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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/06/2025, n. 3056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3056 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 14.04,1952, ivi residente in Parte_1 C.F._1
Corso delle Provincie n. 151, ed elettivamente domiciliata in via L. Rizzo, 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sileci, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- ATTRICE -
E
AVV. (Cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
nella qualità di curatore dell'eredità beneficiata di (cod. fisc. Parte_2 [...]
) nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il 22.11.2000), con studio in C.F._3
Catania, C.so Italia n. 244; quali eredi di Parte_2
nato a [...] il [...] (cod. tbc. ), residente in Parte_3 CodiceFiscale_4
Catania, C.so della Provincie n. 78;
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_4 CodiceFiscale_5
in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 33 scala A int. 13;
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_5 CodiceFiscale_6
residente in [...]; (cod. fisc. , nata a [...] il [...], quale Parte_6 C.F._7
erede di , Persona_1
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._8
quale erede di , Persona_1
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_8 C.F._9
quale erede di , Persona_1
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], tutti quale Parte_9 C.F._10
erede di , (cod. fisc. ), nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_11
26.07.1937; quali eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in Viagrande il Persona_2
14.04.2011:
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_10 CodiceFiscale_12
in Viagrande, via Saugo n. 11;
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] residente in Parte_11 CodiceFiscale_13
Viagrande, via Saugo n. 11;
(cod. fisc. nato a [...] [...] e residente in Parte_12 CodiceFiscale_14
Tremestieri Etneo, via Nuovaluce n. 73 scala E;
(cod. fisc. nato a [...] il [...] e residente Parte_13 CodiceFiscale_15
in Tremestieri Etneo, via Nuovaluce n. 73 scala E;
(cod. fisc. nata a [...] il [...] e residente Parte_14 CodiceFiscale_16
in Catania, via Villini a mare n. 34 quale erede di , nata a [...] il Persona_3
06.09.1963 e deceduta In Catania il 08.02.2015; quali eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il Persona_4
27.01.2010:
nato a [...] il [...] e residente in [...], George Ellot Per_5 Parte_15
House — 169 Vauxhall Bridge Road 41 (cod. fisc. ); CodiceFiscale_17
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_16 CodiceFiscale_18
Catania, via Vitaliano Brancati n. 15;
2 quali eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il Persona_6
07.04.2012:
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_17 CodiceFiscale_19
15.08.1954 e residente in [...];
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_18 CodiceFiscale_20
in Catania, via Ardizzone Gioieni n. 36;
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2 CodiceFiscale_21
Catania, via Vitaliano Brancati n. 15
- CONVENUTI CONTUMACI –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo sia gli altri scritti difensivi ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catania, tutti i suddetti convenuti ed esponeva che, con compravendita del
08.05.1990 agli atti del notaio ai nn, 160417 di Repertorio e 17409 di Raccolta, Persona_7
l'attrice acquistava da potere dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Controparte_3 [...]
(nata a [...] il [...]) la piena proprietà del seguente immobile: locale sgombero, CP_4
adibito a garage, sito in Catania via Dalmazia n. 36, a piano seminterrato, di mq. 9 circa, confinante a sud — est con proprietà e portineria, a sud — ovest con portineria, a nord — ovest con Per_8
cortile, a nord — est con garage;
il tutto identificato nel NCEU di Catania alla pagina 45159, foglio
69/F, particella 18437 sub. 19, via Dalmazia n. 36, p. 1/SS, cat. C/2, cl. 7, mq. 9.
Riferiva poi che l'attrice si immetteva nel possesso del detto immobile godendone ininterrottamente sino al giorno di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
3 Rileva, tuttavia, che nel 2010 la apprendeva dall'avv. che il Parte_1 Controparte_1
bene immobile in questione si apparteneva a e che in realtà il bene oggetto della Parte_2
compravendita del 1990 non era quello da sempre posseduto dall'attrice, bensì un più piccolo locale di sgombero esistente, sempre nello stabile condominiale di via Dalmazia 36.
Aggiungeva che effettuate le opportune ricerche, si accertava che era Parte_2
proprietario di tre unità immobiliari nello stabile sito in Catania, via Dalmazia n. 36, e cioè: un garage censito in catasto al foglio 69, pari. 18437 sub. 24; un garage censito in catasto al foglio 69, part. 18437 sub. 21; un piccolo locale di sgombero censito in catasto al foglio 69, part. 18437 sub. 19. Si accertava pure che, nel 1986, il aveva ceduto a e il garage censito Pt_2 Persona_9 Persona_10
al foglio 69/f part. 18437 sub. 21 ma il bene veniva descritto nell'atto in maniera erronea, e cioè come
'locale sgombero, adibito a garage, sito in Catania, via Dalmazia n. 36, confinante a sud — est con proprietà e portineria;
a sud — ovest con portineria;
a nord — ovest con cortile;
a nord — Per_8
est con vano garage. Riportato al NCEU del Comune dl Catania alla partita 45159, foglio 69/f, particella 18437 sub, 19. Tale errore veniva ripetuto anche nella vendita del 1988, con la quale i coniugi e avevano trasferito il detto immobile ai coniugi e Per_9 Per_10 Controparte_3 [...]
ed in quella successiva del 1990 con la quale il bene in questione era entrato nel patrimonio CP_5
dell'attrice.
