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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/11/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice G.O.P. dott.ssa Stefania Galerati ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 18.11.2025 svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1514/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Pianello VT (PC), Loc. Santa Giustina, 4, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott.ssa , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe De Falco, presso il cui studio sito in C.F._1
Piacenza (PC), Corso G. Garibaldi, 64 ha eletto speciale domicilio - ricorrente contro
, (P.IVA e C.F.: Controparte_1
), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona della Presidente facente P.IVA_3 funzioni , rappresentata e difesa, con il patrocinio degli Avv.ti Elisa Righetti e Devis Parte_3
Gentilini dell'Avvocatura della Regione Emilia-Romagna, con domicilio eletto in Piacenza, via Croce
n. 14, presso e nello studio dell'avv. Stefano Piva - resistente
(P. I.V.A. e C.F. Controparte_2
), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Direttore pro- P.IVA_4 tempore - resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la pagina 1 di 5 parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera, infatti, dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato in data 11.09.2024
l' chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Parte_1 provvedimento prot. n. 14245 del 11/07/2024 con cui la ha dichiarato la CP_1 CP_1 decadenza della stessa dall'aiuto concesso per la misura di ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2021/2022 e disposto il recupero del 110% delle somme anticipate a tale titolo, e/o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata;
la stessa ne contestava “vizio di motivazione” e/o
“motivazione contraddittoria” e, quanto la merito, eccepiva di non aver potuto, incolpevolmente, rispettare il termine del 15 ottobre 2023 – entro il quale la aveva prescritto di sostenere, CP_1 attraverso fatture regolarmente pagate, almeno il 30% della spesa ammessa complessiva dell'operazione approvata – a causa di controversia insorta con il fornitore delle “barbatelle” piantumate in esecuzione del bando.
Il Giudice fissava udienza di trattazione per il giorno 29/10/2024, per la quale ritualmente si costituiva la Regione Emilia-Romagna, preliminarmente chiedendo il mutamento del rito ed il rigetto dell'istanza cautelare, nel merito confermando l'operato dell'ente regionale, ed in via riconvenzionale, chiedeva di
“accertare e/o dichiarare che la Regione Emilia-Romagna è creditrice nei confronti dell'odierna opponente della somma pari ad Euro 34.104,31, oltre interessi, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'Amministrazione all'esito del giudizio, e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Controparte_3 all'Amministrazione tutte le somme erogate a titolo di aiuti sulla base delle determinazioni CP_2 della Regione Emilia-Romagna n. 1650 del 1° febbraio 2022 e n. 18147 del 27 settembre 2022, anche,
pagina 2 di 5 in subordine, a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dì del dovuto al saldo”.
Alla suddetta udienza veniva dichiarata la contumacia di , disposto il mutamento del rito e CP_2 concessa la sospensione cautelare ritenendo che, allo stato e seppur nella sommaria cognizione propria di questa fase di giudizio, le difese di parte attrice non fossero manifestamente infondate e quindi meritevoli di approfondimento in sede istruttori: veniva quindi fissata l'udienza di cui all'art. 183,
c.p.c. alla data del 25/02/2025, con termine per le memorie di cui all'art. 171-ter, c.p.c.
Le parti costituite provvedevano al deposito delle memorie ed il giudice ammetteva la prova orale come da ordinanza in data 11.03.2025.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione agli atti, mediante escussione della prova orale;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini per memorie di cui all'art. 189 c.p.c. in data 18.11.2025, di cui veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 189 c.p.c., precisando le rispettive conclusioni;
la causa veniva decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
***
Ritiene questo Giudice che il ricorso proposto da Parte_4 sia infondato e debba, quindi, essere respinto.
Si rileva, preliminarmente, che non sono ravvisabili nel caso di specie, né il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, né la contraddittorietà dello stesso;
per contro, detto atto è chiaro nell'individuare la causa della decadenza dal beneficio di parte ricorrente nel mancato rispetto del termine del 15.10.2023 entro cui la stessa avrebbe dovuto effettuare i pagamenti delle voci di spesa per le attività oggetto di finanziamento ed è altresì conforme a quanto già in precedenza comunicato alla beneficiaria (Cfr. doc. 11 parte resistente). Né può dirsi contraddittorio il fatto che venga ivi affermata la verosimiglianza della sussistenza delle esimenti addotte dalla ricorrente – ossia problematiche con la coltivazione di barbatelle che ne abbiano pregiudicato il pagamento del corrispettivo - in quanto ciò non esclude che le stesse non costituiscano causa di forza maggiore atta a giustificare il mancato rispetto del suddetto termine perentorio all'uopo assegnato.
Al riguardo - così come per la questione nel merito - si rimarca che il mancato rispetto dei termini per un bando e/o finanziamento pubblico a causa di forza maggiore può essere configurabile solo ove il beneficiario dimostri, con prove concrete, che un evento esterno, imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'adempimento entro la scadenza fissata;
deve, quindi, trattarsi di eventi esterni - ossia di pagina 3 di 5 fatti non imputabili al beneficiario - imprevedibili ed inevitabili con la normale diligenza ed aventi un nesso di causalità diretto tra l'evento e l'impossibilità di rispettare i termini.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente – su cui gravava uno specifico onere probatorio– non ha fornito alcuna piena prova in merito;
ed invero, anche a non voler dubitare dell'attendibilità degli unici due testi escussi e – ancorché siano, rispettivamente, uno il perito Testimone_1 Tes_2 incaricato dalla ricorrente e l'altro il fornitore (peraltro indicato con diverso nominativo in atti) affermato inadempiente e quindi potenziale destinatario di richiesta di risarcimento – gli stessi hanno solo confermato, semmai, l'avvenuta sostituzione dell'originaria fornitura di barbatelle per problematiche riscontrate su campione durante un sopralluogo.
Tuttavia, la prestazione che avrebbe dovuto essere stata ostacolata dall'evento estraneo è quella del pagamento del corrispettivo per tale piantumazione e, non, della corretta coltivazione della stessa;
in altre parole, parte ricorrente aveva l'onere di corrispondere il corrispettivo entro il 15.10.2023 e quindi ben avrebbe potuto effettuare il pagamento al fornitore – per non incorrere in decadenza - con riserva di proseguire nella richiesta di sostituzione delle barbatelle “viziate” (essendo, come è noto, l'eccezione di inadempimento sollevata - a dire della ricorrente - nei confronti del rivenditore, operante solo inter partes).
Pertanto né dall'istruttoria orale condotta, né dalla documentazione scritta versata in atti risulta provato il caso fortuito anche considerando che la scelta aziendale di non rispettare un termine di pagamento per tutelare l'azienda non può costituire forza maggiore non essendo qualificabile quale avvenimento estraneo;
per contro risulta pacificamente ammesso e non contestato in atti, che i relativi pagamenti non sono stati effettuai entro il 15.10.2023, con ciò configurandosi i presupposti del provvedimento sanzionatorio adottato dalla ed oggetto di impugnazione nella presente causa. Controparte_1
Si ritiene, inoltre, assorbito ogni ulteriore profilo ed eccezione.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la resistente ha CP_1 CP_1 diritto di vedersele rifuse dalla ricorrente soccombente, in ossequio alla regola generale consacrata nell'art. 91 c.p.c. e le stesse vengono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi per ogni fase di giudizio effettivamente svolta, considerato la sostanziale assenza di complesse questioni giuridiche
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria domanda, deduzione od eccezione:
- rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_4 conferma integralmente il provvedimento impugnato;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore della Parte_4 delle spese processuali, liquidate €. 3.809,00 per compensi, oltre a spese Controparte_1 generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Così deciso in Piacenza, il 20.11.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Stefania Galerati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale nella persona del Giudice G.O.P. dott.ssa Stefania Galerati ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 18.11.2025 svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1514/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Pianello VT (PC), Loc. Santa Giustina, 4, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott.ssa , nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe De Falco, presso il cui studio sito in C.F._1
Piacenza (PC), Corso G. Garibaldi, 64 ha eletto speciale domicilio - ricorrente contro
, (P.IVA e C.F.: Controparte_1
), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, in persona della Presidente facente P.IVA_3 funzioni , rappresentata e difesa, con il patrocinio degli Avv.ti Elisa Righetti e Devis Parte_3
Gentilini dell'Avvocatura della Regione Emilia-Romagna, con domicilio eletto in Piacenza, via Croce
n. 14, presso e nello studio dell'avv. Stefano Piva - resistente
(P. I.V.A. e C.F. Controparte_2
), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Direttore pro- P.IVA_4 tempore - resistente contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4
c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la pagina 1 di 5 parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera, infatti, dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cir. Cass. Civ. sez. Ili, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della “ragione più liquida della decisione” (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ.
18.5.2012 n. 7937); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un errore in procedendo, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ciò premesso, con ricorso in opposizione a sanzione amministrativa depositato in data 11.09.2024
l' chiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare, del Parte_1 provvedimento prot. n. 14245 del 11/07/2024 con cui la ha dichiarato la CP_1 CP_1 decadenza della stessa dall'aiuto concesso per la misura di ristrutturazione e riconversione vigneti campagna 2021/2022 e disposto il recupero del 110% delle somme anticipate a tale titolo, e/o, in subordine, la riduzione della sanzione irrogata;
la stessa ne contestava “vizio di motivazione” e/o
“motivazione contraddittoria” e, quanto la merito, eccepiva di non aver potuto, incolpevolmente, rispettare il termine del 15 ottobre 2023 – entro il quale la aveva prescritto di sostenere, CP_1 attraverso fatture regolarmente pagate, almeno il 30% della spesa ammessa complessiva dell'operazione approvata – a causa di controversia insorta con il fornitore delle “barbatelle” piantumate in esecuzione del bando.
Il Giudice fissava udienza di trattazione per il giorno 29/10/2024, per la quale ritualmente si costituiva la Regione Emilia-Romagna, preliminarmente chiedendo il mutamento del rito ed il rigetto dell'istanza cautelare, nel merito confermando l'operato dell'ente regionale, ed in via riconvenzionale, chiedeva di
“accertare e/o dichiarare che la Regione Emilia-Romagna è creditrice nei confronti dell'odierna opponente della somma pari ad Euro 34.104,31, oltre interessi, o della diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'Amministrazione all'esito del giudizio, e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare Controparte_3 all'Amministrazione tutte le somme erogate a titolo di aiuti sulla base delle determinazioni CP_2 della Regione Emilia-Romagna n. 1650 del 1° febbraio 2022 e n. 18147 del 27 settembre 2022, anche,
pagina 2 di 5 in subordine, a titolo di arricchimento senza giusta causa ex art. 2041 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed agli interessi dal dì del dovuto al saldo”.
Alla suddetta udienza veniva dichiarata la contumacia di , disposto il mutamento del rito e CP_2 concessa la sospensione cautelare ritenendo che, allo stato e seppur nella sommaria cognizione propria di questa fase di giudizio, le difese di parte attrice non fossero manifestamente infondate e quindi meritevoli di approfondimento in sede istruttori: veniva quindi fissata l'udienza di cui all'art. 183,
c.p.c. alla data del 25/02/2025, con termine per le memorie di cui all'art. 171-ter, c.p.c.
Le parti costituite provvedevano al deposito delle memorie ed il giudice ammetteva la prova orale come da ordinanza in data 11.03.2025.
La causa veniva istruita, oltre che con la documentazione agli atti, mediante escussione della prova orale;
all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva quindi fissata udienza per la rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini per memorie di cui all'art. 189 c.p.c. in data 18.11.2025, di cui veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art 189 c.p.c., precisando le rispettive conclusioni;
la causa veniva decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
***
Ritiene questo Giudice che il ricorso proposto da Parte_4 sia infondato e debba, quindi, essere respinto.
Si rileva, preliminarmente, che non sono ravvisabili nel caso di specie, né il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, né la contraddittorietà dello stesso;
per contro, detto atto è chiaro nell'individuare la causa della decadenza dal beneficio di parte ricorrente nel mancato rispetto del termine del 15.10.2023 entro cui la stessa avrebbe dovuto effettuare i pagamenti delle voci di spesa per le attività oggetto di finanziamento ed è altresì conforme a quanto già in precedenza comunicato alla beneficiaria (Cfr. doc. 11 parte resistente). Né può dirsi contraddittorio il fatto che venga ivi affermata la verosimiglianza della sussistenza delle esimenti addotte dalla ricorrente – ossia problematiche con la coltivazione di barbatelle che ne abbiano pregiudicato il pagamento del corrispettivo - in quanto ciò non esclude che le stesse non costituiscano causa di forza maggiore atta a giustificare il mancato rispetto del suddetto termine perentorio all'uopo assegnato.
Al riguardo - così come per la questione nel merito - si rimarca che il mancato rispetto dei termini per un bando e/o finanziamento pubblico a causa di forza maggiore può essere configurabile solo ove il beneficiario dimostri, con prove concrete, che un evento esterno, imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l'adempimento entro la scadenza fissata;
deve, quindi, trattarsi di eventi esterni - ossia di pagina 3 di 5 fatti non imputabili al beneficiario - imprevedibili ed inevitabili con la normale diligenza ed aventi un nesso di causalità diretto tra l'evento e l'impossibilità di rispettare i termini.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente – su cui gravava uno specifico onere probatorio– non ha fornito alcuna piena prova in merito;
ed invero, anche a non voler dubitare dell'attendibilità degli unici due testi escussi e – ancorché siano, rispettivamente, uno il perito Testimone_1 Tes_2 incaricato dalla ricorrente e l'altro il fornitore (peraltro indicato con diverso nominativo in atti) affermato inadempiente e quindi potenziale destinatario di richiesta di risarcimento – gli stessi hanno solo confermato, semmai, l'avvenuta sostituzione dell'originaria fornitura di barbatelle per problematiche riscontrate su campione durante un sopralluogo.
Tuttavia, la prestazione che avrebbe dovuto essere stata ostacolata dall'evento estraneo è quella del pagamento del corrispettivo per tale piantumazione e, non, della corretta coltivazione della stessa;
in altre parole, parte ricorrente aveva l'onere di corrispondere il corrispettivo entro il 15.10.2023 e quindi ben avrebbe potuto effettuare il pagamento al fornitore – per non incorrere in decadenza - con riserva di proseguire nella richiesta di sostituzione delle barbatelle “viziate” (essendo, come è noto, l'eccezione di inadempimento sollevata - a dire della ricorrente - nei confronti del rivenditore, operante solo inter partes).
Pertanto né dall'istruttoria orale condotta, né dalla documentazione scritta versata in atti risulta provato il caso fortuito anche considerando che la scelta aziendale di non rispettare un termine di pagamento per tutelare l'azienda non può costituire forza maggiore non essendo qualificabile quale avvenimento estraneo;
per contro risulta pacificamente ammesso e non contestato in atti, che i relativi pagamenti non sono stati effettuai entro il 15.10.2023, con ciò configurandosi i presupposti del provvedimento sanzionatorio adottato dalla ed oggetto di impugnazione nella presente causa. Controparte_1
Si ritiene, inoltre, assorbito ogni ulteriore profilo ed eccezione.
Venendo, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, la resistente ha CP_1 CP_1 diritto di vedersele rifuse dalla ricorrente soccombente, in ossequio alla regola generale consacrata nell'art. 91 c.p.c. e le stesse vengono liquidate come da dispositivo applicando i valori minimi per ogni fase di giudizio effettivamente svolta, considerato la sostanziale assenza di complesse questioni giuridiche
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria domanda, deduzione od eccezione:
- rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto Parte_4 conferma integralmente il provvedimento impugnato;
pagina 4 di 5 - condanna al pagamento in favore della Parte_4 delle spese processuali, liquidate €. 3.809,00 per compensi, oltre a spese Controparte_1 generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Così deciso in Piacenza, il 20.11.2025
Il Giudice O.P.
dott.ssa Stefania Galerati
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