Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6126
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Separazione protratta per il tempo prescritto

    La Corte ha ritenuto che la separazione, omologata con decreto del Tribunale, si sia protratta ininterrottamente per un tempo superiore a sei mesi, rendendo impossibile la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, come previsto dall'art. 3, n.2, lettera b) della legge 898/1970.

  • Rigettato
    Figli maggiorenni non economicamente autosufficienti

    La Corte ha rigettato la domanda poiché la resistente non ha fornito prova adeguata della condizione di non autosufficienza dei figli maggiorenni, considerando la loro età e il fatto che uno di essi svolge attività lavorativa, oltre a frequentare l'università.

  • Rigettato
    Interesse esclusivo della prole

    La Corte ha rigettato la domanda poiché l'assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente all'interesse della prole minorenne o non autosufficiente. Nel caso di specie, i figli sono maggiorenni e non sussistono le condizioni per tale assegnazione.

  • Inammissibile
    Domanda non pertinente al giudizio

    La Corte ha dichiarato inammissibile la domanda poiché gli obblighi reciprocamente assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale non costituiscono oggetto del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6126
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6126
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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