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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/06/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°8421 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Milano, via Privata Masotto n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca
Mincolella, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione attore e
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Monza, via Antonio Gambacorti Passerini n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alessandra Frigerio e Lacchei, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione convenuto
Motivi della decisione
Il in Cologno Monzese ha adito questo Parte_1 Pt_1
Tribunale per sentire accertare la responsabilità del convenuto, che Controparte_1 aveva ricoperto l'incarico di amministratore del medesimo condominio dal
23/07/2013 sino all'8/06/2020, allegando alcune irregolarità gestorie e di non avere pagina 1 di 8 correttamente tenuto la gestione del condominio, rappresentando la difficoltà per il nuovo amministratore di ricostruire la contabilità del condominio, non avendo peraltro il convenuto consegnato tutta la documentazione afferente il proprio periodo gestorio.
Deduceva, inoltre, che l'ex amministratore aveva conferito incarico e pagato la società per l'esecuzione di lavori “non riferibili all'effettivo CP_2
ripristino (vedi lavori con data anteriore al sinistro), che non sono necessari, risultando anzi superflui”, in tal modo esponendo il Condominio ad un “esborso del tutto ingiustificato (e mai approvato) di €42.000,00, che sia l'assicurazion CP_3 che l'Ing hanno valutato come “estranei e non riferibili al sinistro e di CP_4 cui €14.575,00 di data anteriore al sinistro, quindi inconferenti!” (pag. 8 della citazione).
Sulla scorta di tali premesse ne invocava la condanna al pagamento dell'importo di €129.688,51 a titolo di risarcimento dei danni, ovvero in subordine del diverso importo che il Giudice avesse accertato all'esito del giudizio anche a mezzo di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, negando ogni addebito e concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Quindi, rigettata la prova orale richiesta dalle parti, disposta ed espletata una
CTU, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
***
Tanto premesso, la domanda proposta dal non può essere accolta Parte_1 non avendo l'attore fornito la prova dei fatti costitutivi della predetta domanda.
Invero, è da considerare che il Condominio ha formulato una richiesta di accertamento di responsabilità contrattuale per alcuni individuati atti gestori irregolari che ha contestato all'amministratore di condominio nell'esercizio dell'ufficio di diritto privato assimilabile a un rapporto gestorio con rappresentanza assunto su incarico collettivo ed a cui sono applicabili le disposizioni sul mandato e, in particolare, di quelle che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia.
pagina 2 di 8 Invero, com'è noto (cfr. Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148), quello dell'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato, assimilabile a un incarico gestorio con rappresentanza assunto su mandato collettivo, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore mandatario e ciascuno dei condòmini mandanti, delle disposizioni delle quali agli artt. 1703 - 1730 c.c. (per gli aspetti dell'incarico medesimo, beninteso, non già appositamente disciplinati dall'art. 1129 c.c. e - di rimando a esso – dall'art. 1130 cod. civ.) e, in particolare, di quelle che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia;
di comunicare senza ritardo l'esecuzione dello stesso e, alla scadenza del rapporto (ovvero alla revoca dell'incarico o all'atto dell'accertamento dell'impossibilità di portarlo a compimento o, addirittura, di eseguirlo tout court), di rendere il conto del suo operato e di restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (nonchè gli vietano di eccedere i limiti di quest'ultimo – pena la responsabilità personale per l'atto esorbitante compiuto – e di discostarsi dalle istruzioni ricevute, salvo il caso di circostanze non note e preventivamente riferibili, che facciano presumere l'approvazione della diversa scelta: cfr. artt. 1710 - 1713 c.c.)
Conseguentemente, l'amministratore, oltre che adempiere agli obblighi specificamente previsti dalla normativa condominiale in relazione alla sua posizione di gestore condominiale, deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), cioè, con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità. È sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, tenuto conto che trattasi di attività professionale, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicchè, per liberarlo da responsabilità è necessario che l'inadempimento non sussista ovvero non sia imputabile, ossia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto e nei limiti segnati dal criterio della pagina 3 di 8 diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto apparire necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione dell'obbligo assunto ex contractu.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1710 c.c., il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Al riguardo, secondo il costante insegnamento, le circostanze che il mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 c.c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato sono, non solo le sopravvenute, ma anche quelle preesistenti, delle quali il mandatario ha avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato.
