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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5975/2024 V.G.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 5975/2024 V.G. vertente tra:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Fedrigo, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, Piazza Crispi n. 8;
- adottante -
e
(c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
- adottanda - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: adozione di persone maggiori di età
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.03.2025 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, il sig. adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di adozione di cui agli artt. 291 e seg. cod. civ. di . Controparte_1
Il ricorrente nel manifestare la propria volontà di adottare esponeva di non avere figli e Controparte_1
di essere coniugato, in regime di separazione dei beni, con la signora a far data dal Persona_1
23.5.2013, nonna dell'adottanda, essendo nata dall'unione della figlia di quest'ultima, signora Persona_2
, con il signor .
[...] Persona_3
Riferiva, inoltre che , lavorando entrambi i genitori, era spesso affidata alle cure della nonna CP_1
e dell'esponente, con cui passava gran parte del suo tempo, tanto anche a seguito del divorzio dei genitori e della nascita di fratello uterino di quest'ultima, purtroppo affetto da sindrome di down e Per_4
bisognoso di particolare dedizione e cure da parte della madre, l'adottante e la moglie cercarono di occuparsi il più possibile di , soprattutto nelle incombenze della vita quotidiana. CP_1
In ragione di tale pregresso, il legame dell'adottanda con l'esponente (e la nonna) si consolidava a tal punto che , una volta maggiorenne, decideva di trasferire la propria residenza presso l'abitazione del CP_1
signor e della nonna in Treviso, Calmaggiore 25. Parte_1
Il ricorrente dichiarava di aver trovato in la figlia che non aveva mai avuto tanto da disporre, negli CP_1
anni, in favore della stessa, numerose liberalità, supportandola economicamente nelle esigenze di vita,
nelle spese degli studi universitari a Padova e dei successivi Master a Londra e a Roma. Tutt'ora il sig. versa ad , che, peraltro, vive e lavora a Milano, una somma mensile per non farle mancare Parte_1 CP_1
nulla.
Il ricorrente esponeva di non aver figli legittimi, naturali o adottati, e rappresentava motivi meritevoli di accoglimento della domanda di adozione per aver accudito e cresciuto come una figlia, avendo CP_1
instaurato con la stessa un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà, tipico del rapporto genitoriale e paragonabile allo stesso.
L'odierno ricorrente decideva quindi – d'accordo con l'adottanda – di intraprendere la procedura prevista e disciplinata dagli artt. 291 e seg. cod. civ. Il ricorso veniva regolarmente notificato ai genitori dell'adottanda.
All'udienza del 13/03/2025, presenti il ricorrente, l'adottanda, i genitori della stessa, e Persona_3
, nonché la nonna , coniuge dell'adottante, adottante e adottanda venivano Persona_2 Persona_1
ascoltati dal Giudice. In tale sede, le parti confermavano il profondo legame affettivo esistente tra loro, e i genitori prestavano il consenso all'adozione della figlia da parte del sig. Parte_1
L'adottanda chiedeva la possibilità di non aggiungere il cognome del ricorrente al proprio cognome e, in denegata ipotesi, di posporre il cognome dell'adottante al proprio.
Il Giudice relatore, all'esito dell'udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio
e mandando al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ. per l'adozione di maggiorenne.
Come, infatti, risulta dalla documentazione in atti, il sig. non ha discendenti legittimi, o Parte_1
legittimati, ed ha compiuto i trentacinque anni di età.
Sussiste la differenza degli almeno di diciotto anni di età tra adottante e adottando.
All'udienza del 13/03/2025, adottanda e adottante hanno prestato il consenso di cui all'art. 296 cod. civ.
Anche i genitori dell'adottanda, comparsi all'udienza suddetta, hanno prestato il proprio consenso all'adozione.
Non sussistono, pertanto, motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Nel ricorso introduttivo, l'adottante ha dichiarato di aver accudito sin dalla tenera età, e di averla CP_1
cresciuta come una figlia, instaurando con la stessa un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà, tipico del rapporto genitoriale e paragonabile allo stesso.
L'adottanda ha confermato tale profondo rapporto nel corso dell'udienza del 13/03/2025, e la propria volontà di essere adottata, affermando: “Confermo quanto ha detto il ricorrente, lo ho sempre considerato un secondo papà, mi è sempre stato vicino da quando ero piccola, siamo stati sempre molto insieme”.
L'adozione, pertanto, può considerarsi coincidente con l'interesse dell'adottanda. Va autorizzato, come richiesto, il mantenimento del solo cognome paterno da parte dell'adottanda, senza che a questo venga aggiunto quello dell'adottante.
Ciò è possibile, ad avviso del Collegio, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne, tenendo da un lato conto della nuova ratio dell'istituto che, a differenza dell'epoca di emanazione dell'art. 299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio della moglie dell'adottante, è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art. 31 Cost. e, dall'altro, dell'esigenza di tutelare il diritto all'identità della persona che passa attraverso il cognome che ha sempre portato e con il quale è conosciuta.
Nulla sulle spese, considerata la particolare natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Controparte_1 Parte_1
nato a [...], il [...];
[...]
- autorizza e al mantenimento del cognome paterno senza che a Controparte_1 Parte_1
questo venga aggiunto quello dell'adottante Parte_1
- nulla sulle spese;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, primo comma, cod. civ.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 8.4.25.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 5975/2024 V.G.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di volontaria giurisdizione R.G. n. 5975/2024 V.G. vertente tra:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Fedrigo, giusta mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Treviso, Piazza Crispi n. 8;
- adottante -
e
(c.f.: ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
- adottanda - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero in punto: adozione di persone maggiori di età
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 18.03.2025 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, il sig. adìva il Tribunale di Treviso al fine di Parte_1
ottenere la pronuncia di adozione di cui agli artt. 291 e seg. cod. civ. di . Controparte_1
Il ricorrente nel manifestare la propria volontà di adottare esponeva di non avere figli e Controparte_1
di essere coniugato, in regime di separazione dei beni, con la signora a far data dal Persona_1
23.5.2013, nonna dell'adottanda, essendo nata dall'unione della figlia di quest'ultima, signora Persona_2
, con il signor .
[...] Persona_3
Riferiva, inoltre che , lavorando entrambi i genitori, era spesso affidata alle cure della nonna CP_1
e dell'esponente, con cui passava gran parte del suo tempo, tanto anche a seguito del divorzio dei genitori e della nascita di fratello uterino di quest'ultima, purtroppo affetto da sindrome di down e Per_4
bisognoso di particolare dedizione e cure da parte della madre, l'adottante e la moglie cercarono di occuparsi il più possibile di , soprattutto nelle incombenze della vita quotidiana. CP_1
In ragione di tale pregresso, il legame dell'adottanda con l'esponente (e la nonna) si consolidava a tal punto che , una volta maggiorenne, decideva di trasferire la propria residenza presso l'abitazione del CP_1
signor e della nonna in Treviso, Calmaggiore 25. Parte_1
Il ricorrente dichiarava di aver trovato in la figlia che non aveva mai avuto tanto da disporre, negli CP_1
anni, in favore della stessa, numerose liberalità, supportandola economicamente nelle esigenze di vita,
nelle spese degli studi universitari a Padova e dei successivi Master a Londra e a Roma. Tutt'ora il sig. versa ad , che, peraltro, vive e lavora a Milano, una somma mensile per non farle mancare Parte_1 CP_1
nulla.
Il ricorrente esponeva di non aver figli legittimi, naturali o adottati, e rappresentava motivi meritevoli di accoglimento della domanda di adozione per aver accudito e cresciuto come una figlia, avendo CP_1
instaurato con la stessa un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà, tipico del rapporto genitoriale e paragonabile allo stesso.
L'odierno ricorrente decideva quindi – d'accordo con l'adottanda – di intraprendere la procedura prevista e disciplinata dagli artt. 291 e seg. cod. civ. Il ricorso veniva regolarmente notificato ai genitori dell'adottanda.
All'udienza del 13/03/2025, presenti il ricorrente, l'adottanda, i genitori della stessa, e Persona_3
, nonché la nonna , coniuge dell'adottante, adottante e adottanda venivano Persona_2 Persona_1
ascoltati dal Giudice. In tale sede, le parti confermavano il profondo legame affettivo esistente tra loro, e i genitori prestavano il consenso all'adozione della figlia da parte del sig. Parte_1
L'adottanda chiedeva la possibilità di non aggiungere il cognome del ricorrente al proprio cognome e, in denegata ipotesi, di posporre il cognome dell'adottante al proprio.
Il Giudice relatore, all'esito dell'udienza, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio
e mandando al P.M. per le sue conclusioni.
* * *
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ. per l'adozione di maggiorenne.
Come, infatti, risulta dalla documentazione in atti, il sig. non ha discendenti legittimi, o Parte_1
legittimati, ed ha compiuto i trentacinque anni di età.
Sussiste la differenza degli almeno di diciotto anni di età tra adottante e adottando.
All'udienza del 13/03/2025, adottanda e adottante hanno prestato il consenso di cui all'art. 296 cod. civ.
Anche i genitori dell'adottanda, comparsi all'udienza suddetta, hanno prestato il proprio consenso all'adozione.
Non sussistono, pertanto, motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
Nel ricorso introduttivo, l'adottante ha dichiarato di aver accudito sin dalla tenera età, e di averla CP_1
cresciuta come una figlia, instaurando con la stessa un lungo e positivo legame di affetto e solidarietà, tipico del rapporto genitoriale e paragonabile allo stesso.
L'adottanda ha confermato tale profondo rapporto nel corso dell'udienza del 13/03/2025, e la propria volontà di essere adottata, affermando: “Confermo quanto ha detto il ricorrente, lo ho sempre considerato un secondo papà, mi è sempre stato vicino da quando ero piccola, siamo stati sempre molto insieme”.
L'adozione, pertanto, può considerarsi coincidente con l'interesse dell'adottanda. Va autorizzato, come richiesto, il mantenimento del solo cognome paterno da parte dell'adottanda, senza che a questo venga aggiunto quello dell'adottante.
Ciò è possibile, ad avviso del Collegio, in forza di una lettura costituzionalmente orientata dell'istituto dell'adozione di persona maggiorenne, tenendo da un lato conto della nuova ratio dell'istituto che, a differenza dell'epoca di emanazione dell'art. 299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio della moglie dell'adottante, è oggi strumento per dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall'art. 31 Cost. e, dall'altro, dell'esigenza di tutelare il diritto all'identità della persona che passa attraverso il cognome che ha sempre portato e con il quale è conosciuta.
Nulla sulle spese, considerata la particolare natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Controparte_1 Parte_1
nato a [...], il [...];
[...]
- autorizza e al mantenimento del cognome paterno senza che a Controparte_1 Parte_1
questo venga aggiunto quello dell'adottante Parte_1
- nulla sulle spese;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, primo comma, cod. civ.
Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 8.4.25.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi