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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/06/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10096/2023 promosso con ricorso depositato da
(1) , Parte_1
nata in [...]-Brasile), in data 26 Dicembre 1948, cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-
Brasile), Avenida Andrade Neves, 2655, apto 22, Jardim Chapadão, codice . nr. 041.299.168-31; C.F._1
(2) Parte_2
nato in [...]-Brasile), in data 01 Febbraio 1970, cittadino Brasiliano, residente in [...](SP-
Brasile), Rua Severo Penteado, 111, apto 81, Cambuí, codice Fiscale/CPF. nr. 133.625.408-48;
(3) , Parte_3
nata in [...]-Brasile), in data 15 Settembre 1971, cittadina Brasiliana, residente in [...](SP-
Brasile), Rua Da Gavea, 450, Condominio , codice Fiscale/CPF. nr. 212.882.778-73; CP_1
(4) , Parte_4
nato in [...]-Brasile), in data 21 Novembre 1990, cittadino Brasiliano, residente in [...](SP-
Brasile), Avenida Andrade Neves, 2655, apto 22, Jardim Chapadão, codice Fiscale/CPF. nr. 418.476.518-10;
(5) , nata in [...]-Brasile), in data 04 Novembre 1997, cittadina Parte_5
Brasiliana, residente in [...](SP-Brasile), Rua Da Gavea, 450, Condominio , codice CP_1
Fiscale/CPF. nr. 443.110.338-42;
tutti rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonio Achille Cattaneo del Foro di Milano
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
IN PUNTO: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza a trattazione scritta del
10 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 15 luglio i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati e residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , figlio legittimo di e Persona_1 Persona_2 Per_3
, nato in [...], nel Comune di Pojana Maggiore, Provincia di Vicenza, il 20 Agosto 1869. I ricorrenti, ad
[...] integrazione della domanda, esponevano che il 21 Agosto 1893 contraeva matrimonio, Persona_1 in Italia, con , cittadina Italiana e che in seguito i coniugi emigravano in Brasile, ove nasceva, in Persona_4
Santa Cruz das Palmeiras (SP-Brasile), il 04 Settembre 1905, il figlio , il quale a sua Persona_5 volta, il 01 Maggio 1926, si sposava con e da tale unione nasceva, il 21 Aprile 1927, la figlia Controparte_3
; deducevano, inoltre, i ricorrenti che il 6 febbraio 1948, contraeva Persona_6 Persona_6 matrimonio con cittadino Brasiliano, con il quale procreava la figlia Persona_7 Parte_1
ricorrente. Veniva, infine dedotto che a sua volta, il 06 Febbraio
[...] Parte_1
1969, in Campinas, contraeva matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano e che dal loro Parte_2 matrimonio sono nati gli altri ricorrenti, e Parte_2 Parte_4
, madre della ricorrente . Deducevano, infine, i Parte_3 Parte_5 ricorrenti che , negli atti brasiliani indicato anche come decedeva in Persona_1 Persona_1
Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di avere adito il Tribunale di Venezia a causa della situazione di paralisi in cui versa il Consolato Generale d'Italia di
San Paolo, competente in base alle loro residenze, che prevedono liste di attesa superiori a dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo risulta dal certificato di nascita nativo della provincia di Vicenza da cui consegue la competenza del Tribunale di Venezia, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che, come precisato poc'anzi, è stato prodotto, quale documento n. 3 il “Certificato di Battesimo” emesso dall'Archivista Diocesano della Curia Vescovile di Vicenza, che si ritiene possa sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si rileva, inoltre, che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, le linee di discendenza corrispondono a quelle rappresentata nel ricorso, dalle quali risulta che i ricorrenti e gli intervenuti sono discendenti di . Persona_1
Risulta, inoltre, dal doc. 5, ossia il certificato negativo di naturalizzazione emessa dall'autorità brasiliana, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e, pertanto, non avendo mai Persona_1 perso quella italiana, l'ha trasmessa iure sanguinis al figlio che l'ha a sua volta trasmessa alla Per_5 figlia e quest'ultima, per effetto degli interventi della Corte Costituzionale sopra richiamati, alla Per_6 figlia e questa ai suoi figli e nipoti, secondo la linea di discendenza indicata nel Persona_8 ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_2 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato di San Paolo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile versino da anni in uno Parte_6 stato di paralisi, come documentato dai ricorrenti, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Quanto precede, va sottolineato che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare comporta, fatto ormai notorio, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_2 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino Persona_1 italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 10 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini