Decreto cautelare 29 maggio 2021
Ordinanza cautelare 18 giugno 2021
Sentenza breve 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 29/05/2021, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2021
N. 00517/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2021, proposto da
OR OV AI - quale titolare dell’omonima impresa individuale – rappresentato e difeso dagli Avvocati Giangiorgio Casarotto e Giovanni Sala, con elezione di domicilio fisico presso lo Studio Legale Casarotto, in 36100 Vicenza, Str. del Tormeno 132 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
contro
Comune di Gallio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
NO BI, quale titolare dell’omonima impresa individuale, non costituito in giudizio;
del corretto esercizio del diritto di prelazione ex art. 4-bis, della legge n. 203 del 1982;
nonché, per quanto occorra, per l'annullamento e/o la disapplicazione parziale, previa sospensione anche con decreto cautelare ex art 56 c.p.a., nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, della “Determinazione n. 15” in data 15 aprile 2021 (R.G. n. 141 del 15 aprile 2021) del Comune di Gallio, concernente “ Concessione di n. 9 malghe comunali gravate da uso civico destinate all'alpeggio mediante licitazione privata, annate monticatorie 2021.2030. Determinazione di aggiudicazione ”, nella parte in cui ha assegnato in concessione la Malga RA VA alla ditta BI NO per 10 anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui il ricorrente chiede la sospensione dell’atto di aggiudicazione della concessione della malga alla ditta controinteressata, prospettando il grave pregiudizio alla situazione economica e lavorativa (familiare e dei dipendenti) che deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato, anche con richiamo a quanto rappresentato nella relazione tecnico agronomica depositata in giudizio;
Sentito informalmente il Comune di Gallio, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 56;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare monocratica;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 giugno 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso il giorno 28 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO