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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 5720/18
E' comparso, per i ricorrenti, l'avv. Pietro Speziale
Nessuno è comparso per le altre parti
Il difensore discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente pagina 1 di 12 TRA
in proprio e n.q., nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) C.F._1
in proprio e n.q., nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Speziale, C.F._2
presso il cui studio in Messina, via L. Manara n. 22 hanno eletto domicilio;
opponenti
Curatore del liquidazione (p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Messina, Torre Faro, Via Circuito – Capo Peloro Resort opponente contumace
E
, in persona del Direttore pro Controparte_2
tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso dal dott. Pasquale Anastasi, P.IVA_2
n.q. di funzionario delegato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, ed elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a opposto contumace
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 689/1981, la Controparte_3
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva),
[...] CP_1 Parte_1
e agivano in giudizio chiedendo l'annullamento delle
[...] Parte_2
ordinanze ingiunzioni nn. 18/472, 18/473, 18/474, 18/475, 18/476 e 18/477, emesse nei loro confronti dall' in data 03.10.2018, notificate in data Controparte_2
04.10.2018.
Rappresentavano che alla veniva ingiunto il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 19.381,90 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis, co.
2 del d.lgs. n. 181/2000, all'art. 3, co. 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n.
pagina 2 di 12 73/2002, all'art. 39, co. 1 e 2 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, all'art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 66/2003.
In particolare, le violazioni contestate riguardavano la mancata consegna alla lavoratrice di una copia della comunicazione di instaurazione Persona_1 del rapporto di lavoro (ordinanza n. 18/472), l'impiego della lavoratrice ER
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo
01.11.2008 – 10.06.2009 e per il periodo 01.10.2009 – 15.10.2009 (ordinanza n.
18/473), l'omessa registrazione della lavoratrice e la infedele ER
registrazione di dati relativi alla suddetta lavoratrice nel libro unico del lavoro, con conseguente determinazione di differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali
(ordinanze nn. 18/474 e 18/475), il superamento del limite della durata massima settimanale dell'orario lavorativo (ordinanze nn. 18/476 e 18/477).
Eccepivano, preliminarmente, la genericità della motivazione di cui al verbale unico di accertamento presupposto alle ordinanze opposte, il quale riportava informazioni errate con riferimento all'impiego della lavoratrice nel periodo ER
30.09.2008 – 18.05.2012, periodo nel quale la stessa non aveva potuto svolgere le 60 ore settimanali di lavoro contestate dall' , stante la sua assenza per malattia CP_2
e maternità.
Nel merito rilevavano che il verbale di accertamento, presupposto alle ordinanze opposte, non consentiva di comprendere i criteri utilizzati dall'ispettore per verificare il vincolo di subordinazione con riferimento alla lavoratrice la sua ER
mansione e il suo inquadramento.
Chiedevano, quindi, di dichiarare la nullità e/o illegittimità delle ordinanze impugnate e, conseguentemente, di dichiarare non dovute le somme richieste;
in via subordinata di rideterminare l'importo della sanzione quantificandola nel minimo edittale;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv.
Speziale.
pagina 3 di 12 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando le conclusioni di controparte. Controparte_2
Contestava la carenza di motivazione, eccepita dai ricorrenti, rilevando che le ordinanze opposte erano correttamente motivate alla stregua della legge n. 689/1981.
Nel merito, osservava che gli elementi di prova raccolti durante il procedimento di indagine avevano correttamente determinato l'ispettore a concludere nel senso della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato instaurato con la lavoratrice
ER
Con riferimento al superamento del limite di orario di lavoro straordinario settimanale, rilevava che la contestazione veniva sollevata sulla scorta delle dichiarazioni resa dalla lavoratrice escludendo il periodo in cui la stessa ER
era assente per malattia.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione e di confermare le ordinanze ingiunzioni;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 03.11.2022, dichiarato il fallimento della società ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, che proseguiva su impulso dei ricorrenti e che proponevano ricorso in riassunzione, regolarmente notificato Parte_1 Pt_2
alle altre parti.
All'udienza del 2 aprile 2025 – in cui subentrava la scrivente -, sentita la discussione, la causa veniva decisa contestualmente, con il deposito della motivazione.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia sia della Controparte_4
sia dell' .
[...] Controparte_5
Questi, infatti, dopo l'interruzione del giudizio, dichiarata in data 03.11.2022, non si presentavano all'udienza del 19.10.2023 fissata dal G.I. per la prosecuzione del giudizio, nonostante i ricorrenti e avessero regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
in data 09.03.2023, il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
pagina 4 di 12 Sul punto si precisa che l'evento interruttivo afferiva alla stante la Controparte_1 dichiarazione di fallimento della società, e non anche l' , Controparte_2 rispetto al quale la riassunzione va considerata “non modificativa”, essendo rimasto invariato il soggetto passivo del rapporto processuale.
Ciò premesso, si ritiene di potere richiamare il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in caso di riassunzione a norma dell'art. 303 c.p.c., sebbene non sia necessario il deposito di una nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, la mancata comparizione di una delle parti all'udienza fissata per la riassunzione determina la dichiarazione di contumacia della parte stessa, anche laddove questa si fosse costituita nella precedente fase del giudizio (Cass. civ. n. 19835/2018, Cass. civ. n.
24331/2008).
Va, tuttavia, precisato che quando la dichiarazione di contumacia colpisca la parte per la quale l'interruzione del processo e la sua riassunzione sia qualificabile come “non modificativa” – come nel caso di specie l' – le domande e le Controparte_2
eccezioni già proposte dalla stessa parte precedentemente non devono ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. Tali domande ed eccezioni, infatti, rimangono ferme anche laddove la parte non si costituisca dopo la riassunzione (cfr. Cass. civ. n. 24331/2008
e in senso conforme Cass. civ. ord. n. 10445/2019).
Con riferimento, in particolare, all' restano salve le domande Controparte_2
ed eccezioni sollevate con gli atti di causa precedenti alla riassunzione del giudizio, mentre deve considerarsi irrituale la comparsa conclusionale del 21.03.2025, depositata dall' contumace, successivamente Controparte_5 all'udienza di prima comparizione, alla quale questi non si presentava.
pagina 5 di 12 L'opposizione proposta da e è fondata per le Parte_2 Parte_1
ragioni di seguito esplicitate.
Va ritenuto privo di pregio il primo motivo di opposizione con cui i ricorrenti lamentavano il vizio di motivazione del verbale di accertamento, presupposto alle ordinanze ingiunzioni opposte.
In tema di accertamenti ispettivi in materia di previdenza sociale e lavoro, l'art. 13, co. 4, del d. lgs. 124/2004 stabilisce che il verbale unico di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido da parte del personale ispettivo, deve contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Il legislatore ha inteso, così, esplicitare gli elementi in cui si sostanzia la motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione elevato al datore di lavoro al termine della procedura ispettiva. La mancata specificazione di tali elementi, infatti, comporterebbe un pregiudizio per il trasgressore, il quale non sarebbe messo nella condizione di conoscere l'iter logico seguito dal personale ispettivo e, quindi, le ragioni della sanzione irrogatagli e spetta al Giudice adito in sede di impugnazione il compito di valutare, caso per caso, la sufficienza del corredo motivazionale a seconda delle violazioni contestate e dei suoi destinatari (cfr. Cass. civ. n. 22724/2013).
Nel caso in esame l'agente ispettore ha correttamente esposto le ragioni delle contestazioni mosse ai ricorrenti, tanto con riferimento agli esiti dettagliati pagina 6 di 12 dell'accertamento e all'indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati (cfr. pag.
3 verbale), quanto con riferimento alla diffida a sanare gli inadempimenti contestati
(cfr. pag. 6 verbale) e con riferimento agli strumenti di tutela disponibili al trasgressore (cfr. pag. 11 verbale).
