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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17289 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45914 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, proposta da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VANNINI SILVIA per procura in atti
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VANNINI SILVIA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: DOMANDA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473- bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di domanda cumulativa di separazione e divorzio, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., con sentenza n. 17133/2024, irrevocabile, cui si rimanda, è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio, acquisita la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025 le parti hanno così concluso:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e (Matrimonio civile in regime di separazione dei Pt_1 Controparte_1 beni, celebrato in Rieti il 18.01.2013) ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di provvedere all'annotazione in calce all'atto di matrimonio registrato nel Comune di Rieti, anno 2013, parte 1, N. 2; 2) La Sig.ra
[...]
e il Sig. sono economicamente autosufficienti Pt_1 Controparte_1 pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3)
Tenuto conto del corretto adempimento del trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di separazione ed ogni adempimento ad esso correlato, confermare che la casa coniugale sita in Rieti, Via Anelli di Campoforogna n.
14 int. 9 rimarrà nella piena disponibilità del marito.”.
Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile di questo Tribunale n. 17133/2024, pubblicata in data 11.11.2024. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, nulla ostando al recepimento delle condizioni relative al contenuto necessario del
2 divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e coniugati in Rieti il 18.01.2013, alle condizioni CP_1 Parte_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il
Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2013, atto n.2,
p. 1); nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45914 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, proposta da
Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. VANNINI SILVIA per procura in atti
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. VANNINI SILVIA per procura in atti
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: DOMANDA DI SEPARAZIONE E DI DIVORZIO EX ART. 473- bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: come in atti
IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito di domanda cumulativa di separazione e divorzio, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., con sentenza n. 17133/2024, irrevocabile, cui si rimanda, è stata pronunciata la separazione personale delle parti.
Rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in merito alla domanda di divorzio, acquisita la sentenza di separazione munita di attestazione di irrevocabilità, nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'1.7.2025 le parti hanno così concluso:
“1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e (Matrimonio civile in regime di separazione dei Pt_1 Controparte_1 beni, celebrato in Rieti il 18.01.2013) ordinando al competente Ufficiale dello
Stato Civile di provvedere all'annotazione in calce all'atto di matrimonio registrato nel Comune di Rieti, anno 2013, parte 1, N. 2; 2) La Sig.ra
[...]
e il Sig. sono economicamente autosufficienti Pt_1 Controparte_1 pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
3)
Tenuto conto del corretto adempimento del trasferimento immobiliare previsto nelle condizioni di separazione ed ogni adempimento ad esso correlato, confermare che la casa coniugale sita in Rieti, Via Anelli di Campoforogna n.
14 int. 9 rimarrà nella piena disponibilità del marito.”.
Ciò posto, dagli atti di causa risulta che i coniugi si sono separati in virtù di sentenza irrevocabile di questo Tribunale n. 17133/2024, pubblicata in data 11.11.2024. Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, nulla ostando al recepimento delle condizioni relative al contenuto necessario del
2 divorzio, il Tribunale provvede in conformità, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il Tribunale prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e coniugati in Rieti il 18.01.2013, alle condizioni CP_1 Parte_1
riportate in parte motiva, ferma restando la valenza negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario del divorzio, di cui il
Tribunale prende atto;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (anno 2013, atto n.2,
p. 1); nulla sulle spese.
Roma, 4.9.2025
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
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