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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/10/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria
BE Romano, all' udienza del 21.10.2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7066/2023 R.G. lavoro e previdenza
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. Pasquale Montesarchio Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del rapp.te legale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del rapp.te leg. p.t., rapp.ta Controparte_2
e difesa dall' avv. Pietro Rosano
OPPOSTO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Con ricorso depositato il 10.12.2023 la ricorrente premetteva di aver ricevuto dall'
[...]
, in data 21.11.2023, l'intimazione di pagamento n. 071 2023 9034422550 000, Controparte_2 cui era sotteso l'avviso di addebito n. 317 2017 0016077704 000, in virtù del quale l' le chiedeva CP_1 il pagamento della somma di €3.364,49, a titolo di contributi spettanti alla Gestione separata, in riferimento all'anno 2010.
La parte opponente deduceva che con sentenza n. 1359/2019, pubblicata il 20.06.2019, il Tribunale di Nola -sezione lavoro, dott. Alfredo Granata avesse già annullato il medesimo avviso di addebito, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, pertanto, concludeva chiedendo la dichiarazione di cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi l' ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per aver disposto lo CP_1 sgravio del credito contributivo di cui dell'avviso di addebito impugnato, con provvedimento di annullamento del 09.02.2024, che allegava agli atti, pertanto chiedeva la compensazione integrale delle spese di lite.
Si costituiva, altresì, l' che eccepiva, preliminarmente, la carenza Controparte_2 di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni afferenti il merito della pretesa contributiva, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.
All'udienza odierna, svolta con modalità cartolare, nelle note di trattazione depositate le parti costituite si riportavano ai rispettivi atti difensivi chiedendone l'accoglimento.
Pertanto, acquisita agli atti la documentazione prodotta, superflua ogni attività istruttoria, la causa è stata decisa con la presente sentenza, emessa ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c.
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1. Va dichiarata cessata la materia del contendere.
Occorre, preliminarmente, chiarire (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o CP_1
l' ) ed il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si CP_3 fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella / avviso di addebito o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
Ciò posto, va evidenziato che i crediti di cui all'avviso di addebito, impugnato in questa sede unitamente all'intimazione di pagamento, sono stati oggetto di provvedimento di sgravio, così come dedotto dall' nella memoria difensiva, tanto si evince dalla documentazione allegata alla CP_1 produzione dell'Istituto previdenziale, segnatamente dal provvedimento di annullamento Protocollo n. .5102 del 09.02.2024 del credito contributivo, oggetto dell'avviso di addebito per cui è causa, CP_1 in atti del fascicolo dell' medesimo, pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere, CP_4 relativamente a tale credito contributivo.
La cessazione della materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte ( ex multis,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
-Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo stato disposto dall' lo sgravio del credito contributivo, oggetto dell'avviso CP_1 di addebito impugnato in questa sede unitamente all'intimazione di pagamento, così come dedotto nella memoria difensiva e come è dato riscontrare dalla documentazione suindicata, agli atti del fascicolo dell' . Controparte_5
Per quanto attiene alle spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va considerato che il provvedimento di annullamento dell' reca la data 09.02.2024, pertanto, esso CP_1 risulta adottato in un momento successivo rispetto alla notifica del presente ricorso al medesimo
Istituto previdenziale, eseguita il 23.01.2024 (v. ricorso notificato con allegate relate di notifica a mezzo pec depositato dal ricorrente in data 8.02.24). Ciò posto le spese vanno liquidate in favore del procuratore costituito come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria BE Romano, così definitivamente provvede :
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti in causa;
-condanna l' a pagare, in favore del ricorrente, le spese e competenze di causa che CP_1
si liquidano complessivamente in € 1.618,00 oltre IVA, CPA e spese generali, ex art. 2 comma 2 DM 55/2014, con attribuzione al procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
- compensa tra le altre parti;
Così deciso in Nola, addì 21 OTTOBRE 2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria BE Romano