Rilevava al riguardo parte attrice che detto errore era stato determinato dal fatto che il come detto, era proprietario sia del subalterno 19 che del subalterno 21 e aggiungeva Pt_2
che quando il nel 1986, vendette a , l'immobile fu descritto come Pt_2 Per_11 Per_10
locale di sgombero, adibito a garage, con ciò intendendo chiaramente le parti compravendere il bene immobile che, per dimensioni e conformazione, fosse adibito a garage (e cioè quello di mq 16 erroneamente identificato con il subalterno 19 in luogo del subalterno 21). Conseguentemente parte venditrice ( immise gli — nel materiale possesso del subalterno 21 ed Pt_2 Per_9 Per_10
altrettanto fecero questi ultimi nel passaggio intermedio a favore dei coniugi — da CP_3 CP_5
ultimo questi ultimi vendendo all'attrice la quale — quindi — è nel pieno e pacifico Parte_1
godimento del detto immobile da oltre venti anni.
A sostegno di tale possesso evidenziava ancora parte attrice che, nei rendiconti condominiali spese ordinarie e straordinarie amministrazione dal 01.08.1990 al 31.07.1991 risultavano tra i
4 proprietari dei garages sia la sia il ma alla proprietà dell'attrice erano Parte_1 Pt_2
attribuiti millesimi generali 4,211 mentre alla proprietà del erano attribuiti millesimi Pt_2
generali 2,282.
Differenza di valori evidente ancora oggi negli ultimi bilanci consuntivi predisposti dall'amministratore condominiale.
Ne faceva discendere che alla proprietà della qualora oggetto della vendita fosse Parte_1
stato effettivamente il vano di sgombero di mq 9 e non quello (adibito a garage) di mq 16, sarebbe stato attribuito un valore millesimale minore rispetto a quello attribuito alla proprietà del
Ma nella realtà il vendette il vano di sgombero adibito a garage di mq 18, Pt_2 Pt_2
che però fu erroneamente identificato catastalmente nell'atto del 17.12.1988, e consegnò ai suoi danti causa il materiale possesso del detto bene, indentificato nel NCEU del Comune di Catania al foglio
69/f, particella 13437 sub, 21.
Formalmente, però, la situazione risultante dai registri immobiliari individua ancora attualmente quale proprietario del garage identificato con il subalterno 21 Parte_2
sebbene altra sia la situazione di fatto perché è la che possiede da oltre venti anni il Parte_1
suddetto bene immobile.
L'attrice, però, non potendo fondare il proprio diritto di proprietà sull'atto pubblico di compravendita in parola, ha dunque interesse a vedere riconosciuta la situazione di fatto esistente sull'immobile sito in via Dalmazia n. 36, al NCEU del Comune di Catania al foglio 69/f, particella
18437 sub. 21 e dunque a sentire affermare il di lei acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1159
c.c. ovvero, ed in subordine, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
In tal senso evidenziava ancora che la reale situazione di fatto non era neppure stata contestata dall'avv. e dal entrambi, infatti, erano stati Controparte_1 Parte_3
autorizzati a dare l'assenso alla rettifica nella intestazione dei dati relativi alle unità immobiliari iscritte al NCEU del Comune di Catania foglio 69/f part. 18437 sub. 19 e 21, onde intestare il sub. 21
a ed il sub. 19 agli eredi di ma a ciò non era stato possibile Parte_1 Parte_2
procedere perché sarebbe stato necessario rettificare anche gli atti di vendita intermedi.
Infine, osservava che la situazione dei luoghi era stata asseverata da un Tecnico, nominato dalla Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Catania, il quale, aveva appreso, da
5 informazioni assunte in loco, che l'attrice aveva da sempre posseduto il garage contraddistinto con il sub. 21 e mai quello figurante nel suo atto di acquisto (sub. 19) che, invece, è stato posseduto dagli eredi di Parte_2
Sulla scorta di quanto sopra l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare che Parte_1
possiede in maniera pacifica ed ininterrotta dal 08.05.1990 il bene immobile in Catania, via
[...]
Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21 Zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq 16, e per l'effetto dichiarare che la predetta attrice ha usucapito il bene in questione ai sensi dell'art. 1159 c.c. ovvero, ed in subordine, dell'art. 1158 c.c., nei confronti di tutti i convenuti e conseguentemente chiedeva di ordinare al Conservatore dei RR.II. di Catania di trascrivere la emananda sentenza ordinando altresì la cancellazione delle formalità esistenti sull'immobile oggetto di causa.
Sebbene ritualmente effettuata la notificazione dell'atto di citazione nessuno dei convenuti si costituiva, ivi compreso il curatore dell'eredità beneficiata di Parte_2
Instaurato quindi il contraddittorio, disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di alcuni convenuti, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, la causa - dopo alcuni differimenti - veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.2.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 e 1159 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
6 Sempre in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori nei convenuti meglio indicati in epigrafe, per come del resto confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ultraventennale versata in atti.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con una recentissima decisione, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis"
Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità
7 del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Con riguardo, poi, alla disposizione di cui all'art. 1159 c.c. che, come noto, disciplina l'usucapione speciale (o abbreviata) di beni immobili, la stessa dispone che l'acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di essi, non deriva dal mero possesso del bene unito al trascorrere di un certo periodo di tempo;
essendo invero anche necessario che il possesso del bene immobile sia stato acquistato in buona fede da persona diversa dal proprietario del bene medesimo, con un titolo idoneo ad operare il trasferimento, debitamente trascritto dal soggetto che acquista il possesso della cosa.
In relazione alla domanda attorea di usucapione abbreviata si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento in quanto risulta carente, a parere di questo decidente, dei predetti requisiti.
8 Il contratto di acquisto della come quelli dei di lei danti causa, non è titolo Parte_1
“idoneo a trasferire la proprietà” del garage de quo, dal momento che deve escludersi che tale contratto abbia formalmente avuto ad oggetto proprio quel garage del sub 21.
In tali circostanze non può asserirsi che il rogito di acquisto a favore della parte usucapente fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del garage di cui al sub n. 21, avendo la stessa parte attrice dichiarato in atti che il sub n. 21 non era stato oggetto dell'atto di acquisto della e dei di lei danti causa, e non era, quindi, compreso nel rogito dell'usucapente. Parte_1
La Suprema Corte, invero, ha chiarito (cfr. ex multis Cass. 10873/18), che il titolo deve contenere con esattezza, i limiti dell'oggetto del diritto acquistato a non domino, affinché, attraverso la necessaria trascrizione, i terzi siano posti in grado di conoscere la possibilità di acquisto per usucapione abbreviata mediante il possesso di buona fede dell'acquirente a non domino.
Ne deriva il rigetto di tale domanda attorea.
Tuttavia, dalla prova testimoniale espletata è, invero, emerso, in modo chiaro, che l'attrice ha posseduto l'immobile oggetto di causa per il ventennio richiesto dalla legge per l'usucapione ordinaria, per come concordemente riferito dai testimoni escussi, tutti assolutamente attendibili in quanto disinteressati e soprattutto a conoscenza dei fatti di causa, perchè uno – Dr. – Persona_12
era un tecnico nominato dal Tribunale di Catania (Volontaria Giurisdizione) per la verifica anche dell'immobile oggetto del presente giudizio;
un secondo - Dr. – Amministratore del Per_13
condominio ove è ubicato il garage oggetto di causa;
una terza teste – – venditrice, CP_5
precedente proprietaria del garage oggetto di domanda e dante causa della ed una Parte_1
quarta teste - – vicina di causa dell'attrice. Testimone_1
Il teste Dr. , nel rispondere positivamente all'articolato di prova n. 6 di cui alla Persona_12
memoria 183 6^ comma c.p.c. n. 2 di parte attrice, avente ad oggetto la circostanza che nell'anno
2010, su incarico del Tribunale di Catania, aveva effettuato un sopralluogo in Catania, via Dalmazia
n. 36, anche nel garage oggetto di causa, precisava di essere “…a conoscenza della circostanza secondo cui l'attrice fosse nella disponibilità del garage oggetto di causa in quanto in occasione delle operazioni peritali di cui mi sono occupato nella vicenda riferitami nell'articolato, ho dovuto procedere alla ispezione dei due locali garage che erano oggetto di quella controversia (di cui uno era appunto quello oggetto anche del presente
9 giudizio) e per effettuare le verifiche, come ho detto, ho dovuto fare accesso ai medesimi e la chiave per l'apertura del locale oggetto del presente giudizio mi venne fornita dall'attrice…”.
Anche il Dr. – amministratore del condominio in cui si trova il garage, nel Per_13
confermarne la veridicità, in risposta all'articolato di prova n. 5, inerente la circostanza che dal mese di maggio del 1990 ad oggi la aveva regolarmente pagato le spese di gestione Parte_1
condominiale ordinaria e straordinaria in base al valore millesimale attribuito al locale garage oggetto di domanda, asseriva che “…io ricopro la carica di amministratore del condominio all'interno del quale è ubicato il garage oggetto del presente giudizio sin dall'anno 2001 (o forse dal 2000 non ricordo perfettamente) e posso riferire che sin dal mio insediamento l'attrice ha sempre provveduto al regolare pagamento delle quote condominiali inerenti il garage in questione. Per quanto attiene al periodo antecedente all'anno 2001 posso solo riferire che il mio predecessore nella carica – Dr. – al momento del mio Pt_19
subentro mi consegnò tutta la documentazione inerente la situazione di ciascuno dei condomini e io potei verificare che le quote condominiali inerenti il garage oggetto del presente giudizio erano state regolarmente pagate dall'attrice…”.
Pure in tal senso erano le dichiarazioni rese dalla teste – – la quale interrogata CP_5
sull'articolato di prova sub 1 – riguardante il fatto che la medesima aveva venduto all'attrice il locale garage sito nel fabbricato condominiale in Catania, via Dalmazia n. 36, di mq. 16 circa, oggetto di usucapione – nel confermarne la veridicità riferiva che “…io e mio marito nell'anno 1990 vendemmo
l'immobile oggetto di causa alla , e stipulammo il relativo rogito innanzi ad un Notaio di Parte_1
cui non ricordo il nome…”.
Pure nella medesima direzione andavano le dichiarazioni della teste Testimone_1
la quale in risposta confermativa degli articolati di prova sub 2, 3 e 4 – aventi ad oggetto
[...]
sotto vari profili la circostanza che dal mese di maggio del 1990 l'attrice era nella piena disponibilità del garage che si trova nel cortile con accesso carrabile da via Dalmazia n. 36 ed è CP_6
l'ultimo sulla destra dando le spalle alla scivola di accesso al detto cortile oggetto di domanda -, dichiarava di conoscere “…tale circostanza in quanto io vivo in un appartamento sito al 5 piano dell'immobile condominiale di via Dalmazia n. 36 sin dal 1966 ed ho anche la proprietà di un garage che si trova nella opposta serie di garage frontistante quella in cui è ubicato il garage oggetto di causa. Ho sempre visto l'attrice entrare ed uscire da questo garage con la sua macchina…” rilevando ancora che “…Riconosco
10 nelle fotografie mostratemi il garage oggetto di causa. Su richiesta di chiarimento del Giudice preciso che per quanto è a mia conoscenza mai alcun terzo soggetto ha contestato all'attrice la disponibilità del garage oggetto di causa …”.
A conferma della fondatezza della domanda attorea, corroborata dalle dichiarazioni rese dal teste amministratore di condominio, depone anche la circostanza – documentata in atti dall'attrice – secondo cui, qualora oggetto della vendita fosse stato effettivamente il vano di sgombero di mq 9 e non quello (adibito a garage) di mq 16, sarebbe stato attribuito un valore millesimale minore rispetto a quello attribuito alla proprietà del e non viceversa come invece attestato anche Pt_2
dall'amministratore di condominio e dai documenti condominiali in atti.
In definitiva, anche dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice (oltrechè dalla copiosa documentazione versata in atti dall'attrice) è risultato che il potere sull'immobile da parte della
è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto Parte_1
quanto meno dal 1990; mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso e tale circostanza invero può ritenersi certamente idonea ad individuare in modo conducente l'elemento temporale cui ancorare il decorso del termine ventennale di possesso.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei
11 presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
Da quanto sopra discende che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Quanto sopra atteso anche che le parti convenute non hanno inteso resistere alla domanda attorea.
Al giorno della domanda (7.4.2021) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, iniziato nell'anno 1990, secondo quanto richiesto dagli artt. 1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà dell'immobile Parte_1
sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia
n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat.
C/2, Cl. 7, mq. 16.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza e la cancellazione delle formalità gravanti sull'immobile sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di
Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq. 16.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti attesa la non opposizione alla domanda attorea da parte di tutti i convenuti.
P. Q. M.
12 Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4944/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea di usucapione proposta ex art. 1159 c.c.;
DICHIARA, in accoglimento della domanda di usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., proposta da
(C.F. ), nata a [...] il 14.04,1952, ivi residente in Parte_1 C.F._1
Corso delle Provincie n. 151, che la medesima è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione nei confronti di tutti i convenuti, dell'immobile sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq. 16;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione delle formalità gravanti sull'immobile sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq. 16;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, il 11 Giugno 2025 IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_7
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Tribunale Dott. Salvatore
Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il 14.04,1952, ivi residente in Parte_1 C.F._1
Corso delle Provincie n. 151, ed elettivamente domiciliata in via L. Rizzo, 29, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sileci, da cui è rappresentata e difesa per procura come in atti
- ATTRICE -
E
AVV. (Cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2
nella qualità di curatore dell'eredità beneficiata di (cod. fisc. Parte_2 [...]
) nato a [...] il [...] e deceduto in Catania il 22.11.2000), con studio in C.F._3
Catania, C.so Italia n. 244; quali eredi di Parte_2
nato a [...] il [...] (cod. tbc. ), residente in Parte_3 CodiceFiscale_4
Catania, C.so della Provincie n. 78;
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_4 CodiceFiscale_5
in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 33 scala A int. 13;
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e Parte_5 CodiceFiscale_6
residente in [...]; (cod. fisc. , nata a [...] il [...], quale Parte_6 C.F._7
erede di , Persona_1
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Parte_7 C.F._8
quale erede di , Persona_1
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], Parte_8 C.F._9
quale erede di , Persona_1
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], tutti quale Parte_9 C.F._10
erede di , (cod. fisc. ), nata a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_11
26.07.1937; quali eredi di nato a [...] il [...] e deceduto in Viagrande il Persona_2
14.04.2011:
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_10 CodiceFiscale_12
in Viagrande, via Saugo n. 11;
(cod. fisc. ) nata a [...] il [...] residente in Parte_11 CodiceFiscale_13
Viagrande, via Saugo n. 11;
(cod. fisc. nato a [...] [...] e residente in Parte_12 CodiceFiscale_14
Tremestieri Etneo, via Nuovaluce n. 73 scala E;
(cod. fisc. nato a [...] il [...] e residente Parte_13 CodiceFiscale_15
in Tremestieri Etneo, via Nuovaluce n. 73 scala E;
(cod. fisc. nata a [...] il [...] e residente Parte_14 CodiceFiscale_16
in Catania, via Villini a mare n. 34 quale erede di , nata a [...] il Persona_3
06.09.1963 e deceduta In Catania il 08.02.2015; quali eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il Persona_4
27.01.2010:
nato a [...] il [...] e residente in [...], George Ellot Per_5 Parte_15
House — 169 Vauxhall Bridge Road 41 (cod. fisc. ); CodiceFiscale_17
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_16 CodiceFiscale_18
Catania, via Vitaliano Brancati n. 15;
2 quali eredi di , nata a [...] il [...] e deceduta in Catania il Persona_6
07.04.2012:
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_17 CodiceFiscale_19
15.08.1954 e residente in [...];
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_18 CodiceFiscale_20
in Catania, via Ardizzone Gioieni n. 36;
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2 CodiceFiscale_21
Catania, via Vitaliano Brancati n. 15
- CONVENUTI CONTUMACI –
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto si indicano le ragioni di fatto e di diritto della decisione, intendendosi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo sia gli altri scritti difensivi ed i verbali di causa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catania, tutti i suddetti convenuti ed esponeva che, con compravendita del
08.05.1990 agli atti del notaio ai nn, 160417 di Repertorio e 17409 di Raccolta, Persona_7
l'attrice acquistava da potere dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Controparte_3 [...]
(nata a [...] il [...]) la piena proprietà del seguente immobile: locale sgombero, CP_4
adibito a garage, sito in Catania via Dalmazia n. 36, a piano seminterrato, di mq. 9 circa, confinante a sud — est con proprietà e portineria, a sud — ovest con portineria, a nord — ovest con Per_8
cortile, a nord — est con garage;
il tutto identificato nel NCEU di Catania alla pagina 45159, foglio
69/F, particella 18437 sub. 19, via Dalmazia n. 36, p. 1/SS, cat. C/2, cl. 7, mq. 9.
Riferiva poi che l'attrice si immetteva nel possesso del detto immobile godendone ininterrottamente sino al giorno di notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
3 Rileva, tuttavia, che nel 2010 la apprendeva dall'avv. che il Parte_1 Controparte_1
bene immobile in questione si apparteneva a e che in realtà il bene oggetto della Parte_2
compravendita del 1990 non era quello da sempre posseduto dall'attrice, bensì un più piccolo locale di sgombero esistente, sempre nello stabile condominiale di via Dalmazia 36.
Aggiungeva che effettuate le opportune ricerche, si accertava che era Parte_2
proprietario di tre unità immobiliari nello stabile sito in Catania, via Dalmazia n. 36, e cioè: un garage censito in catasto al foglio 69, pari. 18437 sub. 24; un garage censito in catasto al foglio 69, part. 18437 sub. 21; un piccolo locale di sgombero censito in catasto al foglio 69, part. 18437 sub. 19. Si accertava pure che, nel 1986, il aveva ceduto a e il garage censito Pt_2 Persona_9 Persona_10
al foglio 69/f part. 18437 sub. 21 ma il bene veniva descritto nell'atto in maniera erronea, e cioè come
'locale sgombero, adibito a garage, sito in Catania, via Dalmazia n. 36, confinante a sud — est con proprietà e portineria;
a sud — ovest con portineria;
a nord — ovest con cortile;
a nord — Per_8
est con vano garage. Riportato al NCEU del Comune dl Catania alla partita 45159, foglio 69/f, particella 18437 sub, 19. Tale errore veniva ripetuto anche nella vendita del 1988, con la quale i coniugi e avevano trasferito il detto immobile ai coniugi e Per_9 Per_10 Controparte_3 [...]
ed in quella successiva del 1990 con la quale il bene in questione era entrato nel patrimonio CP_5
dell'attrice.
Rilevava al riguardo parte attrice che detto errore era stato determinato dal fatto che il come detto, era proprietario sia del subalterno 19 che del subalterno 21 e aggiungeva Pt_2
che quando il nel 1986, vendette a , l'immobile fu descritto come Pt_2 Per_11 Per_10
locale di sgombero, adibito a garage, con ciò intendendo chiaramente le parti compravendere il bene immobile che, per dimensioni e conformazione, fosse adibito a garage (e cioè quello di mq 16 erroneamente identificato con il subalterno 19 in luogo del subalterno 21). Conseguentemente parte venditrice ( immise gli — nel materiale possesso del subalterno 21 ed Pt_2 Per_9 Per_10
altrettanto fecero questi ultimi nel passaggio intermedio a favore dei coniugi — da CP_3 CP_5
ultimo questi ultimi vendendo all'attrice la quale — quindi — è nel pieno e pacifico Parte_1
godimento del detto immobile da oltre venti anni.
A sostegno di tale possesso evidenziava ancora parte attrice che, nei rendiconti condominiali spese ordinarie e straordinarie amministrazione dal 01.08.1990 al 31.07.1991 risultavano tra i
4 proprietari dei garages sia la sia il ma alla proprietà dell'attrice erano Parte_1 Pt_2
attribuiti millesimi generali 4,211 mentre alla proprietà del erano attribuiti millesimi Pt_2
generali 2,282.
Differenza di valori evidente ancora oggi negli ultimi bilanci consuntivi predisposti dall'amministratore condominiale.
Ne faceva discendere che alla proprietà della qualora oggetto della vendita fosse Parte_1
stato effettivamente il vano di sgombero di mq 9 e non quello (adibito a garage) di mq 16, sarebbe stato attribuito un valore millesimale minore rispetto a quello attribuito alla proprietà del
Ma nella realtà il vendette il vano di sgombero adibito a garage di mq 18, Pt_2 Pt_2
che però fu erroneamente identificato catastalmente nell'atto del 17.12.1988, e consegnò ai suoi danti causa il materiale possesso del detto bene, indentificato nel NCEU del Comune di Catania al foglio
69/f, particella 13437 sub, 21.
Formalmente, però, la situazione risultante dai registri immobiliari individua ancora attualmente quale proprietario del garage identificato con il subalterno 21 Parte_2
sebbene altra sia la situazione di fatto perché è la che possiede da oltre venti anni il Parte_1
suddetto bene immobile.
L'attrice, però, non potendo fondare il proprio diritto di proprietà sull'atto pubblico di compravendita in parola, ha dunque interesse a vedere riconosciuta la situazione di fatto esistente sull'immobile sito in via Dalmazia n. 36, al NCEU del Comune di Catania al foglio 69/f, particella
18437 sub. 21 e dunque a sentire affermare il di lei acquisto a titolo originario ai sensi dell'art. 1159
c.c. ovvero, ed in subordine, ai sensi dell'art. 1158 c.c..
In tal senso evidenziava ancora che la reale situazione di fatto non era neppure stata contestata dall'avv. e dal entrambi, infatti, erano stati Controparte_1 Parte_3
autorizzati a dare l'assenso alla rettifica nella intestazione dei dati relativi alle unità immobiliari iscritte al NCEU del Comune di Catania foglio 69/f part. 18437 sub. 19 e 21, onde intestare il sub. 21
a ed il sub. 19 agli eredi di ma a ciò non era stato possibile Parte_1 Parte_2
procedere perché sarebbe stato necessario rettificare anche gli atti di vendita intermedi.
Infine, osservava che la situazione dei luoghi era stata asseverata da un Tecnico, nominato dalla Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Catania, il quale, aveva appreso, da
5 informazioni assunte in loco, che l'attrice aveva da sempre posseduto il garage contraddistinto con il sub. 21 e mai quello figurante nel suo atto di acquisto (sub. 19) che, invece, è stato posseduto dagli eredi di Parte_2
Sulla scorta di quanto sopra l'attrice chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare che Parte_1
possiede in maniera pacifica ed ininterrotta dal 08.05.1990 il bene immobile in Catania, via
[...]
Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21 Zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq 16, e per l'effetto dichiarare che la predetta attrice ha usucapito il bene in questione ai sensi dell'art. 1159 c.c. ovvero, ed in subordine, dell'art. 1158 c.c., nei confronti di tutti i convenuti e conseguentemente chiedeva di ordinare al Conservatore dei RR.II. di Catania di trascrivere la emananda sentenza ordinando altresì la cancellazione delle formalità esistenti sull'immobile oggetto di causa.
Sebbene ritualmente effettuata la notificazione dell'atto di citazione nessuno dei convenuti si costituiva, ivi compreso il curatore dell'eredità beneficiata di Parte_2
Instaurato quindi il contraddittorio, disposta la rinnovazione dell'atto di citazione nei confronti di alcuni convenuti, concessi i termini ex art. 183 6^ comma c.p.c. per il deposito di memorie, la causa - dopo alcuni differimenti - veniva istruita a mezzo produzione documentale ed espletamento della prova per testi.
Terminata l'attività istruttoria il procedimento veniva rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.2.2025, all'esito della quale, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
L'attore ha proposto domanda di usucapione del diritto di proprietà di un immobile, ai sensi dell'art. 1158 e 1159 c.c..
Preliminarmente va evidenziato che la domanda attorea, è procedibile, in quanto, è stato, preventivamente, regolarmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 5 comma 1-bis D. Lgs.
4.3.2010 n. 28 definito con esito negativo (per come risulta dalla documentazione allegata all'atto di citazione).
6 Sempre in via preliminare, si deve osservare che parte attrice ha, correttamente, individuato i propri contraddittori nei convenuti meglio indicati in epigrafe, per come del resto confermato anche dalla relazione notarile ipocatastale ultraventennale versata in atti.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Com'è noto, ai fini dell'acquisto della proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione, i fatti costitutivi della configurabilità del possesso ad usucapionem, ai sensi dell'art. 1158
c.c., sono integrati dalla necessaria sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione del bene e tali da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus.
Ed infatti, la Suprema Corte, con una recentissima decisione, ha ribadito che “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena" ("ex plurimis"
Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass.n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio
1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).” (Ord. Sez. 6 n. 8866/2018).
Secondo consolidata giurisprudenza chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova rigorosa di tutti gli elementi costituitivi della detta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'“animus”, elemento quest'ultimo che può essere desunto, in via presuntiva, dal primo se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus; nella specie, quest'ultimo elemento poteva essere desunto in via presuntiva dal primo, essendo dimostrato lo svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, senza che fosse stato per contro provato che la disponibilità
7 del bene era stata conseguita dal XXXX mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale, ovvero in forza di una convenzione ad effetti obbligatori, in maniera da vincere la presunzione di possesso di cui al primo comma dell'art. 1141 c.c. (Cass. Sez. 2, 27/09/2017, n. 22667; Cass. Sez. 2,
11/06/2010, n. 14092; Cass. Sez. 2, 06/08/2004, n. 15145).” (Cassazione Sent. Sez. 2 n. 2054/2019).
In buona sostanza la giurisprudenza ha consolidato il principio che, ai sensi dell'art. 1141 comma 1 c.c., l'animus possidendi si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è escluso dalla consapevolezza del possessore di non avere un valido titolo che legittimi il potere, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Va ancora rilevato che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale, in tema di usucapione, l'assolvimento dell'onere probatorio gravante su chi invoca l'acquisto a titolo originario della proprietà, come detto, debba essere apprezzato con particolare rigore e ciò anche in correlazione con i precetti comunitari atteso che “…in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio della sussistenza dei presupposti per
l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (Cass. Civ. n. 3487 del 06/02/2019).
Con riguardo, poi, alla disposizione di cui all'art. 1159 c.c. che, come noto, disciplina l'usucapione speciale (o abbreviata) di beni immobili, la stessa dispone che l'acquisto a titolo originario della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di essi, non deriva dal mero possesso del bene unito al trascorrere di un certo periodo di tempo;
essendo invero anche necessario che il possesso del bene immobile sia stato acquistato in buona fede da persona diversa dal proprietario del bene medesimo, con un titolo idoneo ad operare il trasferimento, debitamente trascritto dal soggetto che acquista il possesso della cosa.
In relazione alla domanda attorea di usucapione abbreviata si ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento in quanto risulta carente, a parere di questo decidente, dei predetti requisiti.
8 Il contratto di acquisto della come quelli dei di lei danti causa, non è titolo Parte_1
“idoneo a trasferire la proprietà” del garage de quo, dal momento che deve escludersi che tale contratto abbia formalmente avuto ad oggetto proprio quel garage del sub 21.
In tali circostanze non può asserirsi che il rogito di acquisto a favore della parte usucapente fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del garage di cui al sub n. 21, avendo la stessa parte attrice dichiarato in atti che il sub n. 21 non era stato oggetto dell'atto di acquisto della e dei di lei danti causa, e non era, quindi, compreso nel rogito dell'usucapente. Parte_1
La Suprema Corte, invero, ha chiarito (cfr. ex multis Cass. 10873/18), che il titolo deve contenere con esattezza, i limiti dell'oggetto del diritto acquistato a non domino, affinché, attraverso la necessaria trascrizione, i terzi siano posti in grado di conoscere la possibilità di acquisto per usucapione abbreviata mediante il possesso di buona fede dell'acquirente a non domino.
Ne deriva il rigetto di tale domanda attorea.
Tuttavia, dalla prova testimoniale espletata è, invero, emerso, in modo chiaro, che l'attrice ha posseduto l'immobile oggetto di causa per il ventennio richiesto dalla legge per l'usucapione ordinaria, per come concordemente riferito dai testimoni escussi, tutti assolutamente attendibili in quanto disinteressati e soprattutto a conoscenza dei fatti di causa, perchè uno – Dr. – Persona_12
era un tecnico nominato dal Tribunale di Catania (Volontaria Giurisdizione) per la verifica anche dell'immobile oggetto del presente giudizio;
un secondo - Dr. – Amministratore del Per_13
condominio ove è ubicato il garage oggetto di causa;
una terza teste – – venditrice, CP_5
precedente proprietaria del garage oggetto di domanda e dante causa della ed una Parte_1
quarta teste - – vicina di causa dell'attrice. Testimone_1
Il teste Dr. , nel rispondere positivamente all'articolato di prova n. 6 di cui alla Persona_12
memoria 183 6^ comma c.p.c. n. 2 di parte attrice, avente ad oggetto la circostanza che nell'anno
2010, su incarico del Tribunale di Catania, aveva effettuato un sopralluogo in Catania, via Dalmazia
n. 36, anche nel garage oggetto di causa, precisava di essere “…a conoscenza della circostanza secondo cui l'attrice fosse nella disponibilità del garage oggetto di causa in quanto in occasione delle operazioni peritali di cui mi sono occupato nella vicenda riferitami nell'articolato, ho dovuto procedere alla ispezione dei due locali garage che erano oggetto di quella controversia (di cui uno era appunto quello oggetto anche del presente
9 giudizio) e per effettuare le verifiche, come ho detto, ho dovuto fare accesso ai medesimi e la chiave per l'apertura del locale oggetto del presente giudizio mi venne fornita dall'attrice…”.
Anche il Dr. – amministratore del condominio in cui si trova il garage, nel Per_13
confermarne la veridicità, in risposta all'articolato di prova n. 5, inerente la circostanza che dal mese di maggio del 1990 ad oggi la aveva regolarmente pagato le spese di gestione Parte_1
condominiale ordinaria e straordinaria in base al valore millesimale attribuito al locale garage oggetto di domanda, asseriva che “…io ricopro la carica di amministratore del condominio all'interno del quale è ubicato il garage oggetto del presente giudizio sin dall'anno 2001 (o forse dal 2000 non ricordo perfettamente) e posso riferire che sin dal mio insediamento l'attrice ha sempre provveduto al regolare pagamento delle quote condominiali inerenti il garage in questione. Per quanto attiene al periodo antecedente all'anno 2001 posso solo riferire che il mio predecessore nella carica – Dr. – al momento del mio Pt_19
subentro mi consegnò tutta la documentazione inerente la situazione di ciascuno dei condomini e io potei verificare che le quote condominiali inerenti il garage oggetto del presente giudizio erano state regolarmente pagate dall'attrice…”.
Pure in tal senso erano le dichiarazioni rese dalla teste – – la quale interrogata CP_5
sull'articolato di prova sub 1 – riguardante il fatto che la medesima aveva venduto all'attrice il locale garage sito nel fabbricato condominiale in Catania, via Dalmazia n. 36, di mq. 16 circa, oggetto di usucapione – nel confermarne la veridicità riferiva che “…io e mio marito nell'anno 1990 vendemmo
l'immobile oggetto di causa alla , e stipulammo il relativo rogito innanzi ad un Notaio di Parte_1
cui non ricordo il nome…”.
Pure nella medesima direzione andavano le dichiarazioni della teste Testimone_1
la quale in risposta confermativa degli articolati di prova sub 2, 3 e 4 – aventi ad oggetto
[...]
sotto vari profili la circostanza che dal mese di maggio del 1990 l'attrice era nella piena disponibilità del garage che si trova nel cortile con accesso carrabile da via Dalmazia n. 36 ed è CP_6
l'ultimo sulla destra dando le spalle alla scivola di accesso al detto cortile oggetto di domanda -, dichiarava di conoscere “…tale circostanza in quanto io vivo in un appartamento sito al 5 piano dell'immobile condominiale di via Dalmazia n. 36 sin dal 1966 ed ho anche la proprietà di un garage che si trova nella opposta serie di garage frontistante quella in cui è ubicato il garage oggetto di causa. Ho sempre visto l'attrice entrare ed uscire da questo garage con la sua macchina…” rilevando ancora che “…Riconosco
10 nelle fotografie mostratemi il garage oggetto di causa. Su richiesta di chiarimento del Giudice preciso che per quanto è a mia conoscenza mai alcun terzo soggetto ha contestato all'attrice la disponibilità del garage oggetto di causa …”.
A conferma della fondatezza della domanda attorea, corroborata dalle dichiarazioni rese dal teste amministratore di condominio, depone anche la circostanza – documentata in atti dall'attrice – secondo cui, qualora oggetto della vendita fosse stato effettivamente il vano di sgombero di mq 9 e non quello (adibito a garage) di mq 16, sarebbe stato attribuito un valore millesimale minore rispetto a quello attribuito alla proprietà del e non viceversa come invece attestato anche Pt_2
dall'amministratore di condominio e dai documenti condominiali in atti.
In definitiva, anche dalle dichiarazioni dei testimoni di parte attrice (oltrechè dalla copiosa documentazione versata in atti dall'attrice) è risultato che il potere sull'immobile da parte della
è stato esercitato sempre in modo assolutamente indisturbato, continuo e non interrotto Parte_1
quanto meno dal 1990; mai nessuno ebbe infatti a contestare il suddetto possesso e tale circostanza invero può ritenersi certamente idonea ad individuare in modo conducente l'elemento temporale cui ancorare il decorso del termine ventennale di possesso.
Ciò anche atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…Secondo la giurisprudenza di questa Corte, diversa è la regola probatoria nel processo penale e in quello civile: “nel primo vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (..); lo standard di certezza probabilistica in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa – statistica delle frequenze di classi di eventi, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternative) disponibili in relazione al caso concreto: nello schema generale della probabilità come relazione logica va determinata l'attendibilità dell'ipotesi sulla base dei relativi elementi di conferma” (Cass., sez. un.,
n. 582/2008). Standard probatorio della preponderanza della prova che vale anche in materia di usucapione, ove pure si sottolinea la necessità di rigore – anche alla luce della pronuncia della Corte Europea dei diritti
Per dell'uomo nel caso c. Regno Unito – nell'apprezzamento sul piano probatorio della sussistenza dei
11 presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà (Cass. 20539/2017)…” (cfr. sempre Cass. civ.
n.3487/2019).
Da quanto sopra discende che parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante e possono pertanto ritenersi provati, sulla base dell'istruttoria espletata, oltre alla sussistenza, nella fattispecie, dei requisiti della continuità ultraventennale, della non interruzione, della pacificità e pubblicità del possesso - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ. - sia l'elemento materiale, consistente nell'esercizio dei poteri di signoria sul bene corrispondenti a quelli derivanti dal diritto di proprietà, sia l'elemento psicologico, costituito dalla volontà dell'attore di comportarsi come proprietario del bene immobile oggetto di causa.
Quanto sopra atteso anche che le parti convenute non hanno inteso resistere alla domanda attorea.
Al giorno della domanda (7.4.2021) era dunque ampiamente maturato il ventennio di possesso ad usucapionem, iniziato nell'anno 1990, secondo quanto richiesto dagli artt. 1158 e ss. c.c..
La domanda avanzata da parte attrice merita pertanto di essere accolta e si deve quindi dichiarare che ha acquistato, per usucapione, la piena proprietà dell'immobile Parte_1
sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia
n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat.
C/2, Cl. 7, mq. 16.
Conseguentemente, va ordinata al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, l'annotazione della presente sentenza e la cancellazione delle formalità gravanti sull'immobile sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di
Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq. 16.
Sulle spese processuali
Le spese di lite possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti attesa la non opposizione alla domanda attorea da parte di tutti i convenuti.
P. Q. M.
12 Il Tribunale di Catania, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ed assorbita ogni diversa istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 4944/2021, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea di usucapione proposta ex art. 1159 c.c.;
DICHIARA, in accoglimento della domanda di usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c., proposta da
(C.F. ), nata a [...] il 14.04,1952, ivi residente in Parte_1 C.F._1
Corso delle Provincie n. 151, che la medesima è divenuta proprietaria, per intervenuta usucapione nei confronti di tutti i convenuti, dell'immobile sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq. 16;
ORDINA al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente, con esenzione dello stesso da ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza e la cancellazione delle formalità gravanti sull'immobile sito nel Comune di Catania, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune, via Dalmazia n. 36, censito nel NCEU del Comune di Catania al foglio 69 particella 18437 sub. 21, zona cens. 1, cat. C/2, Cl. 7, mq. 16;
RIGETTA ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, il 11 Giugno 2025 IL G.O.T. SALVATORE GENTILE ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011 E CP_7
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