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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 22 MAGGIO 2025
Il Giudice, dott.ssa Teresa Guerrieri, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, dato atto del deposito di note scritte, rilevato che le parti hanno concluso come da note autorizzate,
emette la seguente sentenza depositata telematicamente ai sensi dell'art.127 ter, V comma, c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PISA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 2567 del RGAC dell'anno 2022 avente ad oggetto: domanda di accertamento di usucapione, vertente
TRA (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Marina Fantozzi, presso il cui studio in Viareggio (LU), via A. Vespucci, n. 287, elettivamente domicilia;
ATTORE
E
, in persona del Rettore e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore Prof. rappresentata e difesa dall'Avv. Sandra Controparte_2
Bernardini e dall'Avv. Elena Orbini Michelucci, con domicilio eletto presso l'Avvocatura di Ateneo dell'Università di Pisa, sita in , Lungarno Pacinotti, CP_1
n. 43-44;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da note autorizzate.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione depositato in data 11.07.2022 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' , Parte_1 Controparte_1 al fine di sentire accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione, in suo favore, di un'area di circa 25 mq, posta a confine con la proprietà di e CP_3 adiacente al cortile del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale della convenuta , corrispondente ad una porzione della particella CP_1 individuata al Catasto Terreni del Comune di al foglio 27 , mappale 359. CP_1
In particolare, per quanto d'interesse, ha dedotto: a) di essere proprietario di un immobile ad uso civile abitazione, corredato da giardino, posto in , Via Rustichello da Pisa n. 6, al piano primo di CP_1 un più ampio complesso immobiliare, costituito al medesimo piano da una civile abitazione di proprietà di CP_3
b) di avere utilizzato pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, dal momento del suo trasferimento presso tale immobile nel 1990, un'area di circa 25 mq, posta a confine con la proprietà del sig. e adiacente CP_3 al cortile del Dipartimento di Chimica e Chimica industriale della convenuta , al quale si accede da , via Rustichello n. 6 e CP_1 CP_1 corrispondente ad una porzione della particella individuata al Catasto Terreni del Comune di al foglio 27, mappale 359; CP_1
c) di avere eseguito, nel 1990, un intervento di parziale recinzione e di pavimentazione dell'area di cui è causa e, da quel momento, di essersi fatto carico della pulizia e della manutenzione della stessa in via esclusiva, facendone uso esclusivo di parcheggio;
d) che la convenuta non ha mai fatto alcun uso dell'area in questione, peraltro recintata dall'odierno attore;
e) di avere, previa instaurazione del giudizio, esperito la condizione di procedibilità del tentativo di mediazione. 2. Con comparsa depositata in data 4.11.2022, si costituiva in giudizio l' , contestando tutto quando ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolare, deduceva: a) di avere acquistato, con atto di compravendita del 18.09.1998, stipulato dinanzi al Notaio (Rep. n. 12196), diversi terreni Persona_1 confinanti con le proprietà e tutti rappresentati al Parte_1 CP_3
Catasto del Comune di al foglio 27, particelle 34, 209, 153 e 218 sub CP_1
2 e 3; b) che, dal suddetto atto notarile, i terreni rappresentati dalle particelle 218 e 209 risultavano “gravati da servitù di passo a pedoni e con ogni mezzo a favore della limitrofa proprietà dei Sigg.ri e limitatamente ad CP_3 Parte_1 una striscia della larghezza costante di ml. 5,00 che dipartendosi dalla via Rustichello corre parallelamente e lungo il confine di proprietà dei suddetti sigg. e fino all'angolo nord-est della particella 329 nonché da servitù CP_3 Parte_1 di passo pedonale su una striscia corrente lungo il lato nord della suddetta particella 329 per raggiungere il locale autoclave posto sul retro del fabbricato individuato dalla particella 206”; c) che, a seguito di operazioni di frazionamento e soppressione, la porzione di terreno di cui è causa, su cui insiste la suddetta servitù di passaggio, è rappresentata al Catasto del Comune di dalla particella 359; CP_1
d) che gli interventi sull'area, descritti dall'attore nell'atto di citazione, sono stati autorizzati espressamente dall' ; Controparte_1
e) che tutte le imposte e le tasse relative alla proprietà sono sempre state intestate e pagate dalla convenuta;
f) che la “parziale recinzione” richiamata da controparte è posta sul lato nord del fondo, il quale, pertanto, è liberamente accessibile per il personale, per gli studenti e i collaboratori esterni dell'Amministrazione proprietaria, che accedono alle strutture universitarie entrando da via Rustichello;