È al riguardo da rilevare che il che lamenti un malaccorto o, Parte_1 addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell'amministratore che l'abbia gestito è onerato della prova (da fornirsi attraverso tanto la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto i movimenti del conto corrente) che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (e poi, a un certo punto, “dispersi”, senza un corrispondente, effettiva partita in uscita) oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.
Il cessato amministratore, per converso, è onerato, in quanto contrattualmente debitore verso il condominio, della propria prestazione (anche professionale) di mandatario, della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso - con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso - in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa).
Peraltro, l'accertata violazione degli obblighi gravanti l'amministratore del condominio, non giustifica di per sé l'accoglimento integrale della pretesa risarcitoria azionata dal , occorrendo, altresì, verificare se sia stato Parte_1 assolto l'onere probatorio in relazione alle singole poste di danno in concreto allegate.
pagina 4 di 8 Ed invero, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe pur sempre sul allegare e dimostrare di avere subito pregiudizi, Parte_1 causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.
Nel caso di specie, come già evidenziato, il Condominio ha allegato l'esistenza di alcune irregolarità gestorie, rappresentando la difficoltà per il nuovo amministratore di ricostruire la contabilità del condominio, non avendo peraltro il convenuto consegnato tutta la documentazione afferente al proprio periodo gestorio.
L'attore, tuttavia, non chiede condannarsi l'ex amministratore alla consegna completa della documentazione ma il risarcimento degli eventuali danni conseguenti, affermando che il avrebbe compiuto atti illegittimi che CP_1 avrebbero causato esborsi “che si sarebbero potuti evitare”.
***
Ciò premesso, il ha, anzitutto, contestato all'amministratore di Parte_1
aver conferito incarico e pagato la società per l'esecuzione di CP_2
lavori “non riferibili all'effettivo ripristino (vedi lavori con data anteriore al sinistro), che non sono necessari, risultando anzi superflui”, in tal modo esponendo il ad un “esborso del tutto ingiustificato (e mai approvato) di Parte_1
€42.000,00, che sia l'assicurazione che l'Ing hanno valutato CP_3 CP_4 come “estranei e non riferibili al sinistro e di cui €14.575,00 di data anteriore al sinistro, quindi inconferenti!” (pag. 8 della citazione).
Tale contestazione non è provata per quanto di ragione.
È da premettere che il bilancio relativo agli anni 2018-2019 – nel quale si riscontra il costo di €53.522,33 sostenuto per la sistemazione dei danni a seguito dell'allagamento verificatosi a seguito dell'intervento di incaricata di CP_5 eseguire lavori all'interno del condominio – è stato approvato dall'assemblea condominiale riunitasi in data 17/09/2029. È quindi da considerare che l'approvazione del rendiconto, che il mandatario amministratore è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 1130, n. 10, e 1713 c.c., pur senza ricorrere necessariamente alla procedura prevista dall'art. 266 c.p.c., si riferisce a tutto l'operato dello stesso per l'esercizio in questione e comporta che il conseguente regolamento negoziale
“acquisti valore ed effetto di esclusiva disciplina definitoria di tutti i rapporti pagina 5 di 8 derivanti dall'esecuzione del mandato” (cfr. Cass., 27 aprile 1982, n. 2634) salvo il potere di revisione del conto reso e già accettato esercitabile dalla controparte che lo ha approvato nei limiti di cui all'art. 266 c.p.c. e quindi in caso di errore materiale, omissione o duplicazione di partite, falsità.
In definitiva e come in precedenza osservato il in generale, in Parte_1
quanto mandante, è onerato della prova (da fornirsi tanto attraverso la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto attraverso i movimenti del conto corrente) che determinati esercizi si siano, in realtà, chiusi, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (ma, poi, a un certo punto, “dispersi” senza una corrispondente, effettiva partita in uscita) oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.
Nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta – e peraltro parte attrice nemmeno ha specificamente allegato la presenza di un ammanco – avendo lo stesso consulente nominato in questo procedimento concluso riferendo che sulla base dei
Bilanci approvati e alle consistenze bancari, “la differenza in favore del Condominio di € 957,96 può essere trascurabile …” e che “lo sbilancio anni precedenti al rendiconto 2017/2018 di € 87.178,15 non può essere causato da una differenza di saldo di banca € 208,93 rilevata nell'esercizio successivo”.
Emerge inoltre per tabulas che l'affidamento, esecuzione e gestione dell'attività di manutenzione da parte di risale ad epoca CP_2 precedente al sinistro (cfr. doc. 18 di parte convenuta) – circostanza che spiega, pertanto, la presenza di poste in favore di anteriori al sinistro – e CP_2 che l'amministratore risulta aver pienamente informato il Condominio dei CP_1 lavori ritenuti urgenti e necessari al ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'allagamento. È a tale fine sufficiente richiamare il contenuto del verbale dell'assemblea del 17 settembre 2019, avendo l'amministratore in quella sede riferito dei lavori eseguiti a seguito dell'allagamento. Nel caso di specie, le circostanze dedotte dal non costituiscono elementi sufficienti ai fini Parte_1 della prova del credito preteso nei confronti del convenuto, non essendoci alcuna prova a sostegno del fatto che i lavori erano inconferenti con le problematiche pagina 6 di 8 conseguenti il sinistro;
parte attrice si limita, infatti, a citare un parere (orale) dell'Ing. e il diniego di Né giova al Condominio il fatto che la CP_4 CP_3 nuova amministrazione condominiale ha accettato una transazione del solo importo di €13.225,00, trattandosi, appunto, di una transazione (contratto con cui le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una futura), che nulla prova in merito alla effettiva consistenza del danno asseritamente riconducibile alla mala gestio dell'allora amministratore.
***
La contestazione concernente il compenso della dott.ssa è del tutto Per_1 generico e comunque non provato;
emerge inoltre per tabulas che l'affidamento dell'incarico alla dott.ssa risale ad epoca successiva la cessazione Per_1 dell'incarico di amministratore da parte del CP_1
Analoghe conclusioni valgono per le ulteriori ragioni di contestazione: pur emergendo, anche a seguito di consulenza tecnica in corso di causa, alcune anomalie nella redazione dei rendiconti condominiali, non vi è alcuna prova, nemmeno su un piano indiziario, che tale mala gestio abbia causato un danno in termini di debiti accumulati nei confronti del fornitore, ammanchi di cassa provocati, dolosamente o colposamente dall'amministratore condominiale convenuto, aggravamento delle perdite per le casse condominiali, appropriazione indebita da parte dell'amministratore.
Nemmeno risulta che il convenuto avesse omesso di formalizzare azioni di recupero nei confronti di condomini morosi nulla emergendo in concreto in merito a tali situazioni di morosità.
In conclusione, non avendo il provato il preteso pregiudizio Parte_1
(esborsi che si sarebbero potuti evitare) nel quale si sarebbe sostanziata la violazione contestata all'amministratore convenuto, la relativa domanda di risarcimento va rigettata.
***
La domanda svolta dall'attore va dunque respinta.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle controparti vittoriose.
Sennonché, va considerato che la previsione dell'art. 92 comma 2, c.p.c. consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o integralmente, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost., 19/04/2018 n.
77).
Nel presente giudizio non solo si tratta di questioni relativamente controverse, ma l'esito della lite, conclusasi con l'accertamento della condotta negligente
(seppure nella mancanza di prova in ordine alle conseguenze dannose) assume rilievo – nella presente sede – per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite e di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da in Parte_1
Cologno Monzese;
- ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u., compensa interamente tra le parti le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.
17/06/2024
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione Civile
Il tribunale, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n°8421 del Ruolo Generale per gli
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. Parte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Milano, via Privata Masotto n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca
Mincolella, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione attore e
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1 domiciliato in Monza, via Antonio Gambacorti Passerini n. 10, presso lo studio degli avv.ti Alessandra Frigerio e Lacchei, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione convenuto
Motivi della decisione
Il in Cologno Monzese ha adito questo Parte_1 Pt_1
Tribunale per sentire accertare la responsabilità del convenuto, che Controparte_1 aveva ricoperto l'incarico di amministratore del medesimo condominio dal
23/07/2013 sino all'8/06/2020, allegando alcune irregolarità gestorie e di non avere pagina 1 di 8 correttamente tenuto la gestione del condominio, rappresentando la difficoltà per il nuovo amministratore di ricostruire la contabilità del condominio, non avendo peraltro il convenuto consegnato tutta la documentazione afferente il proprio periodo gestorio.
Deduceva, inoltre, che l'ex amministratore aveva conferito incarico e pagato la società per l'esecuzione di lavori “non riferibili all'effettivo CP_2
ripristino (vedi lavori con data anteriore al sinistro), che non sono necessari, risultando anzi superflui”, in tal modo esponendo il Condominio ad un “esborso del tutto ingiustificato (e mai approvato) di €42.000,00, che sia l'assicurazion CP_3 che l'Ing hanno valutato come “estranei e non riferibili al sinistro e di CP_4 cui €14.575,00 di data anteriore al sinistro, quindi inconferenti!” (pag. 8 della citazione).
Sulla scorta di tali premesse ne invocava la condanna al pagamento dell'importo di €129.688,51 a titolo di risarcimento dei danni, ovvero in subordine del diverso importo che il Giudice avesse accertato all'esito del giudizio anche a mezzo di CTU.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il convenuto, negando ogni addebito e concludendo per il rigetto delle avverse domande.
Quindi, rigettata la prova orale richiesta dalle parti, disposta ed espletata una
CTU, la causa giunge alla decisione del Tribunale.
***
Tanto premesso, la domanda proposta dal non può essere accolta Parte_1 non avendo l'attore fornito la prova dei fatti costitutivi della predetta domanda.
Invero, è da considerare che il Condominio ha formulato una richiesta di accertamento di responsabilità contrattuale per alcuni individuati atti gestori irregolari che ha contestato all'amministratore di condominio nell'esercizio dell'ufficio di diritto privato assimilabile a un rapporto gestorio con rappresentanza assunto su incarico collettivo ed a cui sono applicabili le disposizioni sul mandato e, in particolare, di quelle che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia.
pagina 2 di 8 Invero, com'è noto (cfr. Cass., sez. un., 8 aprile 2008, n. 9148), quello dell'amministratore di condominio è un ufficio di diritto privato, assimilabile a un incarico gestorio con rappresentanza assunto su mandato collettivo, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore mandatario e ciascuno dei condòmini mandanti, delle disposizioni delle quali agli artt. 1703 - 1730 c.c. (per gli aspetti dell'incarico medesimo, beninteso, non già appositamente disciplinati dall'art. 1129 c.c. e - di rimando a esso – dall'art. 1130 cod. civ.) e, in particolare, di quelle che impongono al mandatario di eseguire l'incarico ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia;
di comunicare senza ritardo l'esecuzione dello stesso e, alla scadenza del rapporto (ovvero alla revoca dell'incarico o all'atto dell'accertamento dell'impossibilità di portarlo a compimento o, addirittura, di eseguirlo tout court), di rendere il conto del suo operato e di restituire tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (nonchè gli vietano di eccedere i limiti di quest'ultimo – pena la responsabilità personale per l'atto esorbitante compiuto – e di discostarsi dalle istruzioni ricevute, salvo il caso di circostanze non note e preventivamente riferibili, che facciano presumere l'approvazione della diversa scelta: cfr. artt. 1710 - 1713 c.c.)
Conseguentemente, l'amministratore, oltre che adempiere agli obblighi specificamente previsti dalla normativa condominiale in relazione alla sua posizione di gestore condominiale, deve eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.), cioè, con quella diligenza che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza, memore dei propri impegni, cosciente delle relative responsabilità. È sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art. 1176 c.c.), che deve valutarsi la condotta del mandatario, tenuto conto che trattasi di attività professionale, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante, sicchè, per liberarlo da responsabilità è necessario che l'inadempimento non sussista ovvero non sia imputabile, ossia del tutto estraneo ad ogni suo obbligo di ordinaria diligenza, nel senso che egli non abbia omesso di sperimentare quei rimedi che, nel caso concreto e nei limiti segnati dal criterio della pagina 3 di 8 diligenza del buon padre di famiglia, avrebbe dovuto apparire necessari o utili per rimuovere l'ostacolo all'esecuzione dell'obbligo assunto ex contractu.
Inoltre, ai sensi dell'articolo 1710 c.c., il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato. Al riguardo, secondo il costante insegnamento, le circostanze che il mandatario, ai sensi dell'articolo 1710 c.c., è tenuto a rendere note al mandante e che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato sono, non solo le sopravvenute, ma anche quelle preesistenti, delle quali il mandatario ha avuto conoscenza successivamente al conferimento del mandato.
