Sentenza 29 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/06/2023, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/06/2023
N. 01595/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00412/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 412 del 2021, proposto da
UG LA IC, NN VI, rappresentati e difesi dall’avvocato Angela Lodato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cava de’ Tirreni, via Aniello Ferrigno n. 7/C;
contro
Comune di Cava de’ Tirreni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento di diniego dell’istanza di concessione in sanatoria prot. n. 11683 del 1° marzo 1995 ai sensi della Legge n. 724/1994, protocollo n. 84776 del 16 dicembre 2020, notificato in data 5 gennaio 2021;
dell’ordinanza n. 12 del 22 gennaio 2021, N. Rep. Gen. 33 del 22 gennaio 2021 di demolizione delle opere realizzate alla Via G. Cesaro n. 5, Cava de’ Tirreni, notificata il 26 gennaio 2021;
di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de’ Tirreni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato in data 4 marzo 2021 e depositato in data 16 marzo 2021, si impugnano il provvedimento n. 84776 del 16 dicembre 2020 di diniego della sanatoria richiesta il 1° marzo 1995 ai sensi della Legge n. 724/1994; l’ordinanza n. 12 del 22 gennaio 2021 di demolizione delle opere realizzate alla Via G. Cesaro 5, Cava dei Tirreni.
Deduce il LA IC UG di essere divenuto proprietario in data 3 dicembre 2015 del lotto unico – rappresentato da laboratorio al piano terra e abitazione al primo piano – in virtù di decreto di trasferimento all’esito della procedura esecutiva incardinata presso il Tribunale di NO ai danni di VI NN, debitore esecutato, e di aver intentato azione esecutiva finalizzata ad ottenere il rilascio della proprietà oggetto di trasferimento in suo favore ai danni dello stesso VI, che la occupava con il proprio nucleo familiare.
Allega di aver presentato istanza di riesame dinanzi al Tribunale di NO avverso l’ordinanza di convalida del sequestro preventivo del Tribunale di Nocera Inferiore di data 14 giugno 2016 ottenendone l’annullamento con conseguente restituzione del primo piano del fabbricato.
Rappresenta che il Comune di Cava de’ Tirreni, con l’ordinanza n. 109 del 31 ottobre 2016, oggetto di separato ricorso iscritto al numero di R.G. 148/2017, nel richiamare il verbale di sequestro del 1° giugno 2016, elevato dagli Agenti di P.M. a carico degli odierni ricorrenti per le opere abusive dagli stessi realizzate, ordinava al LA IC UG, quale proprietario, e al VI NN, quale committente, di sospendere immediatamente i lavori abusivi intrapresi e di demolire entro 90 giorni le opere abusive realizzate.
Aggiunge che in data 5 gennaio 2021 e in data 26 gennaio 2021 venivano notificati, rispettivamente, il provvedimento di diniego dell’istanza di concessione in sanatoria e l’ordinanza di demolizione qui impugnati.
Sottolinea, in particolare, che il provvedimento di diniego dell’istanza di sanatoria è basato sull’accertamento edilizio effettuato in data 1° giugno 2016, in occasione del quale si è riscontrata l’insussistenza della condizione ex lege dell’ultimazione dell’immobile alla data del 31 dicembre 1993, richiesta ai fini dell’assentibilità.
Si eccepisce il difetto di congrua motivazione in ragione del notevole lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive, posto che il verbale di sequestro e la consulenza tecnica di ufficio dimessi in atti dimostrano come l’immobile abusivo fosse stato realizzato già prima del 2000.
Si afferma che il provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento alle caratteristiche delle opere realizzate, alla tipologia e alla volumetria, limitandosi a discorrere in maniera generica di un contrasto di dette opere - non identificate - con la strumentazione urbanistica sia dell’epoca che attuale, senza indicare in cosa dette opere sarebbero in contrasto con la invocata e non meglio precisata strumentazione urbanistica.