Circa, in particolare, gli esiti dell'accertamento e l'indicazione delle fonti di prova – specificamente contestati dai ricorrenti – si osserva che l'ispettore riferiva che le indagini traevano origine dalla richiesta di intervento della lavoratrice ER
; che il verbale veniva emesso sulla scorta della documentazione inoltrata
[...]
dalla società e delle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori, dalle CP_1
quali emerge la mancata regolarizzazione della posizione lavorativa della ER
per il periodo 30.09.2008 – 10.06.2009 e per il periodo 01.10.2009 – 15.10.2009, nonché lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario lavorativo di circa 60 ore settimanali.
Si ritiene, pertanto, che il verbale di accertamento su cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte fosse sufficientemente motivato, consentendo, ai destinatari dell'atto, di conoscere le ragioni dell'organo accertatore e le fonti di prova utilizzate.
Meritano, invece, accoglimento il secondo e il terzo motivo di opposizione, con cui i ricorrenti lamentano, nel merito, l'erroneità degli accertamenti dell' . CP_2
Risulta dagli atti di causa che , legale rappresentante della e la Parte_2 CP_1
quale obbligata in solido, erano destinatari delle ordinanze ingiunzioni nn. CP_1
18/472, 18/473, 18/474, 18/475, 18/476 e 18/477 (all. 3 ricorso).
In particolare, le ordinanze venivano emesse dall' per il Controparte_2
pagamento delle somme dovute dai trasgressori a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle seguenti disposizioni: art. 4 bis, co. 2 del d.lgs. n. 181/2000, per avere, il datore di lavoro, omesso di consegnare, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice copia della comunicazione di ER
instaurazione del rapporto di lavoro (ordinanza n. 18/472); art. 3, co. 3 del d.l. n.
12/2002, convertito in legge n. 73/2002, per avere, il datore di lavoro, impiegato la pagina 7 di 12 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ER
per il periodo 01.11.2008 – 10.06.2009 e per il periodo 01.10.2009 – 15.10.2009
(ordinanza n. 18/473); art. 39, co. 1 e 2 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/2008, per avere, il datore di lavoro, omesso di registrare la sul libro ER
unico del lavoro per il periodo 01.01.2009 – 10.06.2009 (ordinanza n. 18/474) e per avere registrato i dati relativi alla in modo infedele sul libro unico del ER
lavoro per il periodo 11.06.2009 – 18.05.2012 (ordinanza n. 18/475); art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 66/2003 per avere, il datore di lavoro, fatto superare il limite della durata massima dell'orario lavorativo, per il periodo 01.11.2008 – 23.11.2010 (ordinanza n.
18/476) e per il periodo 24.11.2010 – 18.05.2012 (ordinanza n. 18/477).
Ciò chiarito, dal momento che il giudizio ha ad oggetto la fondatezza (o meno) della pretesa creditoria avanzata dall'autorità amministrativa, grava sull'ente resistente che ha emesso il provvedimento opposto l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa e, quindi, la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause incoate mediante opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una soggetto per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_2
sulla base di verbale ispettivo, incombe su quest'ultimo l'onere di dare
[...]
prova dei fatti costitutivi del credito preteso, in quanto soggetto che riveste la qualifica sostanziale di attore (ex multis Cass, civ. ord. n. 26289/2017, Cass. civ. n.
12108/2010, Cass. civ. n. 22862/2010).
Orbene, l'ente opposto, a fondamento della propria pretesa creditoria, produceva il verbale unico di accertamento e la notificazione n. 118/30 del 25.10.2013, che traeva origine dalla richiesta di intervento della lavoratrice n. prot. Persona_1
11427 del 29.05.2012 (all. 1 comparsa di costituzione), nonché il verbale di pagina 8 di 12 spontanee dichiarazioni rese, in data 14.06.2013, dalla stessa la quale ER
confermava quanto già esposto nella richiesta di intervento – con la precisazione che il periodo di “lavoro in nero” non aveva inizio in data 27.09.2008, bensì in data
30.09.2008 – e il verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 14.06.2013 dal lavoratore , all'epoca dei fatti dipendente del medesimo datore di Persona_2
lavoro, il quale confermava, seppur in modo generico, gli assunti della denunciante
(all. 3 comparsa di costituzione).
Circa il valore probatorio del verbale unico di accertamento e notificazione si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la medesima fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 17355/2009). In particolare, per le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito a ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, e il materiale raccolto dal verbalizzante dev'essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale, se può valutarne l'importanza ai fini della prova, non può mai attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. n. 3973/1998, Cass. civ. n.
9251/2010); ciò, peraltro, coerentemente col principio secondo cui l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione e incombe, pertanto, su di lui l'onere di provare le ragioni del proprio credito.
Orbene, stante la specifica contestazione dei ricorrenti circa gli esiti dell'accertamento ispettivo, si ritiene che quanto esposto nel verbale di accertamento,
pagina 9 di 12 anche alla luce della documentazione prodotta dall'Ispettorato del Lavoro opposto, non sia idoneo a dimostrare in alcun modo quanto contestato ai ricorrenti.
E difatti l' , in presenza di specifica contestazione da parte Controparte_2
dell'opponente, non provvedeva a dimostrare la fondatezza delle contestazioni mosse alla parte datoriale in ordine all'irregolarità della posizione della non ER
provando né che la lavoratrice avesse eseguito una prestazione lavorativa “in nero” nel periodo 01.11.2008 – 10.06.2009 e nel periodo 01.10.2009 – 15.10.2009, né che la lavoratrice avesse eseguito la prestazione lavorativa oltre la durata massima dell'orario lavorativo.
A tal al fine, peraltro, non appaiono sufficienti le dichiarazioni rese, in via stragiudiziale, dalla stessa lavoratrice nonché dal lavoratore , a ER Per_2
fronte delle contestazioni di parte avversaria.
Tali dichiarazioni, infatti – in assenza di deduzioni ulteriori da parte dall'ente procedente – si pongono quale unico elemento fondativo delle sanzioni irrogate ai ricorrenti, mancando qualsiasi altro riscontro, diretto o indiretto, in merito all'effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate e contestate alla CP_1
Trova in ogni caso applicazione il disposto dell'art. 6, co. 11 del d. lgs. n. 150/2011, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ne consegue che l'amministrazione non ha assolto l'onere probatorio da cui era gravata, sicché le ordinanze ingiunzione opposte vanno annullate in quanto illegittime.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' Controparte_2
e in favore di e , da distrarre in favore del
[...] Parte_2 Parte_1
procuratore antistatario.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori minimi), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.566,00 oltre spese pagina 10 di 12 generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 264,00 per spese vive, € 460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase trattazione, €
851,00 per la fase decisoria, aumento di euro 762,00 (del 30% per la seconda parte difesa).
Nulla sulle spese in relazione alla Curatela del Fallimento stante la Controparte_1
dichiarata contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5720/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia della e Controparte_4
dell' ; Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn.
18/472, 18/473, 18/474, 18/475, 18/476 e 18/477 emesse dall' Controparte_2
in data 03.10.2018;
[...]
3) condanna l' al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in € 3.566,00, da distrarre in Parte_1 favore dell'Avv. Pietro Speziale;
4) nulla sulle spese alla Controparte_4
Così deciso in Messina, il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 11 di 12
pagina 12 di 12
SEZ. I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 2 aprile 2025, davanti al G.I. dott.ssa Maria Militello, viene chiamato il procedimento n. R.G. 5720/18
E' comparso, per i ricorrenti, l'avv. Pietro Speziale
Nessuno è comparso per le altre parti
Il difensore discute oralmente la causa precisando le conclusioni in cui insiste e chiede la decisione.
Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Maria Militello, all'udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente pagina 1 di 12 TRA
in proprio e n.q., nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
) C.F._1
in proprio e n.q., nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Pietro Speziale, C.F._2
presso il cui studio in Messina, via L. Manara n. 22 hanno eletto domicilio;
opponenti
Curatore del liquidazione (p. iva , Controparte_1 P.IVA_1
con sede legale in Messina, Torre Faro, Via Circuito – Capo Peloro Resort opponente contumace
E
, in persona del Direttore pro Controparte_2
tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso dal dott. Pasquale Anastasi, P.IVA_2
n.q. di funzionario delegato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 150/2011, ed elettivamente domiciliato in via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a opposto contumace
OGGETTO: opposizione ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI: come da verbale
CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso in opposizione ex art. 22 della legge 689/1981, la Controparte_3
(d'ora in avanti solo per semplicità espositiva),
[...] CP_1 Parte_1
e agivano in giudizio chiedendo l'annullamento delle
[...] Parte_2
ordinanze ingiunzioni nn. 18/472, 18/473, 18/474, 18/475, 18/476 e 18/477, emesse nei loro confronti dall' in data 03.10.2018, notificate in data Controparte_2
04.10.2018.
Rappresentavano che alla veniva ingiunto il pagamento della somma CP_1
complessiva di € 19.381,90 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 bis, co.
2 del d.lgs. n. 181/2000, all'art. 3, co. 3 del d.l. n. 12/2002, convertito in legge n.
pagina 2 di 12 73/2002, all'art. 39, co. 1 e 2 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, all'art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 66/2003.
In particolare, le violazioni contestate riguardavano la mancata consegna alla lavoratrice di una copia della comunicazione di instaurazione Persona_1 del rapporto di lavoro (ordinanza n. 18/472), l'impiego della lavoratrice ER
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo
01.11.2008 – 10.06.2009 e per il periodo 01.10.2009 – 15.10.2009 (ordinanza n.
18/473), l'omessa registrazione della lavoratrice e la infedele ER
registrazione di dati relativi alla suddetta lavoratrice nel libro unico del lavoro, con conseguente determinazione di differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali
(ordinanze nn. 18/474 e 18/475), il superamento del limite della durata massima settimanale dell'orario lavorativo (ordinanze nn. 18/476 e 18/477).
Eccepivano, preliminarmente, la genericità della motivazione di cui al verbale unico di accertamento presupposto alle ordinanze opposte, il quale riportava informazioni errate con riferimento all'impiego della lavoratrice nel periodo ER
30.09.2008 – 18.05.2012, periodo nel quale la stessa non aveva potuto svolgere le 60 ore settimanali di lavoro contestate dall' , stante la sua assenza per malattia CP_2
e maternità.
Nel merito rilevavano che il verbale di accertamento, presupposto alle ordinanze opposte, non consentiva di comprendere i criteri utilizzati dall'ispettore per verificare il vincolo di subordinazione con riferimento alla lavoratrice la sua ER
mansione e il suo inquadramento.
Chiedevano, quindi, di dichiarare la nullità e/o illegittimità delle ordinanze impugnate e, conseguentemente, di dichiarare non dovute le somme richieste;
in via subordinata di rideterminare l'importo della sanzione quantificandola nel minimo edittale;
con vittoria di spese e compensi, da distrarre in favore del procuratore antistatario, avv.
Speziale.
pagina 3 di 12 Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l' , contestando le conclusioni di controparte. Controparte_2
Contestava la carenza di motivazione, eccepita dai ricorrenti, rilevando che le ordinanze opposte erano correttamente motivate alla stregua della legge n. 689/1981.
Nel merito, osservava che gli elementi di prova raccolti durante il procedimento di indagine avevano correttamente determinato l'ispettore a concludere nel senso della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato instaurato con la lavoratrice
ER
Con riferimento al superamento del limite di orario di lavoro straordinario settimanale, rilevava che la contestazione veniva sollevata sulla scorta delle dichiarazioni resa dalla lavoratrice escludendo il periodo in cui la stessa ER
era assente per malattia.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione e di confermare le ordinanze ingiunzioni;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 03.11.2022, dichiarato il fallimento della società ricorrente, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio, che proseguiva su impulso dei ricorrenti e che proponevano ricorso in riassunzione, regolarmente notificato Parte_1 Pt_2
alle altre parti.
All'udienza del 2 aprile 2025 – in cui subentrava la scrivente -, sentita la discussione, la causa veniva decisa contestualmente, con il deposito della motivazione.
RITENUTO IN DIRITTO
In via preliminare va dichiarata la contumacia sia della Controparte_4
sia dell' .
