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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/11/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4553/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Via Principe di Piemonte n. 53, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Costantino Guido che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
MA NO - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
rimanere iscritta negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli per gli anni 2019 e 2021; -
Annullare i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole impugnate per gli
stessi anni nonché la reiezione resa dall sia in primo grado che in secondo grado;
- CP_1
Dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 853,94 richiesta quale indebita
percezione dell'indennità disoccupazione per il 2019 ed ordinarne la restituzione all'avente
diritto essendo la stessa già stata trattenuta dall'ente previdenziale;
- Condannare l al CP_1
pagamento delle spese e competenze di lite, da dichiararsi provvisoriamente a carico dello
Stato in ragione all'ammissione al gratuito patrocinio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, rigettare
la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese,
diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell con cui l aveva disconosciuto 51 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019 CP_1
CP_ e 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2021; che l aveva chiesto anche la restituzione della somma di €. 853,94 per indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019; che aveva lavorato per le giornate indicate nei periodi 29.10.2019/31.12.2019 e 19.5.2021/30.10.2021 per l'azienda agricola “Valle Crati”
di AR ER;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che i
CP_ provvedimenti dell erano illegittimi poiché non motivati e, comunque, perché l'attività
lavorativa era stata effettivamente espletata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati” di AR ER;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
La prova indicata, si aggiunge, non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall . CP_1
Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi sono stati il padre ( ) e l'ex Persona_1
CP_ marito ( che ha affermato di avere una causa contro l per cancellazione CP_2
delle giornate agricole) della ricorrente, sicché le loro dichiarazioni debbono sottoporsi a più
rigoroso vaglio critico.
Deve rilevarsi che il teste ha affermato il periodo di lavoro della ricorrente da Pt_1
settembre a dicembre 2019 e da maggio a dicembre 2021, in senso sostanzialmente conforme a quanto dichiarato dal teste e, tuttavia, in senso non coincidente con CP_2
quanto affermato in ricorso, secondo cui la ricorrente aveva lavorato nel periodo
29.10.2019/31.12.2019 e 19.5.2021/30.10.2021 (tale dato temporale pare evincibile anche dalle comunicazioni di assunzione e dalle buste paga allegate in atti da parte ricorrente).
Deve poi evidenziarsi che il teste riferisce che la squadra di lavoro cambiava (La Pt_1
squadra cambiava, poteva capitare 3/4 giorni di fila la stessa squadra, poi si cambiava secondo le esigenze), mentre il teste riferisce che la squadra non cambiava (La CP_2
squadra non cambiava, poteva succedere che subentrava qualcuno ma bene o male eravamo quelli), evidenziandosi peraltro che il teste afferma di non ricordare i nomi CP_2
degli altri dipendenti posti nella stessa squadra, con cui pur assume di aver lavorato per lungo periodo di tempo, ad eccezione dell'ex suocero.
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge,
non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni,
3 anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa
- la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” di
AR ER in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez.
Lav. 15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni effettivamente nella disponibilità dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate, la totale inadempienza per gli obblighi contributivi e l'antieconomicità (per oltre €. 3.500.000,00)
dell'attività asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa,
afferente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per due annualità ex art. 5, comma
1, D.M. 55/2014) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4553/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Bisignano, Via Principe di Piemonte n. 53, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Costantino Guido che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A
presso l'ufficio legale dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e CP_1
MA NO - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a
rimanere iscritta negli elenchi annuali dei lavoratori agricoli per gli anni 2019 e 2021; -
Annullare i provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole impugnate per gli
stessi anni nonché la reiezione resa dall sia in primo grado che in secondo grado;
- CP_1
Dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 853,94 richiesta quale indebita
percezione dell'indennità disoccupazione per il 2019 ed ordinarne la restituzione all'avente
diritto essendo la stessa già stata trattenuta dall'ente previdenziale;
- Condannare l al CP_1
pagamento delle spese e competenze di lite, da dichiararsi provvisoriamente a carico dello
Stato in ragione all'ammissione al gratuito patrocinio …”.
1 Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, rigettare
la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con vittoria di spese,
diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando che aveva ricevuto provvedimenti
CP_ dell con cui l aveva disconosciuto 51 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2019 CP_1
CP_ e 102 giornate di lavoro agricolo per l'anno 2021; che l aveva chiesto anche la restituzione della somma di €. 853,94 per indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019; che aveva lavorato per le giornate indicate nei periodi 29.10.2019/31.12.2019 e 19.5.2021/30.10.2021 per l'azienda agricola “Valle Crati”
di AR ER;
che i ricorsi amministrativi non avevano avuto esito positivo;
che i
CP_ provvedimenti dell erano illegittimi poiché non motivati e, comunque, perché l'attività
lavorativa era stata effettivamente espletata. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati” di AR ER;
che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'esito della prova testimoniale assunta la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
La prova indicata, si aggiunge, non può consistere nella documentazione proveniente dal datore di lavoro, che costituisce l'oggetto del disconoscimento operato dall . CP_1
Ciò posto, occorre evidenziare che i testi escussi sono stati il padre ( ) e l'ex Persona_1
CP_ marito ( che ha affermato di avere una causa contro l per cancellazione CP_2
delle giornate agricole) della ricorrente, sicché le loro dichiarazioni debbono sottoporsi a più
rigoroso vaglio critico.
Deve rilevarsi che il teste ha affermato il periodo di lavoro della ricorrente da Pt_1
settembre a dicembre 2019 e da maggio a dicembre 2021, in senso sostanzialmente conforme a quanto dichiarato dal teste e, tuttavia, in senso non coincidente con CP_2
quanto affermato in ricorso, secondo cui la ricorrente aveva lavorato nel periodo
29.10.2019/31.12.2019 e 19.5.2021/30.10.2021 (tale dato temporale pare evincibile anche dalle comunicazioni di assunzione e dalle buste paga allegate in atti da parte ricorrente).
Deve poi evidenziarsi che il teste riferisce che la squadra di lavoro cambiava (La Pt_1
squadra cambiava, poteva capitare 3/4 giorni di fila la stessa squadra, poi si cambiava secondo le esigenze), mentre il teste riferisce che la squadra non cambiava (La CP_2
squadra non cambiava, poteva succedere che subentrava qualcuno ma bene o male eravamo quelli), evidenziandosi peraltro che il teste afferma di non ricordare i nomi CP_2
degli altri dipendenti posti nella stessa squadra, con cui pur assume di aver lavorato per lungo periodo di tempo, ad eccezione dell'ex suocero.
Le testimonianze sono dunque profondamente incerte e tali per cui - se pur, si aggiunge,
non possono ravvisarsi i presupposti per l'affermazione della falsità delle dichiarazioni,
3 anche in ragione del tempo trascorso tra il periodo indicato dai testi e la testimonianza resa
- la pretesa azionata in giudizio non può dirsi confermata.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” di
AR ER in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez.
Lav. 15702/2004; Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni effettivamente nella disponibilità dell'azienda, la sproporzione delle giornate lavorative dichiarate, la totale inadempienza per gli obblighi contributivi e l'antieconomicità (per oltre €. 3.500.000,00)
dell'attività asseritamente svolta.
La domanda deve dunque rigettarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (secondo il valore effettivo della causa,
afferente all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per due annualità ex art. 5, comma
1, D.M. 55/2014) come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ rigetta la domanda;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.310,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 17.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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