CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 324/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1108/2020 depositato il 14/04/2020
proposto da
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia 49 65100 Pescara PE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1591/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 18/09/2019 Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 333174 BONIFICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmete notiziate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.1^, con sentenza n.1591/19 depositata il 18.09.2019, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n.333174 emesso da SO. G.E.T. SPA per il recupero del contributo cod.630 per il 2014 destinato al Consorzio di Bonifica “Ugento e
Li Foggi” e, per l'effetto, lo annullava. Compensava tra le parti le spese di giustizia.
Così decideva ritenendo rilevante la perizia tecnica prodotta dal contribuente – redatta nel 2018 - che evidenziava l'omissione di manutenzione dei canali di bonifica e quindi l'impossibilità per il fondo di fruire del beneficio di difesa idraulica.
Appellava il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” contestando la decisione dei primi giudici ed eccependo:
1. la nullità della sentenza per inammissibilità dell'impugnazione: il ricorso era stato presentato avverso un provvedimento preceduto da avviso di pagamento e ingiunzione di pagamento mai impugnati;
2. la nullità della sentenza per eccesso di potere, per grave violazione di legge e per errata applicazione del combinato disposto degli artt.10 e 11 R.D.13.02.1933 n.215; artt.2, 3 e 5 L.R.Puglia 21.06.2011 n.12; artt.3,
13 , 14, e 17 L.R.Puglia 13.03.2012 n.4, anche in relazione al combinato disposto degli artt.35 co.3, 36, 276 co.2, 277 co.1 e 279 co.2 nn.2 e 3 D.lgs.31.12.1992 n.546. Omissione, insufficienza, carenza e contraddittorietà della motivazione di una parte essenziale della sentenza.
Considerava l'art.860 C.C. e il R.D. n.215/1933 e assumeva errata l'interpretazione che i primi giudici avevano dato all'art.10 del R.D. n.215/1933 facendo derivare l'obbligo del contributo da un beneficio concreto ed effettivo, essendo sufficiente come presupposto l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, unitamente alla elaborazione del Piano di classifica per il riparto provvisorio degli oneri consortili approvato dal Consorzio con delibera commissariale n.197 del 18.10.12 e successivamente dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n.1147 del 18.06.13.
Ripercorreva la legislazione che regolava la procedura con cui si determinava il quantum di contribuzione per ogni consorziato e segnalava l'art.17 della Legge Regionale n.4/2012 che recita: “I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, di cui al co.1 dell'art.13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art.18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla regione e>/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art.20 co.4”.
Segnalava l'errata valutazione fatta dai primi giudici della documentazione prodotta dal ricorrente in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda su perizia generica redatta quattro anni dopo l'anno in contestazione mentre esistevano interventi programmati ed eseguiti sull'area del comprensorio di Casarano, comprovati anche in appello con perizia del dr.Nominativo_1. Presentava controdeduzioni il contribuente avvalorando il disposto dei primi giudici sulla base della lontananza dei canali, sull'omessa manutenzione degli stessi e sulla separazione degli stessi dai terreni in questione per l'attraversamento di strade, il tutto come analiticamente descritto dalla perizia di parte che comprovava l'assenza di qualsiasi beneficio ritratto.
Riproponeva i motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo assorbiti dalla motivazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Consorzio di bonifica è infondato.
Preliminarmente, si respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo proposta nell'appello al punto 1).
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento trascurando i precedenti atti perché ritenuti semplici solleciti in mancanza di chiare indicazioni negli stessi sulla possibilità/doverosità di impugnazione. Pertanto, non c'è stata acquiescenza alla pretesa e l'impugnazione è stata correttamente presa in considerazione dai primi giudici.
Per quanto al punto 2) dell'appello, occorre valutare le motivate prolisse considerazioni del Consorzio che sono anche supportate da elaborato peritale, già presentato in prime cure.
Tali considerazioni si sono rivelate inconsistenti ai fini del mutamento dell'esito del contenzioso, come meglio appresso.
In primo luogo, va ricordato che a mente dell'art.21 del R.D. 13/02/1933, n.215 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti”. Richiamando l'art.860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del
Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e, corrispondentemente, l'art.10 del R.D. n.215/1933 statuisce che: “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica”. Naturalmente, alla competenza dello Stato si è sostituita successivamente la competenza delle Regioni.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai pacifica nel ritenere che "In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. da ultimo Cass. sentenza n.8079 del 23/04/2020 e sentenza n.11431 dell'8/04/2022). Inoltre, è stato chiarito che "In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (Cass. 19/12/2014, n.27057; conforme
Cass. 30/12/2016, n.27469). Occorre poi evidenziare, come di recente chiarito anche dalla Corte costituzionale, che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. sentenza n.188/2018).
Alla luce del quadro ordinamentale richiamato e stante l'incontroversa approvazione del piano di classifica con deliberazione della Giunta Regionale n.1149 del 18.6.2013, reputa il Collegio che, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il consorziato abbia fornito la dimostrazione dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto attestando, al fine di valutare l'esistenza o meno del beneficio concreto e specifico dei fondi interessati, con perizia che certifica che da più anni – è interessato l'anno 2014, ma la perizia è stata redatta nel 2018 – nessuna opera di bonifica o manutenzione è stata fatta.
Posto che il perdurare dell'inattività del Consorzio per più anni fa ritenere un mero espediente il richiamo dello stesso al concetto di beneficio potenziale (rinviato sine die) e quindi utilizzato – senza esplicitarne la descrizione - per giustificare l'assenza di lavori nemmeno programmati, nel caso concreto i primi giudici hanno validato le affermazioni del ricorrente perché il Consorzio ha fatto menzione di opere di bonifica idraulica su un'area oltremodo estesa nulla dicendo di specifico sui fondi del consorziato.
Pur non esistendo un rapporto sinallagmatico, un qualche beneficio, nella ratio del R.D. n.215/1933 e della
Legge regionale n.4/2012, il consorziato avrebbe dovuto conseguirlo, quantomeno nel periodo interessato dalla perizia del ricorrente.
A fronte di quanto evidenziato nella stessa perizia, ma soprattutto in funzione di quanto statuito dai primi giudici, il Consorzio era vieppiù onerato in appello, anche come regola processuale, della confutazione di quanto statuito ovvero dell'indicazione dei benefici ritratti specificatamente dal fondo.
Ciò non è stato fatto, pur nella articolata consulenza tecnica di parte a firma dell'agronomo dr.Nominativo_1 che individua i fondi in questione come facenti parte del comprensorio oggetto di potenziale gestione e manutenzione da parte del Consorzio di bonifica senza però esplicitare quali benefici avessero ritratto.
E' vero invece, sulla base degli atti, che il fondo di interesse non è stato preservato da allagamenti e ristagni di acque;
il Consorzio non documenta niente di diverso.
Il criterio del riparto della prova è stato correttamente seguito. Esiste infatti idonea perizia del consorziato mentre la documentazione/perizia del Consorzio è ritenuta da questo Collegio non utile perché non specifica, riferita a effettuazione di lavori su un'area estesissima. Il fatto che l'appellante non enuclei alcunchè di specifica utilità al fondo di che trattasi di per sé rende privo di congruenza l'appello. Inoltre, conferma che non c'è alcun difetto di motivazione o errori di fatto nella sentenza di primo grado.
L'appello del Consorzio va pertanto respinto senza prendere in esame le eccezioni di cui al ricorso introduttivo rimaste assorbite.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio in funzione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez.staccata di Lecce rigetta l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
il Presidente relatore
AU LU EU
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1108/2020 depositato il 14/04/2020
proposto da
Consorzio Di Bonifica Ugento E Li Foggi - 81001130756
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - 01807790686
elettivamente domiciliato presso Via Venezia 49 65100 Pescara PE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1591/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 18/09/2019 Atti impositivi:
- INTIMAZIONE n. 333174 BONIFICA
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso per le parti ritualmete notiziate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce sez.1^, con sentenza n.1591/19 depositata il 18.09.2019, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di intimazione n.333174 emesso da SO. G.E.T. SPA per il recupero del contributo cod.630 per il 2014 destinato al Consorzio di Bonifica “Ugento e
Li Foggi” e, per l'effetto, lo annullava. Compensava tra le parti le spese di giustizia.
Così decideva ritenendo rilevante la perizia tecnica prodotta dal contribuente – redatta nel 2018 - che evidenziava l'omissione di manutenzione dei canali di bonifica e quindi l'impossibilità per il fondo di fruire del beneficio di difesa idraulica.
Appellava il Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” contestando la decisione dei primi giudici ed eccependo:
1. la nullità della sentenza per inammissibilità dell'impugnazione: il ricorso era stato presentato avverso un provvedimento preceduto da avviso di pagamento e ingiunzione di pagamento mai impugnati;
2. la nullità della sentenza per eccesso di potere, per grave violazione di legge e per errata applicazione del combinato disposto degli artt.10 e 11 R.D.13.02.1933 n.215; artt.2, 3 e 5 L.R.Puglia 21.06.2011 n.12; artt.3,
13 , 14, e 17 L.R.Puglia 13.03.2012 n.4, anche in relazione al combinato disposto degli artt.35 co.3, 36, 276 co.2, 277 co.1 e 279 co.2 nn.2 e 3 D.lgs.31.12.1992 n.546. Omissione, insufficienza, carenza e contraddittorietà della motivazione di una parte essenziale della sentenza.
Considerava l'art.860 C.C. e il R.D. n.215/1933 e assumeva errata l'interpretazione che i primi giudici avevano dato all'art.10 del R.D. n.215/1933 facendo derivare l'obbligo del contributo da un beneficio concreto ed effettivo, essendo sufficiente come presupposto l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza, unitamente alla elaborazione del Piano di classifica per il riparto provvisorio degli oneri consortili approvato dal Consorzio con delibera commissariale n.197 del 18.10.12 e successivamente dalla Regione Puglia con delibera di G.R. n.1147 del 18.06.13.
Ripercorreva la legislazione che regolava la procedura con cui si determinava il quantum di contribuzione per ogni consorziato e segnalava l'art.17 della Legge Regionale n.4/2012 che recita: “I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, di cui al co.1 dell'art.13, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'art.18, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla regione e>/o da altri enti pubblici ai sensi dell'art.20 co.4”.
Segnalava l'errata valutazione fatta dai primi giudici della documentazione prodotta dal ricorrente in quanto l'accoglimento del ricorso si fonda su perizia generica redatta quattro anni dopo l'anno in contestazione mentre esistevano interventi programmati ed eseguiti sull'area del comprensorio di Casarano, comprovati anche in appello con perizia del dr.Nominativo_1. Presentava controdeduzioni il contribuente avvalorando il disposto dei primi giudici sulla base della lontananza dei canali, sull'omessa manutenzione degli stessi e sulla separazione degli stessi dai terreni in questione per l'attraversamento di strade, il tutto come analiticamente descritto dalla perizia di parte che comprovava l'assenza di qualsiasi beneficio ritratto.
Riproponeva i motivi di impugnazione di cui al ricorso introduttivo assorbiti dalla motivazione della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello del Consorzio di bonifica è infondato.
Preliminarmente, si respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo proposta nell'appello al punto 1).
Il contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento trascurando i precedenti atti perché ritenuti semplici solleciti in mancanza di chiare indicazioni negli stessi sulla possibilità/doverosità di impugnazione. Pertanto, non c'è stata acquiescenza alla pretesa e l'impugnazione è stata correttamente presa in considerazione dai primi giudici.
Per quanto al punto 2) dell'appello, occorre valutare le motivate prolisse considerazioni del Consorzio che sono anche supportate da elaborato peritale, già presentato in prime cure.
Tali considerazioni si sono rivelate inconsistenti ai fini del mutamento dell'esito del contenzioso, come meglio appresso.
In primo luogo, va ricordato che a mente dell'art.21 del R.D. 13/02/1933, n.215 “I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti”. Richiamando l'art.860 c.c. “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del
Comprensorio sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica” e, corrispondentemente, l'art.10 del R.D. n.215/1933 statuisce che: “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio della bonifica”. Naturalmente, alla competenza dello Stato si è sostituita successivamente la competenza delle Regioni.
La giurisprudenza della Corte di cassazione è ormai pacifica nel ritenere che "In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr. da ultimo Cass. sentenza n.8079 del 23/04/2020 e sentenza n.11431 dell'8/04/2022). Inoltre, è stato chiarito che "In tema di contributi consortili di bonifica, il presupposto impositivo, che si basa sull'esistenza di un beneficio fondiario specifico e non generico, è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere." (Cass. 19/12/2014, n.27057; conforme
Cass. 30/12/2016, n.27469). Occorre poi evidenziare, come di recente chiarito anche dalla Corte costituzionale, che il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono (cfr. sentenza n.188/2018).
Alla luce del quadro ordinamentale richiamato e stante l'incontroversa approvazione del piano di classifica con deliberazione della Giunta Regionale n.1149 del 18.6.2013, reputa il Collegio che, conformemente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, il consorziato abbia fornito la dimostrazione dell'inesistenza di un beneficio specifico e diretto attestando, al fine di valutare l'esistenza o meno del beneficio concreto e specifico dei fondi interessati, con perizia che certifica che da più anni – è interessato l'anno 2014, ma la perizia è stata redatta nel 2018 – nessuna opera di bonifica o manutenzione è stata fatta.
Posto che il perdurare dell'inattività del Consorzio per più anni fa ritenere un mero espediente il richiamo dello stesso al concetto di beneficio potenziale (rinviato sine die) e quindi utilizzato – senza esplicitarne la descrizione - per giustificare l'assenza di lavori nemmeno programmati, nel caso concreto i primi giudici hanno validato le affermazioni del ricorrente perché il Consorzio ha fatto menzione di opere di bonifica idraulica su un'area oltremodo estesa nulla dicendo di specifico sui fondi del consorziato.
Pur non esistendo un rapporto sinallagmatico, un qualche beneficio, nella ratio del R.D. n.215/1933 e della
Legge regionale n.4/2012, il consorziato avrebbe dovuto conseguirlo, quantomeno nel periodo interessato dalla perizia del ricorrente.
A fronte di quanto evidenziato nella stessa perizia, ma soprattutto in funzione di quanto statuito dai primi giudici, il Consorzio era vieppiù onerato in appello, anche come regola processuale, della confutazione di quanto statuito ovvero dell'indicazione dei benefici ritratti specificatamente dal fondo.
Ciò non è stato fatto, pur nella articolata consulenza tecnica di parte a firma dell'agronomo dr.Nominativo_1 che individua i fondi in questione come facenti parte del comprensorio oggetto di potenziale gestione e manutenzione da parte del Consorzio di bonifica senza però esplicitare quali benefici avessero ritratto.
E' vero invece, sulla base degli atti, che il fondo di interesse non è stato preservato da allagamenti e ristagni di acque;
il Consorzio non documenta niente di diverso.
Il criterio del riparto della prova è stato correttamente seguito. Esiste infatti idonea perizia del consorziato mentre la documentazione/perizia del Consorzio è ritenuta da questo Collegio non utile perché non specifica, riferita a effettuazione di lavori su un'area estesissima. Il fatto che l'appellante non enuclei alcunchè di specifica utilità al fondo di che trattasi di per sé rende privo di congruenza l'appello. Inoltre, conferma che non c'è alcun difetto di motivazione o errori di fatto nella sentenza di primo grado.
L'appello del Consorzio va pertanto respinto senza prendere in esame le eccezioni di cui al ricorso introduttivo rimaste assorbite.
Ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio in funzione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sez.staccata di Lecce rigetta l'appello proposto dal Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”. Spese compensate.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
il Presidente relatore
AU LU EU