[...] Controparte_5
Questi, infatti, dopo l'interruzione del giudizio, dichiarata in data 03.11.2022, non si presentavano all'udienza del 19.10.2023 fissata dal G.I. per la prosecuzione del giudizio, nonostante i ricorrenti e avessero regolarmente notificato, Parte_1 Pt_2
in data 09.03.2023, il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione.
pagina 4 di 12 Sul punto si precisa che l'evento interruttivo afferiva alla stante la Controparte_1 dichiarazione di fallimento della società, e non anche l' , Controparte_2 rispetto al quale la riassunzione va considerata “non modificativa”, essendo rimasto invariato il soggetto passivo del rapporto processuale.
Ciò premesso, si ritiene di potere richiamare il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in caso di riassunzione a norma dell'art. 303 c.p.c., sebbene non sia necessario il deposito di una nuova comparsa di costituzione, atteso che la riassunzione del processo interrotto non dà vita ad un nuovo processo diverso ed autonomo dal precedente, ma mira unicamente a far riemergere quest'ultimo dallo stato di quiescenza in cui versa, la mancata comparizione di una delle parti all'udienza fissata per la riassunzione determina la dichiarazione di contumacia della parte stessa, anche laddove questa si fosse costituita nella precedente fase del giudizio (Cass. civ. n. 19835/2018, Cass. civ. n.
24331/2008).
Va, tuttavia, precisato che quando la dichiarazione di contumacia colpisca la parte per la quale l'interruzione del processo e la sua riassunzione sia qualificabile come “non modificativa” – come nel caso di specie l' – le domande e le Controparte_2
eccezioni già proposte dalla stessa parte precedentemente non devono ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. Tali domande ed eccezioni, infatti, rimangono ferme anche laddove la parte non si costituisca dopo la riassunzione (cfr. Cass. civ. n. 24331/2008
e in senso conforme Cass. civ. ord. n. 10445/2019).
Con riferimento, in particolare, all' restano salve le domande Controparte_2
ed eccezioni sollevate con gli atti di causa precedenti alla riassunzione del giudizio, mentre deve considerarsi irrituale la comparsa conclusionale del 21.03.2025, depositata dall' contumace, successivamente Controparte_5 all'udienza di prima comparizione, alla quale questi non si presentava.
pagina 5 di 12 L'opposizione proposta da e è fondata per le Parte_2 Parte_1
ragioni di seguito esplicitate.
Va ritenuto privo di pregio il primo motivo di opposizione con cui i ricorrenti lamentavano il vizio di motivazione del verbale di accertamento, presupposto alle ordinanze ingiunzioni opposte.
In tema di accertamenti ispettivi in materia di previdenza sociale e lavoro, l'art. 13, co. 4, del d. lgs. 124/2004 stabilisce che il verbale unico di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido da parte del personale ispettivo, deve contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Il legislatore ha inteso, così, esplicitare gli elementi in cui si sostanzia la motivazione del verbale unico di accertamento e notificazione elevato al datore di lavoro al termine della procedura ispettiva. La mancata specificazione di tali elementi, infatti, comporterebbe un pregiudizio per il trasgressore, il quale non sarebbe messo nella condizione di conoscere l'iter logico seguito dal personale ispettivo e, quindi, le ragioni della sanzione irrogatagli e spetta al Giudice adito in sede di impugnazione il compito di valutare, caso per caso, la sufficienza del corredo motivazionale a seconda delle violazioni contestate e dei suoi destinatari (cfr. Cass. civ. n. 22724/2013).
Nel caso in esame l'agente ispettore ha correttamente esposto le ragioni delle contestazioni mosse ai ricorrenti, tanto con riferimento agli esiti dettagliati pagina 6 di 12 dell'accertamento e all'indicazione delle fonti di prova degli illeciti rilevati (cfr. pag.
3 verbale), quanto con riferimento alla diffida a sanare gli inadempimenti contestati
(cfr. pag. 6 verbale) e con riferimento agli strumenti di tutela disponibili al trasgressore (cfr. pag. 11 verbale).
Circa, in particolare, gli esiti dell'accertamento e l'indicazione delle fonti di prova – specificamente contestati dai ricorrenti – si osserva che l'ispettore riferiva che le indagini traevano origine dalla richiesta di intervento della lavoratrice ER
; che il verbale veniva emesso sulla scorta della documentazione inoltrata
[...]
dalla società e delle dichiarazioni testimoniali rese dai lavoratori, dalle CP_1
quali emerge la mancata regolarizzazione della posizione lavorativa della ER
per il periodo 30.09.2008 – 10.06.2009 e per il periodo 01.10.2009 – 15.10.2009, nonché lo svolgimento, da parte della lavoratrice, di un orario lavorativo di circa 60 ore settimanali.
Si ritiene, pertanto, che il verbale di accertamento su cui si fondano le ordinanze ingiunzioni opposte fosse sufficientemente motivato, consentendo, ai destinatari dell'atto, di conoscere le ragioni dell'organo accertatore e le fonti di prova utilizzate.
Meritano, invece, accoglimento il secondo e il terzo motivo di opposizione, con cui i ricorrenti lamentano, nel merito, l'erroneità degli accertamenti dell' . CP_2
Risulta dagli atti di causa che , legale rappresentante della e la Parte_2 CP_1
quale obbligata in solido, erano destinatari delle ordinanze ingiunzioni nn. CP_1
18/472, 18/473, 18/474, 18/475, 18/476 e 18/477 (all. 3 ricorso).
In particolare, le ordinanze venivano emesse dall' per il Controparte_2
pagamento delle somme dovute dai trasgressori a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle seguenti disposizioni: art. 4 bis, co. 2 del d.lgs. n. 181/2000, per avere, il datore di lavoro, omesso di consegnare, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice copia della comunicazione di ER
instaurazione del rapporto di lavoro (ordinanza n. 18/472); art. 3, co. 3 del d.l. n.
12/2002, convertito in legge n. 73/2002, per avere, il datore di lavoro, impiegato la pagina 7 di 12 senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ER
per il periodo 01.11.2008 – 10.06.2009 e per il periodo 01.10.2009 – 15.10.2009
(ordinanza n. 18/473); art. 39, co. 1 e 2 del d.l. n. 112/2008, convertito in legge n.
133/2008, per avere, il datore di lavoro, omesso di registrare la sul libro ER
unico del lavoro per il periodo 01.01.2009 – 10.06.2009 (ordinanza n. 18/474) e per avere registrato i dati relativi alla in modo infedele sul libro unico del ER
lavoro per il periodo 11.06.2009 – 18.05.2012 (ordinanza n. 18/475); art. 4, co. 2 del d.lgs. n. 66/2003 per avere, il datore di lavoro, fatto superare il limite della durata massima dell'orario lavorativo, per il periodo 01.11.2008 – 23.11.2010 (ordinanza n.
18/476) e per il periodo 24.11.2010 – 18.05.2012 (ordinanza n. 18/477).
Ciò chiarito, dal momento che il giudizio ha ad oggetto la fondatezza (o meno) della pretesa creditoria avanzata dall'autorità amministrativa, grava sull'ente resistente che ha emesso il provvedimento opposto l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa e, quindi, la legittimità del potere sanzionatorio esercitato.
Sul punto è consolidato l'orientamento dei giudici di legittimità, secondo i quali l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché, come nelle cause incoate mediante opposizione a ordinanza ingiunzione, il titolare del diritto sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una soggetto per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' CP_2
sulla base di verbale ispettivo, incombe su quest'ultimo l'onere di dare
[...]
prova dei fatti costitutivi del credito preteso, in quanto soggetto che riveste la qualifica sostanziale di attore (ex multis Cass, civ. ord. n. 26289/2017, Cass. civ. n.
12108/2010, Cass. civ. n. 22862/2010).
