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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1596/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1596/2021 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PACIFICO EMILIANO, elettivamente domiciliato in VICO I SEN. GIACOMO Parte_2
presso il difensore avv. PACIFICO EMILIANO
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CP_1
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N° 23 29013 CARPANETO
[...] presso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. , CP_2 P.IVA_2
Controparte_3
APPELLATE
Con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALE Controparte_4 P.IVA_3 LUCIANO e dell'avv. MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO ( FORO C.F._2
BUONAPARTE, 70 20121 MILANO , elettivamente domiciliato in VIA BONAPARTE 70 20121
MILANO presso il difensore avv. CARNEVALE LUCIANO
pagina 1 di 6 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 367/2021 del Tribunale di Piacenza pubblicata in data 30/06/2021, nel procedimento di querela di falso
Assegnata a decisione con ordinanza del 18/03/2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate in data 11/02/2025;
Per Controparte_1
come da note depositate il 21/02/2025;
Per Controparte_4
come da note depositate il 24/02/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione per querela di falso l'avv.to ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Piacenza, al fine di sentire dichiarare la falsità Controparte_5 dell'enunciato: “depositandolo in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione – ufficio – azienda del destinatario l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc” contenuto nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. EQU721031321906.
A sostegno di tale richiesta, parte attrice ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 08520150020649383000, afferente la riscossione di crediti tributari (IRPEF), malgrado dalla relata di notifica esibita dall' risultasse il compimento da parte del messo Parte_1 notificatore, in data 19/01/2016, di tutte le attività previste dall'art. 140 c.p.c., che dovevano ritenersi in realtà mai effettuate.
Si è costituita in giudizio , precisando di aver incaricato la Controparte_5 CP_2
(società abilitata al servizio) di effettuare la notifica della cartella esattoriale e chiedendo di
[...]
chiamarla in causa al fine di essere manlevata da ogni responsabilità.
La società si è costituita, formalizzando istanza di chiamata in causa della CP_2 Controparte_3
avendo quest'ultima eseguito materialmente su incarico della stessa la notifica
[...] CP_2 dell'atto. Nel merito, ha evidenziato la regolarità dell'iter notificatorio e la verità della relazione di notifica redatta dal messo notificatore la quale si era effettivamente recata il Persona_1
pagina 2 di 6 12.01.2016 in Carpineto Piacentino (PC) alla via Fausto Coppi n. 70, il 12.01.2016 (primo accesso), constatando l'irreperibilità temporanea dell'attrice, nonché dei soggetti di cui all'art. 139 cpc.
Successivamente, in data 19.01.2016, in ossequio agli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 140 cpc, accertata l'assenza del destinatario, aveva provveduto a depositare l'atto nella Casa Comunale di
Carpineto Piacentino e ad inviare la raccomandata n. EQU721031321906. Pertanto, la notifica doveva intendersi perfezionata in ossequio all'art. 140 cpc..
Nessuno si è costituito per la Controparte_3
2.- Con sentenza n. 367/2021 il Tribunale di Piacenza ha accolto la domanda proposta dall'attrice rilevando, da un lato, la sussistenza della legittimazione passiva della sola Controparte_5
, in quanto unico soggetto che del documento intende valersi in giudizio;
nel merito, ha
[...]
ritenuto sussistere circostanze gravi, precise e concordanti, tali da provare la falsità delle attestazioni rese nella relata di notifica da parte del messo notificatore, compensando le spese di lite tra le parti.
3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Controparte_5
1) errata statuizione in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da nel giudizio di I grado;
Controparte_5
2) errata valutazione delle prove - mancanza della prova di falsità del documento.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
nell'odierno giudizio, con condanna della , o chi per essa anche in via solidale,
[...] CP_2
a manlevare e tenere indenne da ogni peso, onere, spesa, danno Controparte_5
derivante dalla presente causa o ad essa connessa.
2. Nel merito: rigettare la domanda proposta dall'avv.to perché inammissibile e Controparte_1
infondata.
3. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito ed antistatario”
Si è costituita chiedendo di rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi Controparte_1 di appello proposti, ed instando, in via di appello incidentale, per l'accoglimento della querela di falso per intervenuta non contestazione, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., nonché, in considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Piacenza, per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese.
Si è costituita anche dando atto preliminarmente di aver acquistato l'azienda di Controparte_4
proprietà di subentrando in tutti i rapporti sia passivi sia attivi, ivi compresi quelli CP_2
pagina 3 di 6 relativi alla presente controversia. Nel merito, ha aderito al motivo di appello promosso dall' CP_6 sull'errata valutazione delle prove e sulla mancanza di prova di falsità delle dichiarazioni rese dal messo, e chiedendo, a sua volta, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha compensato integralmente le spese e i compensi di lite.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo di appello proposto da , sussistendo la Controparte_5 sua legittimazione a contraddire nel giudizio di querela di falso introdotto dall'appellata in CP_1
quanto unico soggetto che del documento intende valersi in giudizio.
La querela di falso, invero, ha come fine quello di togliere a un atto pubblico l'idoneità a “far fede” e a servire come prova di fatti o rapporti, per cui deve essere proposta esclusivamente contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, prescindendo dal fatto che sia o meno l'autore della presunta falsificazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 30.8.2007, n. 18323).
Sul punto la giurisprudenza di merito e quella di legittimità sono assolutamente consolidate nel ritenere che: “Legittimato passivo in caso di querela di falso di un documento è il soggetto interessato all'utilizzo del documento in oggetto per i propri interessi, senza necessità di trarre in giudizio anche
l'autore materiale del falso. Nel caso di specie è stata denunciata la falsità dell'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta, di alcune cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia dell'Entrate, la quale risulta essere l'unico legittimato passivo essendo l'unico soggetto a trarre vantaggio concreto dal documento di cui è stata eccepita la falsità o non autenticità, avendo interesse a riscuotere il credito tributario e fiscale di cui alle cartelle” (cfr. Trib. Napoli sez. VIII, 3.2.2021, n.1019, in Red. Giuffrè;
2021; nonchè Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17.7.2019, n. 19281; Cass. 20.06.2000, n. 8362, in Foro it.,
Rep. 2000; Cass. 1251/1977; Cass. 7.4.1975, n. 1252, in Foro it. Rep. 1975; Cass. 27.1.1967, n. 223, ivi
1967; Cass. 26.7.1963, n. 2070, ivi 1963; Cass. 27.3.1958, n. 1032, ivi 1958; Cass. 19.5.1958, n. 1641, in Giur. It., 1959, I, 1, 252; Cass. 14.12.1957, n. 4703, in Foro It., 1958, I, 390; Cass. 28.4.1956, n.
1324).
E' del pari infondato il secondo motivo di appello, sollevato sia da , Controparte_5
sia da (in via incidentale), volto a censurare la valutazione delle prove della Controparte_4
falsità del documento effettuata dal primo giudice,
Invero, anche a voler ritenere, come sostiene l' , che la raccomandata Controparte_5
n. EQU721031321906, spedita il 19/01/2016 da IR, non contenesse la cartella esattoriale (come indicato nella sentenza impugnata), ma l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c., rimane pagina 4 di 6 assolutamente inverosimile che il messo notificatore sia riuscita lo stesso giorno a Persona_1 tentare il recapito della cartella esattoriale presso l'indirizzo della in Carpineto Piacentino, CP_1 affiggere l'avviso di deposito sulla porta della destinataria, depositare l'atto nella casa comunale e successivamente recarsi all'ufficio postale di IR (distante circa 240 km da Carpineto) per far partire la raccomandata informativa, considerato che dalla documentazione depositata dalla stessa risulterebbe che la in data 19/01/2016 abbia tentato il recapito in ben 60 indirizzi CP_5 Per_1
differenti nel Comune di Carpineto, senza mai trovare i relativi destinatari e provvedendo pertanto ad effettuare il deposito dei 60 atti presso la casa comunale.
Né , né d'altro canto, sono state in grado di superare tali Controparte_5 CP_2
contraddizioni, avendo prodotto documentazione incompleta e non univoca e formulato istanze istruttorie assolutamente inidonee a dimostrare l'effettiva rispondenza a verità del contenuto della relata oggetto della querela.
Alla luce di tali elementi, è dunque condivisibile la valutazione del Tribunale di Piacenza in ordine alla sussistenza di circostanze gravi, precise e concordanti, tali da provare la falsità delle attestazioni rese nella relata di notifica da parte del messo notificatore, Persona_1
Venendo ai motivi di appello incidentale formulati dall'appellata è inammissibile ex Controparte_1 art. 342 c.p.c, quello relativo all' “omesso accoglimento della sollevata eccezione ex art. 155 c.p.c. e, comunque, mancata argomentazione sul punto”, difettando la concreta rilevanza di tale omissione ai fini della riforma della decisione impugnata.
E' invece fondato il motivo di appello incidentale sollevato sia dalla sia da CP_1 Controparte_4
, inerente l'erronea compensazione, da parte del primo giudice, delle spese di lite, in quanto non
[...] supportata da idonea motivazione e dunque in contrasto con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c..
[...]
, infatti, è risultata soccombente rispetto ad entrambe, avendo sostenuto la Controparte_5
validità del documento oggetto della querela e la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla terza chiamata che ne è priva. La liquidazione è effettuata in dispositivo, avuto riguardo CP_2
al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa) e alla attività effettivamente svolte dal difensore.
Al rigetto dell'appello principale segue inoltre la condanna di al Controparte_5
pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore dell'appellata CP_1
e del 50% delle spese sostenute da , che ha aderito al motivo di appello
[...] Controparte_4 concernente l'accoglimento della querela. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 6.946,
pagina 5 di 6 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna dell'appellante ex art. 96, III comma,
c.p.c., non ravvisandosi il requisito della temerarietà della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da;
Controparte_5
II- in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da e Controparte_1 Controparte_4
e in riforma sul punto della impugnata sentenza, condanna al
[...] Controparte_5
pagamento, in favore delle predette, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 4.400 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III – condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_5 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore di , del 50% delle predette, liquidate, per l'intero, in € Controparte_4
6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1596/2021 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
PACIFICO EMILIANO, elettivamente domiciliato in VICO I SEN. GIACOMO Parte_2
presso il difensore avv. PACIFICO EMILIANO
[...]
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 CP_1
, elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO N° 23 29013 CARPANETO
[...] presso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. , CP_2 P.IVA_2
Controparte_3
APPELLATE
Con l'intervento di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARNEVALE Controparte_4 P.IVA_3 LUCIANO e dell'avv. MILENI MUNARI GIOVANNI MARCO ( FORO C.F._2
BUONAPARTE, 70 20121 MILANO , elettivamente domiciliato in VIA BONAPARTE 70 20121
MILANO presso il difensore avv. CARNEVALE LUCIANO
pagina 1 di 6 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 367/2021 del Tribunale di Piacenza pubblicata in data 30/06/2021, nel procedimento di querela di falso
Assegnata a decisione con ordinanza del 18/03/2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da note depositate in data 11/02/2025;
Per Controparte_1
come da note depositate il 21/02/2025;
Per Controparte_4
come da note depositate il 24/02/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con atto di citazione per querela di falso l'avv.to ha convenuto in giudizio, dinanzi Controparte_1
al Tribunale di Piacenza, al fine di sentire dichiarare la falsità Controparte_5 dell'enunciato: “depositandolo in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione – ufficio – azienda del destinatario l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario e delle altre persone previste dall'art. 139 cpc” contenuto nell'avviso di ricevimento della raccomandata n. EQU721031321906.
A sostegno di tale richiesta, parte attrice ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale n. 08520150020649383000, afferente la riscossione di crediti tributari (IRPEF), malgrado dalla relata di notifica esibita dall' risultasse il compimento da parte del messo Parte_1 notificatore, in data 19/01/2016, di tutte le attività previste dall'art. 140 c.p.c., che dovevano ritenersi in realtà mai effettuate.
Si è costituita in giudizio , precisando di aver incaricato la Controparte_5 CP_2
(società abilitata al servizio) di effettuare la notifica della cartella esattoriale e chiedendo di
[...]
chiamarla in causa al fine di essere manlevata da ogni responsabilità.
La società si è costituita, formalizzando istanza di chiamata in causa della CP_2 Controparte_3
avendo quest'ultima eseguito materialmente su incarico della stessa la notifica
[...] CP_2 dell'atto. Nel merito, ha evidenziato la regolarità dell'iter notificatorio e la verità della relazione di notifica redatta dal messo notificatore la quale si era effettivamente recata il Persona_1
pagina 2 di 6 12.01.2016 in Carpineto Piacentino (PC) alla via Fausto Coppi n. 70, il 12.01.2016 (primo accesso), constatando l'irreperibilità temporanea dell'attrice, nonché dei soggetti di cui all'art. 139 cpc.
Successivamente, in data 19.01.2016, in ossequio agli artt. 26 del DPR n. 602/1973 e 140 cpc, accertata l'assenza del destinatario, aveva provveduto a depositare l'atto nella Casa Comunale di
Carpineto Piacentino e ad inviare la raccomandata n. EQU721031321906. Pertanto, la notifica doveva intendersi perfezionata in ossequio all'art. 140 cpc..
Nessuno si è costituito per la Controparte_3
2.- Con sentenza n. 367/2021 il Tribunale di Piacenza ha accolto la domanda proposta dall'attrice rilevando, da un lato, la sussistenza della legittimazione passiva della sola Controparte_5
, in quanto unico soggetto che del documento intende valersi in giudizio;
nel merito, ha
[...]
ritenuto sussistere circostanze gravi, precise e concordanti, tali da provare la falsità delle attestazioni rese nella relata di notifica da parte del messo notificatore, compensando le spese di lite tra le parti.
3.- Avverso tale sentenza ha proposto appello , per i seguenti motivi: Controparte_5
1) errata statuizione in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da nel giudizio di I grado;
Controparte_5
2) errata valutazione delle prove - mancanza della prova di falsità del documento.
L'appellante ha quindi così precisato le proprie conclusioni:
“In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5
nell'odierno giudizio, con condanna della , o chi per essa anche in via solidale,
[...] CP_2
a manlevare e tenere indenne da ogni peso, onere, spesa, danno Controparte_5
derivante dalla presente causa o ad essa connessa.
2. Nel merito: rigettare la domanda proposta dall'avv.to perché inammissibile e Controparte_1
infondata.
3. Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito ed antistatario”
Si è costituita chiedendo di rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi Controparte_1 di appello proposti, ed instando, in via di appello incidentale, per l'accoglimento della querela di falso per intervenuta non contestazione, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., nonché, in considerazione dell'ingiusta compensazione delle spese processuali disposta dal Tribunale di Piacenza, per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio. Con vittoria di spese.
Si è costituita anche dando atto preliminarmente di aver acquistato l'azienda di Controparte_4
proprietà di subentrando in tutti i rapporti sia passivi sia attivi, ivi compresi quelli CP_2
pagina 3 di 6 relativi alla presente controversia. Nel merito, ha aderito al motivo di appello promosso dall' CP_6 sull'errata valutazione delle prove e sulla mancanza di prova di falsità delle dichiarazioni rese dal messo, e chiedendo, a sua volta, la parziale riforma della sentenza nella parte in cui ha compensato integralmente le spese e i compensi di lite.
Con note per la trattazione scritta dell'udienza del 25 febbraio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' infondato il primo motivo di appello proposto da , sussistendo la Controparte_5 sua legittimazione a contraddire nel giudizio di querela di falso introdotto dall'appellata in CP_1
quanto unico soggetto che del documento intende valersi in giudizio.
La querela di falso, invero, ha come fine quello di togliere a un atto pubblico l'idoneità a “far fede” e a servire come prova di fatti o rapporti, per cui deve essere proposta esclusivamente contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, prescindendo dal fatto che sia o meno l'autore della presunta falsificazione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 30.8.2007, n. 18323).
Sul punto la giurisprudenza di merito e quella di legittimità sono assolutamente consolidate nel ritenere che: “Legittimato passivo in caso di querela di falso di un documento è il soggetto interessato all'utilizzo del documento in oggetto per i propri interessi, senza necessità di trarre in giudizio anche
l'autore materiale del falso. Nel caso di specie è stata denunciata la falsità dell'avviso di ricevimento di una notifica a mezzo posta, di alcune cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia dell'Entrate, la quale risulta essere l'unico legittimato passivo essendo l'unico soggetto a trarre vantaggio concreto dal documento di cui è stata eccepita la falsità o non autenticità, avendo interesse a riscuotere il credito tributario e fiscale di cui alle cartelle” (cfr. Trib. Napoli sez. VIII, 3.2.2021, n.1019, in Red. Giuffrè;
2021; nonchè Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 17.7.2019, n. 19281; Cass. 20.06.2000, n. 8362, in Foro it.,
Rep. 2000; Cass. 1251/1977; Cass. 7.4.1975, n. 1252, in Foro it. Rep. 1975; Cass. 27.1.1967, n. 223, ivi
1967; Cass. 26.7.1963, n. 2070, ivi 1963; Cass. 27.3.1958, n. 1032, ivi 1958; Cass. 19.5.1958, n. 1641, in Giur. It., 1959, I, 1, 252; Cass. 14.12.1957, n. 4703, in Foro It., 1958, I, 390; Cass. 28.4.1956, n.
1324).
E' del pari infondato il secondo motivo di appello, sollevato sia da , Controparte_5
sia da (in via incidentale), volto a censurare la valutazione delle prove della Controparte_4
falsità del documento effettuata dal primo giudice,
Invero, anche a voler ritenere, come sostiene l' , che la raccomandata Controparte_5
n. EQU721031321906, spedita il 19/01/2016 da IR, non contenesse la cartella esattoriale (come indicato nella sentenza impugnata), ma l'avviso di deposito ai sensi dell'art. 140 c.p.c., rimane pagina 4 di 6 assolutamente inverosimile che il messo notificatore sia riuscita lo stesso giorno a Persona_1 tentare il recapito della cartella esattoriale presso l'indirizzo della in Carpineto Piacentino, CP_1 affiggere l'avviso di deposito sulla porta della destinataria, depositare l'atto nella casa comunale e successivamente recarsi all'ufficio postale di IR (distante circa 240 km da Carpineto) per far partire la raccomandata informativa, considerato che dalla documentazione depositata dalla stessa risulterebbe che la in data 19/01/2016 abbia tentato il recapito in ben 60 indirizzi CP_5 Per_1
differenti nel Comune di Carpineto, senza mai trovare i relativi destinatari e provvedendo pertanto ad effettuare il deposito dei 60 atti presso la casa comunale.
Né , né d'altro canto, sono state in grado di superare tali Controparte_5 CP_2
contraddizioni, avendo prodotto documentazione incompleta e non univoca e formulato istanze istruttorie assolutamente inidonee a dimostrare l'effettiva rispondenza a verità del contenuto della relata oggetto della querela.
Alla luce di tali elementi, è dunque condivisibile la valutazione del Tribunale di Piacenza in ordine alla sussistenza di circostanze gravi, precise e concordanti, tali da provare la falsità delle attestazioni rese nella relata di notifica da parte del messo notificatore, Persona_1
Venendo ai motivi di appello incidentale formulati dall'appellata è inammissibile ex Controparte_1 art. 342 c.p.c, quello relativo all' “omesso accoglimento della sollevata eccezione ex art. 155 c.p.c. e, comunque, mancata argomentazione sul punto”, difettando la concreta rilevanza di tale omissione ai fini della riforma della decisione impugnata.
E' invece fondato il motivo di appello incidentale sollevato sia dalla sia da CP_1 Controparte_4
, inerente l'erronea compensazione, da parte del primo giudice, delle spese di lite, in quanto non
[...] supportata da idonea motivazione e dunque in contrasto con il disposto di cui all'art. 92 c.p.c..
[...]
, infatti, è risultata soccombente rispetto ad entrambe, avendo sostenuto la Controparte_5
validità del documento oggetto della querela e la sussistenza della legittimazione passiva in capo alla terza chiamata che ne è priva. La liquidazione è effettuata in dispositivo, avuto riguardo CP_2
al valore della controversia (indeterminabile, complessità bassa) e alla attività effettivamente svolte dal difensore.
Al rigetto dell'appello principale segue inoltre la condanna di al Controparte_5
pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio in favore dell'appellata CP_1
e del 50% delle spese sostenute da , che ha aderito al motivo di appello
[...] Controparte_4 concernente l'accoglimento della querela. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore indeterminabile (bassa complessità) della controversia, e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore (assenza della fase istruttoria), €. 6.946,
pagina 5 di 6 oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Non sussistono, invece, i presupposti per la richiesta condanna dell'appellante ex art. 96, III comma,
c.p.c., non ravvisandosi il requisito della temerarietà della lite.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da;
Controparte_5
II- in accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da e Controparte_1 Controparte_4
e in riforma sul punto della impugnata sentenza, condanna al
[...] Controparte_5
pagamento, in favore delle predette, delle spese di lite del primo grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte, in € 4.400 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III – condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_5 Controparte_1 spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge, nonché al pagamento, in favore di , del 50% delle predette, liquidate, per l'intero, in € Controparte_4
6.946 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e agli accessori di legge, compensandole per la rimanente parte.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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