Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 524
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Sentenza 23 maggio 2025

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Il provvedimento emesso dal Tribunale di Pisa, in persona della dott.ssa Teresa Guerrieri, riguarda una controversia in materia di usucapione. L'attore ha richiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione di un'area di circa 25 mq, sostenendo di averne avuto il possesso pacifico e ininterrotto dal 1990, mentre la convenuta ha contestato tale richiesta, evidenziando l'esistenza di una servitù di passaggio e la mancanza di atti di opposizione al suo possesso.

Il giudice ha rigettato la domanda di usucapione, argomentando che l'attore non ha dimostrato di aver compiuto atti di interversione del possesso, necessari per trasformare il possesso in un diritto di proprietà. In particolare, il giudice ha sottolineato che gli interventi di recinzione e manutenzione non possono essere considerati atti di opposizione, poiché non negano il possesso della convenuta, la quale ha sempre mantenuto l'accesso all'area. Inoltre, l'attore ha mostrato di non possedere l'animus sibi habendi, avendo tentato di avviare trattative per l'acquisto del terreno. Pertanto, il giudice ha concluso che non sussistono i presupposti per l'usucapione, condannando l'attore al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 524
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 524
    Data del deposito : 23 maggio 2025

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