Orbene, l'ente opposto, a fondamento della propria pretesa creditoria, produceva il verbale unico di accertamento e la notificazione n. 118/30 del 25.10.2013, che traeva origine dalla richiesta di intervento della lavoratrice n. prot. Persona_1
11427 del 29.05.2012 (all. 1 comparsa di costituzione), nonché il verbale di pagina 8 di 12 spontanee dichiarazioni rese, in data 14.06.2013, dalla stessa la quale ER
confermava quanto già esposto nella richiesta di intervento – con la precisazione che il periodo di “lavoro in nero” non aveva inizio in data 27.09.2008, bensì in data
30.09.2008 – e il verbale di spontanee dichiarazioni rese in data 14.06.2013 dal lavoratore , all'epoca dei fatti dipendente del medesimo datore di Persona_2
lavoro, il quale confermava, seppur in modo generico, gli assunti della denunciante
(all. 3 comparsa di costituzione).
Circa il valore probatorio del verbale unico di accertamento e notificazione si ricorda che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova fino a querela di falso unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la medesima fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cass. n. 17355/2009). In particolare, per le circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito a ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, e il materiale raccolto dal verbalizzante dev'essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale, se può valutarne l'importanza ai fini della prova, non può mai attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'opponente l'onere di provare l'insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. n. 3973/1998, Cass. civ. n.
9251/2010); ciò, peraltro, coerentemente col principio secondo cui l'opposto, benché convenuto in senso formale, è attore sostanziale del procedimento per opposizione e incombe, pertanto, su di lui l'onere di provare le ragioni del proprio credito.
Orbene, stante la specifica contestazione dei ricorrenti circa gli esiti dell'accertamento ispettivo, si ritiene che quanto esposto nel verbale di accertamento,
pagina 9 di 12 anche alla luce della documentazione prodotta dall'Ispettorato del Lavoro opposto, non sia idoneo a dimostrare in alcun modo quanto contestato ai ricorrenti.
E difatti l' , in presenza di specifica contestazione da parte Controparte_2
dell'opponente, non provvedeva a dimostrare la fondatezza delle contestazioni mosse alla parte datoriale in ordine all'irregolarità della posizione della non ER
provando né che la lavoratrice avesse eseguito una prestazione lavorativa “in nero” nel periodo 01.11.2008 – 10.06.2009 e nel periodo 01.10.2009 – 15.10.2009, né che la lavoratrice avesse eseguito la prestazione lavorativa oltre la durata massima dell'orario lavorativo.
A tal al fine, peraltro, non appaiono sufficienti le dichiarazioni rese, in via stragiudiziale, dalla stessa lavoratrice nonché dal lavoratore , a ER Per_2
fronte delle contestazioni di parte avversaria.
Tali dichiarazioni, infatti – in assenza di deduzioni ulteriori da parte dall'ente procedente – si pongono quale unico elemento fondativo delle sanzioni irrogate ai ricorrenti, mancando qualsiasi altro riscontro, diretto o indiretto, in merito all'effettiva sussistenza delle irregolarità denunciate e contestate alla CP_1
Trova in ogni caso applicazione il disposto dell'art. 6, co. 11 del d. lgs. n. 150/2011, secondo cui “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”.
Ne consegue che l'amministrazione non ha assolto l'onere probatorio da cui era gravata, sicché le ordinanze ingiunzione opposte vanno annullate in quanto illegittime.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell' Controparte_2
e in favore di e , da distrarre in favore del
[...] Parte_2 Parte_1
procuratore antistatario.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori minimi), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di € 3.566,00 oltre spese pagina 10 di 12 generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 264,00 per spese vive, € 460,00 per la fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase trattazione, €
851,00 per la fase decisoria, aumento di euro 762,00 (del 30% per la seconda parte difesa).
Nulla sulle spese in relazione alla Curatela del Fallimento stante la Controparte_1
dichiarata contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria
Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 5720/2018 R.G. così provvede:
1) dichiara la contumacia della e Controparte_4
dell' ; Controparte_2
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn.
18/472, 18/473, 18/474, 18/475, 18/476 e 18/477 emesse dall' Controparte_2
in data 03.10.2018;
[...]
3) condanna l' al pagamento, in favore di e Controparte_2 Parte_2
, delle spese di lite, liquidate in € 3.566,00, da distrarre in Parte_1 favore dell'Avv. Pietro Speziale;
4) nulla sulle spese alla Controparte_4
Così deciso in Messina, il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo
Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima
Sezione Civile del Tribunale di Messina
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