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Ordinanza 12 febbraio 2025
Ordinanza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, ordinanza 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 634/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 634/2024 R.G., promosso da (C.F. Parte_1
, contro (C.F. ), C.F._1 Parte_1 C.F._2 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._5 Parte_4
, (C.F.: ), C.F._6 Parte_5 C.F._7 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._8 Parte_7
), nonché nei confronti di (C.F. C.F._9 Controparte_1
); C.F._10
preso atto che tutte le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025
e che, ai fini della pratica forense, alla redazione delle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv.
Romeo Vincenzo in data 15.01.2025, hanno partecipato i dott. e;
Parte_8 Parte_9
sciogliendo la riserva assunta in esito al deposito di dette note, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 18.06.2024, (classe 1962), proponeva Parte_1
istanza per la reintegrazione del possesso nei confronti degli odierni resistenti.
Premesso di essere legittimo possessore sin dal 1980 dei terreni siti nel Comune di Siderno (RC), in località Fontana Vecchia, censiti nel N.C.T. al foglio di mappa 14, particelle nn. 17, 58, 249, 250,
251, 252, 253, 314, 316 e del fabbricato censito nel N.C.E.U. al foglio di mappa 14, part. n. 573, cat.
F2, esponeva: che i predetti beni sono catastalmente intestati a , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
che il ricorrente nel corso degli anni ha provveduto - senza ingerenza di alcuno ed esercitando
[...]
sugli immobili un potere pieno e autonomo - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni, alla pulitura degli uliveti nonché alla raccolta e molitura delle olive;
che, in data 26.06.2023, per il tramite dell'Avv. Staltari, gli attuali resistenti (eccettuato ) avevano proposto al Controparte_1
ricorrente, con l'intento di formalizzare una situazione di fatto, l'acquisto dei beni in questione per un
1 importo di € 60.000,00, che tuttavia appariva sproporzionato rispetto al valore effettivo dei beni, pari ad € 30.000,00; che, in data 10.05.2024, recandosi sui luoghi, l'odierno ricorrente aveva notato
“l'apposizione di paletti che di fatto impedivano l'accesso col trattore, oltre che la pulitura dei costoni di confine”; che, in data 17.05.2024, con diffida a firma dell'Avv. Innocenti, aveva intimato agli odierni resistenti (eccettuato ) di rimuovere i suddetti paletti per consentirgli Controparte_1
l'accesso sui luoghi, senza successo;
che successivamente, a seguito di più recente visura catastale, il ricorrente era venuto a conoscenza dell'esistenza di un atto di compravendita dei predetti beni, stipulato tra i precedenti proprietari e;
che l'animus spoliandi degli odierni Controparte_1 resistenti potesse quindi evincersi sia dall'avvenuta alienazione degli immobili a , Controparte_1
a distanza di meno di un anno dalla comunicazione inoltrata all'odierno ricorrente e, comunque, ad un prezzo di € 28.000,00, inferiore persino al loro valore reale, sia dalla circostanza che nell'atto di compravendita era stata indicata l'assenza di liti o contestazione sugli immobili, circostanza non veritiera.
Pertanto, il ricorrente – ribadito che i resistenti avevano “provveduto alla pulizia del fondo e all'apposizione di paletti, attività queste che di fatto rendono obiettivo l'intendimento di questi ultimi di precludere l'esercizio della relazione possessoria al ricorrente, oltre che predisporre una compravendita in frode all'istante” – ha chiesto all'intestato Tribunale di ordinare con decreto inaudita altera parte la reintegra del medesimo nel pieno ed esclusivo possesso dei beni, con conseguente riduzione in pristino delle opere lesive del proprio possesso ed esecuzione di ogni lavoro necessario a ripristinare la situazione quo ante; in subordine, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, riservando di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento del danno, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario in corso di causa.
Rigettata la richiesta di concessione del decreto di reintegra inaudita altera parte, veniva disposta la comparizione delle parti innanzi a questo Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.08.2024 si è costituito in giudizio
, premettendo di essere proprietario degli immobili oggetto di causa per averli Controparte_1
acquistati con atto pubblico del 15.04.2024 in notar (rep. n. 64.633 – racc. n. Persona_1
27.447), con “la garanzia, da parte venditrice, che su quanto venduto, tra l'altro, non vertono liti o contestazioni di sorta che possano comunque limitarne od impedirne la proprietà ed il libero e pacifico godimento”; inoltre, il resistente ha rappresentato di essere proprietario anche di un terreno
2 e di un fabbricato insistenti sulle particelle limitrofe a quelle oggetto di causa, sicché lo stesso avrebbe
“contezza diretta dello stato dei luoghi e delle persone che nel tempo li hanno frequentati e a che titolo”. Ed infatti, ha rilevato che , cugino di primo grado dei precedenti proprietari Parte_1
degli immobili oggetto di causa, fosse stato “in passato ed occasionalmente, un semplice incaricato
a fare esclusivamente i lavori indicati, nei tempi e modi autorizzati per l'appunto dai legittimi proprietari e possessori, odierni convenuti, previo compenso, considerando, inoltre che questi ultimi, in varie occasioni, si sono occupati personalmente dei terreni in questione, come, per esempio, provvedendo alla raccolta e molitura delle olive”, deducendo quindi l'assenza in capo al ricorrente sia del corpus sia dell'animus possidendi; inoltre, ha eccepito che nel ricorso non fosse stato neppure individuato l'autore dell'asserito spoglio, contestando le fotografie prodotte ex adverso e negando la presenza di paletti sui luoghi, rispetto ai quali comunque ha riferito di non essere stato destinatario dell'intimazione a rimuoverli, effettuata per il tramite dell'Avv. Innocenti.
Pertanto, rilevato che la relazione di fatto tra il e i beni oggetto di causa fosse inquadrabile Pt_1
come detenzione per motivi di servizio, il resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda di reintegrazione nel possesso per il difetto dei presupposti di cui all'art. 1168, c.c., sia soggettivi che oggettivi;
accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, con ogni conseguenziale statuizione;
in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva, e processuale, e sostanziale, del Sig.