Si evidenzia che l’Amministrazione ha omesso di considerare che:
- in data 31 maggio 1986 veniva depositata istanza di condono edilizio ai sensi della Legge n. 47/1985 avente ad oggetto il condono delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, per la realizzazione di un locale adibito ad autocarrozzeria sito al piano terra in via G. Cesaro n. 5 e per la quale, in data 13 giugno 2005, veniva rilasciata concessione edilizia in sanatoria;
- in data antecedente al 31 dicembre 1993 veniva realizzato in assenza di titoli abilitativi un manufatto in sopraelevazione sul preesistente locale, composto dalla sola pilastratura in c.a e solaio di copertura, delle dimensioni di mt. 10,00 x 10,00 ml e altezza al colmo di mt. 3.00 e sugli appoggi di mt 2,80;
- in data 7 settembre 1994 veniva eseguito accertamento edilizio, come da verbale di contravvenzione prot. n. 4193, con successiva notifica dell’ordinanza di demolizione n. 708/94 del 30 settembre 1994;
- in data 1° marzo 1995 veniva presentata istanza di condono ai sensi della Legge n. 724/1994, avente ad oggetto il condono delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo, consistenti nella sola pilastratura in c.a e solaio di copertura, con relativo progetto di completamento;
- in data 31 ottobre 1995 veniva richiesta dal Comune di Cava dei Tirreni integrazione documentale utile ai fini dell’istruttoria dell’istanza di condono;
- in data 30 dicembre 1996 veniva trasmessa la documentazione integrativa;
- in data 25 maggio 1998 l’ufficio Tecnico disponeva la riapertura dei termini inerenti all’istanza di condono per la presentazione di ulteriore documentazione integrativa;
- in data 5 gennaio 2021 veniva notificato il diniego e in data 26 gennaio 2021, l’ordinanza di demolizione.
Si deduce che alla data dell’accertamento edilizio, effettuato il 7 settembre 1994, il solaio di copertura del volume oggetto di condono era già presente, come si evince sia dalla documentazione fotografica del 30 dicembre 1995 a corredo dell’istanza di sanatoria ai sensi della Legge n. 724/1994, sia dal verbale di contravvenzione del 7 settembre 1994.
Si aggiunge che il manufatto, seppur non totalmente rifinito, si presentava già al rustico con relativo solaio di copertura completato, definendo sia l’ingombro della struttura che il volume esprimibile del manufatto abusivo, affermando quindi che sussistono i presupposti per la definizione dell’istanza di condono per le opere realizzate in conformità al progetto di completamento presentato a corredo dell’istanza stessa; mentre per le opere realizzate in difformità a tale progetto, se ne deduce la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione delle stesse sia al momento dell’accertamento, sicché le stesse risulterebbero suscettibili di sanatoria a seguito di presentazione di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36, comma 1, D.P.R. 380/2001.
In conclusione, si deduce che le opere contestate al 31 dicembre 1993 erano strutturalmente ultimate a rustico e che le difformità riscontrate sono assentibili, alla luce della strumentazione urbanistica vigente, con istanza di accertamento di conformità ex art 36.
Si è costituito il Comune resistente deducendo che nel corso di un primo sopralluogo del 7 settembre 1994, eseguito sul fondo all’epoca di proprietà di VI NN, i tecnici comunali accertavano la realizzazione, in assenza di concessione edilizia, di una sopraelevazione a una struttura preesistente, composta da soli pilastratura e cassatura in legno di un solaio non gettato, sicché veniva ingiunta la demolizione delle opere, con ordinanza del 30 settembre 1994 (inoppugnata), che rimaneva inottemperata.
Ha rappresentato che il ricorrente VI NN, in data 1° marzo 1995, presentava domanda di condono per la sanatoria delle opere così descritte: “ un appartamento per la sola parte strutturale situato al 1° piano di un fabbricato ”, allegando alla domanda rilievi fotografici diversi da quelli effettuati dagli agenti accertatori all’atto dell’accertamento edilizio del 1994, nei quali figurava il solaio di copertura (armato), ma non le tompagnature dell’immobile.
Ha dedotto che ciò dimostra come i lavori all’immobile siano proseguiti, in violazione dei sigilli apposti nel 1994, aggiungendo che, in data 1° giugno 2016, i tecnici comunali, assistiti dal Comando di Polizia Locale, si recavano nuovamente sui luoghi e accertavano il completamento della struttura con ricavo di un’unità abitativa composta da cucina, pranzo, soggiorno, disimpegno, due camere da letto e due bagni, con balconi lungo i prospetti, infissi, finestre, balconi e scala di collegamento, il tutto comportante modifiche dei volumi e della sagoma, e pertanto veniva emessa l’ordinanza di demolizione nei confronti di entrambi gli odierni ricorrenti.
Ha allegato che l’ordinanza suddetta veniva impugnata con ricorso avente numero di R.G. 578/2020, definito con sentenza di improcedibilità n. 1343/2021, essendo sopraggiunti provvedimenti ulteriori, oggetto dell’odierna impugnativa, emessi all’indomani del diniego di condono: invero l’ufficio condono, frattanto edotto degli ulteriori abusi, istruiva l’istanza di condono e con nota del 27 ottobre 2020 comunicava ai ricorrenti, ai sensi dell’art. 10 bis legge n. 241/1990, le ragioni ostative all’assentibilità, ravvisate nella mancata ultimazione del manufatto abusivo alla data del 31 dicembre 1993 e nell’esecuzione di ulteriori opere abusive, di trasformazione strutturale, e successivamente concludeva il procedimento di condono, respingendo l’istanza per le ragioni preannunciate, non superate dagli scritti partecipativi.
Ha aggiunto che al diniego definitivo, ha fatto seguito l’ordinanza reiterata di demolizione, emessa ai soli fini demolitori.
Ha eccepito che “ il tempo non sana l’abuso ” e che in ogni caso l’ordinanza, emessa dopo il diniego di condono, ha costituito un atto dovuto e vincolato una volta accertata l’insanabilità degli abusi; che il diniego reca in sé la descrizione puntuale dell’immobile oggetto dell’istanza, riprendendo gli elementi descrittivi e identificativi della res abusiva dalla stessa domanda presentata da VI NN; che la descrizione precisa dello stato dei luoghi risultante dal verbale di accertamento edilizio e sequestro del 7 settembre 1994, suffragata dai rilievi fotografici eseguiti a quella data, attesta incontrovertibilmente che a quell’epoca il manufatto risultava tutt’altro che ultimato, essendo visibile l’esecuzione di lavori in fase iniziale, posto che l’ultimazione delle opere coincide con l’esecuzione del c.d. “rustico”, riferita al completamento di tutte le strutture essenziali, tra le quali vanno annoverate le tamponature esterne.
Ha evidenziato che vi è un’ulteriore, autonoma ragione ostativa all’assentibilità, cioè la prosecuzione abusiva dei lavori e l’esecuzione di opere che hanno, comunque, alterato la consistenza originaria del manufatto, neanche ultimato alla data della domanda.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 20 giugno 2023 ed è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Come è noto, l’art. 39, comma 1, della Legge n. 724/1994 stabilisce che il condono edilizio è assentibile per le opere abusive che “ risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 ”.
Con riferimento al concetto di ultimazione occorre richiamare l’art. 31 della Legge n. 47/1985, secondo cui: “ ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente, si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, esse siano state completate funzionalmente ”.
Tanto premesso, nel caso di specie, non sono condivisibili le allegazioni dei ricorrenti secondo cui l’immobile risultava ultimato alla data del 31 dicembre 1993, essendo i successivi interventi riconducibili alla categoria delle opere di mero completamento.
Risulta, invece, fondata l’eccezione formulata dal Comune, secondo cui alla suddetta data l’immobile non risultava completato almeno al rustico, in quanto adeguatamente sostenuta dalla documentazione prodotta dall’amministrazione e in particolare dall’accertamento contenuto negli atti di polizia relativi alla constatazione della situazione di fatto dell’immobile.
La difesa dei ricorrenti appare insufficiente a confutare tali rilievi, avendo peraltro ammesso che dopo l’istanza di condono sono state realizzate sull’immobile diverse ulteriori opere.
Né rileva, rispetto a queste ultime, l’eventuale loro assentibilità, alla luce della strumentazione urbanistica vigente, con istanza di accertamento di conformità ex art 36 D.P.R. 380/2001, che non risulta, in ogni caso, depositata.
La giurisprudenza ha chiarito che “ La nozione di opera ultimata ai fini della fruibilità del condono presuppone lo stato di "rustico" della stessa, termine con il quale si intende che essa è completa di tutte le strutture essenziali, necessariamente comprensiva della copertura e delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili ancorché mancante delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne). Si tratta del c.d. criterio "strutturale", applicabile nei casi di nuova costruzione, in contrapposizione a quello "funzionale", che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale ” (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. II, 15.02.2021, n. 1403).
In materia di abusi edilizi, l’onere della prova dell’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria atteso che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare (C.G.A.R.S. 23.04.2021 n. 358; Cons. St. VI, 2689/2021), ma nel caso tale prova non risulta resa.
L’ingiunzione di demolizione di un manufatto abusivo, emessa successivamente all’adozione di un diniego di concessione edilizia in sanatoria, costituisce atto vincolato e meramente consequenziale nell’ambito di un procedimento sanzionatorio sostanzialmente unitario.
Quanto alla motivazione, il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto della p.a., riconducibile ad esercizio di potere vincolato, in mera dipendenza dall’accertamento dell’abuso e della riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie di illecito previste dalla legge; ciò comporta che il provvedimento sanzionatorio non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera descrizione e rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né è necessaria una previa comparazione dell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso, che è in re ipsa , con l’interesse del privato proprietario del manufatto; e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, ove il medesimo non sia stato oggetto di sanatoria in base agli interventi legislativi succedutisi nel tempo (T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 09/07/2021, n. 4769).
Nel caso in esame il riferimento al rigetto della sanatoria è sufficiente a giustificare il consequenziale ordine demolitorio.
Conclusivamente, il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO