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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. TIZIANA GEREVINI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. GIORGIA CASAZZA CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
contratto tra le Parti in data 16 settembre 1995 in DO (Av) (atto n. 16, parte II, serie A, anno pagina 1 di 4 1995), di porre a carico del Resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 700,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat ed il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in DO (Av) in data 16 settembre 1995 e dall'unione nascevano le figlie , Per_2
a Piacenza il 3 gennaio 1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed , a Per_1
Piacenza il 18 marzo 2005, studentessa universitaria, maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre;
- con decreto del 7 novembre 2023, il Tribunale di
Piacenza omologava la separazione consensuale dei e da allora le Parti mantenevano Per_3
ininterrottamente la separazione personale con diverse residenze;
- rispetto a quanto concordato in sede di separazione consensuale, il contributo al mantenimento della figlia doveva essere Per_1
aumentato in relazione alle accresciute esigenze della ragazza ed alla circostanza che madre e figlia non abitavano più nella casa coniugale.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 24 dicembre 2024 del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle
Parti l'udienza del 29 aprile 2025, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale dava atto che, nelle more dell'udienza, le Parti CP_1
avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di divorzio;
sicché con ordinanza riservata all'udienza del 29 aprile 2025 - la quale, su richiesta concorde delle Parti, veniva celebrata in modalità cartolare - il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni congiunte depositate dai Procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Nelle more dell'udienza di comparizione personale delle Parti, le stesse sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alle condizioni di divorzio, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate nel dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_1
vanno, pertanto, integralmente accolte, con la precisazione che il riferimento al compimento del pagina 2 di 4 trentesimo anno di età, come termine ultimo per l'obbligo del padre al mantenimento della figlia,
non può ritenersi tassativo alla luce delle circostanze che potrebbero sopravvenire.
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2
in DO (AV) in data 16 settembre 1995, iscritto nei Registri dello stato Parte_3
civile del Comune di DO anno 1995 numero 16 Parte II Serie A;
- dispone che verserà a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia , che attualmente abita presso la residenza materna e fino Per_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa ed in ogni caso non oltre il compimento del trentesimo anno di età, un assegno di € 408,40 mensili entro il 30 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, mediche non coperte dal S.S.N.N., scolastiche sportive e ricreative, sopportate nell'interesse di , così come individuate secondo il Per_1
protocollo del CNF del 29.11.2017, comprese le spese universitarie a condizione che siano confermate le agevolazioni in atto;
- dà atto che l'assegno Unico Universale richiesto nell'interesse della figlia verrà Per_1
interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
- dà atto che rinuncia a qualsiasi forma di assegno di mantenimento e/o Parte_1
altro contributo a proprio favore;
- dà atto che il sig. rimarrà ad abitare temporaneamente nella casa coniugale CP_1
che è in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno e che è sita in Piacenza, via
Guglielmetti n. 17, così identificata: NCEU Comune di Piacenza NCEU del Comune di
Piacenza Cat. A/2 Foglio 83 Mapp 230 sub 5 Via Guglielmetti Gaetano n. 17 (p2.-S1) cat.
A/3 cl 3 Vani 5 RCL 500; Foglio 83 mappale 463 Via Guglielmetti Gaetano n.17 (p S1) cat.
C/6 cl 8 mq. 12 RCL 123.600 oltre alla corrispondente e proporzionale quota delle parti comuni ed indivisibili nella misura di 164/1000, ma che le Parti concordano che il predetto immobile verrà posto in vendita tramite conferimento ad agenzia immobiliare alle stesse pagina 3 di 4 gradita, anche disgiuntamente e si impegnano a perfezionare la vendita entro la data del
31.12.2025. Il sig. , si riserva di acquistare la quota di proprietà CP_1 dell'immobile attualmente cointestata con la sig.ra liquidando alla stessa il Pt_1
corrispettivo. Le spese relative alla compravendita saranno sopportate come di legge.
All'uopo le Parti si obbligano a tenersi informati reciprocamente riguardo alle eventuali proposte di acquisto effettuate da terzi, ferma restando la facoltà di cui sopra in capo al sig.
; qualora entro la data del 31.12.2025 l'immobile non sia ancora andato venduto, il CP_1
sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% della somma corrispondente al CP_1 Pt_1
canone di locazione stimato per immobili di identica tipologia collocazione e metratura e le spese condominiali relative alla proprietà dell'immobile saranno sopportate nella misura del
50% ciascuno e così fino all'effettiva vendita dell'immobile stesso, così come ogni altra spesa inerente la conservazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile stesso;
- dà atto che le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di DO
(AV) per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, in data 12 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice Rel.
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2171/2024 promossa da:
, C.F. con l'avv. TIZIANA GEREVINI Parte_1 C.F._1
- Ricorrente -
contro
, C.F. , con l'avv. GIORGIA CASAZZA CP_1 C.F._2
-Resistente- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Piacenza
- Interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Le Parti hanno concluso come in atti, da intendersi qui integralmente richiamati.
Il PM ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Piacenza, , chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
contratto tra le Parti in data 16 settembre 1995 in DO (Av) (atto n. 16, parte II, serie A, anno pagina 1 di 4 1995), di porre a carico del Resistente un assegno di mantenimento in favore della figlia , Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 700,00 mensili, oltre rivalutazione
Istat ed il 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente deduceva che: - le Parti contraevano matrimonio in DO (Av) in data 16 settembre 1995 e dall'unione nascevano le figlie , Per_2
a Piacenza il 3 gennaio 1997, maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed , a Per_1
Piacenza il 18 marzo 2005, studentessa universitaria, maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con la madre;
- con decreto del 7 novembre 2023, il Tribunale di
Piacenza omologava la separazione consensuale dei e da allora le Parti mantenevano Per_3
ininterrottamente la separazione personale con diverse residenze;
- rispetto a quanto concordato in sede di separazione consensuale, il contributo al mantenimento della figlia doveva essere Per_1
aumentato in relazione alle accresciute esigenze della ragazza ed alla circostanza che madre e figlia non abitavano più nella casa coniugale.
All'esito del deposito del ricorso principale, la causa veniva iscritta a ruolo e con decreto del 24 dicembre 2024 del Presidente di Sezione civile, dott.ssa Marisella Gatti, ne veniva assegnata la trattazione e l'istruttoria al giudice dott.ssa Laura Ventriglia, che fissava per la comparizione delle
Parti l'udienza del 29 aprile 2025, assegnando alla Ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto alla Controparte, nonché termine al Resistente per costituirsi in giudizio.
Si costituiva in giudizio , il quale dava atto che, nelle more dell'udienza, le Parti CP_1
avevano raggiunto un accordo definitivo in ordine alle condizioni di divorzio;
sicché con ordinanza riservata all'udienza del 29 aprile 2025 - la quale, su richiesta concorde delle Parti, veniva celebrata in modalità cartolare - il Giudice delegato, preso atto delle conclusioni congiunte depositate dai Procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione.
***
Nelle more dell'udienza di comparizione personale delle Parti, le stesse sono giunte ad un accordo definitivo in ordine alle condizioni di divorzio, così come da conclusioni congiunte depositate in atti.
Ad avviso del Tribunale tali condizioni, così come concordate dalle Parti ed analiticamente riportate nel dispositivo, sono congrue e conformi ai principi dell'ordinamento, nonché rispondenti all'interesse della figlia , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente e Per_1
vanno, pertanto, integralmente accolte, con la precisazione che il riferimento al compimento del pagina 2 di 4 trentesimo anno di età, come termine ultimo per l'obbligo del padre al mantenimento della figlia,
non può ritenersi tassativo alla luce delle circostanze che potrebbero sopravvenire.
***
Quanto alle spese di lite, avendo le Parti raggiunto un accordo anche in tal senso, va disposta la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, in conformità alle conclusioni congiunte formulate dalle Parti, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_2
in DO (AV) in data 16 settembre 1995, iscritto nei Registri dello stato Parte_3
civile del Comune di DO anno 1995 numero 16 Parte II Serie A;
- dispone che verserà a a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1
mantenimento della figlia , che attualmente abita presso la residenza materna e fino Per_1 al raggiungimento dell'autosufficienza economica della stessa ed in ogni caso non oltre il compimento del trentesimo anno di età, un assegno di € 408,40 mensili entro il 30 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, mediche non coperte dal S.S.N.N., scolastiche sportive e ricreative, sopportate nell'interesse di , così come individuate secondo il Per_1
protocollo del CNF del 29.11.2017, comprese le spese universitarie a condizione che siano confermate le agevolazioni in atto;
- dà atto che l'assegno Unico Universale richiesto nell'interesse della figlia verrà Per_1
interamente percepito dalla sig.ra Pt_1
- dà atto che rinuncia a qualsiasi forma di assegno di mantenimento e/o Parte_1
altro contributo a proprio favore;
- dà atto che il sig. rimarrà ad abitare temporaneamente nella casa coniugale CP_1
che è in comproprietà tra i coniugi al 50% ciascuno e che è sita in Piacenza, via
Guglielmetti n. 17, così identificata: NCEU Comune di Piacenza NCEU del Comune di
Piacenza Cat. A/2 Foglio 83 Mapp 230 sub 5 Via Guglielmetti Gaetano n. 17 (p2.-S1) cat.
A/3 cl 3 Vani 5 RCL 500; Foglio 83 mappale 463 Via Guglielmetti Gaetano n.17 (p S1) cat.
C/6 cl 8 mq. 12 RCL 123.600 oltre alla corrispondente e proporzionale quota delle parti comuni ed indivisibili nella misura di 164/1000, ma che le Parti concordano che il predetto immobile verrà posto in vendita tramite conferimento ad agenzia immobiliare alle stesse pagina 3 di 4 gradita, anche disgiuntamente e si impegnano a perfezionare la vendita entro la data del
31.12.2025. Il sig. , si riserva di acquistare la quota di proprietà CP_1 dell'immobile attualmente cointestata con la sig.ra liquidando alla stessa il Pt_1
corrispettivo. Le spese relative alla compravendita saranno sopportate come di legge.
All'uopo le Parti si obbligano a tenersi informati reciprocamente riguardo alle eventuali proposte di acquisto effettuate da terzi, ferma restando la facoltà di cui sopra in capo al sig.
; qualora entro la data del 31.12.2025 l'immobile non sia ancora andato venduto, il CP_1
sig. corrisponderà alla sig.ra il 50% della somma corrispondente al CP_1 Pt_1
canone di locazione stimato per immobili di identica tipologia collocazione e metratura e le spese condominiali relative alla proprietà dell'immobile saranno sopportate nella misura del
50% ciascuno e così fino all'effettiva vendita dell'immobile stesso, così come ogni altra spesa inerente la conservazione e la manutenzione straordinaria dell'immobile stesso;
- dà atto che le parti dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di DO
(AV) per le annotazioni e gli adempimenti di legge;
- dichiara integralmente compensate tra le Parti le spese del presente procedimento.
Così deciso in Piacenza, in data 12 giugno 2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
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