Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 30/05/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1014/2021
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 30/05/2025
È presente, per l'attore, l'avv. CARMELA PROVENZANO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. YVONNE POSTERARO, anche in sostituzione dell'avv. TERESA ANGELA TARSITANO per
CP_1
Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Provenzano precisa riportandosi alle conclusioni rassegnate in atto introduttivo da intendersi qui integralmente trascritte, chiedendo la condanna in via solidale di parte convenuta e della terza chiamata al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento occorso a parte attrice, con condanna a competenze e spese di lite. L'avv. Posteraro si riporta agli atti e agli scritti difensivi ne chiede integrale accoglimento. Chiede, quindi, il rigetto della domanda con richiesta di condanna della parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione. In caso di accoglimento, insiste per la manleva dell'assicurazione. L'avv. Posteraro, per la posizione di si riporta agli scritti difensivi dei quali chiede CP_1 integrale accoglimento. Esaurita la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, nell'ora del deposito telematico, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1014/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CARMELA Parte_1 C.F._1
PROVENZANO (C.F. ; C.F._2
Attore
E
(C.F. ), in persona l.r.p.t., rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'avv. POSTERARO YVONNE (C.F.: ); C.F._3
Convenuto
NONCHÈ
(C.F. ) in persona l.r.p.t., rappresentato e Controparte_3 P.IVA_2 difeso dall'avv. TERESA ANGELA TARSITANO (C.F. ; C.F._4
Terzo chiamato
Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. ha proposto azione contro la per Parte_1 Controparte_2 ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti successivamente a una caduta avvenuta all'interno del supermercato gestito dalla convenuta.
1.1. Deduce l'attrice che in data 30/07/2016, intorno le 09:30 circa, mentre si trovava nel predetto locale, è scivolata sul pavimento bagnato, non segnalato, per effetto della condensa prodotta dal bancone dei surgelati, urtando violentemente il ginocchio sinistro. Seguiva il trasporto presso l'Unità Operativa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di pagina 2 di 6 , ove gli veniva diagnosticata la «frattura della rotula sinistra». A causa dell'entità Pt_2 delle ferite riportate, veniva sottoposta a intervento chirurgico di osteosintesi a cui seguiva ulteriore operazione in data 15/03/2017 per rimuovere i mezzi di sintesi alla rotula sinistra. L'attrice sostiene che il danno subito è imputabile alla società proprietaria del supermercato in cui si è verificato l'incidente per omessa custodia della cosa ai sensi degli artt. 2049 e 2051 cod. civ, in quanto il pavimento avrebbe dovuto essere asciutto, tenuto conto altresì che la situazione di pericolo determinata dal pavimento bagnato non poteva essere prevista ed evitata con l'ordinaria diligenza. Conclude affinché la convenuta sia dichiarata responsabile dell'evento e, per l'effetto, condannata al risarcimento di tutti i danni subiti quantificati nella somma di € 35.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda sino a soddisfo.
1.2. Si è costituita la quale, preliminarmente, ha chiesto di Controparte_4 essere autorizzata alla chiamata in causa, ex art. 106 e 269 comma due c.p.c., della società di assicurazione in virtù di valido contratto assicurativo in Controparte_3 essere con quest'ultima, al fine di sentirsi manlevare da ogni eventuale responsabilità che fosse accertata nel corso del giudizio. Nel merito, insiste per il rigetto della domanda in quanto l'attrice non ha provato il nesso di causalità tra evento e lesioni subiti, avanzando una richiesta risarcitoria sfornita di validi elementi probatori e frutto di un conteggio unilaterale. In ogni caso, ritiene che la condotta negligente e incauta posta in essere dall'istante si configura come un caso fortuito previsto dall'art. 2051 cod. civ. idoneo a escludere la responsabilità del custode. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, chiede che venga accertato il concorso colposo dell'attrice nella causazione dell'evento, con proporzionale riduzione del quantum.
1.3. Con comparsa del 28/03/2022 si costituiva la eccependo Controparte_3 preliminarmente la non operatività della polizza n. 6309502082142 in punto di indennizzo delle spese giudiziali e stragiudiziali le quali sono state assunte in violazione dell'art.
5.9 delle condizioni generali del contratto. Deduce inoltre che, qualora la domanda dell'attrice dovesse essere accolta, opera una franchigia di € 1.000,00 per i casi di “responsabilità civile”. Nel merito, chiede il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, non avendo l'istante adeguatamente provato il nesso di causa tra lesioni subite ed evento. In subordine, chiede di accertare il concorso di colpa prevalente dell'attrice nella causazione della caduta, riducendo la domanda attorea nei limiti del danno provato. In ulteriore via gradata, chiede di determinare l'effettivo ammontare dei danni subiti dall'istante, con conseguente riduzione del risarcimento tenendo conto della franchigia contrattualmente prevista di € 1.000,00, con rigetto della domanda di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
1.4. La causa, in seguito allo scambio delle memorie 183 comma sei c.p.c., è stata istruita mediante interrogatorio formale di , prova testimoniale ( , Parte_1 CP_5
, , Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
e e consulenza tecnica (dott. ) ed è stata decisa con Controparte_11 Persona_1
pagina 3 di 6 sentenza contestuale, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 2. La domanda è infondata.
2.1. L'art. 2051 cod. civ. stabilisce che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito». Secondo il prevalente e più recente indirizzo ermeneutico, la previsione di cui all'art. 2051 cod. civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato [cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 11227 del 08/05/2008 (Rv. 603077 - 01)]. Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 cod. civ., alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, sentenza n. 25772 del 09/12/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte [cfr. sul tema Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)]. La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode [Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013 (Rv. 625158 - 01)]. Il danneggiato dovrà, in sintesi,
pagina 4 di 6 provare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno e di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza [cfr. Cass. civ. sez. 6-3, ordinanza n. 11526 del 11/05/2017]. Più di recente, la Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha stabilito, con le recenti ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro [cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019 (Rv. 653609 - 01)].
2.2. Nel caso che ci occupa, a parere di questo Tribunale non è stata raggiunta la prova del nesso causale e della dinamica del sinistro, per come prospettato da parte attrice. Intanto va evidenziato che l'istante, nella sezione “modalità dell'infortunio” presente all'interno della cartella clinica del primo intervento chirurgico, ha dichiarato di essere caduta accidentalmente (cfr. pag. 2 della cartella clinica n. 2216 del 2016) e non di essere scivolata sul pavimento del supermercato. L'aggettivo “accidentale” vuole qualificare l'atto non solo in termini di involontarietà (una caduta rovinosa non può mai essere volontaria) ma in termini di casualità. Riferire che la caduta è accidentale vuole, dunque, descrivere una precisa modalità dell'azione, la quale è diversa dalla caduta per scivolamento. In ogni caso, l'istruttoria espletata non consente di suffragare l'assunto prospettato da parte attrice nel libello introduttivo. Gli unici testimoni che hanno assistito alla caduta sono stati e CP_8 CP_11
il primo si è limitato a riferire di aver visto cadere la signora “in modo irregolare,
[...] come se fosse inciampata”, non ricordando tuttavia le modalità della caduta ma che la stessa avveniva “in un modo strano” sicché non è dato sapere se effettivamente l'incidente sia eziologicamente riconducibile alla situazione di pericolo rappresentata dal pavimento scivoloso. Il teste invece, ha riferito di aver assistito alla caduta (ha Controparte_11 confermato il capitolo “C” della memoria II termine di parte convenuta “Avete assistito ad un sinistro accorso alla Sig.ra in data 30 luglio 2016?”) e ha aggiunto Parte_1 che l'attrice “non camminava benissimo”, scivolando da sola. Il testimone (marito dall'attrice) ha dichiarato di aver sentito un tonfo e di CP_5 essersi girato verso la moglie, trovandola distesa per terra di fianco al banco dei surgelati.
pagina 5 di 6 Egli è l'unico testimone ad aver dichiarato che sul pavimento era presente “una macchia” senza tuttavia saper identificare se si trattasse di acqua, olio o condensa. Egli non si è mostrato chiaro nel precisare quale fosse il tipo di macchia presente sul pavimento, né ha saputo dire quanto fosse grande, per poi riferire dapprima che si trattava di acqua o di olio e in seguito di un “liquido” non meglio specificato. Il , inoltre, si è mostrato incerto CP_5 anche sul percorso da egli stesso effettuato, affermando, in un primo momento, di essere passato sullo stesso percorso effettuato della moglie senza essersi accorto della macchia per poi affermare, subito dopo: ”[…] non ricordo se ho fatto lo stesso percorso o un altro”. Le restanti dichiarazioni testimoniali rese da , e Controparte_7 Controparte_9 Tes_1 sono inconferenti: la prima (figlia dell'attrice) è venuta a conoscenza della caduta
[...] soltanto in seguito alla chiamata del padre, per cui nulla ha potuto riferire in merito alla dinamica del sinistro né sulle condizioni dei luoghi;
il teste oltre a non aver CP_9 assistito al sinistro, non ricorda se il pavimento fosse bagnato o meno e, per ultimo, la dott.ssa nulla ha potuto riferire, non ricordando se nella data del sinistro Tes_1 fosse in servizio. La presenza del fattore di pericolo (acqua, olio o altro liquido di condensa) non trova, in ogni caso, alcuna ulteriore conferma, perché i commessi escussi ( CP_6
, e hanno tutti concordemente escluso che sul
[...] CP_8 Controparte_11 posto in cui è caduta la signora ci fosse del liquido sul pavimento. Poiché la presenza del liquido, quale fattore di pericolo esterno alla condizione della cosa, non risulta provata, deve concludersi per la mancanza di prova dell'esistenza del nesso di causa tra la situazione di pericolo e l'evento lesivo, il cui onere probatorio doveva essere assolto dall'attrice [Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023 (Rv. 668584 -
01)].
2.3. Il rigetto della domanda principale giustifica l'assorbimento di ogni altra questione, anche attinente ai rapporti tra il convenuto e la società terza chiamata.
3. In considerazione della particolarità della vicenda e tenuto conto dell'esistenza di orientamenti contrastanti in ordine alla portata e all'applicazione della responsabilità da cose in custodia, si ravvisa la sussistenza di gravi ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Nondimeno, tenuto conto della soccombenza, le spese di consulenza tecnica debbono essere poste esclusivamente in capo a parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza o eccezione, così dispone: rigetta la domanda proposta da . Parte_1
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Pone l'onere del pagamento della consulenza tecnica in via definitiva in capo all'attrice. Paola, 30 maggio 2025. Il Giudice Matteo Torretta
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