Versione
22 dicembre 1955
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6 febbraio 1986
6 febbraio 1986
Art. 1. Articolo unico.
Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 gennaio 1986, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 05/02/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123 , "nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi".
Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 gennaio 1986, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 05/02/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123 , "nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi".
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 22/07/1996 n. 157 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IVMin. Finanze · 22 luglio 1996 · 0.8710542
Con la nota sopradistinta, codesta Direzione Regionale ha chiesto di conoscere il parere della Scrivente in ordine alla controversia sorta con gli eredi testamentari di "....." deceduto il 7/1/1985 e precisamente ...... "....." (coniuge superstite), "....." (figlia adottiva) e "....." (figlio di quest\'ultima). L\'Ufficio, in sede di liquidazione dell\'imposta principale applicava le aliquote previste per i discendenti in linea retta soltanto per "....." e non per il minore "....." figlio dell\'adottata. Per quest\'ultimo, veniva applicata l\'aliquota degli estranei ai sensi dell\'art. 6 del D.P.R. 26/10/72 n. 637. Contro l\'avviso di liquidazione, notificato il 6/2/85, la …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 28/01/1986, n. 13Provvedimento: N. 13 SENTENZA 22 GENNAIO 1986 Deposito in cancelleria: 28 gennaio 1986. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 5/1 s.s. del 5 febbraio 1986. Pres. PALADIN - Rel. UC UC LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. IO PALADIN, Presidente - Avv. NZ EA - Dott. ET UC UC - Avv. ER MA - Prof. NT LA GO - Prof. VI RI - Prof. US RA - Dott. CE AJ - Prof. NN SO - Prof. TT AL - Dott. LD AS - Prof. US BO - Dott. CE GR - Prof. RE DELL'ANDRO, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo comma, d.lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni) e dell'articolo unico …Leggi di più...
- sent. 13/86. imposta di successione e donazioni·
- illegittimita' costituzionale.·
- imposta di successione·
- chiamati per diritto di rappresentazione·
- discendenti dei figli adottivi·
- discendenti di figli adottivi e dei figli legittimi·
- illegittimita' costituzionale·
- differente trattamento tributario