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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2286/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2286/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3614/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
22/5/2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
Francesco Guida (C.F. ) C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. ), in proprio e quale CP_1 C.F._5
erede di nata il [...], difeso dagli avv.ti Francesco Pisa Persona_1
(C.F. ) e Gianfranco Pisa (C.F. C.F._6
) C.F._7
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), quale erede di Controparte_2 C.F._8
nata il [...], residente in [...] Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
E R.G. n. 2286/2020 2
(C.F. ), quale erede Controparte_3 C.F._9
di , nata il [...], residente in [...] Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), quale erede di Controparte_4 C.F._10
nata il [...], residente in [...], Amba d'Oro n. 75 Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 15/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e la prima quale figlia Parte_1 Parte_2 Parte_3 rinunciante all'eredità della madre deceduta il 6/7/2010, gli altri Persona_2
due nella qualità di coeredi della predetta per rappresentazione materna, agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo:
- che in data 15/12/1985 era morto , lasciando quali eredi i Persona_3
figli (nata il [...]) e CP_1 Persona_1 Parte_1
nonché la moglie;
[...] Persona_2
- che in data 6/7/2010 era deceduta anche la lasciando quali eredi Persona_2
testamentari, in virtù di testamento pubblico del 27/7/2007 (pubblicato in data
20/7/2010), i tre figli (nata il [...]) e CP_1 Persona_1
conferendo a ed la quota di eredità a Parte_1 Per_1 Pt_1
ciascuna di esse spettante per legge ed al figlio oltre a detta quota, anche CP_1
quella disponibile;
- che l'asse ereditario comprendeva 175 immobili siti fra Napoli e provincia ed un patrimonio mobiliare stimato in € 5.964,301,19, parzialmente reinvestito in titoli obbligazionari per € 5.463.129,40;
- che il suindicato testamento era nullo e/o annullabile in ragione dell'incapacità della testatrice, con la conseguenza che, pronunciato l'annullamento dello stesso, andava dichiarata l'apertura della successione ab intestato della Per_2 R.G. n. 2286/2020 3
- che l'attrice aveva rinunciato all'eredità materna, Parte_1
determinando in tal modo la successione per rappresentazione dei propri figli e Parte_2 Parte_3
- che, inoltre, tutti gli eredi di erano titolari, ciascuno per la Persona_3 propria quota di successione, del 50% della proprietà dell'immobile sito in
Napoli, via Risorgimento 56, il cui residuo 50% era di proprietà della sola
(nata il [...]), nipote del de cuius; Persona_1
Nel corso del giudizio si procedeva a prova testimoniale, nonché all'espletamento di due CTU finalizzate all'accertamento della capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento pubblico (che non veniva firmato, come precisato dal Notaio, per problemi della testatrice agli arti).
Il Tribunale, tenendo conto di tutti gli elementi raccolti e dell'indagine svolta dal
CTU – dopo una prima consulenza, redatta da uno psicologo, veniva disposta altra indagine affidata ad un neurologo – così decideva la causa:
“1) dichiara la contumacia della convenuta nata a [...]
Napoli il 15.04.1922;
2) RIGETTA tutte le domande proposte degli attori e Parte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_3
3) rigetta la domanda proposta da e volta a dichiarare la Parte_1
invalidità del testamento pubblico redatto in data 27.07.2007 passato a repertorio atti mortis causa n. 299, registrato il 20.07.2010 per Notaio rep. Persona_4
112077, racc. 30554;
4) condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 12.411,00 per onorari oltre iva e cpa e
[...]
rimb forf come per legge;
5) compensa le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta
[...]
, nata a [...] il [...]; Per_1
6) pone a carico della parte attrice le spese di ctu come liquidate con separati decreti;
7) dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta all'Ufficio Napoli 1 reg. gen. 15458, reg. part. 11608 presentazione n. 15 del giorno 11/06/2012, previo passaggio in giudicato della presente sentenza ex art
2668 cc.”. R.G. n. 2286/2020 4
e proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte,
in proprio e nella qualità di erede testamentario di CP_1 [...]
(nata il [...]), nonché , e Per_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi di (nata il [...]), affidato Controparte_4 Persona_1
ai seguenti motivi:
A1- ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CTU MEDICA.
Il Tribunale, pur attestando uno stato di incapacità di intendere e di volere della signora nell'ultimo periodo della sua vita – demenza vascolare tale da Per_2
compromettere la capacità di intendere e soprattutto di volere – ha errato nell'escludere che detta diagnosi non potesse retrodatarsi ad un periodo di tempo anteriore e prossimo a quello della redazione del testamento.
A2- CARENZA DI ADEGUATO ESAME DEGLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO DI A.D.S.
Poiché il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per la cura degli interessi della signora veniva instaurato in data 3/7/2007, ossia Per_2
appena 20 giorni prima della redazione del testamento pubblico della medesima, il primo Giudice avrebbe dovuto considerare che tale dato temporale, unitamente a tutto il complesso di indizi e di prove offerti da essi istanti, rappresentava senza dubbio una presunzione dotata di pregnante efficacia probatoria della sua incapacità.
A3- ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE.
La sentenza gravata appare censurabile ed erronea anche nella lacunosa motivazione in ordine alle prove orali espletate, avuto riguardo, in particolare, alla deposizione del teste dott. nominato CTU nel suindicato Testimone_1
procedimento di A.D.S., il quale riferiva di aver visitato la nel mese di Per_2
maggio 2008 su incarico del giudice Tutelare e di avere riscontrato a carico della stessa una “patologia di tipo cronico …”, aggiungendo quanto segue: “Io non so da quanto tempo potesse stare in quelle condizioni, in cui io l'ho trovata e descritta, ma ritengo che stesse così almeno da un paio di anni prima del mio colloquio, ciò
anche alla luce del tipo di patologia di cui era portatrice. Non aveva elementi clinici acuti in atto”.
Inoltre, il primo Giudice non ha tenuto conto che la teste , cugina Testimone_2
dei nipoti della riferiva di essersi recata a casa della predetta diverse Per_2
volte l'anno sino al 2008, riscontrando che la signora non aveva alcuna contezza R.G. n. 2286/2020 5
del denaro e delle sue possibili economiche, oltre a non mostrare percezione del tempo e dello spazio almeno sin dal 2002-2003.
A4- MANCATA VALUTAZIONE DELL'ANNULLAMENTO, DISPOSTO
DAL GIUDICE TUTELARE, DELLA PROCURA GENERALE
CONFERITA DALLA AL PROPRIO FIGLIO CON Per_2 CP_1
ATTO PER NOTAR BRANCA.
Il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto considerare, ai fini della valutazione circa la capacità della testatrice, l'annullamento disposto dal Giudice Tutelare della procura notarile conferita dalla stessa al proprio figlio pochi mesi dopo CP_1
le disposizioni testamentarie.
A5- L'ASSOLUTA INUTILIZZABILITA' DELLA RELAZIONE
TECNICA REDATTA DAL PRIMO CTU.
Il Tribunale di Napoli ha illegittimamente richiamato (v. pag. 8 della sentenza impugnata) quanto sostenuto dal primo CTU, dott. , nonostante la sua Per_5
indagine fosse, in ragione della mancanza di competenze medico-scientifiche per valutare la capacità d'intendere e di volere della perizianda, del tutto inutilizzabile ai fini della decisione della controversia.
B- SULLA PRESUNTA INEFFICACIA DELLA RINUNCIA
ALL'EREDITA' DI ESSA APPELLANTE TRONCONE ASSUNTA.
Il primo Giudice ha errato nell'attribuire efficacia dirimente al possesso dei beni ereditari – ed in particolare al godimento dell'immobile di via Lepanto n.116
(interni nn 11 e 12) – da parte di per ritenere sussistente la Parte_1
presunta accettazione tacita dell'eredità.
In ragione di quanto innanzi, ferma la validità della rinuncia all'eredità manifestata di i figli della stessa, signori e Parte_1 Parte_3
vanno qualificati eredi della per rappresentazione, Parte_2 Per_2
con conseguente legittimazione attiva alla proposizione del giudizio e delle domande ivi formulate, inclusa quella di divisione del patrimonio immobiliare.
Pertanto, gli appellanti principali chiedevano:
- accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento del testamento pubblico oggetto di causa;
- dichiarata l'apertura della successione ab intestato di disporre la Persona_2
devoluzione dell'eredità ai suoi eredi legittimi, in proprio e/o per rappresentazione, secondo le quote da accertarsi;
R.G. n. 2286/2020 6
- procedere alla divisione dei beni immobili indicati negli atti di causa, rimettendo a tal fine il giudizio ed il fascicolo al Tribunale di Napoli per la prosecuzione della causa di scioglimento della comunione, R.G. n°24569/2011, considerando la pronuncia che definirà il gravame come parziale e non definitiva.
Costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità del gravame, CP_1
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., perché privo di ogni probabilità di essere accolto, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua assunta infondatezza.
Non essendosi costituiti in giudizio gli appellati , Controparte_2 CP_3
e quali eredi di (nata il
[...] Controparte_4 Persona_1
15/4/1922), gli stessi veniva dichiarati contumaci con ordinanza resa in data
22/4/2021.
Così riassunti i termini della controversia, va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata da CP_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Tutti i motivi di doglianza come innanzi esposti sub A1, A2, A3, A4 ed A5, possono esaminarsi congiuntamente, essendo essi strettamente connessi, in quanto attinenti al medesimo profilo della valutazione complessiva compiuta dal primo
Giudice in ordine alle risultanze probatorie a sostegno dell'azione di impugnazione del testamento pubblico di Persona_2
A1. Occorre partire dal presupposto che, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, che ha dato continuità all'orientamento della Corte regolatrice espresso R.G. n. 2286/2020 7
in tema di impugnazione di testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. 19/2/2018, n. 3934, citata dal primo Giudice, nonché, Cass.
18/4/2005, n. 8079; Cass. 15/4/2010, n. 9081; Cass. 23/12/2014, n. 27351, nonché, più di recente, Cass. 19/1/2022, n. 33914; Cass. 17/11/2022, n. 33914).
Ebbene, nella evidenziata prospettiva, il Collegio ritiene che l'impugnata pronuncia resista alle critiche esplicitate dagli appellanti principali con riguardo, in particolare, al mancato assolvimento, da parte dei predetti, dell'onere, posto a loro carico, di provare l'assoluta incapacità di autodeterminarsi della testatrice al momento della redazione del testamento per cui è causa, né tale incapacità naturale risulta comunque emergere dall'espletata indagine tecnica.
A2. Invero, dagli atti di causa emerge che in data 20/8/2002 la all'età di Per_2
81 anni, colpita da ictus cerebrale su base emorragica, veniva ricoverata presso l'Ospedale A. Cardarelli di Napoli con diagnosi di “Emorragia cerebrale parietale sinistra”, per poi essere dimessa in data 30/8/2002 e ricoverata lo stesso giorno presso la casa di cura Clinic Center di Napoli, onde sottoporsi ad un percorso riabilitativo di carattere psicomotorio, da cui veniva dimessa il
16/11/2002 con diagnosi definitiva di: “Malattia cerebrovascolare emorragica;
emiparesi facio-brachiocrurale destra. Cardiopatia ipertensiva. Lieve ipercolesterolemia”.
In sede di ammissione presso il suindicato centro di riabilitazione, all'esito di esame obiettivo, la veniva descritta, per quel che qui interessa, come: Per_2
“Paziente vigile, normorientata nel tempo e nello spazio”.
In data 21/12/2005 la Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, Distretto Sanitario n. 47 dell'ASL di NA 1, nel formulare la diagnosi di “Vasculopatia cerebrale con emisindrome piramidale facio-brachio- R.G. n. 2286/2020 8
crurale destra e difficoltà alla deambulazione, con riconoscimento della condizione di invalidità del 100%, non rilevava alcuna criticità della dal Per_2
punto di vista cognitivo, ma soltanto problemi motori.
Dalla relazione di visita fisiatrica in data 26/11/2007, da cui si rilevavano esiti di pregresso ictus cerebrovascolare emorragico nel 2002, emerge che la paziente risultava “attualmente orientata nei … spaziotemporali con produzione verbale e comprensione adeguate alle richieste e/o ordini semplici…”.
Con certificato medico in data 25/1/2008 il dott. attestava quanto Persona_6
segue: “Esiti di un pregresso ictus (modesta emiparesi destra con mantenimento della autonomia motoria), risulta, al momento, lucida, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, in grado di rispondere congruentemente alle richieste”.
Dall'esame TAC in data 14/5/2008 emerge quanto segue: “diffusa encefalopatia vascolare cronica…esiti stabilizzati di pregressa lesione vascolare di tipo infartuale. Modica dilatazione ex vacuo del corpo del ventricolo laterale sinistro.
Moderate note diffuse di atrofia cerebrale…segni diffusi di encefalopatia vascolare cronica con esiti di pregressa lesione infartuale nel territorio carotideo di sinistra”.
Nella prescrizione terapeutica in data 21/5/2008 il prof. faceva Persona_7 riferimento ad una condizione della paziente di “regressione cognitiva”.
Nell'ambito del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per Tes_ la instaurato dagli odierni appellanti, il CTU prof. , con relazione Per_2 in data 19/6/2008, accertava che la perizianda era affetta da “demenza senile su base vasculopatica con pregressa emorragia cerebrale che ha determinato un complessivo deterioramento della capacità intellettive, di giudizio, e soprattutto di scegliere per sé e volere liberamente”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra esposto, occorre in primo luogo sottolineare, così come correttamente rilevato nella sentenza appellata, che non v'è alcuna Tes_ documentazione sanitaria, prima della relazione di CTU del prof. in data
18/6/2008 nell'ambito del procedimento di ADS, che certifichi che la Per_2
fosse incapace di intendere e di volere.
Anzi, dagli atti di causa risulta che, in conseguenza del primo episodio di ictus del
20/8/2002, la pur riportando postumi incidenti sulle capacità motorie, Per_2
non vide compromesse le proprie facoltà cognitive. R.G. n. 2286/2020 9
Ciò risulta dai sopra richiamati documenti prodotti in atti, da cui si evince come la dante causa delle parti del presente giudizio fosse orientata nel tempo e nello spazio, pur se con difficoltà nella deambulazione.
Tes_ Come detto, soltanto con la relazione del prof. , a seguito di accesso eseguito in data 30/5/2008, risulta acclarata una situazione di grave compromissione delle capacità cognitive della perizianda.
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi sono idonei elementi di convincimento atti a dimostrare che la condizione accertata dal prof. Tes_
possa retrodatarsi al momento della redazione del testamento pubblico della del 27/7/2007, e ciò avuto riguardo alle considerazioni di seguito Per_2
esposte:
Tes_
- è vero che il CTU prof. formulava le seguenti conclusioni: “1) Per_2
nel periodo terminale della sua esistenza era verosimilmente affetta da
[...]
demenza vascolare (verosimilmente manifestatasi pochi anni prima del 2008); 2)
Durante quest'ultima fase della sua vita il soggetto non era in grado di provvedere adeguatamente alla cura dei propri interessi a causa della compromissione della capacità di intendere e, soprattutto, di volere”: Tes_
- ed è vero, altresì, che il , escusso in qualità di testimone (v. verb. ud.
30/10/2014), dichiarava di ritenere che le riscontrate condizioni di compromissione della sfera cognitiva della perizianda “già fossero in essere nell'anno 2007 … ciò anche alla luce del tipo di patologia di cui era portatrice”;
- tuttavia, è pur vero che, così come rilevato dal Tribunale, da un approfondito esame della consulenza d'ufficio espletata dal dott. debba, a ben vedere, Pt_4
escludersi una siffatta ipotesi;
- ciò che rileva, infatti, è che, sulla base della relazione del suindicato CTU, non sia possibile desumere elementi che consentano una valutazione dell'entità della compromissione delle capacità cognitive della al momento della Per_2
redazione del testamento pubblico;
- in particolare, non può, sulla base di un giudizio basato sul criterio statistico del
“più probabile che non”, il quale com'è noto governa l'accertamento probatorio in ambito civilistico, affermarsi che l'autrice del testamento fosse in una situazione di totale assenza della capacità di autodeterminarsi;
Tes_
- va aggiunto che quanto riferito dal in sede di esame testimoniale, nonostante le conoscenze scientifiche dello stesso, va qualificato pur sempre alla R.G. n. 2286/2020 10
stregua di una valutazione espressa da un teste, piuttosto che quale narrazione di una mera circostanza di fatto;
Tes_
- occorre, peraltro, osservare che il non risulta aver somministrato alcun test neuropsicologico alla come del resto non era necessario nel rispondere Per_2
ai quesiti postigli dal Giudice Tutelare ai fini della decisione sulla richiesta di nomina di amministratore di sostegno (la quale, com'è noto, non richiede la totale incapacità di agire del soggetto in esame), volto alla quantificazione del deficit cognitivo della Per_2
Per_
- va aggiunto, così come evidenziato dallo stesso CTU dott. , che, dopo il primo insulto cerebrale emorragico in data 20/8/2002, il fatto che la paziente abbia intrapreso e portato a termine, presso un centro specialistico, un percorso di riabilitazione psicomotoria, denota univocamente che la stessa fosse in grado di comprendere ed eseguire le indicazioni del personale addetto alla terapia, in quanto “sarebbe stato molto arduo effettuare un trattamento riabilitativo, che richiede collaborazione, e nulla è segnalato in tal senso nella cartella clinica della struttura …”;
- ne discende l'esclusione di un quadro complessivo connotato da gravità, precisione e concordanza, nell'ottica di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., circa la sussistenza e la gravità della compromissione, tale da integrare gli estremi della assoluta incapacità della testatrice di manifestare al notaio rogante le proprie ultime volontà in data 27/7/2007.
