TRIB
Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2998/2023
TRIBUNALE ORDINARIO AREZZO
SEZIONE CIVILE dr.ssa Carmela Labella,
all'esito dell'udienza cartolare del 17.03.2025, lette le note autorizzate depositate dalle parti;
visti gli atti,
rilevato che, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la incompetenza territoriale del
Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Vicenza;
che la società opposta ha formulato dichiarazione di adesione a tale eccezione, ai sensi del secondo domma dell'art. 38 c.p.c.;
che, in considerazione di tale dichiarazione di adesione deve ritenersi formato l'accordo delle parti sulla competenza territoriale del Tribunale di Vicenza a decidere della presente controversia;
che, pertanto, questo Giudice deve dichiarare la incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Vicenza, di fronte al quale il presente giudizio dovrà essere riassunto;
che, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 949/2023, emesso dal
Tribunale di Arezzo;
che non vi potrà essere alcuna pronuncia sulle spese processuali da parte del Tribunale di Arezzo
(cfr. Cass. civ. Sez. II n.21300 del 30/7/2024);
P.Q.M.
visto l'art. 38, comma secondo, c.p.c., dichiara la incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Vicenza, di fronte al quale il presente giudizio dovrà essere riassunto;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 949/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo;
nulla sulle spese processuali;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Arezzo, 20/03/2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella
TRIBUNALE ORDINARIO AREZZO
SEZIONE CIVILE dr.ssa Carmela Labella,
all'esito dell'udienza cartolare del 17.03.2025, lette le note autorizzate depositate dalle parti;
visti gli atti,
rilevato che, parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la incompetenza territoriale del
Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Vicenza;
che la società opposta ha formulato dichiarazione di adesione a tale eccezione, ai sensi del secondo domma dell'art. 38 c.p.c.;
che, in considerazione di tale dichiarazione di adesione deve ritenersi formato l'accordo delle parti sulla competenza territoriale del Tribunale di Vicenza a decidere della presente controversia;
che, pertanto, questo Giudice deve dichiarare la incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Vicenza, di fronte al quale il presente giudizio dovrà essere riassunto;
che, per l'effetto, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 949/2023, emesso dal
Tribunale di Arezzo;
che non vi potrà essere alcuna pronuncia sulle spese processuali da parte del Tribunale di Arezzo
(cfr. Cass. civ. Sez. II n.21300 del 30/7/2024);
P.Q.M.
visto l'art. 38, comma secondo, c.p.c., dichiara la incompetenza del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Vicenza, di fronte al quale il presente giudizio dovrà essere riassunto;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 949/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo;
nulla sulle spese processuali;
dispone la cancellazione della causa dal ruolo;
manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Arezzo, 20/03/2025
IL GIUDICE dr.ssa Carmela Labella