g) che non corrisponde al vero che l'area di cui è causa sia stata adibita in via esclusiva a parcheggio dall'attore; h) che dal 1998 al 2021 il aveva contattato più volte l'Ateneo, sia Parte_1 tramite richieste formali sia per le vie brevi, manifestando l'intenzione di voler trovare un accordo per l'acquisto della suddetta porzione confinante con la sua proprietà, ma che l'Università ha sempre ritenuto di non procedere all'alienazione del terreno in questione. 3. Depositate le memorie ex art. 183 c.p.c., ritenuta la natura documentale della controversia, il giudice istruttore fissava per la discussione orale l'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, autorizzando le parti al deposito di note conclusive. 4. La domanda di usucapione è infondata e deve essere rigettata . È pacifico tra le parti – oltreché documentato (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione) – che la porzione di terreno di cui è causa, rappresentata oggi al Catasto del Comune di al foglio 27, particella 359, sia stata acquistata dalla CP_1 convenuta con atto notarile del 18.09.1998. È stato, altresì, documentato – e non è stato contestato dall'attore – che il fosse, in virtù del medesimo atto notarile, titolare di una servitù di Parte_1 passaggio sulla medesima area. Per espressa previsione dell'art. 1164 c.c., “chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario”. Se ne desume che la posizione giuridica del per trasformarsi in possesso Parte_1 utile ai fini dell'usucapione, necessitava di uno specifico atto di interversione del possesso mediante opposizione. Richiamando i consolidati principi giurisprudenziali enucleati in relazione all'art. 1141, comma 2 c.c., rispetto alla quale l'art. 1164 c.c. si pone in simmetria, l'interversione del possesso mediante opposizione non può consistere in “un semplice atto di volizione interna, ma deve chiaramente manifestarsi all'esterno attraverso il compimento di atti che consentano di desumere, anche al possessore, che il detentore ha iniziato a esercitare il potere di fatto sulla cosa nomine proprio” (Cass. civ. sez. un., 27.03.2008, n. 7930). È richiesto, quindi, il compimento di uno o più atti estrinseci, dai quali risulti possibile desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta, attraverso la negazione dell'altrui possesso e l'affermazione del proprio. In sostanza, “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi” (Cass. civ. 20.12.2016, n. 26327). Ciò posto, l'applicazione al caso di specie dei principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza conduce al rigetto della domanda avanzata nei confronti della convenuta, non essendo stato provato in giudizio il compimento di alcun atto di opposizione che abbia dato luogo all'interversione del possesso da parte del
Parte_1
Anzitutto, l'attore ha allegato di avere realizzato gli interventi di parziale recinzione e di pavimentazione nel 1990, quando la parte convenuta non era ancora proprietaria dell'area di cui è causa. Pertanto, tale intervento non può essere qualificato come atto di opposizione al proprietario. Inoltre, come si desume dalle produzioni documentali delle parti (doc. 7 allegato alla citazione e doc. 7 allegato alla comparsa di costituzione), la recinzione dell'area è stata solo parziale, circostanza che non ha impedito, negli anni, il possesso del terreno da parte dell' , essendo stato lo stesso sempre liberamente CP_1 accessibile per il personale, gli studenti e i collaboratori esterni dell'Ateneo. Né hanno assunto il valore giuridico di atti di opposizione l'adibizione della porzione di terreno a parcheggio da parte del ovvero le attività Parte_1 periodiche di pulizia e manutenzione, giacché, ai sensi dell'art. 1144 c.c., “gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”. In ogni caso, difettava in capo all'odierno attore anche il requisito dell'animus sibi habendi, posto che dalle allegazioni di parte convenuta (doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione) si desume la circostanza che il non possedesse Parte_1 uti dominus, avendo tentato in più occasioni di avviare le trattative con l'Università per l'acquisto della porzione di terreno di cui è causa. Nello stesso senso depone la circostanza per cui il per il compimento di taluni Parte_1 particolari atti di manutenzione (ad esempio, l'allaccio dell'impianto elettrico condominiale), si è rivolto alla convenuta per chiedere la relativa CP_1 autorizzazione (doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione). Per tali motivi, non sussistendo i presupposti di cui agli artt. 1164 e 1158 c.c., la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione deve essere rigettata. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 50%, tenuto conto della natura e del valore della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Teresa Guerrieri, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, proposta da ei confronti dell' Parte_1 CP_1
, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore Prof.
[...] CP_2
così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore dell' , che liquida in € 1276,00 per Controparte_1 onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa, il 23.05.2025
Il Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri