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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 07/04/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 204 del Ruolo Generali degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 14.01.2025 e vertente
TRA
in qualità di genitore e tutore di Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Campobasso alla Via E. Gammieri n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carmelina Salvatore dalla quale sono rappresentati e difesi per delega in atti
- RICORRENTE -
E
, in persona del Direttore pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Isernia alla via XXIV Maggio n. 251rappresentato e difeso dall'avv. Vigilanti Lucio Cornelio;
- RESISTENTE - FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.05.2023 parte ricorrente ha adito il Tribunale di Isernia, in funzione di Giudice del Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ai fini dell'ottenimento dell'indennità di frequenza per il minore che si concludeva con il mancato riconoscimento del beneficio richiesto, Parte_2
nonostante la diagnosi di “Disturbi evolutivi specifici misti con difficoltà visuo-percettive e nel calcolo”. Previo deposito di dichiarazione di dissenso, parte ricorrente proponeva pertanto ricorso ordinario al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza.
Deduceva di avere presentato la relativa domanda il 11.10.2021 e che questa era stata ingiustamente respinta come da verbale dell' CP_1
Si costitutiva l' in data 17.09.2023, deducendo e ribadendo nel merito la infondatezza CP_1
della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione. Parte resistente concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Svoltasi la discussione delle parti con scambio di note in sostituzione di udienza e consulenza del tecnico perito incaricato da codesto organo giudicante, la causa veniva decisa.
***
2. La domanda è fondata.
Infatti. l'art. 1 della L. 1990 n. 289 stabilisce che “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni
18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990. 2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua
o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3. 5. L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica”.
L'art. 2 commi 1 e 2 della medesima legge stabilisce: “1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n.
173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o
l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.”
Il Ctu medico-legale nominato nel presente giudizio di opposizione (Dott.ssa Per_1
ha accertato che la parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
[...]
(specificate alla pag. 5 della relazione peritale) che determinavano, fin dalla data della domanda amministrativa, e determinano tuttora, una totale e permanente inabilità caratterizzata da deficit evolutivo misto.
In particolare, il c.t.u. ha esaminato l'insieme dei dati acquisiti sotto il profilo anamnestico, obiettivo e documentale consente e rispetto alle conclusioni diagnostiche raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo, ha potuto meglio esplicitarne il contenuto nei seguenti termini: “Dai dati anamnestici e clinici, corroborati dalla copiosa documentazione clinica, emerge dunque un deficit evolutivo misto (caratterizzato da difficoltà sull'asse cognitivo, descritto di tipo deficitario, nonchè affettivo relazionale, sensoriale, motorio-prassico, comunicazionale, neuropsicologico, apprendimento), che hanno ripercussioni negative sul funzionamento globale del minore soddisfano certamente la Pt_2
previsione di legge e il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza, istituita con la L.289/1990 - che risponde appunto alle esigenze di assicurare la cura, la riabilitazione e l'istruzione per i minori invalidi con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e funzioni proprie dell'età. Le patologie di cui è affetto Pt_2
appaiono certamente dotate di efficienza causale nel determinismo delle "difficoltà persistenti" dettate dalla legge, poiché comportano indiscutibilmente riflessi negativi sui compiti e le funzioni del minore Pt_2
incidendo sulla salute neuropsichica, sull'apprendimento scolastico, linguistico, sul gioco, sulle attività sportive e ricreative, sulla possibilità di relazione con i coetanei, attività che risultano essere parte integrante nel processo evolutivo-maturativo della crescita e nella strutturazione della personalità del minore, necessitando altresì sia del sostegno scolastico, sia degli strumenti previsti dalla L. 170/10 e sia della frequenza presso psicologa di fiducia.”.
Il consulente ha così concluso: “Per ciò che concerne la decorrenza del beneficio, in ragione dell'evidenza dei disturbi pluridominio, della fragilità cognitiva e della prescrizione di psicoterapia, sin dalla visita NPI del 21.08.2021, esso va concesso dalla data della domanda amministrativa.
Si propone revisione nel mese di maggio 2025, onde verificare l'efficacia delle misure riabilitative e terapeutiche..”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica così come rinnovata nella presente sede (con acquisizione di ulteriore documentazione che è stata scrupolosamente vagliata dall'esperto, nonché con esame diretto del periziando) alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Ne discende, quindi, che, la domanda va accolta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di perfezionamento del requisito sanitario di legge per l'insorgenza del diritto al beneficio richiesto.
Conformemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, alle cui condivisibili motivazioni si fa in questa sede rinvio, il presente giudizio ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari, ai fini del riconoscimento delle prestazioni dedotte: esula dal presente accertamento la verifica dei requisiti extrasanitari e il giudizio non può concludersi con la condanna al pagamento della prestazione (da ultimo Cass.
8.4.2019 n. 9755, che richiama Cass. 24.10.2018, n. 27010).
3. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente, secondo i parametri vigenti e tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione –
Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10791), nella misura che si dirà in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'indennità di frequenza di cui all'art. 2 L. 289/90 dalla data della domanda amministrativa (22.09.2021);
- condanna la resistente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in euro 3.162, oltre iva, spese e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Carmelina Salvatore, dichiaratosi anticipatario;
- pone le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a definitivo carico dell' CP_1
Isernia, 07.04.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Elvira Puleio