Sentenza 6 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/07/2025, n. 5971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5971 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05971/2025REG.PROV.COLL.
N. 07708/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7708 del 2024, proposto da:
EN PR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Liegi, n. 32;
contro
TO Servizi Energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Stralcio, n. 12557/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del TO Servizi Energetici - GSE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° luglio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Marcello Clarich e Adriana Amodeo in dichiarata delega di Arturo Cancrini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - La società appellante EN PR s.p.a. è titolare di un impianto idroelettrico sito nel Comune di Crodo (VB), che nel 2007 otteneva la qualifica IAFR (Impianti alimentati da fonti rinnovabili) a seguito di un intervento di rifacimento parziale, mentre dal 2009 beneficia degli incentivi riconosciuti dapprima come certificati verdi e, dal 2016, sotto forma di tariffa incentivante.
La misura dell’energia incentivata è calcolata da EN PR s.p.a. sulla base del seguente algoritmo:
Ei = D * [(Ea - Es) + K (f + g) * Es]
dove: EI = energia elettrica incentivata all’intervento effettuato;
Ea = produzione annua netta ovvero producibilità attesa;
Es = media della produzione netta degli ultimi dieci anni utili precedenti l’intervento;
f = coefficiente di utilizzazione dell’impianto;
g = coefficiente di graduazione dei costi (impianto elettrico);
D = coefficiente di gradazione di cui all’art. 21, commi 5 e 6, decreto del Ministero dello sviluppo economico, 18 dicembre 2008.
Il coefficiente di utilizzazione dell’impianto “k” è ricavato sulla base del numero di ore di utilizzazione di riferimento storico dell’impianto, “Ns”.
La variabile “Ns” è calcolata tenendo conto del valore “Pp”, potenza nominale delle turbine appartenenti all’impianto prima del rifacimento parziale, e del valore “Es”, produzione storica netta.
Con nota del 2 maggio 2018 il GSE comunicava all’attuale ricorrente l’avvio di un procedimento di controllo con sopralluogo.
In sede di sopralluogo, in data 9 maggio 2018, veniva chiesta alla società documentazione integrativa, fra cui: “ Foto delle targhe o documentazione riportante i dati caratteristici delle turbine installate prima dell’intervento di rifacimento ” (cfr. documento n. 4 prodotto dalla società ricorrente in primo grado).
Con nota in data 20 novembre 2018, il GSE sospendeva il procedimento e richiedeva la presentazione di osservazioni e documenti in relazione ai seguenti profili: (i) l’algoritmo di calcolo dell’energia immessa dall’impianto, collegato in alta tensione, non include le perdite di trasformazione, stimate nello 0,35% dell’energia; (ii) le utenze ausiliarie alimentate da punti di prelievo distinti dal punto di immissione sono stimate pari allo 0,01% dell’energia; (iii) l’energia netta incentivabile dovrebbe essere pertanto pari all’energia netta immessa in rete decurtata dello 0,36%, valore corrispondente alle perdite dei trasformatori e dei servizi ausiliari non autoalimentati; (iv) “ il verbale U.T.I.F. del 25 luglio 1988 riporta in allegato la Scheda n. 1 con la potenza delle turbine pre-intervento pari a 24,2 MW cadauna (marca Riva), che comporta un valore del parametro Pp pari a 48,4 MW e non 50 MW come indicato nella Relazione Tecnica di Riconoscimento ”; (v) il ricalcolo degli incentivi, riportato in una tabella, come risultante a seguito dell’aggiornamento della formula.
La richiesta veniva riscontrata in data 18 dicembre 2018 da EN PR s.p.a. che precisava: (i) “ come condiviso con RN (vedi allegato 5 del Codice di Rete), il punto di consegna dell’energia prodotta dalla centrale, è da considerarsi a monte del Trasformatore di proprietà del TO di Rete. Ne consegue che l’algoritmo per la definizione della energia immessa, non deve considerare le perdite forfettarie riconducibili alla presenza di suddetta macchina elettrica ”; (ii) “ la Scheda n. 1 da Voi indicata come allegata al Verbale UTIF del 25 luglio 1988 non è da intendersi come allegato del Verbale stesso, in quanto non riportante né timbro né data e non può quindi essere considerata come documento ufficiale. I dati di macchina riportati in tale scheda, inserita erroneamente tra la documentazione a suo tempo consegnata al GSE, non sono corrispondenti alle macchine idrauliche installate a Verampio prima del rifacimento. Si allega allo scopo dichiarazione VOITH, attuale detentore di tutte le attività della ex “Costruzioni Meccaniche Riva”, che attesta la correttezza del valore di 50 MW delle turbine ante rifacimento da noi a suo tempo indicato ”.
In data 19 febbraio 2019 veniva adottato il contestato provvedimento conclusivo del procedimento di controllo, nelle cui motivazioni il GSE concordava con le considerazioni dell’attuale appellante in merito alle perdite di trasformazione in alta tensione in ragione della particolare tipologia di connessione dell’impianto alla rete elettrica, mentre riteneva non superati i rilievi in ordine alla potenza delle turbine, in quanto la nota della Voith Hydro s.r.l. del 14 dicembre 2018 non era considerata idonea a superare quanto riportato nella scheda n. 1 della denuncia di officina presentata all’U.T.I.F.
Tenendo conto delle perdite degli ausiliari pari allo 0,01%, venivano rideterminati gli incentivi ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.M. 31 gennaio 2014 e si preannunciava il recupero degli importi erogati in eccesso, con riserva di ulteriori attività di controllo sull’impianto de quo .
2. - Avverso il menzionato provvedimento del 19 febbraio 2019 la ricorrente EN PR s.p.a. proponeva ricorso introduttivo dinanzi al T.a.r. Lazio, articolando le seguenti doglianze:
« I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento impugnato.
II. In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del d.lgs. 28/2001 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 nonies della l. n. 241/1990 - mancanza dei presupposti per esercizio di attività di annullamento in autotutela ».
3. - L’adito T.a.r., nella resistenza dell’intimato TO dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva il ricorso ritenendo infondate le censure sollevate.
4. - Con rituale atto di appello EN PR s.p.a. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« 1. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il primo motivo ricorso: “Eccesso di potere per difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento impugnato”.
2. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto il secondo motivo ricorso: “In via subordinata: violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del D.lgs. 28/2001 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 21 nonies della L.n. 241/1990 - mancanza dei presupposti per esercizio di attività di annullamento in autotutela”. ».
5. - Resisteva al gravame il TO dei Servizi Energetici - GSE s.p.a., chiedendone il rigetto.
6. - All’udienza pubblica del 1° luglio 2025 la causa passava in decisione.
7. - L’appello è infondato.
7.1. - Con il primo motivo di appello la società EN PR s.p.a. sostiene che il T.a.r. avrebbe mal ricostruito il contenuto della dichiarazione presentata in data 25 maggio 1988 da EN (a suo tempo titolare dell’impianto de quo ) ai fini della denuncia di officina di energia elettrica (cfr. documento n. 3 della produzione del GSE nel fascicolo di primo grado).
La censura non è meritevole di positivo apprezzamento.
Invero, diversamente dalla prospettazione della parte appellante, la scheda n. 1 allegata alla dichiarazione in esame, laddove menziona la “ potenza media ”, si riferisce inequivocabilmente ai soli dati di concessione, come correttamente evidenziato dal primo Giudice a pag. 6 della sentenza appellata (“… Dalla lettura di tale testo emerge con chiarezza che la potenza media si riferisce al contenuto della concessione e rappresenta un’informazione ulteriore e specifica rispetto ai dati di targa dell’impianto che devono essere indicati con riguardo ad ogni macchina ...”).
Inoltre, non è condivisibile l’affermazione in forza della quale, in mancanza di specifiche fotografie delle targhe apposte sulle turbine antecedentemente all’intervento di rifacimento parziale dell’impianto (peraltro ammessa dalla stessa EN PR), il GSE avrebbe dovuto ricavare i dati relativi alla potenza nominale pre-intervento delle turbine dalla dichiarazione resa dalla società Voith in data 14 dicembre 2018.
Al contrario, in considerazione della carenza di prove fotografiche in ordine ai dati di “ targa ”, correttamente il GSE ha ricavato il valore della potenza nominale pre-intervento di ciascuna turbina proprio dal documento nel quale un soggetto terzo, precipuamente incaricato, ha dato atto di aver riscontrato visivamente le caratteristiche dell’impianto, ovvero il verbale UTIF (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione) del 25 luglio 1988 nel quale il citato Ufficio ha attestato la correttezza dei dati indicati a suo tempo da EN nella propria denuncia di officina elettrica.
Ne consegue che i dati nominali “ di targa ” di ciascun gruppo di produzione - pari a 24,2 MW (e, quindi, a 12,1 MW per ciascuna turbina), per un totale di 48,4 MW di potenza nominale complessiva dell’impianto -, così come certificati dal verbale UTIF, costituiscono gli unici valori attendibili e verificati ai quali può essere parametrata l’erogazione delle tariffe incentivanti in favore della ricorrente.
Ne discende la piena legittimità dell’operato del GSE, che, una volta riscontrata l’inattendibilità dei dati dichiarati dalla società istante nella propria relazione tecnica ( rectius potenza nominale complessiva dell’impianto pari a 50 MW), ha proceduto a rideterminare la quota di energia incentivata da riconoscere alla stessa EN PR sulla base degli effettivi valori “ di targa ” della potenza nominale pre-intervento delle turbine attestati da un soggetto terzo ( i.e. l’UTIF) in contraddittorio con l’allora titolare dell’impianto EN.
Vanno parimenti disattese le critiche mosse dalla parte appellante (cfr. pagg. 7-10 dell’atto di appello) alla interpretazione, fatta propria dal primo Giudice, del valore probatorio della dichiarazione resa dalla Voith.
A tal riguardo, va evidenziato che le risultanze del verbale UTIF - così come correttamente rilevato dal TO nell’impugnato provvedimento del 19 febbraio 2019 - non possono essere in alcun modo superate dai contenuti della dichiarazione della società Voith, come pure pretenderebbe la ditta appellante.
E ciò a maggior ragione se si considera che tale dichiarazione (meramente unilaterale) del produttore non definisce puntualmente gli effettivi valori della potenza nominale pre-intervento delle turbine.
La società Voith, infatti, si è limitata a individuare possibili range di potenza nominale pre-intervento, indicando una fascia ricompresa tra i valori di 12,038 MW e di 12,5 MW per ciascuna turbina.
Tale circostanza esclude la pretesa idoneità della dichiarazione de qua a confermare il valore della potenza nominale pre-intervento dell’intero impianto in misura pari a 50 MW (indicata da EN PR nella propria relazione tecnica al momento della comunicazione di avvenuta entrata in esercizio dell’impianto a seguito dell’intervento di rifacimento parziale).
Invero, a fronte di detti ipotetici range di potenza, non si comprende su quali basi venga desunta la correttezza del valore di 12,5 MW, rispetto al valore di 12,1 MW ricavabile dalla citata scheda n. 1, i cui parametri - si ribadisce - sono stati confermati da un soggetto terzo (l’UTIF) in seguito a riscontri visivi in loco svolti in contraddittorio tra le parti nel corso del sopralluogo del 18 giugno 1988.
D’altra parte, il suddetto valore di 12,1 MW per ciascuna turbina certificato dall’UTIF rientra pienamente nelle fasce di potenza nominale dichiarate dalla stessa società Voith.
La dichiarazione del produttore, pertanto, non smentisce affatto le risultanze delle verifiche espletate dall’UTIF in data 18 giugno 1988.
In questi termini non utile è il resoconto della società Riva, operato dalla ditta appellante (cfr. pagg. 8 e ss. dell’atto di appello) nel tentativo di dimostrare l’equipollenza del contenuto della dichiarazione resa dalla Voith rispetto a quello di un rilievo fotografico dei dati di targa dell’impianto.
Come detto, infatti, ciò che rende irrilevante la dichiarazione della Voith è la mancata individuazione di un unico e concordante valore di potenza.
Nell’ambito del menzionato range di potenza, dunque, del tutto logicamente il GSE - in disparte l’assoluta non idoneità della dichiarazione Voith a prevalere, in termini probatori, sul contenuto del verbale UTIF - ha posto a fondamento del ricalcolo della quota di energia incentivata i valori “ di targa ” attestati dall’UTIF (48,4 MW in luogo dei 50 MW dichiarati nella relazione tecnica di EN PR), giusta anche il disposto di cui al paragrafo 1.1.3 (“ Potenza nominale dell’impianto ”) dell’Allegato A al D.M. 24 ottobre 2005 (recante: “ Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 ”), in forza del quale “ La potenza nominale dell’impianto è la somma aritmetica delle potenze nominali di targa delle turbine idrauliche utilizzate nello stesso espressa in MW ”.
Ne discende logicamente che, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la dichiarazione della Voith “… riporta un intervallo di potenza nominale di ciascuna turbina compreso tra un valore minimo e massimo, 12.038 e 12.500 kW. In assenza di un dato preciso di potenza nominale non si comprende perché nella formula di calcolo indicata nelle conclusioni del documento di cui si tratta (Pinst=12.5*4=50 MW) sia stato indicato il valore massimo del predetto intervallo …” (cfr. pag. 7 della sentenza appellata).
Non sono meritevoli di positivo apprezzamento neanche le argomentazioni della ricorrente secondo cui il dato di 12,5 MW per turbina sarebbe conforme “… alle prove a suo tempo eseguite in campo …” (cfr. pagg. 9 e 11 dell’atto di appello).
Se così fosse, la dichiarazione resa dalla Voith avrebbe indicato soltanto quel valore puntuale, non certo un mero range di potenza.
Il T.a.r. ha, dunque, correttamente intrepretato la dichiarazione in esame, affermando l’insussistenza dei presupposti richiesti per disporre un incombente istruttorio, come pure preteso dalla società EN PR.
Di qui la legittimità dell’impugnato provvedimento GSE del 19 febbraio 2019.
Parimenti non condivisibili sono le deduzioni della ditta istante (cfr. pag. 10 dell’atto di appello) secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe “ confuso ” la ricorrente EN PR s.p.a. con la società EN TR s.p.a. (oggi E-TR s.p.a.), a suo tempo titolare dell’impianto “Verampio”.
Le statuizioni sub par. 2.3 della sentenza appellata, invero, non si riferiscono affatto alla ricorrente, bensì, come risulta sin dalla prima pagina della denuncia di officina elettrica (cfr. documento n. 3 della produzione del GSE nel fascicolo di primo grado), all’allora EN (Ente Nazionale per l’Energia Elettrica).
Tale è l’Ente che ha, per l’appunto, presentato la denuncia di officina elettrica dichiarando i dati (anche di potenza delle turbine) poi certificati dall’UTIF nel 1988, e che - come correttamente rilevato dal T.a.r. in sentenza - è “… titolare di poteri di attestazione con riguardo alle attività collegate al servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica e, pertanto, forma documenti che hanno rilievo privilegiato rispetto a dichiarazioni provenienti da un soggetto privato …” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).
L’odierna appellante, tuttavia, non ha mai ritualmente contestato, a mezzo di querela di falso, i dati a suo tempo forniti da EN.
Non è poi possibile aderire al ragionamento, svolto dalla ditta appellante, secondo cui “… dovrebbe essere riconosciuto rilievo privilegiato anche alla dichiarazione che EN PR ha fornito al GSE sia nel procedimento originario che in quello successivo …” (cfr. pag. 10 dell’atto di appello).
Invero, la società appellante, per sua stessa ammissione riportata appena due righe prima, “… non gestisce alcun servizio pubblico, essendo l’attività di produzione di energia elettrica un’attività di libero mercato …” (cfr. sempre pag. 10 dell’atto di appello).
Logica conseguenza è che le dichiarazioni della società istante mai potrebbero rivestire la fede privilegiata che connota, invece, quelle di EN nella sua qualità di gestore di un servizio pubblico.
È infatti oggettivo, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, che le dichiarazioni rese dai funzionari di un soggetto incaricato di un pubblico servizio (come appunto EN - Ente Nazionale per l’Energia Elettrica) formino piena prova fino a querela di falso.
Ne deriva l’infondatezza della doglianza.
Non merita adesione neanche la tesi di EN PR secondo cui la “potenza” (in MW) delle turbine indicata nella citata scheda n. 1 andrebbe intesa come la potenza “… che mediamente la turbina è in grado di generare …” e non già come la potenza nominale della turbina medesima (cfr. pag. 12 dell’atto di appello).
A deporre in senso contrario, invero, sono proprio i medesimi elementi che la società interessata tenta di addurre a sostegno del proprio assunto.
E infatti il verbale UTIF, alla sezione “ Descrizione dell’officina ”, richiedeva alla ditta esercente di indicare “ anche i dati di concessione [relativi all’officina idroelettrica, n.d.r.] e cioè portata, salto, potenza media ” (cfr. pag. 2, nota 1, del documento n. 3 della produzione del GSE nel fascicolo di primo grado).
È, dunque, di immediata evidenza come la precisazione della “ potenza media ” afferisse soltanto ai “ dati di concessione ”, fisiologicamente diversi e aggiuntivi rispetto a quelli relativi alla potenza nominale delle turbine (cfr. pag. 6 del documento n. 3 della produzione del GSE nel fascicolo di primo grado).
Non a caso, nella scheda n. 1 sono riportati distintamente i dati di concessione (tra cui la “ potenza media ”) e i valori “ di targa ” della potenza nominale delle turbine (cfr. pag. 6 del documento n. 3 della produzione del GSE nel fascicolo di primo grado).
Dunque, rispetto al dato indicato da EN e certificato dall’UTIF, correttamente il Giudice di primo grado ha ritenuto che “… Dalla lettura di tale testo emerge con chiarezza che la potenza media si riferisce al contenuto della concessione e rappresenta un’informazione ulteriore e specifica rispetto ai dati di targa dell’impianto che devono essere indicati con riguardo ad ogni macchina …” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Ne discende l’impossibilità di ricondurre alla nozione di “ potenza media ” il valore di 48,4 MW ricavabile dal verbale UTIF, riferito, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della appellante, alla potenza nominale complessiva dell’impianto “Verampio”.
È, pertanto, del tutto scevro dai vizi dedotti dall’appellante EN PR il dictum del T.a.r. nella parte in cui evidenzia che “… In assenza di ulteriori precisazioni, l’indicazione pura e semplice del valore di potenza delle turbine deve intendersi riferito alla potenza “di targa” (scheda 1, foglio 1 di 2, sezione 1 “Gruppi generatori), ovverosia alla potenza “massima” o “di picco” espressa in kW che, facendo parte delle indicazioni della marcatura che “ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile”, serve a contraddistinguere il generatore (Direttiva 2006/42/CE, par. 3.6.2) ” (cfr. pag. 8 della sentenza).
Ancora, al fine di sostenere che i dati contenuti nella scheda n. 1 sarebbero riferibili alla potenza media delle turbine e non alla potenza nominale, la società EN PR si dilunga nel riportare cifre ed equazioni da cui - a suo dire - emergerebbe un valore di potenza nominale pre-intervento di ciascuna turbina pari addirittura a 12,6 MW e, quindi, a 25,2 MW per ciascun gruppo di turbine e a 50,4 MW per l’intero impianto (cfr. pagg. 12-14 dell’atto di appello).
Sul punto, è sufficiente osservare che di tale valore di 12,6 MW (ricavato dalla società appellante) non è dato rinvenire alcun fondamento nella documentazione prodotta in giudizio dalla stessa EN PR, né, tanto meno, nella dichiarazione della società Voith, cui pure la stessa ditta ricorrente - come si è detto - tenta di attribuire un valore probatorio superiore al verbale UTIF redatto in contraddittorio tra le parti.
Del tutto condivisibilmente, quindi, il T.a.r. Lazio ha acclarato che “… l’elemento cruciale del nuovo calcolo proposto dalla ricorrente risulta sfornito di prova, rendendo il risultato raggiunto non verificabile ” (cfr. pag. 9 della sentenza appellata).
Ne deriva la reiezione del motivo di appello proposto, oltre all’infondatezza della richiesta formulata dalla ditta ricorrente di un approfondimento istruttorio.
Come è noto, infatti, i poteri istruttori del Giudice amministrativo non possono sopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, pena un’inammissibile violazione del disposto di cui agli artt. 2697 del codice civile e 64, comma 1, del codice del processo amministrativo e del principio di parità delle armi (cfr. art. 2, comma 1, del codice del processo amministrativo), comportando peraltro anche l’inammissibilità della censura ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2025, n. 2848: “… Le deduzioni di parte appellante, anche sotto tal profilo, non possono essere condivise dovendosi prendere atto di un preciso orientamento di questo Consiglio di Stato (sentenza n. 4171/2015) secondo cui "non può essere accolta una censura che non sia supportata da adeguato principio di prova; né in tal caso alle carenze probatorie può supplirsi con i poteri giudiziali istruttori, specie allorché, a sostegno del denunciato vizio di legittimità, vengano posti non dati più o meno circostanziati, ma notizie di stampa e, quindi, elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. Infatti, a fronte di un siffatto quadro di circostanze, non si può pretendere dal giudicante l’attivazione di incombenti istruttori ritenuti dallo stesso non necessari per ovviare alle deficienze della formulata denuncia". …”).
In sintesi deve osservarsi che:
i) la correttezza dei dati “ di targa ” relativi alla potenza nominale pre-intervento delle turbine, indicati nella scheda n. 1 allegata alla denuncia di officina elettrica presentata da EN, è stata riscontrata visivamente e certificata dall’UTIF nel corso del sopralluogo del 18 giugno 1988, costituendo, pertanto, parte integrante del verbale redatto da detto Ufficio e assumendone la medesima portata probatoria;
ii) la dichiarazione unilaterale del produttore Voith, resa in data 14 dicembre 2018, non è di per sé idonea a superare quanto accertato e verbalizzato - in contraddittorio tra le parti - nell’ambito di detto sopralluogo;
iii) in ogni caso, i dati della potenza nominale ante intervento delle turbine ivi indicati, concretandosi in meri range di potenza e non in valori puntuali, non solo non possono prevalere su quanto riportato nella scheda n. 1 - e certificato da un soggetto terzo ( i.e. l’UTIF) -, ma nemmeno smentiscono le risultanze del verbale UTIF.
Ne consegue la piena legittimità della rideterminazione della quota di energia incentivata spettante alla ditta EN PR, disposta dal GSE con il provvedimento impugnato sulla base dell’effettivo valore della potenza nominale pre-intervento complessiva dell’impianto, pari a 48,4 MW ricavabili dal menzionato verbale UTIF.
Di qui l’insussistenza del dedotto difetto di istruttoria ascritto all’operato del TO e della pretesa erroneità dei presupposti di fatto e di diritto posti alla base del gravato provvedimento, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
7.2. - Parimenti insussistente è l’asserita violazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, denunciata dalla ditta ricorrente in via subordinata con il secondo motivo di appello.
In particolare, la società EN PR tenta di collocare l’esercizio, da parte del GSE, dei poteri di verifica e controllo ex art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 e artt. 1 e 4 del D.M. 31 gennaio 2014 (recante “ Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del TO dei Servizi Energetici GSE S.p.a. ”) entro l’alveo della categoria dell’autotutela.
Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, questo Collegio esclude che il GSE, pur avendo con il contestato provvedimento del 19 febbraio 2019 rimodulato la quota di energia incentivata da riconoscere alla stessa società istante, abbia fatto esercizio del potere di autotutela decisoria.
Invero, il provvedimento in questione è stato adottato dal TO all’esito dell’espletamento di un’attività di verifica e controllo posta in essere ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, in forza del quale “ L’erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, di competenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili che presentano istanza ” (comma 1).
Detta verifica ben può essere svolta dal GSE anche successivamente all’entrata in esercizio dell’impianto e comporta, in caso di riscontro di una violazione rilevante ai fini dell’erogazione degli incentivi, “… il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate …”, ovvero, in seguito alle modifiche apportate dalla legge n. 207/2017 (legge di bilancio per il 2018), “… la decurtazione dell’incentivo …” (comma 3).
Sul punto si rileva che il censurato provvedimento adottato dal GSE costituisce espressione di “… un potere immanente di verifica, accertamento e controllo volto ad acclarare lo stato dell’impianto e ad accertarne la corrispondenza rispetto a quanto dichiarato dall’interessato in sede di richiesta di ammissione . …” (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 21 marzo 2025, n. 2343), potere non soggetto a consumazione (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 12 giugno 2025, n. 5116), tenuto altresì conto che a fronte di una indebita percezione di un incentivo pubblico non può configurarsi alcun legittimo affidamento tutelabile (cfr. Cons. Stato, n. 2343/2025).
Ed ancora la giurisprudenza consolidata in materia esclude che l’esercizio di un potere quale quello concretizzatosi nel censurato provvedimento possa essere inquadrato nell’alveo dell’autotutela e rimarca come esso costituisca espressione del potere di verifica e controllo ex art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011, che il legislatore attribuisce al GSE in ragione del sorgere del rapporto incentivante e per tutta la durata di questo (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 17 febbraio 2025, n. 1288: “… Né poteva farsi questione di tardività della verifica del GSE, atteso che questi è titolare di un potere immanente di verifica della spettanza dei ridetti incentivi, potere la cui sussistenza è pienamente giustificata dalla mera pendenza del rapporto di incentivazione e che può essere esercitato per tutta la durata dello stesso; alcun affidamento legittimo e alcun atto di autotutela possono configurarsi in questo, come in casi simili, dove ad essere vagliati dall’amministrazione pubblica sono semplicemente, a posteriori, i requisiti di accesso al meccanismo incentivante . …”).
Viene pertanto in rilievo un “ atto vincolato di decadenza accertativa dell’assodata mancanza dei requisiti oggettivi condizionanti ab origine l’ammissione al finanziamento pubblico ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 16 aprile 2025, n. 3264 e Cons. Stato, Sez. II, 11 giugno 2025, n. 5028).
Ricorre viceversa un’ipotesi di autotutela laddove “… l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell’incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta …” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).
Nel caso di specie, diversamente da quanto asserito dalla parte appellante secondo cui il “… quadro documentale … era da più di dieci anni in possesso del GSE …” (cfr. pag. 15 dell’atto di appello), ciò non è accaduto.
Infatti, sin dall’avvio del rapporto di incentivazione il ST non aveva a disposizione tutti i dati necessari a ricavare il dato di potenza delle turbine.
Al contrario, come chiaramente dimostrato dal contenuto del verbale di sopralluogo del 9 maggio 2018, peraltro versato in atti nel corso del giudizio di primo grado proprio dalla stessa parte ricorrente sub documento n. 4, al paragrafo intitolato “ Documentazione integrativa richiesta da parte dei Verbalizzanti ”, soltanto a seguito del sopralluogo il TO ha ottenuto da EN PR la dichiarazione della Voith, a fronte della richiesta di ottenere:
« 5. Documentazione a supporto delle produzioni dichiarate nell’allegato 3 alla Relazione Tecnica di Riconoscimento. In particolare chiarimenti in merito al metodo di calcolo dei consumi ausiliari dell’impianto;
6. Foto delle targhe o documentazione riportante i dati caratteristici delle turbine installate prima dell’intervento di rifacimento ».
Pertanto, quanto necessario alla corretta identificazione dei dati caratteristici utili per la specifica determinazione della potenza nominale delle turbine installate prima dell’intervento di rifacimento, da cui dipende il ricalcolo dell’ammontare della tariffa incentivante, deriva da documenti mai prodotti dall’appellante all’atto della richiesta di accesso agli incentivi.
In ogni caso, considerata la non veridicità / falsa rappresentazione del dato di potenza dichiarato nella relazione tecnica presentata in sede di ottenimento della qualifica IAFR, va evidenziata la non rilevanza del profilo temporale invocato dalla ditta ricorrente, stante la pacifica applicazione, nella fattispecie per cui è causa, dell’art. 21- nonies , comma 2- bis , della legge n. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 27 giugno 2025, n. 5622 secondo cui “… Stante il chiaro tenore letterale dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 (“… I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 …”), ove la necessità del giudicato penale di condanna è riferita unicamente all’ipotesi di “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci”, la falsa rappresentazione dei fatti rileva (e legittima l’annullamento d’ufficio) in quanto tale, indipendentemente dal fatto che la stessa si sia tradotta in una condotta costituente reato e che l’esistenza di quest’ultimo sia stata accertata, in sede penale, con sentenza definitiva (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25 marzo 2024, n. 2832: “… la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3940) non ha ritenuto necessario l’accertamento con sentenza passata in giudicato della falsa rappresentazione dei fatti, ciò essendo indispensabile solo per il caso di “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato” …”) . …”).
Se ne trae la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto dalla ditta ricorrente (cfr. pag. 16 dell’atto di appello), il GSE non ha affatto “ riesaminato ” la situazione esistente già al momento dell’ammissione al regime incentivante de quo , bensì ha proceduto alla rideterminazione dei benefici spettanti (e alla richiesta di recupero di quelli erogati in eccesso) in ragione di circostanze chiarite dalla società EN PR solo in sede di procedimento di controllo.
Non vi è stato, dunque, alcun illegittimo e intempestivo “ ripensamento ” del TO - tanto meno posto alla base dell’asserito provvedimento di secondo grado ipotizzato da EN PR - sulla documentazione prodotta dalla ricorrente al momento dell’intervento di rifacimento parziale sull’impianto, ma semplicemente l’ordinario esercizio dei poteri di controllo e verifica di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 28/2011 e al D.M. 31 gennaio 2014, pacificamente attivabili - come visto - nel corso dell’intera durata del rapporto incentivante.
In definitiva, non sussiste alcuna violazione del disposto dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 sostenuta dalla impresa appellante.
Di qui il rigetto anche del secondo motivo di appello.
8. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
9. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante EN PR s.p.a. al pagamento in favore del TO dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO