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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6126 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6622 / 2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a PATERNÒ (CT) il 28/02/1966 C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO LUCIA C.F._2
ALESSIA giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 12/5/2022 adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28/07/1990 a Paternò con (Atto n. 152. Parte 2 Serie A Controparte_1 anno 1990), matrimonio dal quale sono nati due figli, (il 25/09/1992) e Per_1
(il 21/06/1998). Per_2
Il ricorrente esponeva di essersi separato dalla moglie giusta decreto di omologa n.
4645/2020, reso dal Tribunale di Catania in data 03/10/2020; deduceva che i figli,
1 entrambi maggiorenni, erano ormai economicamente indipendenti e che, pertanto, non era più dovuto l'assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva disporsi un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno e confermarsi gli accordi assunti in sede di separazione.
La resistente esponeva che il ricorrente non aveva mai osservato gli accordi presi in sede di separazione;
che i figli non erano ancora economicamente autosufficienti e che il figlio frequentava il corso di studi universitario di economia Per_2 aziendale.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 13/09/2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione, la causa transitava nella fase istruttoria.
All'udienza del 2/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore poneva la causa in decisione innanzi al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. cron. 4645/2020 del 03/10/2020 emesso nel procedimento n. 17296/2019 R.G., il Tribunale di Catania ha omologato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L. n. 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi
2 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett. b della legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/07/1990 a Paternò trascritto nei registri di detto Comune al N.152 P. 2 S. A anno 1990.
La domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni avanzata dalla resistente è infondata e va rigettata.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni
“si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che
“trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore
3 approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 17183/2020, ha affermato il principio per cui è onere della parte che richiede l'assegno di mantenimento provare che il figlio si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(cfr. altresì Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779, che hanno confermato il principio per cui grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza).
Nella specie, parte resistente non ha dato alcuna prova dei presupposti al ricorrere dei quali i figli possono vantare una qualche pretesa economica dall'altro genitore. La documentazione circa l'iscrizione del figlio all'università (al dichiarato fine Per_2 di una migliore collocazione nel mondo del lavoro) non costituisce corredo probatorio adeguato all'accoglimento della domanda, in considerazione dell'età dallo stesso raggiunta (27 anni) e della circostanza, pacifica, che lo stesso svolge attività lavorativa.
La domanda di assegnazione della casa familiare non può essere accolta.
Invero l'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusivo interesse della prole ed in particolare all'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto tale misura può essere disposta solo nell'interesse dei figli minorenni o — se maggiorenni — ancora non autosufficienti, ed a favore del coniuge affidatario ovvero con cui i figli convivono;
di contro, in mancanza di figli minorenni o (come nella specie) se maggiorenni ancora non autosufficienti conviventi, proprio per il suo carattere eccezionale, l'assegnazione non può essere disposta a favore di uno dei coniugi, pur se comproprietario dell'immobile, trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione (v. Cass. 26574/07).
Gli obblighi reciprocamente assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, di cui il Collegio ha preso atto con il decreto di omologa (in quanto espressione della libertà negoziale delle parti) non costituiscono oggetto del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè è inammissibile la domanda volta ad ottenerne la “conferma”.
4 In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6622 /2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a Paternò Parte_1 Controparte_1
(CT) il 28/07/1990 trascritto nei registri di detto Comune al N.152 Parte 2 Serie A anno 1990.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Rigetta la domanda di contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni avanzata dalla resistente;
Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Venera Condorelli Presidente rel.
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
Dott. Davide Capizzello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6622 / 2022 R.G., promossa
DA
nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CARUSO CINZIA ROSA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
nata a PATERNÒ (CT) il 28/02/1966 C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. TIMPANARO LUCIA C.F._2
ALESSIA giusta procura in atti
- RESISTENTE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato il 12/5/2022 adiva questo Tribunale Parte_1 chiedendo la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 28/07/1990 a Paternò con (Atto n. 152. Parte 2 Serie A Controparte_1 anno 1990), matrimonio dal quale sono nati due figli, (il 25/09/1992) e Per_1
(il 21/06/1998). Per_2
Il ricorrente esponeva di essersi separato dalla moglie giusta decreto di omologa n.
4645/2020, reso dal Tribunale di Catania in data 03/10/2020; deduceva che i figli,
1 entrambi maggiorenni, erano ormai economicamente indipendenti e che, pertanto, non era più dovuto l'assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio aderendo alla Controparte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva disporsi un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di euro 200,00 mensili per ciascuno e confermarsi gli accordi assunti in sede di separazione.
La resistente esponeva che il ricorrente non aveva mai osservato gli accordi presi in sede di separazione;
che i figli non erano ancora economicamente autosufficienti e che il figlio frequentava il corso di studi universitario di economia Per_2 aziendale.
All'udienza presidenziale, tenutasi in data 13/09/2022, rimasto vano il tentativo di conciliazione, la causa transitava nella fase istruttoria.
All'udienza del 2/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni;
quindi, il giudice istruttore poneva la causa in decisione innanzi al collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con decreto di omologa n. cron. 4645/2020 del 03/10/2020 emesso nel procedimento n. 17296/2019 R.G., il Tribunale di Catania ha omologato la separazione dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a sei mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L. n. 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata
“da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi
2 dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett. b della legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28/07/1990 a Paternò trascritto nei registri di detto Comune al N.152 P. 2 S. A anno 1990.
La domanda di mantenimento in favore dei figli maggiorenni avanzata dalla resistente è infondata e va rigettata.
In giurisprudenza è ormai acquisita la c.d. funzione educativa del mantenimento, per la quale l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni
“si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione” (così, tra le tante, Cass. civ., sez. I, 20.08.2014 n. 18076), che vale a circoscriverne la portata sia in termini di contenuto, sia di durata.
D'altra parte, in ossequio al principio di auto-responsabilità, il diritto del figlio non può configurarsi in termini di mera pretesa assistenzialistica, perdurando in linea di principio fino a quando egli non abbia acquisito nozioni, conoscenze ed esperienze tali da consentire, in relazione alle proprie capacità ed aspirazioni, di inserirsi nel tessuto economico-sociale. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che
“trascorso un lasso di tempo sufficiente dopo il conseguimento di un titolo di studio, non potrà più affermarsi il diritto del figlio ad essere mantenuto: il diritto non sussiste, cioè, certamente dopo che, raggiunta la maggiore età, sia altresì trascorso un ulteriore lasso di tempo, dopo il conseguimento dello specifico titolo di studio in considerazione (diploma superiore, laurea triennale, laurea quinquennale, ecc.), che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro (...). Tale regola vale in tutti i casi in cui il soggetto ritenga di avere concluso il proprio percorso formativo e non abbia, pertanto, l'intenzione di proseguire negli studi per un migliore
3 approfondimento, in quanto il figlio reputi terminato il periodo di formazione ed acquisizione di competenze” (così, Cass. civ., sez. I, 14.08.2020, n. 17183).
La Suprema Corte, con la sentenza n. 17183/2020, ha affermato il principio per cui è onere della parte che richiede l'assegno di mantenimento provare che il figlio si sia effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni
(cfr. altresì Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779, che hanno confermato il principio per cui grava sul figlio maggiorenne ovvero sul genitore con questi convivente l'onere di provare la condizione di non autosufficienza).
Nella specie, parte resistente non ha dato alcuna prova dei presupposti al ricorrere dei quali i figli possono vantare una qualche pretesa economica dall'altro genitore. La documentazione circa l'iscrizione del figlio all'università (al dichiarato fine Per_2 di una migliore collocazione nel mondo del lavoro) non costituisce corredo probatorio adeguato all'accoglimento della domanda, in considerazione dell'età dallo stesso raggiunta (27 anni) e della circostanza, pacifica, che lo stesso svolge attività lavorativa.
La domanda di assegnazione della casa familiare non può essere accolta.
Invero l'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusivo interesse della prole ed in particolare all'interesse di quest'ultima a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
pertanto tale misura può essere disposta solo nell'interesse dei figli minorenni o — se maggiorenni — ancora non autosufficienti, ed a favore del coniuge affidatario ovvero con cui i figli convivono;
di contro, in mancanza di figli minorenni o (come nella specie) se maggiorenni ancora non autosufficienti conviventi, proprio per il suo carattere eccezionale, l'assegnazione non può essere disposta a favore di uno dei coniugi, pur se comproprietario dell'immobile, trovando al riguardo applicazione esclusivamente le norme sulla comunione (v. Cass. 26574/07).
Gli obblighi reciprocamente assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, di cui il Collegio ha preso atto con il decreto di omologa (in quanto espressione della libertà negoziale delle parti) non costituiscono oggetto del presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicchè è inammissibile la domanda volta ad ottenerne la “conferma”.
4 In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 6622 /2022, disattesa ogni altra domanda:
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e a Paternò Parte_1 Controparte_1
(CT) il 28/07/1990 trascritto nei registri di detto Comune al N.152 Parte 2 Serie A anno 1990.
DISPONE la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Rigetta la domanda di contributo al mantenimento in favore dei figli maggiorenni avanzata dalla resistente;
Rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
Dichiara inammissibili le ulteriori domande.
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.12.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli
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