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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1387 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello
DA
elett.te dom.ta in Canicattì nel Corso Garibaldi n°123 presso Parte_1 lo Studio dell'Avv. Vincenzo Avanzato, dal quale è rappr.ta e difesa.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore.
Appellato- contumace
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – indennità di disoccupazione agricola
All'udienza del 20 marzo 2025 il procuratore dell'appellante ha insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 583/2022 emessa il 4 luglio 2022 il Tribunale GL di
Agrigento dichiarò inammissibile la domanda, proposta con ricorso depositato il 13 luglio 2018, con la quale aveva impugnato il provvedimento – Parte_1 del 17.06.2017 - notificatole in data 20.06.2017, di rigetto della domanda di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016 con la motivazione “Risulta iscritto negli elenchi CD/CM” e, allegando di aver lavorato quale bracciante agricolo alle dipendenze della Azienda “Gaetani Antonia Maria
1 Rosa” da maggio a dicembre 2016, di aver compiuto, in tale qualità, un numero complessivo di 156 giornate lavorative e di essere in possesso di tutti gli altri requisiti di legge per il godimento della prestazione richiesta (iscrizione negli elenchi anagrafici, anzianità assicurativa di almeno due anni), aveva chiesto accertarsi giudizialmente il proprio diritto a percepire l'indennità di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016. Il Tribunale rilevò la tardività del ricorso in quanto depositato oltre il termine di decadenza previsto dall'art.22 del D.L. n.7/1970 conv. in L.n.n.83/1970, in ipotesi di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
Ritenne, quindi, incontestabile il provvedimento di disconoscimento e carente, quindi, l'interesse all'accertamento delle giornate lavorative svolte. Costituitosi in giudizio, con memoria depositata il 28 gennaio 2019, l'Istituto resistente aveva eccepito la decadenza dall'azione giudiziale perché il provvedimento sfavorevole per parte ricorrente è stato comunicato a mezzo del servizio postale il
20.06.2017, è di tutta evidenza che alla data di proposizione del presente ricorso, era già decorso il termine decadenziale …“di un anno (art. 4 D.L. 19.09.1992, convertito dalla legge 14.11.1992 n°438)”.
Nel merito aveva dedotto l'infondatezza del ricorso, per la mancanza dei requisiti per l' iscrizione quale lavoratore agricolo subordinato rilevando che la ricorrente era stata iscritta quale socia di impresa familiare ex art. 230 bis cod.civ., alla speciale gestione IVS dei coltivatori diretti (CD/CM), con decorrenza dall'1.01.2009, a seguito di verbale ispettivo del 27.01.2014 con il quale era stato disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura denunciato dal suocero,
[...]
e accertato che la prestava la propria opera all'interno dell'azienda Per_1 Pt_1
a titolo gratuito e nell'ambito di una collaborazione familiare. Per la riforma di tale pronuncia ha proposto appello , con Parte_2 ricorso depositato in Cancelleria in data 22 dicembre 2022, denunciando di erroneità la ritenuta decadenza in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che, rispetto al provvedimento del 2017, con i quali l' aveva comunicato di avere respinto la CP_1 domanda –risalente al 27.03.2017 - volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016, già liquidata il 16.6.2017, erano stati rispettati i termini di impugnazione prescritti dall'art.47 del d.p.r. n.639/1970 sostituito dall'art.4 del D.l.
19.9.1992 n.384, conv. in l.n.438/1992.
Ha reiterato le argomentazioni di merito – non esaminate dal primo giudice – già dedotte a sostegno del rivendicato diritto, sollecitando l'ammissione della prova testimoniale tempestivamente indicata.
L' pur ritualmente citato non si è costituito in giudizio e ne va CP_1 dichiarata la contumacia.
2 All'udienza del 20 marzo 2025 la causa (dapprima rinviata ai sensi dell'art. 348 c.p.c,, quindi per consentire all'appellante di documentare, in formato eml, la regolare notifica del ricorso) previa discussione e sulle conclusioni dell'appellante. è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
*******
L'appello è fondato e va accolto. La contestazione della ricorrente si appuntava sul provvedimento di riesame, da parte dell' dell'indennità di disoccupazione agricola già liquidata e poi CP_1 revocata, con la conseguenza che era applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall'art.47 del dpr n.639/1970, per l'esercizio del diritto ad ottenere la prestazione previdenziale.
Infatti, “in tema di controversie concernenti prestazioni erogate dall' CP_1
(nella specie, indennità di disoccupazione agricola), il termine di decadenza cosiddetto sostanziale, nel senso che è posto a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale, previsto per la proposizione dell'azione in giudizio dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (termine di un anno in materia di prestazioni relative alle gestioni previdenziali di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989), decorre dalle date indicate nelle tre ipotesi previste dallo stesso articolo, e cioè: 1) dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo;
2) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della stessa decisione;
3) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Ne risulta che lo stesso termine decadenziale comunque decorre dalla scadenza dei termini (di complessivi trecento giorni dalla presentazione della domanda amministrativa della prestazione) per l'esaurimento del procedimento amministrativo”. (v. Cass.n.16138/20014) La ricorrente aveva, difatti, impugnato il provvedimento dell' del CP_1
17.06.2017 notificatole il 20.06.2017, con il quale “la domanda di disoccupazione agricola, relativa all'anno 2016, presentata il 27.03.2017 e liquidata il 16.06.2017 è stata respinta per i seguenti motivi:… risulta iscritto negli elenchi CD/CM”.(v. doc n.1).
Sicché, la decadenza eccepita dall in prime cure era proprio quella CP_1 prevista dalla L.n.438/1992 (v. memoria di 1° grado), e non quella, applicata dal
Tribunale, di cui all'art.22 della l.n.7/1970, che regola la distinta ipotesi di impugnazione del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli.
3 Ciò precisato, l'art. 46 legge 9 marzo 1989 n. 88 prevede che contro i provvedimenti la cui applicazione comporti la lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre ricorso al Comitato provinciale competente per territorio entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
Se il Comitato Provinciale non avrà deciso il ricorso entro 90 giorni dalla CP_1 data di presentazione, sarà possibile proporre azione giudiziaria entro il termine di un anno (v. art. 4 D.L. 19/09/1992 n.384, convertito dalla legge 14/11/1992 n. 438).
Risulta dalla documentazione in atti che avverso il provvedimento impugnato, comunicato il 20 giugno 2017, la ricorrente, entro il termine di 90 giorni previsto dall'art. 46 della legge 88 del 1989 – ossia il 12 settembre 2017 – ha inoltrato ricorso amministrativo che non risulta essere stato deciso dall' . (v. doc n.13). CP_1
In ogni caso, nel termine di un anno dalla scadenza dei 90 giorni prescritto per l'esaurimento di detto procedimento amministrativo, è stata ritualmente proposta (con ricorso del 13.07.2018) l'impugnativa giudiziaria, come previsto dall'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992,
n. 384, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 438
Il ricorso era, quindi, ammissibile ed è, altresì, fondato, nel merito.
Stabilisce l'art.1 del DPR 3 DICEMBRE 1970, n.1049 (recante norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.: le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera a), della legge 29 aprile
1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti;
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta
l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
L'orientamento consolidato della Suprema Corte, qui avallato, è nel senso che
“iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa e subordinata del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale
4 fatto valere in giudizio… fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente” (Cass.Sez. L. Sentenza n. 12001 del 16/05/2018, n. 2739/2016
e n. 13877 del 02/08/2012) ed il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, la sussistenza o meno di tale rapporto, senza essere in ciò condizionato dai provvedimenti di iscrizione o cancellazione del lavoratore negli appositi elenchi anagrafici, provvedimenti che non costituiscono prova del suddetto rapporto…. fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente” (Cassazione Civile, sezione lavoro, 5.4.2000 n.4232, v. pure Cassazione Civile, sezione lavoro, 29.5.2000 n.7093).
Conseguentemente, rileva la Corte, qualsiasi lavoratore che invochi direttamente e/o indirettamente la concessione di benefici aventi natura assistenziale o previdenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto, rispetto al quale il dato formale dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli configura una presunzione semplice.
Tanto premesso, occorre evidenziare come nella fattispecie in esame non vengano in contestazione né lo svolgimento, quale bracciante agricolo e alle dipendenze della menzionata Azienda “Gaetani Antonia Maria Rosa”, di numero 156 giornate di lavoro in agricoltura (giornate che, peraltro, non hanno formato oggetto di disconoscimento da parte dell'Istituto previdenziale) nel periodo da maggio a dicembre 2016 (come si evince dalle buste paga e dai 3 “Modelli DMAG” con i quali il datore di lavoro ha proceduto alle dichiarazione trimestrali, versati in atti dalla ricorrente. v. doc da 2 a 13) né il possesso dei restanti requisiti di legge per il godimento della prestazione richiesta.
La ricorrente – che pure aveva articolato prova testimoniale volta a dimostrate l'esistenza del rapporto di lavoro agricolo con la citata Azienda “Gaetani Antonia Maria Rosa in relazione al quale invoca l'indennità di disoccupazione - può, quindi avvalersi dell'agevolazione probatoria suddetta mentre l' non ha offerto elementi CP_1 per contrastare quanto ragionevolmente può presumersi sulla scorta dell'iscrizione della lavoratrice nell'elenco dianzi indicato. Non è, difatti, controversa né l'iscrizione della ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2016 né che l' non abbia mai adottato alcun CP_1 provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura prestate alle dipendenze di detta Azienda “Gaetani Antonia Maria Rosa”. D'altra parte, come già rilevato nelle pronunce rese dal medesimo Tribunale di
Agrigento n. 440/2019 e n.182/2022, ormai coperte da giudicato (con le quali è stata accolta la domanda volta ad ottenere il medesimo beneficio di disoccupazione
5 agricola per gli anni 2015 e 2017), la presunzione probatoria in ordine al dedotto svolgimento delle giornate di lavoro agricolo alle dipendenze dell'Azienda “Gaetani Antonia Maria Rosa” derivante dall'iscrizione negli elenchi nominativi non viene contraddetta dalle risultanze del verbale ispettivo del 27.01.2014, richiamato dall' a fondamento del provvedimento di diniego della prestazione, in esito al CP_1 quale la ricorrente è stata iscritta alla gestione CD/CM quale collaboratrice familiare nell'azienda del suocero , a decorrere al 2009, dal momento che Persona_1 tale verbale attiene alla sola attività lavorativa prestata, appunto, in favore del suocero, e non a quella resa in favore della diversa Azienda suddetta, con la conseguenza che, in assenza di contestazione, la articolata prova testimoniale, reiterata in questa sede, non risulta necessaria.
In riforma della sentenza la domanda deve, quindi, essere accolta sussistendo la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione richiesta
Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' , qui CP_1 dichiarata, in riforma della sentenza n.583/2022, emessa il 4 luglio 2022 dal
Tribunale G.L. di Agrigento, dichiara il diritto di Parte_1 all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2016 e, per l'effetto, condanna l' ad erogarle il relativo importo con gli interessi legali dalla maturazione fino al CP_1 saldo.
Condanna l' alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore CP_1 dell'appellante liquidate in complessivi € 1.618,00 per il primo, ed in € 1.984,00, per il secondo, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, il 20 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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