con estromissione dal presente giudizio;
rigettare comunque la domanda stessa Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.08.2024 si sono costituiti in giudizio
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5
e chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata Parte_6 Parte_7
dal ricorrente. In particolare, i resistenti confermavano l'avvenuta alienazione degli immobili oggetto di causa a , per atto pubblico del 15.04.2024 in notar , notaio in Controparte_1 Persona_1
Siderno (rep. n. 64.633 – racc. n. 27447); evidenziavano che detti terreni fossero privi di recinzione alla data della compravendita e che la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, sin dal 1959 era stata curata da e , genitori e nonni degli odierni resistenti;
che, dopo il Persona_2 Persona_3
decesso di avvenuto nel 2002, i figli e gli altri eredi si erano occupati direttamente della Persona_2 cura e della manutenzione dei predetti terreni e della raccolta annuale dei loro frutti, “conferendo
3 all'odierno ricorrente, loro cugino di primo grado, l'incarico di effettuare per alcuni anni e, precisamente per l'anno 2008, 2009,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021 la sola lavorazione dei terreni, corrispondendo regolarmente il pagamento per la detta attività con assegni bancari e con bonifici bancari (cfr. all. n. 3)”; che, nel corso degli anni, il ricorrente aveva più volte manifestato ai resistenti l'intenzione di acquistare i terreni succitati e che, con missiva del 26.06.2023,
i resistenti gli avevano comunicato per il tramite dell'Avv. Staltari il proprio assenso a vendere, senza tuttavia ottenere riscontro, sicché costoro in data 15.04.2024 avevano legittimamente venduto gli immobili a . Controparte_1
Pertanto, i resistenti eccepivano in via preliminare la carenza della propria legittimazione passiva, avendo già alienato a gli immobili oggetto di causa al tempo del dedotto spoglio;
Controparte_1
inoltre, deducevano che la domanda avversaria fosse generica con riguardo all'autore ed alle concrete modalità della condotta spoliativa, evidenziando in ogni caso che il ricorrente avesse avuto negli anni la detenzione dei predetti terreni solo per motivi di servizio, dietro corrispettivo. Pertanto, formulavano le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e estromettendoli dal giudizio, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
non essendo provata la partecipazione degli stessi nell'azione di spoglio;
2) Nel merito, dichiarare inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso per il difetto dei presupposti di cui all'art.
1168, c.c., sia soggettivi che oggettivi;
rigettare tutte le domande avanzate dal sig. , Parte_1
siccome infondate in fatto e diritto e perché non provate ed accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, con ogni conseguenziale statuizione”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza, tenutasi in data 28.08.2024, venivano concessi alle parti i chiesti termini per repliche ed eventuali controrepliche;
con ordinanza del 22.11.2024, ritenuto che, sulla scorta della documentazione in atti, la causa non necessitasse di ulteriori approfondimenti istruttori, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 669 sexies c.p.c., all'udienza del
23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Giova osservare, in punto di diritto, che l'azione di reintegrazione postula la ricorrenza di due presupposti: l'esistenza del possesso (o della detenzione qualificata) sulla res ed il compimento di un'azione configurabile in termini di spoglio.
4 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di reintegrazione può essere esperita a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, a condizione che presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 15 febbraio 1999, n. 1274, Cass. 30 maggio
1994, n. 5281, Cass. 15 giugno 1991, n. 6772). Ogni questione riguardante la legittimità del possesso, ed in particolare la sua rispondenza ad un titolo valido, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1219, Cass. 15 novembre 1986, n. 6741).
L'azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168, co.2, c.c. può essere proposta anche da chi abbia soltanto la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
La Suprema Corte ha poi chiarito che, ai fini della configurabilità dello spoglio, non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa si riveli non un mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. 28 marzo 2007, n. 7579, Cass. 28 settembre 1994, n. 7887).
La tutela possessoria è dunque assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della "ragion fattasi" e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso, contro gli atti di spoglio violento o clandestino, ovvero di molestia, è garantito, in presenza dell'allegazione delle condizioni richieste per l'esercizio delle singole azioni, a prescindere dall'esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi o che, in un qualunque modo lo giustifichi. Sufficienti e necessari all'ammissibilità ed al riconoscimento della fondatezza delle azioni medesime, in quanto dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, anche se caratterizzata da modalità tipiche di esercizio, sono soltanto la deduzione e l'accertamento, rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole, svolgimento da parte del ricorrente, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale (nello stesso senso cfr. Tribunale
Benevento, n. 788/2024).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, atteso che l'allegato possesso asseritamente esercitato dal ricorrente sugli immobili oggetto di causa è stato puntualmente contestato dagli odierni resistenti, i
5 quali hanno allegato che la relazione di fatto intercorsa tra e gli immobili per cui è Parte_1
causa fosse piuttosto inquadrabile come detenzione per ragioni di servizio.
Ebbene, la domanda proposta dall'odierno ricorrente si fonda sull'allegazione dell'esercizio da parte sua, sugli immobili oggetto di causa, di talune facoltà a suo dire corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà: , infatti, ha dedotto di essersi occupato (sin dal 1980) della manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria di detti terreni, provvedendo nel corso degli anni alla pulitura e coltivazione degli uliveti nonché all'attività di raccolta e molitura delle olive, avendo libero accesso “in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo” ai luoghi di causa.
Giova preliminarmente osservare che dette allegazioni appaiono generiche, considerato che i poteri di fatto asseritamente esercitati dal sui ridetti terreni non appaiono univocamente Pt_1 corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà su tali immobili. Cionondimeno, entrambe le parti resistenti, costituendosi, non hanno contestato il fatto storico dedotto dal ricorrente, ossia che quest'ultimo si sia occupato dei terreni per cui è causa, ma hanno eccepito che ciò avveniva su incarico e dietro compenso degli (allora) intestatari catastali degli immobili.
In particolare, ha allegato di essere a conoscenza delle vicende relative agli Controparte_1
immobili oggetto di causa in quanto proprietario di particelle con essi confinanti (oltre che acquirente degli immobili de quibus a far data dal 15.04.2024); nella specie, il ha dedotto che CP_1 Pt_1
cugino di primo grado dei precedenti proprietari ed odierni resistenti, fosse stato incaricato
[...]
negli anni da costoro di occuparsi dei terreni, occasionalmente e comunque dietro compenso.
Detta circostanza è stata confermata anche dagli altri resistenti, (classe 1947) + 7, i Parte_1 quali costituendosi hanno precisato di aver conferito “all'odierno ricorrente, loro cugino di primo grado, l'incarico di effettuare per alcuni anni e, precisamente per l'anno 2008, 2009,2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021 la sola lavorazione dei terreni, corrispondendo regolarmente il pagamento per la detta attività con assegni bancari e con bonifici bancari”, producendo a sostegno di detta allegazione copia delle matrici dei seguenti assegni, tutti emessi in favore di : n. 7101588921-11, emesso il 13.11.2008, con causale “lavorazione terra”, Parte_1 per l'importo di € 100,00; n. 7101588923-00, emesso il 21.08.2009, con causale “lavorazione terra”, per l'importo di € 270,00; n. 7101588926-03, emesso nel mese di marzo 2011, con causale
“lavorazione terra”, per l'importo di € 250,00; n. 7101588927-04, emesso il 28.03.2012, con causale
“lavorazione terra”, per l'importo di € 150,00; n. 71015889228-05, emesso nel mese di luglio 2013, con causale “lavorazione terra 2012-2013 + taglio rami”, per l'importo complessivo di € 420,00; n.
6 7101588929-06, emesso nel mese di aprile 2015, con causale “lavorazione terra 2014-2015”, per l'importo di € 420,00. Tutti gli addebiti relativi ai suddetti assegni trovano corrispondenza negli estratti del conto corrente n. 90190562 intestato a , versati in atti. I resistenti hanno infine Parte_2 prodotto l'ulteriore matrice dell'assegno n. 7134460943-12 emesso il 24.05.2019 in favore di Pt_1 con causale “2018-2019 lavorazione terra” per l'importo di € 300,00, nonché copia del
[...]
bonifico bancario in favore del medesimo con causale “lavorazione terreno località Fontana Vecchia anno 2020/2021”, effettuato in data 24.09.2021 per l'importo di € 300,00.
Pertanto, secondo la ricostruzione offerta dai resistenti, suffragata dalla produzione documentale, il esercitava sugli immobili per cui è causa esclusivamente una detenzione per ragioni di servizio, Pt_1
venendo di volta in volta, in ciascuna annualità indicata dai resistenti, incaricato di occuparsi dei terreni, dietro corrispettivo.
Tanto premesso, ad avviso di questo Giudice appare dirimente la circostanza che, nella prima difesa utile successiva alla suddetta produzione documentale, ossia nelle memorie di replica depositate il
7.10.2024 (autorizzate a seguito dell'espressa richiesta formulata alla prima udienza dal ricorrente, volta ad ottenere la concessione “di un termine per replicare alle comparse di costituzione avversarie, depositate rispettivamente nelle date del 26.08.2024 e del 27.08.2024”), il ricorrente non abbia neppure genericamente contestato la ricostruzione operata ex adverso, né soprattutto gli assegni ed i bonifici prodotti, limitandosi piuttosto ad affermare che “per quanto concerne i bonifici, questi si riferiscono ad anni recenti, mentre il possesso del sig. fa riferimento in tempi più remoti” (cfr. Pt_1
pag. 3 delle memorie di replica).
Detta affermazione, sebbene non suscettibile di assumere un vero e proprio valore confessorio (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, n. 23809/2023: “Alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova”), comunque è liberamente apprezzabile dal Giudice, alla stregua dell'intero compendio probatorio in atti.
7 Ebbene, ad avviso di questo giudicante l'affermazione contenuta nella memoria di replica costituisce una implicita conferma della ricostruzione operata dai resistenti, ossia che il ricorrente si sia occupato dei terreni oggetto di causa dietro pagamento di un compenso da parte degli allora intestatari catastali degli immobili, come confermato dagli assegni e dai bonifici versati in atti, non contestati dal ricorrente, il quale ha piuttosto dichiarato che si riferissero “ad anni recenti”.
Del resto, nessun rilievo può assumere nel presente giudizio il fatto che il possesso del ricorrente faccia “riferimento in tempi più remoti”, per come dedotto in sede di memoria di replica, atteso che in questa sede è stata proposta un'azione di reintegrazione nel possesso e non, piuttosto, una domanda di usucapione. Ne discende che la sussistenza di un dedotto possesso risalente al 1980, per come allegato nel ricorso introduttivo, esula completamente dal thema decidendum del presente giudizio.
Ed infatti, nei giudizi possessori il ricorrente ha, innanzitutto, l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. civ., Sez. 2, n. 2032/2019).
Nella fattispecie, invece, il contegno processuale del ricorrente induce questo Giudice a ritenere che costui abbia effettivamente ottenuto dei pagamenti per occuparsi dei terreni de quibus, il che si pone ontologicamente in contrasto con l'allegazione di una relazione di fatto con gli immobili oggetto di causa qualificabile come possesso.
L'odierno ricorrente, con le note sostitutive dell'udienza del 24.10.2024, ha poi mutato la propria linea difensiva, deducendo che “per quanto concerne la copia degli assegni, pare opportuno evidenziare che tra l'odierno ricorrente gli odierni resistenti non sussiste alcun tipo di obbligazione
e/o forma di contratto o accordo, in forza dei quali dovevano essere emessi i pagamenti. La copia della matrice degli assegni prodotta è irrilevante, in quanto potrebbe riferirsi a qualsiasi altro per la lavorazione di qualunque terreno, da ciò ne consegue che i suddetti Parte_1
pagamenti effettuati per mezzo di assegno non possono essere ricondotti in modo certo ed inequivocabile all'odierno ricorrente”.
Detta allegazione, certamente tardiva, non riesce comunque neppure a superare il vaglio della specificità della contestazione ai sensi dell'art. 115 co.1 c.p.c.
Ed invero, a fronte della specifica allegazione effettuata in comparsa dai resistenti – i quali hanno puntualmente indicato in quali anni gli stessi avevano dato incarico al di occuparsi della Pt_1
lavorazione dei terreni, producendo poi le matrici degli assegni ed i bonifici bancari emessi in quegli anni, tutti intestati a per la lavorazione della terra – le contestazioni del ricorrente Parte_1
8 appaiono del tutto generiche, essendosi lo stesso limitato a negare l'esistenza di obbligazioni tra le parti ed a dedurre che i pagamenti non potessero essere a sé ricondotti in modo inequivoco.
D'altra parte, dette contestazioni – oltre ad essere tardive e, comunque, generiche – contrastano con il dato documentale, posto che nel bonifico del 24.09.2021 vi è un esplicito riferimento alla lavorazione di terreni siti in “località Fontana Vecchia”, luogo in cui lo stesso ricorrente ha dichiarato essere situati gli immobili oggetto di causa.
Orbene, la documentazione in atti, non tempestivamente né specificatamente contestata dall'odierno ricorrente, induce questo Giudice a ritenere che siano emersi ex actis elementi contrari all'affermazione della sussistenza di una situazione qualificabile come possesso in capo a Pt_1
dovendosi piuttosto ritenere che quest'ultimo esercitasse sugli immobili oggetto di causa
[...]
una mera detenzione per ragioni di servizio almeno sino al 2021.
A tale proposito giova evidenziare che l'art. 1141 co.1 c.c. dispone che “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
Nella fattispecie, i resistenti hanno allegato che fosse un mero detentore dei terreni Parte_1
de quibus per ragioni di servizio e l'odierno ricorrente non ha contestato tempestivamente né specificatamente dette allegazioni, sicché la detenzione per ragioni di servizio deve ritenersi provata ex art. 115 co.1 c.p.c.
Né d'altra parte il ricorrente ha fornito alcuna prova contraria, utile ai fini dell'operatività dell'art. 1141 co.2 c.c., ai sensi del quale: “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Orbene, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “la presunzione di possesso in favore del soggetto che si trovi ad avere la c.d. relazione materiale con la cosa, si fonda sul presupposto che sia mancata la prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione. Una volta acquisita la dimostrazione dell'originario titolo detentivo, è onere del detentore allegare e dimostrare il susseguente mutamento della detenzione in possesso” (cfr. Corte d'Appello Salerno, 4.03.2002; cfr. anche Cass. civ., Sez. 2, n. 7817/2006, sia pure riferita al possesso utile all'usucapione: “La presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 cod. civ. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale), sussistendo in tale ipotesi un possesso valido "ad usucapionem". Spetta a colui che contesta tale potere l'onere
9 di provare che l'attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione (o come possesso precario), ovvero per tolleranza del titolare del diritto. Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi"”).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi che, a fronte delle allegazioni contenute in ciascuna comparsa di costituzione e risposta degli odierni resistenti, il ricorrente non ha allegato (né conseguentemente articolato alcun capitolo di prova volto a dimostrare) che il proprio titolo fosse nelle more “mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, sicché è apparso del tutto superfluo a questo Giudice procedere all'istruzione orale del presente procedimento.
Invero, i capitoli di prova formulati nel ricorso introduttivo, oltre ad essere generici, sarebbero risultati
(ove ammessi) del tutto inconducenti ai fini del decidere, essendo infatti incontestato che Pt_1
si sia occupato nel corso degli anni dei terreni oggetto di causa, della pulitura degli uliveti
[...]
e della raccolta e molitura delle olive;
parimenti superflui sarebbero risultati i capitoli di prova articolati nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente in data 22.10.2024, vertendo su circostanze, oltre che genericamente formulate, del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
Né d'altra parte a tali lacune avrebbe potuto sopperire il Giudice in sede di audizione degli informatori: ed invero, sebbene nei giudizi possessori il giudicante possa rivolgere direttamente domande agli informatori anche a prescindere dalla capitolazione effettuata dalle parti, nella fattispecie in esame non sarebbe stato possibile superare né il dato documentale (non tempestivamente né specificatamente contestato dal ricorrente) per cui veniva periodicamente Parte_1
incaricato dai precedenti proprietari dei terreni de quibus per occuparsene dietro pagamento di un compenso, né l'assoluta carenza di allegazione proveniente dalla parte ricorrente in merito al mutamento della propria detenzione per ragioni di servizio in possesso.
Infine, anche la richiesta avanzata da parte ricorrente in data 11.11.2024, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito telematico di due video registrati dal figlio dell'odierno ricorrente, è apparsa a questo Giudice del tutto inconducente ai fini del decidere, vertendo su fatti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio (ossia “l'avvenuto taglio e/o potatura degli alberi insistenti sul terreno oggetto di causa”), sicché la stessa è stata rigettata con ordinanza del 22.11.2024.
10 Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenere provato, in virtù del principio della non contestazione di cui all'art. 115 co.1 c.p.c., che l'odierno ricorrente, almeno sino al 2021, si occupasse dei terreni oggetto del presente giudizio dietro compenso, così instaurando con essi una relazione fattuale ascrivibile alla detenzione per ragioni di servizio.
Ne discende che, in difetto di allegazione e prova di una sopravvenuta interversio possessionis da parte del ricorrente, il relativo ricorso non può trovare accoglimento, non essendo stata offerta alcuna prova del possesso attuale di sugli immobili oggetto di causa, al tempo del dedotto Parte_1
spoglio.
Tale deficit probatorio in cui è incorsa l'odierna parte ricorrente consente di ritenere assorbito ogni ulteriore vaglio sia sul difetto di legittimazione passiva, eccepito da entrambe le parti resistenti
( , da un lato, e + 7, dall'altro), in ordine alla (mancata) Controparte_1 Parte_1
individuazione in ricorso dell'autore dell'allegato spoglio, sia sulla dimostrazione dell'an e del quomodo della dedotta condotta spoliativa (rispetto alla quale, per inciso, alcun capitolo di prova era stato articolato dal ricorrente), essendo entrambe dette questioni logicamente prima ancora che giuridicamente subordinate alla previa prova di un possesso (o di una detenzione qualificata) tutelabile con l'azione di reintegrazione.
Entrambe le parti resistenti hanno poi formulato domanda di “temerarietà della lite proposta, ex art.
96 c.p.c.” chiedendo al giudice l'adozione di “ogni conseguenziale statuizione”, senza tuttavia specificare di quale ipotesi di responsabilità aggravata chiedessero l'applicazione.
La domanda è senz'altro da rigettare se la si intende formulata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
Ed invero, la pretesa non può trovare accoglimento in difetto di prova sia del danno lamentato
(neppure allegato), sia dell'elemento soggettivo del dolo o della mala fede in capo alla controparte, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità de qua (cfr. Cass. civ., sez. II, 15/12/2023, n.
35188: “la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo”).
La richiesta è da respingere anche qualora la si volesse intendere formulata ex art. 96, co. 3, c.p.c. in quanto, sebbene per tale fattispecie debba escludersi la necessità dell'allegazione e della prova del
11 danno, è indubbio che debba emergere un comportamento abusivo significativo integrante almeno una colpa grave;
infatti, anche l'applicazione della condanna di cui al comma 3 presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso di specie, non si rintraccia nella proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e nelle successive difese del ricorrente un atteggiamento colposo tale da integrare un abuso del processo, benché le pretese ivi azionate siano state respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse nei confronti delle parti resistenti, per come meglio indicato in dispositivo.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 588,00 per la fase di studio, € 426,00 per la fase introduttiva, €
601,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.615,00.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per le ragioni esposte in parte motiva;
- rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate dai resistenti;
- condanna (classe 1962) alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei resistenti Parte_1
(classe 1947), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4
, e spese da distrarsi in favore dell'Avv. Parte_5 Parte_6 Parte_7
Staltari Francesco, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovute);
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 spese da distrarsi in favore dell'Avv. Romeo Vincenzo, dichiaratosi antistatario, che liquida in €
1.615,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovute).
Si comunichi.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 12/02/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
12
TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 634/2024 R.G., promosso da (C.F. Parte_1
, contro (C.F. ), C.F._1 Parte_1 C.F._2 Pt_2
(C.F.: ), (C.F.: ),
[...] C.F._3 Parte_3 C.F._4
(C.F.: ), (C.F.: Parte_4 C.F._5 Parte_4
, (C.F.: ), C.F._6 Parte_5 C.F._7 [...]
(C.F.: ), (C.F.: Parte_6 C.F._8 Parte_7
), nonché nei confronti di (C.F. C.F._9 Controparte_1
); C.F._10
preso atto che tutte le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025
e che, ai fini della pratica forense, alla redazione delle note ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv.
Romeo Vincenzo in data 15.01.2025, hanno partecipato i dott. e;
Parte_8 Parte_9
sciogliendo la riserva assunta in esito al deposito di dette note, osserva quanto segue.
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. depositato in data 18.06.2024, (classe 1962), proponeva Parte_1
istanza per la reintegrazione del possesso nei confronti degli odierni resistenti.
Premesso di essere legittimo possessore sin dal 1980 dei terreni siti nel Comune di Siderno (RC), in località Fontana Vecchia, censiti nel N.C.T. al foglio di mappa 14, particelle nn. 17, 58, 249, 250,
251, 252, 253, 314, 316 e del fabbricato censito nel N.C.E.U. al foglio di mappa 14, part. n. 573, cat.
