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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1254/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1254 dell'anno 2022
T R A
con sede in Milano, in persona Parte_1 del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Laudadio, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (Viale Bianca
Maria n. 37)
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Nanna, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari
(Via Cardassi n. 26)
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 20.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.07.2012, il dott. esponeva: Controparte_1
- che era socio della in ragione della convenzione n. 11005696 da lui sottoscritta, ed in Parte_1
possesso della relativa tessera n. ; Numero_1
- che aveva pagato l'importo di € 7.550,75 a titolo di diritti ed onorari maturati dal legale, da lui incaricato, nell'ambito dell'attività svolta in procedimenti giudiziari avviati
contro
ASL BA, al fine di ottenere, in via d'urgenza, il reintegro nel posto del lavoro;
- che la Convenzione “Protezione Legale” AOGOI n.110056696, a pagina n.1, stabiliva quanto segue:
“l'associazione avrebbe provveduto al pagamento di oneri, spese, e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, delle spese giudiziali e processuali, degli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice, delle spese di transazione e soccombenza e che tali garanzie erano operanti per i casi che avessero riguardato il medico, sia come dipendente, sia in qualità di libero professionista, anche nelle controversie in materia di lavoro o di collaborazione con il S.S.N. o con i privati”;
- che l'associazione, de qua, era dunque obbligata a tenerlo indenne dalle spese legali sostenute, in ragione della sottoscrizione della suddetta convenzione.
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, l'
[...]
con sede in Milano, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentantepro tempore, al fine sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“… condannare l' l pagamento di € 7.550,75, o di quella maggiore o minore che risulterà in Pt_1 corso di causa, a titolo di diritti ed onorari maturati nell'ambito dell'attività svolta dall'Avv. Vito
Nanna in nome e per conto del Dott. nei procedimenti indicati in narrativa e per tutti i motivi CP_1
innanzi riportati che qui si hanno per integralmente trascritti;
condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari compresi, come per legge”.
L' pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicchè veniva dichiarata Parte_1
contumace.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 2694/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022, così decideva:
“ - accoglie la domanda;
- condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.750,75;
- condanna la parte contumace al pagamento delle spese di lite che liquida in € 225,00 per esporsi e €.
2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto:
pagina 2 di 7 - che l'attore ha provato documentalmente la stipulazione della convenzione con avente ad Parte_1 oggetto l'assicurazione per la tutela legale e fornito la prova dell'evento verificatosi durante il periodo di operatività della polizza;
- che i compensi maturati dall'avv. Nanna per le prestazioni professionali eseguite in favore del CP_1
sono quantificabili, giusta produzione delle relative note specifiche, in € 4.004,02;
- che l'evento denunciato dall'attore rientra nella copertura assicurativa, la quale comprende anche le
“controversie in materia di lavoro (compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici) o di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con i privati”;
- che, in definitiva deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice riguardo ai fatti costitutivi del diritto fatto valere ed inadempiuto, per contro, quello gravante sulla convenuta, la quale avrebbe dovuto provare il proprio adempimento, o un fatto modificativo/estintivo della sua obbliga- zione ed è invece rimasta contumace.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi a questa Corte - con atto di citazione notificato il
14.09.2022 - l' chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale di rito, accertare la nullità dell'atto di citazione in primo grado per mancata indicazione del giorno dell'udienza e della sua manca rinnovazione con conseguente nullità degli atti successivi e, conseguentemente, della sentenza n. 2694/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022 dal
Tribunale di Bari, Sezione II Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Teresa Maria Francioso, all'esito del procedimento Rg. 9096/2012, con rimessione in termini per la parte appellata al fine di espletare ogni attività processuale preclusa dalla nullità.
- In via subordinata nel merito: accogliere il presente appello e, in riforma integrale, dell'impugnata sentenza, respingere ogni domanda svolta da parte appellata con conseguente annullamento di ogni pronuncia disposta in favore degli attori in primo grado per i motivi di cui in atto.
- In ogni caso:
1. In caso di riforma integrale della sentenza a accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'appellante, condannare il Dott. a rimborsare quanto da quest'ultima eventual- CP_1 Parte_1
mente corrisposto in suo favore in forza della sentenza impugnata;
2. Condannare il Dott. alle spese di lite”. CP_1
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellato dott. ha eccepito l'infonda- Controparte_1 tezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la sussistenza di legittimazione passiva in capo all'odierna appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese processuali.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di gravame l lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di Parte_1 rilevare la nullità dell'atto di citazione notificato dal dott. ad essa appellante nel giudizio di CP_1
primo grado.
A sostegno del motivo deduce che l'atto introduttivo notificato ad essa era Parte_1 privo dell'indicazione del giorno di fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163, com- ma 3 n. 7, c.p.c., poiché presentava uno spazio bianco, non compilato, in corrispondenza dell'indica- zione della data di prima comparizione, nella vocatio in ius. Pertanto, poiché essa convenuta non era stato posta nelle condizioni di individuare la data di prima comparazione, il Tribunale, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'atto di citazione e fissare un termine perentorio all'attore al fine della rinnovazione della citazione, disponendo, in caso di omessa rinnovazione, la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Rileva la Corte che dagli atti del giudizio si evince chiaramente che solo la copia dell'atto di citazione, notificato all' è carente della data di prima comparizione;
di contro l'atto di Parte_1
citazione in originale, in possesso dell'attore, risulta essere completo in tutte le sue parti.
Ne discende che alcuna nullità avrebbe potuto essere rilevata dal giudice di prime cure, né tantomeno quest'ultimo avrebbe potuto, né dovuto, disporre la rinnovazione della notifica avendo rilevato la correttezza dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., la regolarità della notifica ed il rispetto del termine a comparire.
A ragion veduta il dott. ha contestato l'assunto secondo cui “la nullità della citazione ha CP_1 impedito ad di avere conoscenza del processo”, in quanto l'atto è stato regolarmente Parte_1
ricevuto come dimostrato dal fatto che l'odierna appellante non ha mai eccepito, durante tutta la durata del giudizio, di non aver ricevuto tale atto. Appare, pertanto, palesemente infondata l'eccezione per la quale l' non sia venuta a conoscenza della pendenza del processo a causa della nullità Parte_1 dell'atto di citazione1.
Inoltre, è appena il caso di rilevare come, in forza della persistente operatività dell'art. 164 c.p.c. anche in seconde cure, la proposizione dell'appello varrebbe a sanare ex tunc la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, senza che ciò escluda l'invalidità del giudizio di primo grado e la conse-
pagina 4 di 7 guente nullità della sentenza, imponendo al giudice di appello di decidere la causa nel merito, rinno- vando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario.
Tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi come il vizio di nullità, per mancato rispetto del termine di comparizione, non abbia impedito al convenuto di avere comunque notizia della pendenza della lite;
costui, alla luce dell'art. 294 c.p.c., non ha pertanto il diritto di compiere le attività rimaste per lui precluse nel giudizio di prime cure, atteso che un comportamento processuale improntato ai principi della correttezza e della buona fede gli avrebbe consentito di attivarsi per conoscere la situazione di un giudizio della cui esistenza egli era pacificamente informato.
Al riguardo, la Suprema Corte, interpretando l'art. 294 c.p.c., ha affermato il principio di diritto secondo cui “Allorchè venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c. e, dunque, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 36181).
Nessuna dimostrazione in tal senso è stata fornita dall'appellante.
Ne discende che, atteso l'inadempimento dell'onere gravante sull'appellante, contumace in primo grado, di dimostrare che la nullità della citazione gli ha impedito la conoscenza del processo (essendosi la parte impugnante limitata a dolersi di non essere “stata messo nelle condizioni di individuare la data in cui si sarebbe celebrata la prima udienza”) l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la richiesta di rimessione in termini per compiere le attività precluse, a norma dell'art. 294 c.p.c., devono essere integralmente disattese.
Con il secondo motivo (inerente la presunta carenza di legittimazione passiva) l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha condannato essa al pagamento Parte_1
della somma complessiva di € 7.550,75, a titolo di rimborso spese legali in forza di una presunta polizza di “Tutela legale” [“La copertura assicurativa ha ad oggetto gli onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate (in fase sia giudiziale sia stragiudiziale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza (cfr. pag. 1 convenzione tra gli eventi assicurati sono comprese Pt_1
anche le controversie in materia di lavoro (compreso il ricorso al Tar per i dipendenti pubblici) o di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con i privati]”.
A sostegno del motivo eccepisce:
pagina 5 di 7 - che non svolge attività assicurativa e, come tale, che non è il soggetto tenuto a rimborsare i costi inerenti le spese legali affrontate dal dott. a suo avviso sarebbe un'associazione senza scopo di CP_1
lucro di tutela della professione dei ginecologi e degli ostetrici e, in tale ambito, promotrice di convenzioni assicurative per i propri associati, a fine di ottenere condizioni di particolare favore a vantaggio di questi da parte di enti assicuratori terzi.
- che la polizza assicurativa per cui è causa sarebbe stata stipulata tra in nome e per conto Parte_1
dei propri associati, e l'assicuratore unico soggetto passivo del contratto;
CP_3
- che la definizione dei termini contrattuali individuerebbe l' uale Società contraente2. CP_3
Avrebbe errato, dunque, il Tribunale - pur essendo in possesso di tutta la documentazione prodotta in giudizio - nel non aver rilevato che l'associazione senza fine di lucro non poteva in alcun Parte_1
modo rispondere di un obbligo di natura assicurativa, che gravava al più sull'assicuratore Europ
Assistance.
Anche tale doglianza è infondata.
Non corrisponde al vero quanto opinato dall'appellante, secondo cui dalla polizza risulterebbe quale soggetto contraente l' risultando invece chiaramente l' quale soggetto stipulante CP_3 Parte_1
l'assicurazione.
Da una semplice lettura della documentazione – Convenzione – N. 1105696v (pagg. 23- Parte_1
24 fascicolo 1° grado) - che indica come “Contraente” la e come “Assicurati” il Medico Pt_1 iscritto all'Associazione contraente per i fatti relativi all'esercizio della propria attività - si evince infatti come le parti stipulanti il contratto in oggetto siano la ed il esattamente le Parte_1 CP_1
parti in causa nel presente giudizio, a nulla rilevando il successivo avvicendarsi delle altre società richiamate da parte appellante e la copiosa corrispondenza tre queste, versata in atti.
Alla luce delle considerazioni svolte trova piena conferma la correttezza della gravata decisione: dalla documentazione prodotta si evince la validità processuale dell'atto di citazione, l'assolvimento all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante sulla parte attrice riguardo ai fatti costitutivi del diritto fatto valere e l'univoca legittimazione passiva in capo all' Parte_1
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna della associazione appellante al pagamento in favore dell'appellato dott. delle spese e competenze CP_1 del presente grado d'appello, liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 7 Sull'appellante grava, inoltre, l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 14.09.2022, dalla Parte_1 [...]
con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentantepro Parte_1
tempore, avverso la sentenza n. 2694/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra il dott. e l'appellante, così provvede: Controparte_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato dott. le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della associazione appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pur volendo considerare che la norma invocata dall' - l'art. 294 c.p.c. - consente all'appellante, contumace in Parte_1 primo grado per nullità dell'atto di citazione, di richiedere alla Corte di Appello la rimessione in termini, per ciò che riguarda il giudizio di primo grado, dai quali è decaduta, è tuttavia necessario che la parte che invoca tale riferimento normativo dimostri la mancata conoscenza del processo. 2 Invoca l'art. 1 (oggetto dell'assicurazione) che prevede “La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili da controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza” per asserire che la Società “chiamata a tenere indenne il Dott. per le spese legali da questo sostenuto non sia bensì CP_1 Parte_1 la società assicurativa che ha sottoscritto la polizza, poi Euro Assistance. CP_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1254 dell'anno 2022
T R A
con sede in Milano, in persona Parte_1 del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Laudadio, giusta procura in calce all'atto di appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (Viale Bianca
Maria n. 37)
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Nanna, giusta procura in Controparte_1
calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari
(Via Cardassi n. 26)
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 20.12.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 7 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16.07.2012, il dott. esponeva: Controparte_1
- che era socio della in ragione della convenzione n. 11005696 da lui sottoscritta, ed in Parte_1
possesso della relativa tessera n. ; Numero_1
- che aveva pagato l'importo di € 7.550,75 a titolo di diritti ed onorari maturati dal legale, da lui incaricato, nell'ambito dell'attività svolta in procedimenti giudiziari avviati
contro
ASL BA, al fine di ottenere, in via d'urgenza, il reintegro nel posto del lavoro;
- che la Convenzione “Protezione Legale” AOGOI n.110056696, a pagina n.1, stabiliva quanto segue:
“l'associazione avrebbe provveduto al pagamento di oneri, spese, e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, delle spese giudiziali e processuali, degli onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal giudice, delle spese di transazione e soccombenza e che tali garanzie erano operanti per i casi che avessero riguardato il medico, sia come dipendente, sia in qualità di libero professionista, anche nelle controversie in materia di lavoro o di collaborazione con il S.S.N. o con i privati”;
- che l'associazione, de qua, era dunque obbligata a tenerlo indenne dalle spese legali sostenute, in ragione della sottoscrizione della suddetta convenzione.
Tanto premesso, l'attore conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, l'
[...]
con sede in Milano, in persona del suo legale Controparte_2
rappresentantepro tempore, al fine sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“… condannare l' l pagamento di € 7.550,75, o di quella maggiore o minore che risulterà in Pt_1 corso di causa, a titolo di diritti ed onorari maturati nell'ambito dell'attività svolta dall'Avv. Vito
Nanna in nome e per conto del Dott. nei procedimenti indicati in narrativa e per tutti i motivi CP_1
innanzi riportati che qui si hanno per integralmente trascritti;
condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese del presente giudizio, diritti ed onorari compresi, come per legge”.
L' pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicchè veniva dichiarata Parte_1
contumace.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, con sentenza n. 2694/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022, così decideva:
“ - accoglie la domanda;
- condanna la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 7.750,75;
- condanna la parte contumace al pagamento delle spese di lite che liquida in € 225,00 per esporsi e €.
2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge”.
A fondamento della decisione il giudice di primo grado ha ritenuto:
pagina 2 di 7 - che l'attore ha provato documentalmente la stipulazione della convenzione con avente ad Parte_1 oggetto l'assicurazione per la tutela legale e fornito la prova dell'evento verificatosi durante il periodo di operatività della polizza;
- che i compensi maturati dall'avv. Nanna per le prestazioni professionali eseguite in favore del CP_1
sono quantificabili, giusta produzione delle relative note specifiche, in € 4.004,02;
- che l'evento denunciato dall'attore rientra nella copertura assicurativa, la quale comprende anche le
“controversie in materia di lavoro (compreso il ricorso al TAR per i dipendenti pubblici) o di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con i privati”;
- che, in definitiva deve ritenersi assolto l'onere probatorio gravante su parte attrice riguardo ai fatti costitutivi del diritto fatto valere ed inadempiuto, per contro, quello gravante sulla convenuta, la quale avrebbe dovuto provare il proprio adempimento, o un fatto modificativo/estintivo della sua obbliga- zione ed è invece rimasta contumace.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, innanzi a questa Corte - con atto di citazione notificato il
14.09.2022 - l' chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata Parte_1 decisione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale di rito, accertare la nullità dell'atto di citazione in primo grado per mancata indicazione del giorno dell'udienza e della sua manca rinnovazione con conseguente nullità degli atti successivi e, conseguentemente, della sentenza n. 2694/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022 dal
Tribunale di Bari, Sezione II Civile, in persona del Giudice Dott.ssa Teresa Maria Francioso, all'esito del procedimento Rg. 9096/2012, con rimessione in termini per la parte appellata al fine di espletare ogni attività processuale preclusa dalla nullità.
- In via subordinata nel merito: accogliere il presente appello e, in riforma integrale, dell'impugnata sentenza, respingere ogni domanda svolta da parte appellata con conseguente annullamento di ogni pronuncia disposta in favore degli attori in primo grado per i motivi di cui in atto.
- In ogni caso:
1. In caso di riforma integrale della sentenza a accertamento del difetto di legittimazione passiva dell'appellante, condannare il Dott. a rimborsare quanto da quest'ultima eventual- CP_1 Parte_1
mente corrisposto in suo favore in forza della sentenza impugnata;
2. Condannare il Dott. alle spese di lite”. CP_1
Ricostituitosi il contraddittorio, l'appellato dott. ha eccepito l'infonda- Controparte_1 tezza dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la sussistenza di legittimazione passiva in capo all'odierna appellante, concludendo per il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese processuali.
pagina 3 di 7 Con il primo motivo di gravame l lamenta che il Giudice di prime cure ha omesso di Parte_1 rilevare la nullità dell'atto di citazione notificato dal dott. ad essa appellante nel giudizio di CP_1
primo grado.
A sostegno del motivo deduce che l'atto introduttivo notificato ad essa era Parte_1 privo dell'indicazione del giorno di fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163, com- ma 3 n. 7, c.p.c., poiché presentava uno spazio bianco, non compilato, in corrispondenza dell'indica- zione della data di prima comparizione, nella vocatio in ius. Pertanto, poiché essa convenuta non era stato posta nelle condizioni di individuare la data di prima comparazione, il Tribunale, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'atto di citazione e fissare un termine perentorio all'attore al fine della rinnovazione della citazione, disponendo, in caso di omessa rinnovazione, la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo.
Il motivo è destituito di fondamento.
Rileva la Corte che dagli atti del giudizio si evince chiaramente che solo la copia dell'atto di citazione, notificato all' è carente della data di prima comparizione;
di contro l'atto di Parte_1
citazione in originale, in possesso dell'attore, risulta essere completo in tutte le sue parti.
Ne discende che alcuna nullità avrebbe potuto essere rilevata dal giudice di prime cure, né tantomeno quest'ultimo avrebbe potuto, né dovuto, disporre la rinnovazione della notifica avendo rilevato la correttezza dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 163 c.p.c., la regolarità della notifica ed il rispetto del termine a comparire.
A ragion veduta il dott. ha contestato l'assunto secondo cui “la nullità della citazione ha CP_1 impedito ad di avere conoscenza del processo”, in quanto l'atto è stato regolarmente Parte_1
ricevuto come dimostrato dal fatto che l'odierna appellante non ha mai eccepito, durante tutta la durata del giudizio, di non aver ricevuto tale atto. Appare, pertanto, palesemente infondata l'eccezione per la quale l' non sia venuta a conoscenza della pendenza del processo a causa della nullità Parte_1 dell'atto di citazione1.
Inoltre, è appena il caso di rilevare come, in forza della persistente operatività dell'art. 164 c.p.c. anche in seconde cure, la proposizione dell'appello varrebbe a sanare ex tunc la nullità della citazione per vizio della vocatio in ius, senza che ciò escluda l'invalidità del giudizio di primo grado e la conse-
pagina 4 di 7 guente nullità della sentenza, imponendo al giudice di appello di decidere la causa nel merito, rinno- vando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario.
Tuttavia, nel caso di specie, deve rilevarsi come il vizio di nullità, per mancato rispetto del termine di comparizione, non abbia impedito al convenuto di avere comunque notizia della pendenza della lite;
costui, alla luce dell'art. 294 c.p.c., non ha pertanto il diritto di compiere le attività rimaste per lui precluse nel giudizio di prime cure, atteso che un comportamento processuale improntato ai principi della correttezza e della buona fede gli avrebbe consentito di attivarsi per conoscere la situazione di un giudizio della cui esistenza egli era pacificamente informato.
Al riguardo, la Suprema Corte, interpretando l'art. 294 c.p.c., ha affermato il principio di diritto secondo cui “Allorchè venga dedotta come motivo di appello la nullità della citazione di primo grado per vizi della vocatio in ius, non essendosi il convenuto costituito e neppure essendo stata la nullità rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 164 c.p.c., il giudice d'appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti in primo grado, potendo tuttavia il contumace chiedere di essere rimesso in termini per compiere attività ormai precluse a norma dell'art. 294 c.p.c. e, dunque, se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo” (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 dicembre 2022, n. 36181).
Nessuna dimostrazione in tal senso è stata fornita dall'appellante.
Ne discende che, atteso l'inadempimento dell'onere gravante sull'appellante, contumace in primo grado, di dimostrare che la nullità della citazione gli ha impedito la conoscenza del processo (essendosi la parte impugnante limitata a dolersi di non essere “stata messo nelle condizioni di individuare la data in cui si sarebbe celebrata la prima udienza”) l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e la richiesta di rimessione in termini per compiere le attività precluse, a norma dell'art. 294 c.p.c., devono essere integralmente disattese.
Con il secondo motivo (inerente la presunta carenza di legittimazione passiva) l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha condannato essa al pagamento Parte_1
della somma complessiva di € 7.550,75, a titolo di rimborso spese legali in forza di una presunta polizza di “Tutela legale” [“La copertura assicurativa ha ad oggetto gli onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate (in fase sia giudiziale sia stragiudiziale, spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e di quelli nominati dal Giudice, spese di transazione e di soccombenza (cfr. pag. 1 convenzione tra gli eventi assicurati sono comprese Pt_1
anche le controversie in materia di lavoro (compreso il ricorso al Tar per i dipendenti pubblici) o di collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale o con i privati]”.
A sostegno del motivo eccepisce:
pagina 5 di 7 - che non svolge attività assicurativa e, come tale, che non è il soggetto tenuto a rimborsare i costi inerenti le spese legali affrontate dal dott. a suo avviso sarebbe un'associazione senza scopo di CP_1
lucro di tutela della professione dei ginecologi e degli ostetrici e, in tale ambito, promotrice di convenzioni assicurative per i propri associati, a fine di ottenere condizioni di particolare favore a vantaggio di questi da parte di enti assicuratori terzi.
- che la polizza assicurativa per cui è causa sarebbe stata stipulata tra in nome e per conto Parte_1
dei propri associati, e l'assicuratore unico soggetto passivo del contratto;
CP_3
- che la definizione dei termini contrattuali individuerebbe l' uale Società contraente2. CP_3
Avrebbe errato, dunque, il Tribunale - pur essendo in possesso di tutta la documentazione prodotta in giudizio - nel non aver rilevato che l'associazione senza fine di lucro non poteva in alcun Parte_1
modo rispondere di un obbligo di natura assicurativa, che gravava al più sull'assicuratore Europ
Assistance.
Anche tale doglianza è infondata.
Non corrisponde al vero quanto opinato dall'appellante, secondo cui dalla polizza risulterebbe quale soggetto contraente l' risultando invece chiaramente l' quale soggetto stipulante CP_3 Parte_1
l'assicurazione.
Da una semplice lettura della documentazione – Convenzione – N. 1105696v (pagg. 23- Parte_1
24 fascicolo 1° grado) - che indica come “Contraente” la e come “Assicurati” il Medico Pt_1 iscritto all'Associazione contraente per i fatti relativi all'esercizio della propria attività - si evince infatti come le parti stipulanti il contratto in oggetto siano la ed il esattamente le Parte_1 CP_1
parti in causa nel presente giudizio, a nulla rilevando il successivo avvicendarsi delle altre società richiamate da parte appellante e la copiosa corrispondenza tre queste, versata in atti.
Alla luce delle considerazioni svolte trova piena conferma la correttezza della gravata decisione: dalla documentazione prodotta si evince la validità processuale dell'atto di citazione, l'assolvimento all'onere probatorio ex art. 2697 c.c. gravante sulla parte attrice riguardo ai fatti costitutivi del diritto fatto valere e l'univoca legittimazione passiva in capo all' Parte_1
Al rigetto dell'appello consegue, secondo l'ordinario criterio della soccombenza, la condanna della associazione appellante al pagamento in favore dell'appellato dott. delle spese e competenze CP_1 del presente grado d'appello, liquidate come in dispositivo.
pagina 6 di 7 Sull'appellante grava, inoltre, l'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in applicazione del comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 14.09.2022, dalla Parte_1 [...]
con sede in Milano, in persona del suo legale rappresentantepro Parte_1
tempore, avverso la sentenza n. 2694/2022, pubblicata in data 5 luglio 2022 dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra il dott. e l'appellante, così provvede: Controparte_1
1°) rigetta l'appello;
2°) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato dott. le Parte_1 Controparte_1 spese del presente grado d'appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3°) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a carico della associazione appellante, in osservanza dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, co. 17, L.
228/2012.
Così decisa il 21 marzo 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pur volendo considerare che la norma invocata dall' - l'art. 294 c.p.c. - consente all'appellante, contumace in Parte_1 primo grado per nullità dell'atto di citazione, di richiedere alla Corte di Appello la rimessione in termini, per ciò che riguarda il giudizio di primo grado, dai quali è decaduta, è tuttavia necessario che la parte che invoca tale riferimento normativo dimostri la mancata conoscenza del processo. 2 Invoca l'art. 1 (oggetto dell'assicurazione) che prevede “La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili da controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza” per asserire che la Società “chiamata a tenere indenne il Dott. per le spese legali da questo sostenuto non sia bensì CP_1 Parte_1 la società assicurativa che ha sottoscritto la polizza, poi Euro Assistance. CP_3