Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2001, n. 6089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6089 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUP6089 IN NOME DE PO SAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18883/98 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Giovanni Silvio Coco Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere 13345 Cron. Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Rep. 2217 Ud. 05/12/00 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FR GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, presso lo studio dell'avvocato LINO NATALE, difeso dall'avvocato MARIO FR, giusta delega in atti;
- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studiocontro dal Sig.IL SOLE 24 ORE SOLIMANDO ERNESTO, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti L. 6000 il 27 APR. 2001..... VIA ENOTRI 37 presso lo studio dell'avvocato PAOLO IL CANCELLIERE FORASTIERE, difeso dall'avvocato FRANCESCO GIULIANO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA 2000 controricorrente 1981 avversO la sentenza n. 351/97 del Tribunale civile di 1 00673399 LAGONEGRO, emessa il 15/07/97 e depositata il 23/07/97 (R.G. 428/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO;
udito l'Avvocato Francesco GIULIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 31.1.1966 CO IO con- veniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Lago- negro IM NE ed assumendo che quest'ultimo, nel mese di marzo dell'anno 1995, in occasione del ta- glio del bosco acquistato da De FA AR in con- trada Cisinali dell'agro di Spinoso (Pz), aveva tenuto un comportamento ostruzionistico impedendogli, con l'occlusione della pista che attraversava il bosco a mezzo di un trattore posto in posizione trasversale, il trasporto del materiale legnoso dal fondo al deposito;
che, malgrado l'intervento della locale guardia fore- stale, aveva persistito in tale suo atteggiamento CO- stringendolo a realizzare una nuova pista, a mantenere in loco inoperose le macchine per la lavorazione e а sopportare notevoli esborsi;
chiedeva che, accertata la 2 responsabilità dello stesso, ne venisse pronunciata la condanna al risarcimento dei danni nel complessivo am- montare di L.
3.500.000. Instauratosi il contraddittorio l'adito Giudice di Pace, con sentenza 17.5.1996 accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento, a titolo risarci- torio, del complessivo importo di L.
1.500.000. Avverso tale decisione proponeva gravame il Soli- mando al quale resisteva CO IO. Il Tribunale di Lagonegro, con sentenza 15/23.7.1997, accoglieva l'impugnazione dichiarando il for difetto di legittimazione passiva del IM e per l'effetto rigettava l'originaria domanda del CO e lo condannava al rimborso delle spese dei due gradi del giudizio. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso CO IO affidandone l'accoglimento a quattro motivi, illustrati anche da memoria difensiva. Resiste con controricorso IM NE. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Denuncia con il primo mezzo il ricorrente "viola- dell'art.113 2°co.c.p.c. e dell'art.39 c.p.c., zione come novellato dall'art.33 L.21.11.91 n. 374" sostenen- do che il Tribunale avrebbe ignorato ed omesso di de- liberare sulla eccezione di improponibilità dell'appel- 3 lo da lui sollevato dietro il rilievo che la decisione del primo giudice, avendo l'attore contenuto il valore della domanda nei limiti dei due milioni, doveva consi- derarsi adottata "secondo equità" e poteva essere quin- di impugnata solo con il ricorso per cassazione. La censura è infondata. Premesso che il CO non ha per nulla contenuto la propria domanda nell'ambito dei due milioni avendo invece avanzato, come rilevato nell'impugnata decisio- ne, precisa istanza di condanna del convenuto al paga- ви mento di L. 3.500.000 - occorre individuare i presuppo- sti per la pronuncia secondo equità a norma del- l'art. 113 co.2°c.p.c. ed i limiti per l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace.
1.1 In ordine al primo problema questa Corte ha (v. Cass.SS.UU.14.12.1998 avuto occasione di affermare n.12542 e Cass.
3.3.1999 n. 1789) che l'art.113 secondo comma cod. proc. civ., nel disporre che il giudice di pa- ce decide secondo equità la causa il cui valore non ec- cede i due milioni, non detta a questo fine, come inve- ce fa per la competenza, regole atte a stabilire il va- lore della causa. Ma, ha aggiunto, poiché i poteri di cui il giudice può far uso nel decidere una causa rappresentano il modo in cui quel giudice esercita la giurisdizione nei 4 limiti della sua competenza, il valore della causa non può essere individuato avendo riguardo a quanto egli dichiara dovuto se accoglie la domanda, ma, appunto, a quanto con la domanda gli è chiesto. E conclusivamente ha rilevato che in relazione a tale problema si può presentare lo stesso ordine di questioni che si presenta quando si tratta di stabilire se la causa rientra nella competenza per valore d'uno o altro giudice e che per risolverlo è giustificato di applicare, in base all'analogia, le regole formulate nel codice per determinare il valore della causa ai fi- (artt. da 10 a 14,17,17 ni della competenza cod. proc. civ.). considerazioni va Osservato che Al lume di tali nella specie l'attore ha formulato nei confronti di parte convenuta domanda di pagamento della somma di L.
3.500.000 ed è al contenuto di tale domanda che deve aversi perciò riguardo per determinare il valore della causa al fine di stabilire se essa doveva essere decisa secondo equità ○ secondo diritto, а nulla rilevando l'entità della somma che il giudice ha riconosciuto do- vuta.
1.2 Relativamente all'altro problema va precisato che secondo il chiaro dettato normativo (art. 339 co.2° e 3° c.p.c.) sono inappellabili le sentenze pronunciate 5 secondo equità а norma dell'art.114 codice di rito e quelle di equità del giudice di pace. Ed è di tutta evidenza che nella specie non ricorre nessuna di tali ipotesi: non quella di cui al 3° comma trattandosi, come si è detto, di causa il cui valore superava le lire duemilioni;
non quella di cui al se- unacondo che pone come imprescindibile presupposto concorde richiesta in tal senso delle parti (richiesta che, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, non ri- sulta qui essere stata avanzata).
2.3 Con il secondo e terzo mezzo, che risultando connessi vanno congiuntamente esaminati, il CO de- duce errore sulla qualificazione giuridica della con- troversia violazione e mancata applicazione del- l'art.2043 C.C. alla fattispecie, in relazione al- l'art.360 n.3 e 5 c.p.c. nonché "violazione del- l'art.112 c.p.c. pronuncia di ufficio su eccezione diversamente proposta dalle parti, in relazione alll'art. 360 n.3 c.p.c.". Così, con tutta una serie di argomentazioni, per molti versi poco comprensibili, lamenta che il Tribuna- le, non considerando la natura extracontrattuale del- l'azione promossa, avrebbe attinto elementi del rappor- to contrattuale intercorso tra il IM e la De spogliato di ogni FA;
che avrebbe erroneamente 6 contenuto l'impegno assunto dal IM, in seno alla scrittura 20.1.95, di acconsentire alla consegna delle particelle in questione a disboscamento avvenuto;
che avrebbe attribuito immotivatamente decisiva rilevanza al sopravvenuto atto pubblico 28.1.95, deducendo una nuova e diversa disciplina del rapporto negoziale neu- tralizzante il primo impegno;
che avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla responsabilità del predetto ex art.2043 c.c. a causa del comportamento antigiuridi- co da lui tenuto. Denuncia poi la violazione del principio di corri- spondenza tra il chiesto e il pronunciato sostenendo che, mentre l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal IM aveva riguardato esclu- sivamente il mancato conferimento di incarichi e l'as- sunzione di obblighi nei confronti dell'attore e la sua estraneità ai rapporti ed agli accordi intercorsi tra l'attore e la proprietaria del bosco, il Tribunale, discostandosi dai limiti dell'eccezione, avrebbe posto l'accento sulla titolarità del diritto di proprietà in capo al convenuto e sulla mancanza, nella ricordata scrittura, di ogni riferimento alla persona di CO IO ed alla pista di transito. insuscettibili di accogli- Anche tali censure sono mento. 7 In ordine al primo rilievo ritiene il Collegio che sia privo di fondamento l'assunto secondo cui il giudi- ce d'appello avrebbe esaminato la vicenda processuale sotto un'erronea prospettiva: non considerando cioè che la proposta azione aveva natura extracontrattuale ed attingendo elementi di giudizio dal rapporto contrat- tuale intercorso tra il IM e la De FA. Il Tribunale non è incorso infatti nella denunciata violazione dell'art.112 c.p.c. per non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto, nell'affer- mare che il CO non poteva accampare alcuna pretesa per essere il IM nel possesso giuridico e mate- riale del fondo, non si è per nulla discostato dai li- miti dell'eccezione da questo sollevata, ma muovendo bensì da questa, e sulla scorta di tutti gli elementi acquisiti in processo, è pervenuto alla corretta e mo- tivata conclusione che nessun obbligo il IM ave- va assunto nei confronti del CO e che nessun rife- rimento a quest'ultimo era contenuto nella scrittura privata 20.1.1995 intercorso tra il IM e la De FA. Riguardo al secondo rilievo deve osservarsi che il Tribunale non ha per nulla spogliato di contenuto l'im- pegno assunto dal IM nell'anzidetta scrittura. Diversamente si è invece limitato a puntualizzare, 8 come già precisato, che tale scrittura aveva interessa- to solo la De FA ed il IM e che in seno al- la stessa non era contenuto alcun obbligo di quest'ul- timo nei confronti del CO. Relativamente al terzo va rilevato che il riferi- mento all'atto 28 gennaio 1995 è stato fatto "ad aboun- dantiam" cioè allo specifico fine di precisare che da tale data lo stesso impegno assunto nei confronti del- la De FA era venuto meno onde tale richiamo non - incide sulla sostanza del rapporto e cioè sulla consi- derazione che sin dall'inizio nessun obbligo del Soli- mando verso il CO sussistesse. Né considerazione alcuna può attribuirsi al quarto rilievo in quanto il Tribunale non si è giustamente po- sto il problema di esaminare il comportamento del So- della responsabilità exlimando sotto il profilo art.2043. Mantenendosi infatti nell'ambito della propo- sta azione (denunciando il CO la violazione di un obbligo) e della eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'appellante, ne ha correttamente afferma- to la fondatezza in base appunto alla considerazione che nessun obbligo aveva questo assunto all'indirizzo del CO. Del pari vanno disattese le ulteriori deduzioni in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorren- 9 te, il Tribunale non si è per nulla discostato dai li- miti dell'eccezione esaminando la posizione del Soli- mando non avendo riguardo alla titolarità del diritto di proprietà - che non rilevava - ma bensì della manca- ta assunzione da parte sua, nella scrittura intercorsa con la De FA, di qualsiasi obbligo verso il Fran- CO.
4. Anche il quarto motivo con il quale il ricorrente denuncia "violazione dell'art.92 c.p.c. "lamentando che il Tribunale abbia pronunciato la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio an- ziché disporne la compensazione è insuscettibile di ac- coglimento. Per pacifica giurisprudenza di questa Corte, infat- ti, (cfr. ex plurimis: Cass. S.U. 15.11.1994 n. 9597, Cass.12.3.1999 n. 2216, e Cass. 29.1.1990 n. 551) "il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa". Ed è di tutta evidenza che nella specie si versa in ben diversa ipotesi. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in L. 173.000 oltre gli onorari liqui- dati in Lire unmilioneduecentomila. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione звит il 5.12.2000. Il Presidente Il Consigliere Est. Арефина ра IL CANCELLIERE C1 250.000 Giovanni Giambattista 60000 _ 370000 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 27 APR. 2001 IL CANCELLIERE S R Giovanni Giambattista AZ P U E S T IO R N O C * 11 UFFICIO DELLE ENT Registrato in data15 GEN 2002MA 2. Serie 4 al n. 14.26. versole S170143 S. (llio CENTO SESTANTA /43. p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa AR Grazia PPO) #Responsabile Servizio Ali Giudiziari (Dr. M. RACCICHAI