F2, esponeva: che i predetti beni sono catastalmente intestati a , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e
[...] Parte_4 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
che il ricorrente nel corso degli anni ha provveduto - senza ingerenza di alcuno ed esercitando
[...]
sugli immobili un potere pieno e autonomo - alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni, alla pulitura degli uliveti nonché alla raccolta e molitura delle olive;
che, in data 26.06.2023, per il tramite dell'Avv. Staltari, gli attuali resistenti (eccettuato ) avevano proposto al Controparte_1
ricorrente, con l'intento di formalizzare una situazione di fatto, l'acquisto dei beni in questione per un
1 importo di € 60.000,00, che tuttavia appariva sproporzionato rispetto al valore effettivo dei beni, pari ad € 30.000,00; che, in data 10.05.2024, recandosi sui luoghi, l'odierno ricorrente aveva notato
“l'apposizione di paletti che di fatto impedivano l'accesso col trattore, oltre che la pulitura dei costoni di confine”; che, in data 17.05.2024, con diffida a firma dell'Avv. Innocenti, aveva intimato agli odierni resistenti (eccettuato ) di rimuovere i suddetti paletti per consentirgli Controparte_1
l'accesso sui luoghi, senza successo;
che successivamente, a seguito di più recente visura catastale, il ricorrente era venuto a conoscenza dell'esistenza di un atto di compravendita dei predetti beni, stipulato tra i precedenti proprietari e;
che l'animus spoliandi degli odierni Controparte_1 resistenti potesse quindi evincersi sia dall'avvenuta alienazione degli immobili a , Controparte_1
a distanza di meno di un anno dalla comunicazione inoltrata all'odierno ricorrente e, comunque, ad un prezzo di € 28.000,00, inferiore persino al loro valore reale, sia dalla circostanza che nell'atto di compravendita era stata indicata l'assenza di liti o contestazione sugli immobili, circostanza non veritiera.
Pertanto, il ricorrente – ribadito che i resistenti avevano “provveduto alla pulizia del fondo e all'apposizione di paletti, attività queste che di fatto rendono obiettivo l'intendimento di questi ultimi di precludere l'esercizio della relazione possessoria al ricorrente, oltre che predisporre una compravendita in frode all'istante” – ha chiesto all'intestato Tribunale di ordinare con decreto inaudita altera parte la reintegra del medesimo nel pieno ed esclusivo possesso dei beni, con conseguente riduzione in pristino delle opere lesive del proprio possesso ed esecuzione di ogni lavoro necessario a ripristinare la situazione quo ante; in subordine, ha chiesto la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, riservando di chiedere nelle competenti sedi il risarcimento del danno, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del proprio procuratore, dichiaratosi antistatario in corso di causa.
Rigettata la richiesta di concessione del decreto di reintegra inaudita altera parte, veniva disposta la comparizione delle parti innanzi a questo Giudice.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.08.2024 si è costituito in giudizio
, premettendo di essere proprietario degli immobili oggetto di causa per averli Controparte_1
acquistati con atto pubblico del 15.04.2024 in notar (rep. n. 64.633 – racc. n. Persona_1
27.447), con “la garanzia, da parte venditrice, che su quanto venduto, tra l'altro, non vertono liti o contestazioni di sorta che possano comunque limitarne od impedirne la proprietà ed il libero e pacifico godimento”; inoltre, il resistente ha rappresentato di essere proprietario anche di un terreno
2 e di un fabbricato insistenti sulle particelle limitrofe a quelle oggetto di causa, sicché lo stesso avrebbe
“contezza diretta dello stato dei luoghi e delle persone che nel tempo li hanno frequentati e a che titolo”. Ed infatti, ha rilevato che , cugino di primo grado dei precedenti proprietari Parte_1
degli immobili oggetto di causa, fosse stato “in passato ed occasionalmente, un semplice incaricato
a fare esclusivamente i lavori indicati, nei tempi e modi autorizzati per l'appunto dai legittimi proprietari e possessori, odierni convenuti, previo compenso, considerando, inoltre che questi ultimi, in varie occasioni, si sono occupati personalmente dei terreni in questione, come, per esempio, provvedendo alla raccolta e molitura delle olive”, deducendo quindi l'assenza in capo al ricorrente sia del corpus sia dell'animus possidendi; inoltre, ha eccepito che nel ricorso non fosse stato neppure individuato l'autore dell'asserito spoglio, contestando le fotografie prodotte ex adverso e negando la presenza di paletti sui luoghi, rispetto ai quali comunque ha riferito di non essere stato destinatario dell'intimazione a rimuoverli, effettuata per il tramite dell'Avv. Innocenti.
Pertanto, rilevato che la relazione di fatto tra il e i beni oggetto di causa fosse inquadrabile Pt_1
come detenzione per motivi di servizio, il resistente ha formulato le seguenti conclusioni: “in via principale, dichiarare inammissibile e/o improponibile la domanda di reintegrazione nel possesso per il difetto dei presupposti di cui all'art. 1168, c.c., sia soggettivi che oggettivi;
accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, con ogni conseguenziale statuizione;
in via subordinata, dichiarare la carenza di legittimazione passiva, e processuale, e sostanziale, del Sig.
con estromissione dal presente giudizio;
rigettare comunque la domanda stessa Controparte_1 poiché infondata in fatto e in diritto”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario in corso di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.08.2024 si sono costituiti in giudizio
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4 Parte_5
e chiedendo l'integrale rigetto della domanda formulata Parte_6 Parte_7
dal ricorrente. In particolare, i resistenti confermavano l'avvenuta alienazione degli immobili oggetto di causa a , per atto pubblico del 15.04.2024 in notar , notaio in Controparte_1 Persona_1
Siderno (rep. n. 64.633 – racc. n. 27447); evidenziavano che detti terreni fossero privi di recinzione alla data della compravendita e che la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, sin dal 1959 era stata curata da e , genitori e nonni degli odierni resistenti;
che, dopo il Persona_2 Persona_3
decesso di avvenuto nel 2002, i figli e gli altri eredi si erano occupati direttamente della Persona_2 cura e della manutenzione dei predetti terreni e della raccolta annuale dei loro frutti, “conferendo
3 all'odierno ricorrente, loro cugino di primo grado, l'incarico di effettuare per alcuni anni e, precisamente per l'anno 2008, 2009,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021 la sola lavorazione dei terreni, corrispondendo regolarmente il pagamento per la detta attività con assegni bancari e con bonifici bancari (cfr. all. n. 3)”; che, nel corso degli anni, il ricorrente aveva più volte manifestato ai resistenti l'intenzione di acquistare i terreni succitati e che, con missiva del 26.06.2023,
i resistenti gli avevano comunicato per il tramite dell'Avv. Staltari il proprio assenso a vendere, senza tuttavia ottenere riscontro, sicché costoro in data 15.04.2024 avevano legittimamente venduto gli immobili a . Controparte_1
Pertanto, i resistenti eccepivano in via preliminare la carenza della propria legittimazione passiva, avendo già alienato a gli immobili oggetto di causa al tempo del dedotto spoglio;
Controparte_1
inoltre, deducevano che la domanda avversaria fosse generica con riguardo all'autore ed alle concrete modalità della condotta spoliativa, evidenziando in ogni caso che il ricorrente avesse avuto negli anni la detenzione dei predetti terreni solo per motivi di servizio, dietro corrispettivo. Pertanto, formulavano le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare ed assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei sig.ri , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , e estromettendoli dal giudizio, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
non essendo provata la partecipazione degli stessi nell'azione di spoglio;
2) Nel merito, dichiarare inammissibile la domanda di reintegrazione nel possesso per il difetto dei presupposti di cui all'art.
1168, c.c., sia soggettivi che oggettivi;
rigettare tutte le domande avanzate dal sig. , Parte_1
siccome infondate in fatto e diritto e perché non provate ed accertare e dichiarare la temerarietà della lite proposta, ex art. 96 cpc, con ogni conseguenziale statuizione”, il tutto con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore, dichiaratosi antistatario.
Alla prima udienza, tenutasi in data 28.08.2024, venivano concessi alle parti i chiesti termini per repliche ed eventuali controrepliche;
con ordinanza del 22.11.2024, ritenuto che, sulla scorta della documentazione in atti, la causa non necessitasse di ulteriori approfondimenti istruttori, il procedimento veniva rinviato per la discussione e decisione ex art. 669 sexies c.p.c., all'udienza del
23.01.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, il ricorso è infondato.
Giova osservare, in punto di diritto, che l'azione di reintegrazione postula la ricorrenza di due presupposti: l'esistenza del possesso (o della detenzione qualificata) sulla res ed il compimento di un'azione configurabile in termini di spoglio.
4 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione di reintegrazione può essere esperita a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, a condizione che presenti i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale ed il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. 15 febbraio 1999, n. 1274, Cass. 30 maggio
1994, n. 5281, Cass. 15 giugno 1991, n. 6772). Ogni questione riguardante la legittimità del possesso, ed in particolare la sua rispondenza ad un titolo valido, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1219, Cass. 15 novembre 1986, n. 6741).
L'azione di reintegrazione, ai sensi dell'art. 1168, co.2, c.c. può essere proposta anche da chi abbia soltanto la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
La Suprema Corte ha poi chiarito che, ai fini della configurabilità dello spoglio, non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che si manifesti con carattere duraturo, ossia che essa si riveli non un mero impedimento di natura provvisoria o transitoria, ma si presenti come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo (Cass. 28 marzo 2007, n. 7579, Cass. 28 settembre 1994, n. 7887).
La tutela possessoria è dunque assicurata dall'ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della "ragion fattasi" e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso, contro gli atti di spoglio violento o clandestino, ovvero di molestia, è garantito, in presenza dell'allegazione delle condizioni richieste per l'esercizio delle singole azioni, a prescindere dall'esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi o che, in un qualunque modo lo giustifichi. Sufficienti e necessari all'ammissibilità ed al riconoscimento della fondatezza delle azioni medesime, in quanto dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, anche se caratterizzata da modalità tipiche di esercizio, sono soltanto la deduzione e l'accertamento, rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole, svolgimento da parte del ricorrente, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale (nello stesso senso cfr. Tribunale
Benevento, n. 788/2024).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la parte ricorrente non abbia compiutamente assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante, atteso che l'allegato possesso asseritamente esercitato dal ricorrente sugli immobili oggetto di causa è stato puntualmente contestato dagli odierni resistenti, i
5 quali hanno allegato che la relazione di fatto intercorsa tra e gli immobili per cui è Parte_1
causa fosse piuttosto inquadrabile come detenzione per ragioni di servizio.
Ebbene, la domanda proposta dall'odierno ricorrente si fonda sull'allegazione dell'esercizio da parte sua, sugli immobili oggetto di causa, di talune facoltà a suo dire corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà: , infatti, ha dedotto di essersi occupato (sin dal 1980) della manutenzione Parte_1
ordinaria e straordinaria di detti terreni, provvedendo nel corso degli anni alla pulitura e coltivazione degli uliveti nonché all'attività di raccolta e molitura delle olive, avendo libero accesso “in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo” ai luoghi di causa.
Giova preliminarmente osservare che dette allegazioni appaiono generiche, considerato che i poteri di fatto asseritamente esercitati dal sui ridetti terreni non appaiono univocamente Pt_1 corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà su tali immobili. Cionondimeno, entrambe le parti resistenti, costituendosi, non hanno contestato il fatto storico dedotto dal ricorrente, ossia che quest'ultimo si sia occupato dei terreni per cui è causa, ma hanno eccepito che ciò avveniva su incarico e dietro compenso degli (allora) intestatari catastali degli immobili.
In particolare, ha allegato di essere a conoscenza delle vicende relative agli Controparte_1
immobili oggetto di causa in quanto proprietario di particelle con essi confinanti (oltre che acquirente degli immobili de quibus a far data dal 15.04.2024); nella specie, il ha dedotto che CP_1 Pt_1
cugino di primo grado dei precedenti proprietari ed odierni resistenti, fosse stato incaricato
[...]
negli anni da costoro di occuparsi dei terreni, occasionalmente e comunque dietro compenso.
Detta circostanza è stata confermata anche dagli altri resistenti, (classe 1947) + 7, i Parte_1 quali costituendosi hanno precisato di aver conferito “all'odierno ricorrente, loro cugino di primo grado, l'incarico di effettuare per alcuni anni e, precisamente per l'anno 2008, 2009,2011, 2012,
2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020 e 2021 la sola lavorazione dei terreni, corrispondendo regolarmente il pagamento per la detta attività con assegni bancari e con bonifici bancari”, producendo a sostegno di detta allegazione copia delle matrici dei seguenti assegni, tutti emessi in favore di : n. 7101588921-11, emesso il 13.11.2008, con causale “lavorazione terra”, Parte_1 per l'importo di € 100,00; n. 7101588923-00, emesso il 21.08.2009, con causale “lavorazione terra”, per l'importo di € 270,00; n. 7101588926-03, emesso nel mese di marzo 2011, con causale
“lavorazione terra”, per l'importo di € 250,00; n. 7101588927-04, emesso il 28.03.2012, con causale
“lavorazione terra”, per l'importo di € 150,00; n. 71015889228-05, emesso nel mese di luglio 2013, con causale “lavorazione terra 2012-2013 + taglio rami”, per l'importo complessivo di € 420,00; n.
6 7101588929-06, emesso nel mese di aprile 2015, con causale “lavorazione terra 2014-2015”, per l'importo di € 420,00. Tutti gli addebiti relativi ai suddetti assegni trovano corrispondenza negli estratti del conto corrente n. 90190562 intestato a , versati in atti. I resistenti hanno infine Parte_2 prodotto l'ulteriore matrice dell'assegno n. 7134460943-12 emesso il 24.05.2019 in favore di Pt_1 con causale “2018-2019 lavorazione terra” per l'importo di € 300,00, nonché copia del
[...]
bonifico bancario in favore del medesimo con causale “lavorazione terreno località Fontana Vecchia anno 2020/2021”, effettuato in data 24.09.2021 per l'importo di € 300,00.
Pertanto, secondo la ricostruzione offerta dai resistenti, suffragata dalla produzione documentale, il esercitava sugli immobili per cui è causa esclusivamente una detenzione per ragioni di servizio, Pt_1
venendo di volta in volta, in ciascuna annualità indicata dai resistenti, incaricato di occuparsi dei terreni, dietro corrispettivo.
Tanto premesso, ad avviso di questo Giudice appare dirimente la circostanza che, nella prima difesa utile successiva alla suddetta produzione documentale, ossia nelle memorie di replica depositate il
7.10.2024 (autorizzate a seguito dell'espressa richiesta formulata alla prima udienza dal ricorrente, volta ad ottenere la concessione “di un termine per replicare alle comparse di costituzione avversarie, depositate rispettivamente nelle date del 26.08.2024 e del 27.08.2024”), il ricorrente non abbia neppure genericamente contestato la ricostruzione operata ex adverso, né soprattutto gli assegni ed i bonifici prodotti, limitandosi piuttosto ad affermare che “per quanto concerne i bonifici, questi si riferiscono ad anni recenti, mentre il possesso del sig. fa riferimento in tempi più remoti” (cfr. Pt_1
pag. 3 delle memorie di replica).
Detta affermazione, sebbene non suscettibile di assumere un vero e proprio valore confessorio (cfr.
Cass. civ., Sez. 2, n. 23809/2023: “Alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore "ad litem" ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, quando quegli scritti rechino anche la sottoscrizione della parte stessa, in calce o a margine dell'atto, dovendo presumersi che la parte abbia avuto la piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto - anch'essa - la titolarità. Ciò vale, beninteso, alla stregua dell'art. 2730 c.c., nei confronti della parte verso la quale sia proposta la domanda giudiziale cui gli scritti difensivi contenenti tali ammissioni si riferiscono, mentre negli altri casi le ammissioni medesime, prive del valore privilegiato di prova legale, possono essere valutate non più che come semplice fonte di cognizione, dunque liberamente apprezzabili nel processo assieme ad altri elementi di prova”), comunque è liberamente apprezzabile dal Giudice, alla stregua dell'intero compendio probatorio in atti.
7 Ebbene, ad avviso di questo giudicante l'affermazione contenuta nella memoria di replica costituisce una implicita conferma della ricostruzione operata dai resistenti, ossia che il ricorrente si sia occupato dei terreni oggetto di causa dietro pagamento di un compenso da parte degli allora intestatari catastali degli immobili, come confermato dagli assegni e dai bonifici versati in atti, non contestati dal ricorrente, il quale ha piuttosto dichiarato che si riferissero “ad anni recenti”.
Del resto, nessun rilievo può assumere nel presente giudizio il fatto che il possesso del ricorrente faccia “riferimento in tempi più remoti”, per come dedotto in sede di memoria di replica, atteso che in questa sede è stata proposta un'azione di reintegrazione nel possesso e non, piuttosto, una domanda di usucapione. Ne discende che la sussistenza di un dedotto possesso risalente al 1980, per come allegato nel ricorso introduttivo, esula completamente dal thema decidendum del presente giudizio.
Ed infatti, nei giudizi possessori il ricorrente ha, innanzitutto, l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto (Cass. civ., Sez. 2, n. 2032/2019).
Nella fattispecie, invece, il contegno processuale del ricorrente induce questo Giudice a ritenere che costui abbia effettivamente ottenuto dei pagamenti per occuparsi dei terreni de quibus, il che si pone ontologicamente in contrasto con l'allegazione di una relazione di fatto con gli immobili oggetto di causa qualificabile come possesso.
L'odierno ricorrente, con le note sostitutive dell'udienza del 24.10.2024, ha poi mutato la propria linea difensiva, deducendo che “per quanto concerne la copia degli assegni, pare opportuno evidenziare che tra l'odierno ricorrente gli odierni resistenti non sussiste alcun tipo di obbligazione
e/o forma di contratto o accordo, in forza dei quali dovevano essere emessi i pagamenti. La copia della matrice degli assegni prodotta è irrilevante, in quanto potrebbe riferirsi a qualsiasi altro per la lavorazione di qualunque terreno, da ciò ne consegue che i suddetti Parte_1
pagamenti effettuati per mezzo di assegno non possono essere ricondotti in modo certo ed inequivocabile all'odierno ricorrente”.
Detta allegazione, certamente tardiva, non riesce comunque neppure a superare il vaglio della specificità della contestazione ai sensi dell'art. 115 co.1 c.p.c.
Ed invero, a fronte della specifica allegazione effettuata in comparsa dai resistenti – i quali hanno puntualmente indicato in quali anni gli stessi avevano dato incarico al di occuparsi della Pt_1
lavorazione dei terreni, producendo poi le matrici degli assegni ed i bonifici bancari emessi in quegli anni, tutti intestati a per la lavorazione della terra – le contestazioni del ricorrente Parte_1
8 appaiono del tutto generiche, essendosi lo stesso limitato a negare l'esistenza di obbligazioni tra le parti ed a dedurre che i pagamenti non potessero essere a sé ricondotti in modo inequivoco.
D'altra parte, dette contestazioni – oltre ad essere tardive e, comunque, generiche – contrastano con il dato documentale, posto che nel bonifico del 24.09.2021 vi è un esplicito riferimento alla lavorazione di terreni siti in “località Fontana Vecchia”, luogo in cui lo stesso ricorrente ha dichiarato essere situati gli immobili oggetto di causa.
Orbene, la documentazione in atti, non tempestivamente né specificatamente contestata dall'odierno ricorrente, induce questo Giudice a ritenere che siano emersi ex actis elementi contrari all'affermazione della sussistenza di una situazione qualificabile come possesso in capo a Pt_1
dovendosi piuttosto ritenere che quest'ultimo esercitasse sugli immobili oggetto di causa
[...]
una mera detenzione per ragioni di servizio almeno sino al 2021.
A tale proposito giova evidenziare che l'art. 1141 co.1 c.c. dispone che “si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”.
Nella fattispecie, i resistenti hanno allegato che fosse un mero detentore dei terreni Parte_1
de quibus per ragioni di servizio e l'odierno ricorrente non ha contestato tempestivamente né specificatamente dette allegazioni, sicché la detenzione per ragioni di servizio deve ritenersi provata ex art. 115 co.1 c.p.c.
Né d'altra parte il ricorrente ha fornito alcuna prova contraria, utile ai fini dell'operatività dell'art. 1141 co.2 c.c., ai sensi del quale: “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore. Ciò vale anche per i successori a titolo universale”.
Orbene, la giurisprudenza di merito ha chiarito che “la presunzione di possesso in favore del soggetto che si trovi ad avere la c.d. relazione materiale con la cosa, si fonda sul presupposto che sia mancata la prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione. Una volta acquisita la dimostrazione dell'originario titolo detentivo, è onere del detentore allegare e dimostrare il susseguente mutamento della detenzione in possesso” (cfr. Corte d'Appello Salerno, 4.03.2002; cfr. anche Cass. civ., Sez. 2, n. 7817/2006, sia pure riferita al possesso utile all'usucapione: “La presunzione di possesso è ricollegata dall'art. 1141 cod. civ. ad un potere di fatto sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà (o di altro diritto reale), sussistendo in tale ipotesi un possesso valido "ad usucapionem". Spetta a colui che contesta tale potere l'onere
9 di provare che l'attività materiale corrispondente al possesso sia iniziata come mera detenzione (o come possesso precario), ovvero per tolleranza del titolare del diritto. Ne consegue che, in tali casi, il soggetto che, assumendo di essere possessore, voglia tutelare in giudizio tale situazione, deve allegare e provare gli atti idonei ad integrare una interversione del possesso, a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi"”).
Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve rilevarsi che, a fronte delle allegazioni contenute in ciascuna comparsa di costituzione e risposta degli odierni resistenti, il ricorrente non ha allegato (né conseguentemente articolato alcun capitolo di prova volto a dimostrare) che il proprio titolo fosse nelle more “mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”, sicché è apparso del tutto superfluo a questo Giudice procedere all'istruzione orale del presente procedimento.
Invero, i capitoli di prova formulati nel ricorso introduttivo, oltre ad essere generici, sarebbero risultati
(ove ammessi) del tutto inconducenti ai fini del decidere, essendo infatti incontestato che Pt_1
si sia occupato nel corso degli anni dei terreni oggetto di causa, della pulitura degli uliveti
[...]
e della raccolta e molitura delle olive;
parimenti superflui sarebbero risultati i capitoli di prova articolati nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dal ricorrente in data 22.10.2024, vertendo su circostanze, oltre che genericamente formulate, del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
Né d'altra parte a tali lacune avrebbe potuto sopperire il Giudice in sede di audizione degli informatori: ed invero, sebbene nei giudizi possessori il giudicante possa rivolgere direttamente domande agli informatori anche a prescindere dalla capitolazione effettuata dalle parti, nella fattispecie in esame non sarebbe stato possibile superare né il dato documentale (non tempestivamente né specificatamente contestato dal ricorrente) per cui veniva periodicamente Parte_1
incaricato dai precedenti proprietari dei terreni de quibus per occuparsene dietro pagamento di un compenso, né l'assoluta carenza di allegazione proveniente dalla parte ricorrente in merito al mutamento della propria detenzione per ragioni di servizio in possesso.
Infine, anche la richiesta avanzata da parte ricorrente in data 11.11.2024, volta ad ottenere l'autorizzazione al deposito telematico di due video registrati dal figlio dell'odierno ricorrente, è apparsa a questo Giudice del tutto inconducente ai fini del decidere, vertendo su fatti sopravvenuti all'instaurazione del giudizio (ossia “l'avvenuto taglio e/o potatura degli alberi insistenti sul terreno oggetto di causa”), sicché la stessa è stata rigettata con ordinanza del 22.11.2024.
10 Pertanto, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve ritenere provato, in virtù del principio della non contestazione di cui all'art. 115 co.1 c.p.c., che l'odierno ricorrente, almeno sino al 2021, si occupasse dei terreni oggetto del presente giudizio dietro compenso, così instaurando con essi una relazione fattuale ascrivibile alla detenzione per ragioni di servizio.
Ne discende che, in difetto di allegazione e prova di una sopravvenuta interversio possessionis da parte del ricorrente, il relativo ricorso non può trovare accoglimento, non essendo stata offerta alcuna prova del possesso attuale di sugli immobili oggetto di causa, al tempo del dedotto Parte_1
spoglio.
Tale deficit probatorio in cui è incorsa l'odierna parte ricorrente consente di ritenere assorbito ogni ulteriore vaglio sia sul difetto di legittimazione passiva, eccepito da entrambe le parti resistenti
( , da un lato, e + 7, dall'altro), in ordine alla (mancata) Controparte_1 Parte_1
individuazione in ricorso dell'autore dell'allegato spoglio, sia sulla dimostrazione dell'an e del quomodo della dedotta condotta spoliativa (rispetto alla quale, per inciso, alcun capitolo di prova era stato articolato dal ricorrente), essendo entrambe dette questioni logicamente prima ancora che giuridicamente subordinate alla previa prova di un possesso (o di una detenzione qualificata) tutelabile con l'azione di reintegrazione.
Entrambe le parti resistenti hanno poi formulato domanda di “temerarietà della lite proposta, ex art.
96 c.p.c.” chiedendo al giudice l'adozione di “ogni conseguenziale statuizione”, senza tuttavia specificare di quale ipotesi di responsabilità aggravata chiedessero l'applicazione.
La domanda è senz'altro da rigettare se la si intende formulata ai sensi dell'art. 96, co. 1, c.p.c.
Ed invero, la pretesa non può trovare accoglimento in difetto di prova sia del danno lamentato
(neppure allegato), sia dell'elemento soggettivo del dolo o della mala fede in capo alla controparte, elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità de qua (cfr. Cass. civ., sez. II, 15/12/2023, n.
35188: “la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo”).
La richiesta è da respingere anche qualora la si volesse intendere formulata ex art. 96, co. 3, c.p.c. in quanto, sebbene per tale fattispecie debba escludersi la necessità dell'allegazione e della prova del
11 danno, è indubbio che debba emergere un comportamento abusivo significativo integrante almeno una colpa grave;
infatti, anche l'applicazione della condanna di cui al comma 3 presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Orbene, nel caso di specie, non si rintraccia nella proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio e nelle successive difese del ricorrente un atteggiamento colposo tale da integrare un abuso del processo, benché le pretese ivi azionate siano state respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse nei confronti delle parti resistenti, per come meglio indicato in dispositivo.
Le spese sono liquidate ai sensi dell'art. 9 d.l. 1/2012 e del successivo d.m. 55/2014, aggiornato al d.m. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non espletata), nel seguente modo: € 588,00 per la fase di studio, € 426,00 per la fase introduttiva, €
601,00 per la fase decisoria, con un compenso totale di € 1.615,00.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso per le ragioni esposte in parte motiva;
- rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate dai resistenti;
- condanna (classe 1962) alla rifusione delle spese di lite nei confronti dei resistenti Parte_1
(classe 1947), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_4
, e spese da distrarsi in favore dell'Avv. Parte_5 Parte_6 Parte_7
Staltari Francesco, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.615,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovute);
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 spese da distrarsi in favore dell'Avv. Romeo Vincenzo, dichiaratosi antistatario, che liquida in €
1.615,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, cpa e i.v.a. come per legge (se dovute).
Si comunichi.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente in data 12/02/2025, tramite l'applicativo
Consolle del magistrato
Il Giudice
(dott.ssa Olga Quartuccio)
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