A3. Tutto ciò non è smentito dalle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
(v., ancora, verb. ud. 30/10/2014), la quale ha riferito di aver fatto visita più volte alla presso la sua abitazione in un periodo collocabile temporalmente tra Per_2
il 2002 ed il 2008 e di aver constatato che la stessa non aveva precisa coscienza dei soldi, tant'è che in un'occasione ebbe modo di richiedere ad un nipote di prendere 10 lire per acquistare un gelato, né aveva cognizione del tempo e dello spazio.
In proposito, rileva il Collegio che tali dichiarazioni non siano in grado di infirmare le menzionate risultanze di documenti redatti da sanitari e medici specializzati, da cui emerge che la paziente, pur in presenza di patologie quali la vasculopatia cerebrale ed i postumi del primo ictus, non manifestava problemi di deficit cognitivi, risultando orientata nel tempo e nello spazio. In ogni caso, è evidente che quanto dichiarato dalla teste ben potrebbe essere compatibile Tes_2 R.G. n. 2286/2020 11
con momentanee riduzioni di lucidità di una persona di età avanzata, il che non consente comunque di formulare un giudizio di esclusione totale della capacità di intendere e di volere della al momento della redazione della scheda Per_2
testamentaria presso il notaio.
A4. Va inoltre rimarcato che è priva di pregio la considerazione svolta dagli appellanti principali secondo cui, conformemente ad un recente arresto della Corte del diritto (Cass. 22/10/2019, n. 26873), il giudice del merito ben può trarre la prova dell'incapacità del testatore sulla base di presunzioni, potendo detta condizione essere dimostrata con qualsiasi mezzo.
Infatti, il primo Giudice non ha certo affermato il principio che, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione d'impugnazione di testamento, occorre la prova diretta e rigorosa dell'incapacità dell'autore dell'atto – non essendovi dubbi che la medesima ben possa essere fornita mediante indici presuntivi – ma quello secondo cui detta prova deve avere ad oggetto l'assoluta carenza di capacità di intendere e di volere.
A5. E' poi importante notare che verosimilmente la vasculopatia da cui era affetta la in prossimità del suo esame obiettivo nel corso delle operazioni Per_2
Tes_ peritali svolte dal prof. , si fosse aggravata rispetto a qualche mese prima, tenuto conto anche della circostanza che la stessa, pochi giorni dopo il deposito della relazione tecnica (risalente al 19/6/2008), subiva altro ictus emorragico (in data 29/6/2008), con conseguente ricovero presso l'Ospedale A. Cardarelli di
Napoli, ove, in data 19/7/2008, veniva dimessa con la seguente diagnosi:
“Ematoma temporale sinistro con crisi jacksoniane. Vasculopatia cerebrale cronica. Cavità poroencefalica temporo-parieto-occipitale sinistra, esiti di pregresso sanguinamento cerebrale. Ipertensione arteriosa”.
Come evidenziato dal c.t. di parte convenuta prof. nel diario della Per_7
cartella clinica “risultano annotati momenti di agitazione e transitori disturbi allucinatori”.
Quindi, il descritto peggioramento del quadro cognitivo della perizianda in prossimità del suo esame obiettivo, con il successivo grave ictus cerebrale su base emorragica, il tutto a distanza di circa 11 mesi dalla redazione del testamento in esame, costituisce elemento a conforto, stante anche la già evidenziata carenza di accertamenti diagnostici attestanti la compromissione della capacità di intendere e
Tes_ di volere della stessa fra il primo ictus (del 20/8/2002) e la CTU del prof. R.G. n. 2286/2020 12
espletata nel procedimento per ADS (del 19/6/2008), di una regressione delle facoltà cognitive della manifestatasi soltanto in un periodo di tempo Per_2
successivo a quello della redazione della scheda testamentaria. Il che è in linea con quanto emerge dalle menzionate certificazioni sanitarie che evidenziavano, al contrario, le capacità cognitive della come in particolare quella del dott. Per_2
in data 25/1/2008, che riferiva di paziente “…lucida, collaborante, Per_6
orientata nel tempo e nello spazio, in grado di rispondere congruentemente alle richieste”.
A6. Neppure è conferente la doglianza degli appellanti principali consistente nella mancata valutazione, nella gravata decisione, del dedotto “annullamento”, disposto dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno per la della procura generale conferita dalla predetta al proprio Per_2
figlio CP_1
In proposito, va precisato che il Giudice Tutelare dichiarava applicabile alla fattispecie la disciplina, per quel che qui rileva, dell'art. 1722, n. 4), c.c. – ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. – che prevede l'estinzione del mandato, non venendo in rilievo, pertanto, un'ipotesi di annullamento della procura per incapacità all'epoca del conferimento della stessa.
A8. Quanto al rimprovero mosso nell'atto di appello al Tribunale per aver ritenuto che il Notaio non abbia valutato scrupolosamente la capacità della di Per_2
manifestare la propria volontà testamentaria, lo stesso è privo di consistenza per le ragioni di seguito enunciate:
- in primo luogo, deve convenirsi con il primo Giudice nel considerare che la presenza del notaio “costituisce un ulteriore indizio che il soggetto fosse in quel momento capace, posto che l'art. 47, comma 2°, della Legge 16 febbraio 1913, n.
89 (cosiddetta Legge Notarile), impone al notaio stesso di delle parti>>, mentre l'art. 67, comma 1°, del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326
(cosiddetto Regolamento Notarile e più brevemente di seguito “R.N.”), prescrive che di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà”;
- inoltre, come dedotto da proprio la circostanza che la testatrice CP_5
fosse impedita alla firma per problemi di mobilità degli arti, come riportato dal
Notaio nell'atto alla presenza dei testimoni, induce a ritenere che lo stesso abbia R.G. n. 2286/2020 13
valutato con attenzione la capacità della di rappresentare la propria Per_2
volontà;
- è vero, inoltre, come precisato dagli appellanti principali, che “gli apprezzamenti del notaio rogante in ordine al possesso della capacità della parte non godono della fede privilegiata che il disposto dell'art. 2700 c.c. riconosce al contenuto tipico dell'atto pubblico”;
- tuttavia, quanto riportato nell'atto pubblico circa il contenuto delle dichiarazioni rese dalla in relazione al suo intento di lasciare alle figlie ed Per_2 Per_1
la quota di legittima loro spettante per legge ed al figlio la Pt_1 CP_1
disponibile, con la precisazione di porre a carico di quest'ultimo l'onere “di assistere e curare amorevolmente” la SO , la quale “non appare in Per_1 grado, per motivi di salute, a provvedere ai suoi affari”, pur trattandosi di dichiarazioni tradotte in corretta forma giuridica dal pubblico ufficiale, costituisce certamente indice sintomatico di una lucidità della testatrice al momento della redazione dell'atto, avuto riguardo anche alle precisazioni concernenti l'assistenza che il figlio avrebbe dovuto prestare alla SO . CP_1 Per_1
A9. Quanto, infine, alla dedotta inutilizzabilità assoluta, ai fini della decisione, della relazione tecnica redatta dal primo CTU, nominato nella persona del dott.
, va detto che, in realtà, trattasi di doglianza del tutto priva di rilevanza. Per_5
Infatti, il primo Giudice si è limitato, a pagina 8 della sentenza impugnata, a richiamare il seguente passo della relazione in oggetto: “… non è possibile escludere, in termini probabilistici, che la stessa (la n.d.e.) avesse un Per_2
intervallo di lucidità alla data del 27.07.2007 che le consentisse di liberamente autodeterminarsi nell'esprimere innanzi al notaio le disposizioni testamentarie per cui è causa”.
Ebbene, considerate le ragioni della decisione di rigetto dell'impugnativa di testamento, così come in precedenza complessivamente esposte, che hanno delineato la mancanza di prova che la testatrice versasse, al momento della redazione del testamento pubblico de quo, in una situazione di assoluta incapacità, quanto ipotizzato dal primo CTU risulta privo di ogni effettiva rilevanza.
B. Infondato, inoltre, è il motivo di appello concernente la statuizione di carenza di titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio dagli attori e Parte_2 Parte_3
Invero, come rilevato dal Tribunale: R.G. n. 2286/2020 14
- tale titolarità presuppone l'efficacia della rinuncia da parte dell'attrice Parte_1
madre dei , all'eredità di
[...] Pt_2 Persona_2
- la suindicata rinuncia all'eredità è inefficace, in quanto, come risultante dagli atti e come del resto è pacifico tra le parti, occupava beni Parte_1
appartenenti dell'eredità materna, quali, in particolare, gli immobili siti in Napoli alla via Lepanto n. 116, interni 11 e 12;
- ai sensi dell'art 485 comma 2 c.c. il chiamato all'eredità che è nel possesso del bene ereditario, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto a procedere alla redazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, risultando, altrimenti, erede puro e semplice;
- ebbene, essendosi aperta la successione di in data 6/7/2010 e non Persona_2
risultando compiuto nel termine di legge da parte della il Parte_1
previsto inventario, la stessa è divenuta erede pura e semplice;
- la qualità di erede in capo all'attrice esclude la titolarità del Parte_1
dedotto rapporto giuridico sostanziale in capo agli attori e Parte_2
non risultando essi eredi della nonna materna per Parte_3
rappresentazione.
Ebbene, la riportata ratio decidendi della pronuncia di primo grado resiste al prospettato quadro allegatorio utilizzato dagli appellanti per confutarne il fondamento logico-giuridico.
Non v'è dubbio, infatti, che il possesso anche soltanto di alcuni dei beni ereditari comporti l'operatività della disciplina di cui al richiamato art. 485 c.c., con conseguente onere di compimento dell'inventario nel termine prescritto (cfr. Cass.
4/5/1983, n. 3043). In particolare, come affermato dalla Corte regolatrice, se il chiamato all'eredità che si trova nel possesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice e tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius
(cfr. Cass. 23/7/2020, n. 15690).
In ogni caso, nella specie è dirimente che sulla questione si è formato il giudicato, posto che in un separato giudizio, vertente fra le stesse parti, conclusosi con sentenza di questa Corte di Appello n. 1339/2023 pubblicata in data 24/3/2023, è R.G. n. 2286/2020 15
stato acclarato l'avvenuto acquisto, da parte di ai sensi dell'art. Parte_1
485 c.c., della qualità di erede della madre . Va aggiunto che detta Persona_2
sentenza, con il relativo attestato di cancelleria relativo al passaggio in giudicato,
è stata depositata nel presente giudizio di appello dall'appellato e CP_1
la stessa ben può essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto intervenuta in corso di causa (in ogni caso, la sentenza di primo grado era stata depositata dal già nel giudizio dinanzi al Tribunale). Pt_1
C. Resta da esaminare l'appello incidentale proposto da in relazione CP_1
alla statuizione di primo grado in punto di governo delle spese di lite.
In particolare, il lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto Pt_1
liquidare le spese, anziché ritenendo la causa di valore indeterminato, con applicazione dello scaglione delle cause di valore ragguagliato a quello dell'asse ereditario di cui alla domanda proposta dagli attori, pari, come dagli stessi dedotto in citazione, ad € 5.964.301,19 quanto al patrimonio mobiliare, e ad €
13.243.659,50 quanto agli immobili, il tutto già ridotto in ragione del 66,66% di proprietà della de cuius, per un valore complessivo della causa pari ad €
19.207.960,69 e con competenza da calcolarsi nell'importo di € 118.721,40.
L'appello è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Invero, deve in proposito rilevarsi quanto segue:
- a norma dell'art. 5, comma 1, DM n. 55/2014 e successive integrazioni, nei giudizi di divisione si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, mentre, se la controversia, “interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima”;
- insegna al riguardo la Suprema Corte che, in linea generale, nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass.
24/9/2014, n. 20126; Cass. 5/6/2012, n. 9058);
- ebbene, ove, come nella vicenda in esame, sia proposta non solo domanda di divisione ma, altresì, azione di impugnazione di testamento, il valore della domanda deve determinarsi in relazione a quello della massa (cfr. Cass.
31/8/2018, n. 21495, dalla cui motivazione emerge che la corte di merito aveva erroneamente ragguagliato il valore della causa a quello della quota, mentre R.G. n. 2286/2020 16
avrebbe dovuto ancorarlo al valore della massa, discutendosi non solo della divisione ma anche della validità o meno del testamento redatto dal de cuius; nello stesso senso, v. Cass. 10/11/2023, n. 31303, in motivazione, secondo cui il valore della domanda di annullamento del testamento coincide con il valore dell'asse, quale risultante dalla somma del valore dei beni controversi);
- ciò posto, nella fattispecie concreta, il valore della causa va computato avendo riguardo a quello della massa complessiva;
- quanto all'individuazione di tale valore, in citazione viene fatto riferimento, quanto al patrimonio mobiliare, come detto, alla somma di € 5.964.301,19, mentre nulla viene indicato per i beni immobili;
- ora, poiché non sono stati prodotti i titoli relativi a tutti gli immobili, non vi sono elementi per calcolare il valore della causa secondo i criteri indicati dall'art. 15
c.p.c., né possono prendersi in considerazione i valori indicati nella dichiarazione di successione prodotta in giudizio dal tardivamente, soltanto nel CP_1
presente giudizio di appello;
- la conseguenza è che il valore degli immobili è indeterminato;
- tuttavia, non è corretto applicare lo scaglione delle cause di valore indeterminato, posto che, ai fini delle spese, si perverrebbe ad una liquidazione inferiore rispetto a quella basata sul valore dei soli beni mobili;
- infatti, insegna la Suprema Corte che “in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (così
Cass. 20/7/2020, n. 22719; nello stesso senso, cfr. Cass. 16/2/2017, n. 4187).
Pertanto, l'appello incidentale va parzialmente accolto, occorrendo liquidare i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, secondo lo scaglione delle cause di valore compreso fra € 4.000.000,01 ed € 8.000.000,00, nella somma di € 35.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, stante la dichiarazione dagli stessi resa in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in ragione del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. Dall'importo complessivo di dette spese indicato in dispositivo R.G. n. 2286/2020 17
occorrerà detrarre quanto già ricevuto dall'appellante incidentale, come dallo stesso dedotto, a titolo di spese liquidate dal Giudice di primo grado (12.411,00, oltre accessori).
Le spese del presente grado, nel rapporto fra gli appellanti principali e CP_1
seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte
[...]
dispositiva, secondo i medesimi criteri sopra esposti, sempre con attribuzione agli avv.ti Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, nei limiti del 50% ciascuno;
vanno invece dichiarate non ripetibili le spese del presente grado, nel rapporto fra gli appellanti principali, da un lato, e , e Controparte_2 Controparte_3
, dall'altro, essendo questi ultimi contumaci. Controparte_4
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di in proprio e quale erede di , nata CP_1 Persona_1
il 29/9/1943, nonché di , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di nata il [...], avverso la sentenza n. Persona_1
3614/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 22/5/2020, e sull'appello incidentale formulato da così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma tutte le statuizioni di rigetto delle domande proposte dagli attori;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della statuizione della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese, condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 35.000,00 per compensi professionali ed € 5.250,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, in ragione del 50% ciascuno, con la precisazione che dal predetto importo dovrà detrarsi quanto già ricevuto dal a titolo di spese come liquidate dal Tribunale nella minore Pt_1 R.G. n. 2286/2020 18
somma di € 12.411,00, oltre accessori di legge (rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA);
c) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di al pagamento, in favore del delle spese di CP_1 Pt_1
lite del presente grado, che liquida in € 1.138,50 per esborsi, € 30.000,00 per compensi professionali ed € 4.500,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, in ragione del 50% ciascuno.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti principali e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 4/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 2286/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 3614/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
22/5/2020, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2
(C.F. ) difesi dall'avv. Parte_3 C.F._3
Francesco Guida (C.F. ) C.F._4
APPELLANTI
E
(C.F. ), in proprio e quale CP_1 C.F._5
erede di nata il [...], difeso dagli avv.ti Francesco Pisa Persona_1
(C.F. ) e Gianfranco Pisa (C.F. C.F._6
) C.F._7
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ), quale erede di Controparte_2 C.F._8
nata il [...], residente in [...] Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
E R.G. n. 2286/2020 2
(C.F. ), quale erede Controparte_3 C.F._9
di , nata il [...], residente in [...] Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
E
(C.F. ), quale erede di Controparte_4 C.F._10
nata il [...], residente in [...], Amba d'Oro n. 75 Persona_1
APPELLATO-CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 15/10/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3°, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2023.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
e la prima quale figlia Parte_1 Parte_2 Parte_3 rinunciante all'eredità della madre deceduta il 6/7/2010, gli altri Persona_2
due nella qualità di coeredi della predetta per rappresentazione materna, agivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, deducendo:
- che in data 15/12/1985 era morto , lasciando quali eredi i Persona_3
figli (nata il [...]) e CP_1 Persona_1 Parte_1
nonché la moglie;
[...] Persona_2
- che in data 6/7/2010 era deceduta anche la lasciando quali eredi Persona_2
testamentari, in virtù di testamento pubblico del 27/7/2007 (pubblicato in data
20/7/2010), i tre figli (nata il [...]) e CP_1 Persona_1
conferendo a ed la quota di eredità a Parte_1 Per_1 Pt_1
ciascuna di esse spettante per legge ed al figlio oltre a detta quota, anche CP_1
quella disponibile;
- che l'asse ereditario comprendeva 175 immobili siti fra Napoli e provincia ed un patrimonio mobiliare stimato in € 5.964,301,19, parzialmente reinvestito in titoli obbligazionari per € 5.463.129,40;
- che il suindicato testamento era nullo e/o annullabile in ragione dell'incapacità della testatrice, con la conseguenza che, pronunciato l'annullamento dello stesso, andava dichiarata l'apertura della successione ab intestato della Per_2 R.G. n. 2286/2020 3
- che l'attrice aveva rinunciato all'eredità materna, Parte_1
determinando in tal modo la successione per rappresentazione dei propri figli e Parte_2 Parte_3
- che, inoltre, tutti gli eredi di erano titolari, ciascuno per la Persona_3 propria quota di successione, del 50% della proprietà dell'immobile sito in
Napoli, via Risorgimento 56, il cui residuo 50% era di proprietà della sola
(nata il [...]), nipote del de cuius; Persona_1
Nel corso del giudizio si procedeva a prova testimoniale, nonché all'espletamento di due CTU finalizzate all'accertamento della capacità di intendere e di volere della testatrice al momento della redazione del testamento pubblico (che non veniva firmato, come precisato dal Notaio, per problemi della testatrice agli arti).
Il Tribunale, tenendo conto di tutti gli elementi raccolti e dell'indagine svolta dal
CTU – dopo una prima consulenza, redatta da uno psicologo, veniva disposta altra indagine affidata ad un neurologo – così decideva la causa:
“1) dichiara la contumacia della convenuta nata a [...]
Napoli il 15.04.1922;
2) RIGETTA tutte le domande proposte degli attori e Parte_2
per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_3
3) rigetta la domanda proposta da e volta a dichiarare la Parte_1
invalidità del testamento pubblico redatto in data 27.07.2007 passato a repertorio atti mortis causa n. 299, registrato il 20.07.2010 per Notaio rep. Persona_4
112077, racc. 30554;
4) condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto CP_1
delle spese di lite che liquida in euro 12.411,00 per onorari oltre iva e cpa e
[...]
rimb forf come per legge;
5) compensa le spese di lite tra la parte attrice e la convenuta
[...]
, nata a [...] il [...]; Per_1
6) pone a carico della parte attrice le spese di ctu come liquidate con separati decreti;
7) dispone la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale trascritta all'Ufficio Napoli 1 reg. gen. 15458, reg. part. 11608 presentazione n. 15 del giorno 11/06/2012, previo passaggio in giudicato della presente sentenza ex art
2668 cc.”. R.G. n. 2286/2020 4
e proponevano appello Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la suindicata decisione e convenivano in giudizio, dinanzi a questa Corte,
in proprio e nella qualità di erede testamentario di CP_1 [...]
(nata il [...]), nonché , e Per_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi di (nata il [...]), affidato Controparte_4 Persona_1
ai seguenti motivi:
A1- ERRONEA VALUTAZIONE DELLA CTU MEDICA.
Il Tribunale, pur attestando uno stato di incapacità di intendere e di volere della signora nell'ultimo periodo della sua vita – demenza vascolare tale da Per_2
compromettere la capacità di intendere e soprattutto di volere – ha errato nell'escludere che detta diagnosi non potesse retrodatarsi ad un periodo di tempo anteriore e prossimo a quello della redazione del testamento.
A2- CARENZA DI ADEGUATO ESAME DEGLI ATTI DEL
PROCEDIMENTO DI A.D.S.
Poiché il procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per la cura degli interessi della signora veniva instaurato in data 3/7/2007, ossia Per_2
appena 20 giorni prima della redazione del testamento pubblico della medesima, il primo Giudice avrebbe dovuto considerare che tale dato temporale, unitamente a tutto il complesso di indizi e di prove offerti da essi istanti, rappresentava senza dubbio una presunzione dotata di pregnante efficacia probatoria della sua incapacità.
A3- ERRONEA VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE.
La sentenza gravata appare censurabile ed erronea anche nella lacunosa motivazione in ordine alle prove orali espletate, avuto riguardo, in particolare, alla deposizione del teste dott. nominato CTU nel suindicato Testimone_1
procedimento di A.D.S., il quale riferiva di aver visitato la nel mese di Per_2
maggio 2008 su incarico del giudice Tutelare e di avere riscontrato a carico della stessa una “patologia di tipo cronico …”, aggiungendo quanto segue: “Io non so da quanto tempo potesse stare in quelle condizioni, in cui io l'ho trovata e descritta, ma ritengo che stesse così almeno da un paio di anni prima del mio colloquio, ciò
anche alla luce del tipo di patologia di cui era portatrice. Non aveva elementi clinici acuti in atto”.
Inoltre, il primo Giudice non ha tenuto conto che la teste , cugina Testimone_2
dei nipoti della riferiva di essersi recata a casa della predetta diverse Per_2
volte l'anno sino al 2008, riscontrando che la signora non aveva alcuna contezza R.G. n. 2286/2020 5
del denaro e delle sue possibili economiche, oltre a non mostrare percezione del tempo e dello spazio almeno sin dal 2002-2003.
A4- MANCATA VALUTAZIONE DELL'ANNULLAMENTO, DISPOSTO
DAL GIUDICE TUTELARE, DELLA PROCURA GENERALE
CONFERITA DALLA AL PROPRIO FIGLIO CON Per_2 CP_1
ATTO PER NOTAR BRANCA.
Il Giudice di prima istanza avrebbe dovuto considerare, ai fini della valutazione circa la capacità della testatrice, l'annullamento disposto dal Giudice Tutelare della procura notarile conferita dalla stessa al proprio figlio pochi mesi dopo CP_1
le disposizioni testamentarie.
A5- L'ASSOLUTA INUTILIZZABILITA' DELLA RELAZIONE
TECNICA REDATTA DAL PRIMO CTU.
Il Tribunale di Napoli ha illegittimamente richiamato (v. pag. 8 della sentenza impugnata) quanto sostenuto dal primo CTU, dott. , nonostante la sua Per_5
indagine fosse, in ragione della mancanza di competenze medico-scientifiche per valutare la capacità d'intendere e di volere della perizianda, del tutto inutilizzabile ai fini della decisione della controversia.
B- SULLA PRESUNTA INEFFICACIA DELLA RINUNCIA
ALL'EREDITA' DI ESSA APPELLANTE TRONCONE ASSUNTA.
Il primo Giudice ha errato nell'attribuire efficacia dirimente al possesso dei beni ereditari – ed in particolare al godimento dell'immobile di via Lepanto n.116
(interni nn 11 e 12) – da parte di per ritenere sussistente la Parte_1
presunta accettazione tacita dell'eredità.
In ragione di quanto innanzi, ferma la validità della rinuncia all'eredità manifestata di i figli della stessa, signori e Parte_1 Parte_3
vanno qualificati eredi della per rappresentazione, Parte_2 Per_2
con conseguente legittimazione attiva alla proposizione del giudizio e delle domande ivi formulate, inclusa quella di divisione del patrimonio immobiliare.
Pertanto, gli appellanti principali chiedevano:
- accertare e dichiarare la nullità e/o disporre l'annullamento del testamento pubblico oggetto di causa;
- dichiarata l'apertura della successione ab intestato di disporre la Persona_2
devoluzione dell'eredità ai suoi eredi legittimi, in proprio e/o per rappresentazione, secondo le quote da accertarsi;
R.G. n. 2286/2020 6
- procedere alla divisione dei beni immobili indicati negli atti di causa, rimettendo a tal fine il giudizio ed il fascicolo al Tribunale di Napoli per la prosecuzione della causa di scioglimento della comunione, R.G. n°24569/2011, considerando la pronuncia che definirà il gravame come parziale e non definitiva.
Costituitosi in giudizio, deduceva l'inammissibilità del gravame, CP_1
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., perché privo di ogni probabilità di essere accolto, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso, in ragione della sua assunta infondatezza.
Non essendosi costituiti in giudizio gli appellati , Controparte_2 CP_3
e quali eredi di (nata il
[...] Controparte_4 Persona_1
15/4/1922), gli stessi veniva dichiarati contumaci con ordinanza resa in data
22/4/2021.
Così riassunti i termini della controversia, va innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello così come sollevata da CP_1
Invero, come affermato dalla Suprema Corte, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
ne deriva che, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c. , la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr., ex multis, Cass. 29/11/2021, n. 37272; Cass. 15/4/2019, n.
10422).
Nel merito, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Tutti i motivi di doglianza come innanzi esposti sub A1, A2, A3, A4 ed A5, possono esaminarsi congiuntamente, essendo essi strettamente connessi, in quanto attinenti al medesimo profilo della valutazione complessiva compiuta dal primo
Giudice in ordine alle risultanze probatorie a sostegno dell'azione di impugnazione del testamento pubblico di Persona_2
A1. Occorre partire dal presupposto che, come correttamente ritenuto dal
Tribunale, che ha dato continuità all'orientamento della Corte regolatrice espresso R.G. n. 2286/2020 7
in tema di impugnazione di testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di un'infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (cfr. Cass. 19/2/2018, n. 3934, citata dal primo Giudice, nonché, Cass.
18/4/2005, n. 8079; Cass. 15/4/2010, n. 9081; Cass. 23/12/2014, n. 27351, nonché, più di recente, Cass. 19/1/2022, n. 33914; Cass. 17/11/2022, n. 33914).
Ebbene, nella evidenziata prospettiva, il Collegio ritiene che l'impugnata pronuncia resista alle critiche esplicitate dagli appellanti principali con riguardo, in particolare, al mancato assolvimento, da parte dei predetti, dell'onere, posto a loro carico, di provare l'assoluta incapacità di autodeterminarsi della testatrice al momento della redazione del testamento per cui è causa, né tale incapacità naturale risulta comunque emergere dall'espletata indagine tecnica.
A2. Invero, dagli atti di causa emerge che in data 20/8/2002 la all'età di Per_2
81 anni, colpita da ictus cerebrale su base emorragica, veniva ricoverata presso l'Ospedale A. Cardarelli di Napoli con diagnosi di “Emorragia cerebrale parietale sinistra”, per poi essere dimessa in data 30/8/2002 e ricoverata lo stesso giorno presso la casa di cura Clinic Center di Napoli, onde sottoporsi ad un percorso riabilitativo di carattere psicomotorio, da cui veniva dimessa il
16/11/2002 con diagnosi definitiva di: “Malattia cerebrovascolare emorragica;
emiparesi facio-brachiocrurale destra. Cardiopatia ipertensiva. Lieve ipercolesterolemia”.
In sede di ammissione presso il suindicato centro di riabilitazione, all'esito di esame obiettivo, la veniva descritta, per quel che qui interessa, come: Per_2
“Paziente vigile, normorientata nel tempo e nello spazio”.
In data 21/12/2005 la Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile, Distretto Sanitario n. 47 dell'ASL di NA 1, nel formulare la diagnosi di “Vasculopatia cerebrale con emisindrome piramidale facio-brachio- R.G. n. 2286/2020 8
crurale destra e difficoltà alla deambulazione, con riconoscimento della condizione di invalidità del 100%, non rilevava alcuna criticità della dal Per_2
punto di vista cognitivo, ma soltanto problemi motori.
Dalla relazione di visita fisiatrica in data 26/11/2007, da cui si rilevavano esiti di pregresso ictus cerebrovascolare emorragico nel 2002, emerge che la paziente risultava “attualmente orientata nei … spaziotemporali con produzione verbale e comprensione adeguate alle richieste e/o ordini semplici…”.
Con certificato medico in data 25/1/2008 il dott. attestava quanto Persona_6
segue: “Esiti di un pregresso ictus (modesta emiparesi destra con mantenimento della autonomia motoria), risulta, al momento, lucida, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, in grado di rispondere congruentemente alle richieste”.
Dall'esame TAC in data 14/5/2008 emerge quanto segue: “diffusa encefalopatia vascolare cronica…esiti stabilizzati di pregressa lesione vascolare di tipo infartuale. Modica dilatazione ex vacuo del corpo del ventricolo laterale sinistro.
Moderate note diffuse di atrofia cerebrale…segni diffusi di encefalopatia vascolare cronica con esiti di pregressa lesione infartuale nel territorio carotideo di sinistra”.
Nella prescrizione terapeutica in data 21/5/2008 il prof. faceva Persona_7 riferimento ad una condizione della paziente di “regressione cognitiva”.
Nell'ambito del procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno per Tes_ la instaurato dagli odierni appellanti, il CTU prof. , con relazione Per_2 in data 19/6/2008, accertava che la perizianda era affetta da “demenza senile su base vasculopatica con pregressa emorragia cerebrale che ha determinato un complessivo deterioramento della capacità intellettive, di giudizio, e soprattutto di scegliere per sé e volere liberamente”.
Ebbene, sulla scorta di quanto sopra esposto, occorre in primo luogo sottolineare, così come correttamente rilevato nella sentenza appellata, che non v'è alcuna Tes_ documentazione sanitaria, prima della relazione di CTU del prof. in data
18/6/2008 nell'ambito del procedimento di ADS, che certifichi che la Per_2
fosse incapace di intendere e di volere.
Anzi, dagli atti di causa risulta che, in conseguenza del primo episodio di ictus del
20/8/2002, la pur riportando postumi incidenti sulle capacità motorie, Per_2
non vide compromesse le proprie facoltà cognitive. R.G. n. 2286/2020 9
Ciò risulta dai sopra richiamati documenti prodotti in atti, da cui si evince come la dante causa delle parti del presente giudizio fosse orientata nel tempo e nello spazio, pur se con difficoltà nella deambulazione.
Tes_ Come detto, soltanto con la relazione del prof. , a seguito di accesso eseguito in data 30/5/2008, risulta acclarata una situazione di grave compromissione delle capacità cognitive della perizianda.
Ora, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non vi sono idonei elementi di convincimento atti a dimostrare che la condizione accertata dal prof. Tes_
possa retrodatarsi al momento della redazione del testamento pubblico della del 27/7/2007, e ciò avuto riguardo alle considerazioni di seguito Per_2
esposte:
Tes_
- è vero che il CTU prof. formulava le seguenti conclusioni: “1) Per_2
nel periodo terminale della sua esistenza era verosimilmente affetta da
[...]
demenza vascolare (verosimilmente manifestatasi pochi anni prima del 2008); 2)
Durante quest'ultima fase della sua vita il soggetto non era in grado di provvedere adeguatamente alla cura dei propri interessi a causa della compromissione della capacità di intendere e, soprattutto, di volere”: Tes_
- ed è vero, altresì, che il , escusso in qualità di testimone (v. verb. ud.
30/10/2014), dichiarava di ritenere che le riscontrate condizioni di compromissione della sfera cognitiva della perizianda “già fossero in essere nell'anno 2007 … ciò anche alla luce del tipo di patologia di cui era portatrice”;
- tuttavia, è pur vero che, così come rilevato dal Tribunale, da un approfondito esame della consulenza d'ufficio espletata dal dott. debba, a ben vedere, Pt_4
escludersi una siffatta ipotesi;
- ciò che rileva, infatti, è che, sulla base della relazione del suindicato CTU, non sia possibile desumere elementi che consentano una valutazione dell'entità della compromissione delle capacità cognitive della al momento della Per_2
redazione del testamento pubblico;
- in particolare, non può, sulla base di un giudizio basato sul criterio statistico del
“più probabile che non”, il quale com'è noto governa l'accertamento probatorio in ambito civilistico, affermarsi che l'autrice del testamento fosse in una situazione di totale assenza della capacità di autodeterminarsi;
Tes_
- va aggiunto che quanto riferito dal in sede di esame testimoniale, nonostante le conoscenze scientifiche dello stesso, va qualificato pur sempre alla R.G. n. 2286/2020 10
stregua di una valutazione espressa da un teste, piuttosto che quale narrazione di una mera circostanza di fatto;
Tes_
- occorre, peraltro, osservare che il non risulta aver somministrato alcun test neuropsicologico alla come del resto non era necessario nel rispondere Per_2
ai quesiti postigli dal Giudice Tutelare ai fini della decisione sulla richiesta di nomina di amministratore di sostegno (la quale, com'è noto, non richiede la totale incapacità di agire del soggetto in esame), volto alla quantificazione del deficit cognitivo della Per_2
Per_
- va aggiunto, così come evidenziato dallo stesso CTU dott. , che, dopo il primo insulto cerebrale emorragico in data 20/8/2002, il fatto che la paziente abbia intrapreso e portato a termine, presso un centro specialistico, un percorso di riabilitazione psicomotoria, denota univocamente che la stessa fosse in grado di comprendere ed eseguire le indicazioni del personale addetto alla terapia, in quanto “sarebbe stato molto arduo effettuare un trattamento riabilitativo, che richiede collaborazione, e nulla è segnalato in tal senso nella cartella clinica della struttura …”;
- ne discende l'esclusione di un quadro complessivo connotato da gravità, precisione e concordanza, nell'ottica di cui all'art. 2729, comma 1, c.c., circa la sussistenza e la gravità della compromissione, tale da integrare gli estremi della assoluta incapacità della testatrice di manifestare al notaio rogante le proprie ultime volontà in data 27/7/2007.
A3. Tutto ciò non è smentito dalle dichiarazioni rese dalla teste Testimone_2
(v., ancora, verb. ud. 30/10/2014), la quale ha riferito di aver fatto visita più volte alla presso la sua abitazione in un periodo collocabile temporalmente tra Per_2
il 2002 ed il 2008 e di aver constatato che la stessa non aveva precisa coscienza dei soldi, tant'è che in un'occasione ebbe modo di richiedere ad un nipote di prendere 10 lire per acquistare un gelato, né aveva cognizione del tempo e dello spazio.
In proposito, rileva il Collegio che tali dichiarazioni non siano in grado di infirmare le menzionate risultanze di documenti redatti da sanitari e medici specializzati, da cui emerge che la paziente, pur in presenza di patologie quali la vasculopatia cerebrale ed i postumi del primo ictus, non manifestava problemi di deficit cognitivi, risultando orientata nel tempo e nello spazio. In ogni caso, è evidente che quanto dichiarato dalla teste ben potrebbe essere compatibile Tes_2 R.G. n. 2286/2020 11
con momentanee riduzioni di lucidità di una persona di età avanzata, il che non consente comunque di formulare un giudizio di esclusione totale della capacità di intendere e di volere della al momento della redazione della scheda Per_2
testamentaria presso il notaio.
A4. Va inoltre rimarcato che è priva di pregio la considerazione svolta dagli appellanti principali secondo cui, conformemente ad un recente arresto della Corte del diritto (Cass. 22/10/2019, n. 26873), il giudice del merito ben può trarre la prova dell'incapacità del testatore sulla base di presunzioni, potendo detta condizione essere dimostrata con qualsiasi mezzo.
Infatti, il primo Giudice non ha certo affermato il principio che, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione d'impugnazione di testamento, occorre la prova diretta e rigorosa dell'incapacità dell'autore dell'atto – non essendovi dubbi che la medesima ben possa essere fornita mediante indici presuntivi – ma quello secondo cui detta prova deve avere ad oggetto l'assoluta carenza di capacità di intendere e di volere.
A5. E' poi importante notare che verosimilmente la vasculopatia da cui era affetta la in prossimità del suo esame obiettivo nel corso delle operazioni Per_2
Tes_ peritali svolte dal prof. , si fosse aggravata rispetto a qualche mese prima, tenuto conto anche della circostanza che la stessa, pochi giorni dopo il deposito della relazione tecnica (risalente al 19/6/2008), subiva altro ictus emorragico (in data 29/6/2008), con conseguente ricovero presso l'Ospedale A. Cardarelli di
Napoli, ove, in data 19/7/2008, veniva dimessa con la seguente diagnosi:
“Ematoma temporale sinistro con crisi jacksoniane. Vasculopatia cerebrale cronica. Cavità poroencefalica temporo-parieto-occipitale sinistra, esiti di pregresso sanguinamento cerebrale. Ipertensione arteriosa”.
Come evidenziato dal c.t. di parte convenuta prof. nel diario della Per_7
cartella clinica “risultano annotati momenti di agitazione e transitori disturbi allucinatori”.
Quindi, il descritto peggioramento del quadro cognitivo della perizianda in prossimità del suo esame obiettivo, con il successivo grave ictus cerebrale su base emorragica, il tutto a distanza di circa 11 mesi dalla redazione del testamento in esame, costituisce elemento a conforto, stante anche la già evidenziata carenza di accertamenti diagnostici attestanti la compromissione della capacità di intendere e
Tes_ di volere della stessa fra il primo ictus (del 20/8/2002) e la CTU del prof. R.G. n. 2286/2020 12
espletata nel procedimento per ADS (del 19/6/2008), di una regressione delle facoltà cognitive della manifestatasi soltanto in un periodo di tempo Per_2
successivo a quello della redazione della scheda testamentaria. Il che è in linea con quanto emerge dalle menzionate certificazioni sanitarie che evidenziavano, al contrario, le capacità cognitive della come in particolare quella del dott. Per_2
in data 25/1/2008, che riferiva di paziente “…lucida, collaborante, Per_6
orientata nel tempo e nello spazio, in grado di rispondere congruentemente alle richieste”.
A6. Neppure è conferente la doglianza degli appellanti principali consistente nella mancata valutazione, nella gravata decisione, del dedotto “annullamento”, disposto dal Giudice Tutelare con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno per la della procura generale conferita dalla predetta al proprio Per_2
figlio CP_1
In proposito, va precisato che il Giudice Tutelare dichiarava applicabile alla fattispecie la disciplina, per quel che qui rileva, dell'art. 1722, n. 4), c.c. – ai sensi dell'art. 411, comma 4, c.c. – che prevede l'estinzione del mandato, non venendo in rilievo, pertanto, un'ipotesi di annullamento della procura per incapacità all'epoca del conferimento della stessa.
A8. Quanto al rimprovero mosso nell'atto di appello al Tribunale per aver ritenuto che il Notaio non abbia valutato scrupolosamente la capacità della di Per_2
manifestare la propria volontà testamentaria, lo stesso è privo di consistenza per le ragioni di seguito enunciate:
- in primo luogo, deve convenirsi con il primo Giudice nel considerare che la presenza del notaio “costituisce un ulteriore indizio che il soggetto fosse in quel momento capace, posto che l'art. 47, comma 2°, della Legge 16 febbraio 1913, n.
89 (cosiddetta Legge Notarile), impone al notaio stesso di delle parti>>, mentre l'art. 67, comma 1°, del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326
(cosiddetto Regolamento Notarile e più brevemente di seguito “R.N.”), prescrive che di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volontà”;
- inoltre, come dedotto da proprio la circostanza che la testatrice CP_5
fosse impedita alla firma per problemi di mobilità degli arti, come riportato dal
Notaio nell'atto alla presenza dei testimoni, induce a ritenere che lo stesso abbia R.G. n. 2286/2020 13
valutato con attenzione la capacità della di rappresentare la propria Per_2
volontà;
- è vero, inoltre, come precisato dagli appellanti principali, che “gli apprezzamenti del notaio rogante in ordine al possesso della capacità della parte non godono della fede privilegiata che il disposto dell'art. 2700 c.c. riconosce al contenuto tipico dell'atto pubblico”;
- tuttavia, quanto riportato nell'atto pubblico circa il contenuto delle dichiarazioni rese dalla in relazione al suo intento di lasciare alle figlie ed Per_2 Per_1
la quota di legittima loro spettante per legge ed al figlio la Pt_1 CP_1
disponibile, con la precisazione di porre a carico di quest'ultimo l'onere “di assistere e curare amorevolmente” la SO , la quale “non appare in Per_1 grado, per motivi di salute, a provvedere ai suoi affari”, pur trattandosi di dichiarazioni tradotte in corretta forma giuridica dal pubblico ufficiale, costituisce certamente indice sintomatico di una lucidità della testatrice al momento della redazione dell'atto, avuto riguardo anche alle precisazioni concernenti l'assistenza che il figlio avrebbe dovuto prestare alla SO . CP_1 Per_1
A9. Quanto, infine, alla dedotta inutilizzabilità assoluta, ai fini della decisione, della relazione tecnica redatta dal primo CTU, nominato nella persona del dott.
, va detto che, in realtà, trattasi di doglianza del tutto priva di rilevanza. Per_5
Infatti, il primo Giudice si è limitato, a pagina 8 della sentenza impugnata, a richiamare il seguente passo della relazione in oggetto: “… non è possibile escludere, in termini probabilistici, che la stessa (la n.d.e.) avesse un Per_2
intervallo di lucidità alla data del 27.07.2007 che le consentisse di liberamente autodeterminarsi nell'esprimere innanzi al notaio le disposizioni testamentarie per cui è causa”.
Ebbene, considerate le ragioni della decisione di rigetto dell'impugnativa di testamento, così come in precedenza complessivamente esposte, che hanno delineato la mancanza di prova che la testatrice versasse, al momento della redazione del testamento pubblico de quo, in una situazione di assoluta incapacità, quanto ipotizzato dal primo CTU risulta privo di ogni effettiva rilevanza.
B. Infondato, inoltre, è il motivo di appello concernente la statuizione di carenza di titolarità, dal lato attivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio dagli attori e Parte_2 Parte_3
Invero, come rilevato dal Tribunale: R.G. n. 2286/2020 14
- tale titolarità presuppone l'efficacia della rinuncia da parte dell'attrice Parte_1
madre dei , all'eredità di
[...] Pt_2 Persona_2
- la suindicata rinuncia all'eredità è inefficace, in quanto, come risultante dagli atti e come del resto è pacifico tra le parti, occupava beni Parte_1
appartenenti dell'eredità materna, quali, in particolare, gli immobili siti in Napoli alla via Lepanto n. 116, interni 11 e 12;
- ai sensi dell'art 485 comma 2 c.c. il chiamato all'eredità che è nel possesso del bene ereditario, indipendentemente dal compimento della dichiarazione di accettazione, è tenuto a procedere alla redazione dell'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, risultando, altrimenti, erede puro e semplice;
- ebbene, essendosi aperta la successione di in data 6/7/2010 e non Persona_2
risultando compiuto nel termine di legge da parte della il Parte_1
previsto inventario, la stessa è divenuta erede pura e semplice;
- la qualità di erede in capo all'attrice esclude la titolarità del Parte_1
dedotto rapporto giuridico sostanziale in capo agli attori e Parte_2
non risultando essi eredi della nonna materna per Parte_3
rappresentazione.
Ebbene, la riportata ratio decidendi della pronuncia di primo grado resiste al prospettato quadro allegatorio utilizzato dagli appellanti per confutarne il fondamento logico-giuridico.
Non v'è dubbio, infatti, che il possesso anche soltanto di alcuni dei beni ereditari comporti l'operatività della disciplina di cui al richiamato art. 485 c.c., con conseguente onere di compimento dell'inventario nel termine prescritto (cfr. Cass.
4/5/1983, n. 3043). In particolare, come affermato dalla Corte regolatrice, se il chiamato all'eredità che si trova nel possesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice e tale onere condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius
(cfr. Cass. 23/7/2020, n. 15690).
In ogni caso, nella specie è dirimente che sulla questione si è formato il giudicato, posto che in un separato giudizio, vertente fra le stesse parti, conclusosi con sentenza di questa Corte di Appello n. 1339/2023 pubblicata in data 24/3/2023, è R.G. n. 2286/2020 15
stato acclarato l'avvenuto acquisto, da parte di ai sensi dell'art. Parte_1
485 c.c., della qualità di erede della madre . Va aggiunto che detta Persona_2
sentenza, con il relativo attestato di cancelleria relativo al passaggio in giudicato,
è stata depositata nel presente giudizio di appello dall'appellato e CP_1
la stessa ben può essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto intervenuta in corso di causa (in ogni caso, la sentenza di primo grado era stata depositata dal già nel giudizio dinanzi al Tribunale). Pt_1
C. Resta da esaminare l'appello incidentale proposto da in relazione CP_1
alla statuizione di primo grado in punto di governo delle spese di lite.
In particolare, il lamenta che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto Pt_1
liquidare le spese, anziché ritenendo la causa di valore indeterminato, con applicazione dello scaglione delle cause di valore ragguagliato a quello dell'asse ereditario di cui alla domanda proposta dagli attori, pari, come dagli stessi dedotto in citazione, ad € 5.964.301,19 quanto al patrimonio mobiliare, e ad €
13.243.659,50 quanto agli immobili, il tutto già ridotto in ragione del 66,66% di proprietà della de cuius, per un valore complessivo della causa pari ad €
19.207.960,69 e con competenza da calcolarsi nell'importo di € 118.721,40.
L'appello è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Invero, deve in proposito rilevarsi quanto segue:
- a norma dell'art. 5, comma 1, DM n. 55/2014 e successive integrazioni, nei giudizi di divisione si ha riguardo alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, mentre, se la controversia, “interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima”;
- insegna al riguardo la Suprema Corte che, in linea generale, nei giudizi divisori il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso ai difensori, si determina in base alla massa da dividere, se la controversia riguarda la sua entità, ed in base alla quota se la contestazione riguardi solo quest'ultima (cfr. Cass.
24/9/2014, n. 20126; Cass. 5/6/2012, n. 9058);
- ebbene, ove, come nella vicenda in esame, sia proposta non solo domanda di divisione ma, altresì, azione di impugnazione di testamento, il valore della domanda deve determinarsi in relazione a quello della massa (cfr. Cass.
31/8/2018, n. 21495, dalla cui motivazione emerge che la corte di merito aveva erroneamente ragguagliato il valore della causa a quello della quota, mentre R.G. n. 2286/2020 16
avrebbe dovuto ancorarlo al valore della massa, discutendosi non solo della divisione ma anche della validità o meno del testamento redatto dal de cuius; nello stesso senso, v. Cass. 10/11/2023, n. 31303, in motivazione, secondo cui il valore della domanda di annullamento del testamento coincide con il valore dell'asse, quale risultante dalla somma del valore dei beni controversi);
- ciò posto, nella fattispecie concreta, il valore della causa va computato avendo riguardo a quello della massa complessiva;
- quanto all'individuazione di tale valore, in citazione viene fatto riferimento, quanto al patrimonio mobiliare, come detto, alla somma di € 5.964.301,19, mentre nulla viene indicato per i beni immobili;
- ora, poiché non sono stati prodotti i titoli relativi a tutti gli immobili, non vi sono elementi per calcolare il valore della causa secondo i criteri indicati dall'art. 15
c.p.c., né possono prendersi in considerazione i valori indicati nella dichiarazione di successione prodotta in giudizio dal tardivamente, soltanto nel CP_1
presente giudizio di appello;
- la conseguenza è che il valore degli immobili è indeterminato;
- tuttavia, non è corretto applicare lo scaglione delle cause di valore indeterminato, posto che, ai fini delle spese, si perverrebbe ad una liquidazione inferiore rispetto a quella basata sul valore dei soli beni mobili;
- infatti, insegna la Suprema Corte che “in tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile (così
Cass. 20/7/2020, n. 22719; nello stesso senso, cfr. Cass. 16/2/2017, n. 4187).
Pertanto, l'appello incidentale va parzialmente accolto, occorrendo liquidare i compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, secondo lo scaglione delle cause di valore compreso fra € 4.000.000,01 ed € 8.000.000,00, nella somma di € 35.000,00, oltre rimborso spese forfettarie, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, stante la dichiarazione dagli stessi resa in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in ragione del 50% ciascuno, non presumendosi ex lege la solidarietà attiva. Dall'importo complessivo di dette spese indicato in dispositivo R.G. n. 2286/2020 17
occorrerà detrarre quanto già ricevuto dall'appellante incidentale, come dallo stesso dedotto, a titolo di spese liquidate dal Giudice di primo grado (12.411,00, oltre accessori).
Le spese del presente grado, nel rapporto fra gli appellanti principali e CP_1
seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte
[...]
dispositiva, secondo i medesimi criteri sopra esposti, sempre con attribuzione agli avv.ti Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, nei limiti del 50% ciascuno;
vanno invece dichiarate non ripetibili le spese del presente grado, nel rapporto fra gli appellanti principali, da un lato, e , e Controparte_2 Controparte_3
, dall'altro, essendo questi ultimi contumaci. Controparte_4
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di in proprio e quale erede di , nata CP_1 Persona_1
il 29/9/1943, nonché di , e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
quali eredi di nata il [...], avverso la sentenza n. Persona_1
3614/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 22/5/2020, e sull'appello incidentale formulato da così provvede: CP_1
a) rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma tutte le statuizioni di rigetto delle domande proposte dagli attori;
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della statuizione della sentenza di primo grado in punto di liquidazione delle spese, condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 35.000,00 per compensi professionali ed € 5.250,00 per rimborso spese forfettarie pari al
15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti
Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, in ragione del 50% ciascuno, con la precisazione che dal predetto importo dovrà detrarsi quanto già ricevuto dal a titolo di spese come liquidate dal Tribunale nella minore Pt_1 R.G. n. 2286/2020 18
somma di € 12.411,00, oltre accessori di legge (rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA);
c) condanna gli appellanti, con vincolo di solidarietà, al pagamento, in favore di al pagamento, in favore del delle spese di CP_1 Pt_1
lite del presente grado, che liquida in € 1.138,50 per esborsi, € 30.000,00 per compensi professionali ed € 4.500,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione agli avv.ti Francesco Pisa e Gianfranco Pisa, in ragione del 50% ciascuno.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento in solido, da parte degli appellanti principali e Parte_1 Parte_2 Parte_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...] dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 4/3/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE (dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.