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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 15/04/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40-1/2024 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 40/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(c.f. e p.i. n. ), con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa c.f. p.i. n. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata da Controparte_3
(c.f. e p.i. ), con sede legale in Milano, Via Valtellina 15-17, in persona
[...] P.IVA_3
della dott.ssa , C.F. nata a [...] Controparte_4 C.F._1
l'11.08.1986, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al presente atto, dall'avv. Francesca Crivellari (C.F. ), con studio in C.F._2
Roma, Viale della Tecnica n. 177.
RICORRENTE contro
1 (p.i. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Magliano De' P.IVA_4
Marsi (AQ) via Salamitrara 13 Cap 67062
DEBITORE RESISTENTE ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalle ricorrenti nei confronti della società Controparte_6
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 15/11/2024; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, non si è costituita nel presente procedimento;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Magliano dei Marsi (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, in quanto il credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 237/2014 del 02/04/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare in favore della Controparte_7
della quale la ricorrente risulta cessionaria, la somma di oltre € 185.000,00;
[...]
2 rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività compravendita di immobili (v. visura camerale in atti); ritenuto che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, della cui prova era onerato il debitore che, tuttavia, non si è costituito e non ha depositato la documentazione richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza; osservato, in ogni caso, che dagli ultimi bilanci depositati presso la Camera di Commercio risulta il superamento delle soglie previste dalla legge;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma
1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a
3 rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto: dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, soprattutto considerati i debiti nei confronti dei creditori pubblici e Agenzia delle Entrate per oltre € 140.000,00; dall'irreperibilità CP_8
della società presso la sede legale, come risulta dalla notifica effettuata dal ricorrente;
dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare n. 178/2012 dinanzi al Tribunale di
Avezzano; dalla presenza di decreti di trasferimento registrati presso l'Agenzia delle
Entrate nei confronti della resistente;
dal mancato deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio;
rilevato, inoltre, che il debitore non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora di liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
4 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(p.i. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in Magliano De' Marsi (AQ) via Salamitrara 13 Cap
67062; nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Gianluca Tarquini, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
5 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 luglio 2025 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115;
6 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Avezzano, 10 aprile 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022. 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 40/2024 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(c.f. e p.i. n. ), con sede legale in Conegliano (TV), Via Controparte_1 P.IVA_1
Vittorio Alfieri n. 1, e per essa c.f. p.i. n. ), Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Milano, Via Valtellina n. 15/17, qui rappresentata da Controparte_3
(c.f. e p.i. ), con sede legale in Milano, Via Valtellina 15-17, in persona
[...] P.IVA_3
della dott.ssa , C.F. nata a [...] Controparte_4 C.F._1
l'11.08.1986, rappresentata, assistita e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al presente atto, dall'avv. Francesca Crivellari (C.F. ), con studio in C.F._2
Roma, Viale della Tecnica n. 177.
RICORRENTE contro
1 (p.i. Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Magliano De' P.IVA_4
Marsi (AQ) via Salamitrara 13 Cap 67062
DEBITORE RESISTENTE ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalle ricorrenti nei confronti della società Controparte_6
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 15/11/2024; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, non si è costituita nel presente procedimento;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Magliano dei Marsi (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, in quanto il credito risulta dal decreto ingiuntivo n. 237/2014 del 02/04/2014 emesso dal Tribunale di Avezzano, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare in favore della Controparte_7
della quale la ricorrente risulta cessionaria, la somma di oltre € 185.000,00;
[...]
2 rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività compravendita di immobili (v. visura camerale in atti); ritenuto che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, non sussistendo il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII, della cui prova era onerato il debitore che, tuttavia, non si è costituito e non ha depositato la documentazione richiesta con il decreto di fissazione dell'udienza; osservato, in ogni caso, che dagli ultimi bilanci depositati presso la Camera di Commercio risulta il superamento delle soglie previste dalla legge;
ritenuto sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività2; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma
1 lett. b) D.Lgs. 14/2019); inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a
3 rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
considerato che
, nel caso di specie, lo stato di insolvenza è reso manifesto: dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva, soprattutto considerati i debiti nei confronti dei creditori pubblici e Agenzia delle Entrate per oltre € 140.000,00; dall'irreperibilità CP_8
della società presso la sede legale, come risulta dalla notifica effettuata dal ricorrente;
dalla pendenza di procedura esecutiva immobiliare n. 178/2012 dinanzi al Tribunale di
Avezzano; dalla presenza di decreti di trasferimento registrati presso l'Agenzia delle
Entrate nei confronti della resistente;
dal mancato deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio;
rilevato, inoltre, che il debitore non ha fornito alcun elemento atto a consentire una diversa lettura degli elementi emersi;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società debitrice risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare3 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento4 (ora di liquidazione giudiziale); ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara
4 l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della
[...]
(p.i. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede in Magliano De' Marsi (AQ) via Salamitrara 13 Cap
67062; nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Gianluca Tarquini, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei
5 creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 16 luglio 2025 alle ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115;
6 dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Avezzano, 10 aprile 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra
l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022. 3 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 4 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.