricorso la mancata notifica dell'atto presupposto.
Si costituisce l'agenzia delle entrate che insiste per la legittimità dell'atto ma non si costituisce l'agente della riscossione.
Con memoria successiva parte ricorrente chiede dichiararsi la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, in quanto l'Ufficio ha proceduto allo sgravio della somma iscritta a ruolo, come da dispositivo n. 801/01/2025, emesso dalla C.G.T. di primo grado di Enna, depositato il 09.07.2025 sul ricorso n.r.g.
161/2025 di cui alI'istanza prot. 41798 del 25.07.2025.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 15 Dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra detto, ritiene cessata la materia del contendere con estinzione del giudizio, rilevando, dunque, sussistenti le ragioni per dichiarare la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'Art. 46 Dlgs n. 546/92.
Le spese processuali vengono compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Cosi deciso in Enna il 15 Dicembre 2025
Il GIUDICE MONOCRATICO
OR NO NF
Firmato digitalmente