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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa SA NI Presidente
D.ssa ES GU Consigliere rel.
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 24.1.2025 al numero 139 /2025 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 4039/2024 emessa dal Tribunale di
FIRENZE il 16.12.2024 pendente fra
), già in persona del legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARTELLA FRANCESCO
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro quale procuratrice di ), in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRI
AL ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
- visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale l'udienza del
4.11.2025 è stata sostituita con lo scambio ed il deposito in telematico di
1 note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
- verificata la comunicazione del decreto alle parti costituite;
- rilevato che, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il giorno
7.10.2025 e cartolarizzata con decreto del 19.8.2025 regolarmente comunicato, l'appellante non ha depositato note scritte, per cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 4.11.2025;
- constatato che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio eseguita dalla cancelleria, neppure per detta udienza l'appellante ha depositato le proprie note difensive per cui l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ.;
- ritenuto quanto alle spese, che esse debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare, sulla base dei parametri medi del DM 10.03.2014 n. 55
e succ. mod., in €. 2.445,00 (con esclusione delle fasi istruttorie e decisionali, in quanto non tenutesi, e ridotti del 50% per la pronuncia di mero rito ai sensi dell'art. 4, comma 9);
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, debba essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
letto l'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.,
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €.
2.445,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 10.11.2025
La Cons. rel. La Presidente
ES GU SA NI
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa SA NI Presidente
D.ssa ES GU Consigliere rel.
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 24.1.2025 al numero 139 /2025 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 4039/2024 emessa dal Tribunale di
FIRENZE il 16.12.2024 pendente fra
), già in persona del legale rappresentante Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MARTELLA FRANCESCO
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro quale procuratrice di ), in persona CP_1 Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FABBRI
AL ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA
- visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale l'udienza del
4.11.2025 è stata sostituita con lo scambio ed il deposito in telematico di
1 note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento;
- verificata la comunicazione del decreto alle parti costituite;
- rilevato che, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il giorno
7.10.2025 e cartolarizzata con decreto del 19.8.2025 regolarmente comunicato, l'appellante non ha depositato note scritte, per cui la causa è stata rinviata ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 4.11.2025;
- constatato che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio eseguita dalla cancelleria, neppure per detta udienza l'appellante ha depositato le proprie note difensive per cui l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ.;
- ritenuto quanto alle spese, che esse debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare, sulla base dei parametri medi del DM 10.03.2014 n. 55
e succ. mod., in €. 2.445,00 (con esclusione delle fasi istruttorie e decisionali, in quanto non tenutesi, e ridotti del 50% per la pronuncia di mero rito ai sensi dell'art. 4, comma 9);
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, debba essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
letto l'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.,
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €.
2.445,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Firenze, 10.11.2025
La Cons. rel. La Presidente
ES GU SA NI
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