È al riguardo da rilevare che il che lamenti un malaccorto o, Parte_1 addirittura, infedele impiego del proprio denaro da parte dell'amministratore che l'abbia gestito è onerato della prova (da fornirsi attraverso tanto la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto i movimenti del conto corrente) che l'esercizio in contestazione si è in realtà chiuso, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (e poi, a un certo punto, “dispersi”, senza un corrispondente, effettiva partita in uscita) oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.
Il cessato amministratore, per converso, è onerato, in quanto contrattualmente debitore verso il condominio, della propria prestazione (anche professionale) di mandatario, della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso - con la relativa provenienza - e di ogni singolo esborso - in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa).
Peraltro, l'accertata violazione degli obblighi gravanti l'amministratore del condominio, non giustifica di per sé l'accoglimento integrale della pretesa risarcitoria azionata dal , occorrendo, altresì, verificare se sia stato Parte_1 assolto l'onere probatorio in relazione alle singole poste di danno in concreto allegate.
pagina 4 di 8 Ed invero, in ossequio agli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, incombe pur sempre sul allegare e dimostrare di avere subito pregiudizi, Parte_1 causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.
Nel caso di specie, come già evidenziato, il Condominio ha allegato l'esistenza di alcune irregolarità gestorie, rappresentando la difficoltà per il nuovo amministratore di ricostruire la contabilità del condominio, non avendo peraltro il convenuto consegnato tutta la documentazione afferente al proprio periodo gestorio.
L'attore, tuttavia, non chiede condannarsi l'ex amministratore alla consegna completa della documentazione ma il risarcimento degli eventuali danni conseguenti, affermando che il avrebbe compiuto atti illegittimi che CP_1 avrebbero causato esborsi “che si sarebbero potuti evitare”.
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Ciò premesso, il ha, anzitutto, contestato all'amministratore di Parte_1
aver conferito incarico e pagato la società per l'esecuzione di CP_2
lavori “non riferibili all'effettivo ripristino (vedi lavori con data anteriore al sinistro), che non sono necessari, risultando anzi superflui”, in tal modo esponendo il ad un “esborso del tutto ingiustificato (e mai approvato) di Parte_1
€42.000,00, che sia l'assicurazione che l'Ing hanno valutato CP_3 CP_4 come “estranei e non riferibili al sinistro e di cui €14.575,00 di data anteriore al sinistro, quindi inconferenti!” (pag. 8 della citazione).
Tale contestazione non è provata per quanto di ragione.
È da premettere che il bilancio relativo agli anni 2018-2019 – nel quale si riscontra il costo di €53.522,33 sostenuto per la sistemazione dei danni a seguito dell'allagamento verificatosi a seguito dell'intervento di incaricata di CP_5 eseguire lavori all'interno del condominio – è stato approvato dall'assemblea condominiale riunitasi in data 17/09/2029. È quindi da considerare che l'approvazione del rendiconto, che il mandatario amministratore è tenuto a rendere ai sensi degli artt. 1130, n. 10, e 1713 c.c., pur senza ricorrere necessariamente alla procedura prevista dall'art. 266 c.p.c., si riferisce a tutto l'operato dello stesso per l'esercizio in questione e comporta che il conseguente regolamento negoziale
“acquisti valore ed effetto di esclusiva disciplina definitoria di tutti i rapporti pagina 5 di 8 derivanti dall'esecuzione del mandato” (cfr. Cass., 27 aprile 1982, n. 2634) salvo il potere di revisione del conto reso e già accettato esercitabile dalla controparte che lo ha approvato nei limiti di cui all'art. 266 c.p.c. e quindi in caso di errore materiale, omissione o duplicazione di partite, falsità.
In definitiva e come in precedenza osservato il in generale, in Parte_1
quanto mandante, è onerato della prova (da fornirsi tanto attraverso la contabilità - se regolarmente tenuta e approvata - e/o i versamenti eseguiti e le uscite comprovate da documenti di spesa quanto attraverso i movimenti del conto corrente) che determinati esercizi si siano, in realtà, chiusi, non già con debiti di gestione, ma con veri e propri avanzi di cassa, o puntualmente riportati nel bilancio successivo come partite in entrata (ma, poi, a un certo punto, “dispersi” senza una corrispondente, effettiva partita in uscita) oppure sin dall'inizio fraudolentemente occultati.
Nel caso in esame tale prova non è stata raggiunta – e peraltro parte attrice nemmeno ha specificamente allegato la presenza di un ammanco – avendo lo stesso consulente nominato in questo procedimento concluso riferendo che sulla base dei
Bilanci approvati e alle consistenze bancari, “la differenza in favore del Condominio di € 957,96 può essere trascurabile …” e che “lo sbilancio anni precedenti al rendiconto 2017/2018 di € 87.178,15 non può essere causato da una differenza di saldo di banca € 208,93 rilevata nell'esercizio successivo”.
Emerge inoltre per tabulas che l'affidamento, esecuzione e gestione dell'attività di manutenzione da parte di risale ad epoca CP_2 precedente al sinistro (cfr. doc. 18 di parte convenuta) – circostanza che spiega, pertanto, la presenza di poste in favore di anteriori al sinistro – e CP_2 che l'amministratore risulta aver pienamente informato il Condominio dei CP_1 lavori ritenuti urgenti e necessari al ripristino dello stato dei luoghi a seguito dell'allagamento. È a tale fine sufficiente richiamare il contenuto del verbale dell'assemblea del 17 settembre 2019, avendo l'amministratore in quella sede riferito dei lavori eseguiti a seguito dell'allagamento. Nel caso di specie, le circostanze dedotte dal non costituiscono elementi sufficienti ai fini Parte_1 della prova del credito preteso nei confronti del convenuto, non essendoci alcuna prova a sostegno del fatto che i lavori erano inconferenti con le problematiche pagina 6 di 8 conseguenti il sinistro;
parte attrice si limita, infatti, a citare un parere (orale) dell'Ing. e il diniego di Né giova al Condominio il fatto che la CP_4 CP_3 nuova amministrazione condominiale ha accettato una transazione del solo importo di €13.225,00, trattandosi, appunto, di una transazione (contratto con cui le parti, facendo reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o ne prevengono una futura), che nulla prova in merito alla effettiva consistenza del danno asseritamente riconducibile alla mala gestio dell'allora amministratore.
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La contestazione concernente il compenso della dott.ssa è del tutto Per_1 generico e comunque non provato;
emerge inoltre per tabulas che l'affidamento dell'incarico alla dott.ssa risale ad epoca successiva la cessazione Per_1 dell'incarico di amministratore da parte del CP_1
Analoghe conclusioni valgono per le ulteriori ragioni di contestazione: pur emergendo, anche a seguito di consulenza tecnica in corso di causa, alcune anomalie nella redazione dei rendiconti condominiali, non vi è alcuna prova, nemmeno su un piano indiziario, che tale mala gestio abbia causato un danno in termini di debiti accumulati nei confronti del fornitore, ammanchi di cassa provocati, dolosamente o colposamente dall'amministratore condominiale convenuto, aggravamento delle perdite per le casse condominiali, appropriazione indebita da parte dell'amministratore.
Nemmeno risulta che il convenuto avesse omesso di formalizzare azioni di recupero nei confronti di condomini morosi nulla emergendo in concreto in merito a tali situazioni di morosità.
In conclusione, non avendo il provato il preteso pregiudizio Parte_1
(esborsi che si sarebbero potuti evitare) nel quale si sarebbe sostanziata la violazione contestata all'amministratore convenuto, la relativa domanda di risarcimento va rigettata.
***
La domanda svolta dall'attore va dunque respinta.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, dovrebbe seguire la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle controparti vittoriose.
Sennonché, va considerato che la previsione dell'art. 92 comma 2, c.p.c. consente al giudice di compensare le spese, parzialmente o integralmente, “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte cost., 19/04/2018 n.
77).
Nel presente giudizio non solo si tratta di questioni relativamente controverse, ma l'esito della lite, conclusasi con l'accertamento della condotta negligente
(seppure nella mancanza di prova in ordine alle conseguenze dannose) assume rilievo – nella presente sede – per disporre la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite e di c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande avanzate da in Parte_1
Cologno Monzese;
- ferma la solidarietà delle parti verso il c.t.u., compensa interamente tra le parti le spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio.
17/06/2024
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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