Art. 1. Articolo unico.
Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 gennaio 1986, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 05/02/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123 , "nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi".
Le imposte di successione e sul valore globale dell'asse ereditario, nelle successioni da adottante ad adottato, sono applicate in misura pari a quelle dovute per le successioni tra genitori e figli legittimi. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 28 gennaio 1986, n. 13 (in G.U. 1a s.s. 05/02/1986, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 20 novembre 1955, n. 1123 , "nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispongono un trattamento fiscale piu' sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi".