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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/12/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO _____________________________________________________
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa GERARDINA GUGLIELMO alla udienza del 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nella causa civile contraddistinta dal n. 1593 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024;
TRA
nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio per accertamento tecnico preventivo, dall'avv. Antonella Di Sanzo, e con la stessa domiciliata come in atti;
RICORRENTE e
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale alle P.IVA_1 liti;
RESISTENTE CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18- 6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
, ritenendo di averne i presupposti, in data 12.07.2023, ha presentato Parte_1 domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva la ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) medio-grave 67%-99%”, negando così i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione assistenziale pretesa. A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante proponeva innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., R.G. n. 312/2024; all'esito il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in data 05.07.2024, pur Persona_1 riconoscendo una invalidità totale e permanente, ha ritenuto che il quadro clinico della periziata non fosse tale da integrare i presupposti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c. e a seguito di espressa dichiarazione di dissenso, tempestivamente depositata, parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo non correttamente valutato il suo quadro clinico, caratterizzato da patologie invalidanti, comportanti gravi limitazioni funzionali. Richiamava la certificazione medica allegata agli atti, attestante, altresì, il declino cognitivo intervenuto negli anni, come confermato dagli esiti dei test ADL, IADL E MMSE somministrati. Chiedeva, pertanto, al giudice del CP_ lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al Parte_2 pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo della CTU. L' si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso proposto, dovendosi condividere le CP_1 risultanze same peritale condotto in fase di ATPO. Si opponeva, pertanto, alla richiesta di rinnovazione dell'indagine già espletata, ritenuta meramente esplorativa. Dopo il rinvio della causa, a seguito di istanza di anticipazione depositata dall'avv. Di Sanzo, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico prevent ta il 05.07.2024, ha ritenuto che il complesso morboso dell'istante, caratterizzato da “sindrome depressiva maggiore in terapia specialistica e follow up stretto, poliartrosi con impegno funzionale moderato, esiti di frattura omero destro” non fosse tale da rendere necessaria un'assistenza continua nello svolgimento delle attività essenziali o nella deambulazione, stante il grado di autonomia conservato in entrambi gli aspetti. Ritenendo non corretta la valutazione effettuata, parte ricorrente instaurava il presente giudizio di opposizione, contestando la relazione depositata in fase di atp per la erroneità delle conclusioni ivi contenute e ritenendo sussistenti i presupposti per l'accesso alla misura assistenziale richiesta.
Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione dell'iter processuale, questo Giudice ritiene corrette e pienamente condivisibili le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATPO. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le contestazioni mosse risultano prive di fondamento in quanto il consulente incaricato, all'esito della visita peritale e dell'esame obiettivo, ha rilevato: “condizioni generali discrete… zoppia dx, deambulazione cauta a piccoli passi ma in autonomia;
presenza di calzatura con tutore. Riesce a mantenere la stazione eretta. S.O. dx dolente e con escursioni limitate. Difficoltosi i movimenti di flesso estensione del tronco sul bacino”. Anche a seguito dei rilievi formulati nel termine assegnato, essenzialmente ricalcati nel ricorso introduttivo della presente fase, il dott. ha precisato: “Per Per_1
l'intero complesso morboso la parte ricorrente non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si trova in discrete condizioni generali;
l'apparato muscolare presenta un normale tono;
è orientata nel tempo e nello spazio;
la deambulazione all'interno della propria abitazione è possibile anche se con cautela;
è in grado di mantenere la stazione eretta;
non presenta dispnea a riposo. Alla luce di quanto precisato, quindi, confermo in toto le mie conclusioni”. Si evince, dunque, con chiarezza l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso al beneficio per cui è causa. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Va, inoltre, rilevato che, in ordine ai test ADL e IADL, questo giudice ritiene che le scale di valutazione non permettono, da sole, di porre diagnosi, ma solo di suggerire il ricorso ad ulteriori eventuali approfondimenti. Inoltre, i contenuti di tali indici sono ricavati prettamente da fonte verbale e risultano facilmente influenzabili: oltre all'età e alla scolarità, altre variabili legate al soggetto (emotività, umore, collaborazione), legate al valutatore (capacità di porre il paziente a proprio agio), al tipo di setting (domicilio, ospedale), legate alle condizioni ambientali possono influenzare in maniera significativa le risposte ai test. Per questa ragione, ponendosi i risultati in chiaro contrasto con gli esiti dell'esame obiettivo effettuato dal dott. , deve darsi prevalenza a quest'ultimo. A tal proposito, è doveroso Per_1 rammentare che le conclu l consulente d'ufficio addiviene sono il frutto di un'indagine composita, strutturata sul raffronto tra quanto risultante dalla documentazione allegata a sostegno della pretesa e quanto emergente dalla diretta osservazione del soggetto. Tale ultimo segmento di analisi ha consentito al CTU di escludere i presupposti per l'accesso alla misura economica negata, non essendovi un riscontro obiettivo della sintomatologia descritta che possa condurre al giudizio auspicato. L'esame obiettivo resta un elemento cardine nella consulenza medico-legale e non può che prevalere anche rispetto ad eventuali elementi difformi contenuti nella certificazione depositata. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento. La parte ricorrente, infatti, non ha individuato reali omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223). Né nel presente giudizio di opposizione sono stati addotti elementi di novità rilevanti ai fini di una diversa decisione, sicché la richiesta di rinnovo della consulenza si appalesa assolutamente esplorativa. Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015). Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato CP_ decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
- SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa GERARDINA GUGLIELMO alla udienza del 26.11.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA Nella causa civile contraddistinta dal n. 1593 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024;
TRA
nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio per accertamento tecnico preventivo, dall'avv. Antonella Di Sanzo, e con la stessa domiciliata come in atti;
RICORRENTE e
– in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano, giusta procura generale alle P.IVA_1 liti;
RESISTENTE CONCLUSIONI: COME DA NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18- 6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
, ritenendo di averne i presupposti, in data 12.07.2023, ha presentato Parte_1 domanda per ottenere il riconoscimento del diritto alla indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18. La domanda non è stata accolta in quanto la competente CML INPS riconosceva la ricorrente “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) medio-grave 67%-99%”, negando così i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento della prestazione assistenziale pretesa. A seguito dell'ottenuto diniego, l'istante proponeva innanzi al Tribunale di LAGONEGRO giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., R.G. n. 312/2024; all'esito il consulente tecnico di ufficio, Dott. , con relazione depositata in data 05.07.2024, pur Persona_1 riconoscendo una invalidità totale e permanente, ha ritenuto che il quadro clinico della periziata non fosse tale da integrare i presupposti necessari per l'accesso alla indennità di accompagnamento. Dopo aver contestato le risultanze dell'accertamento nei termini ex art. 195 c.p.c. e a seguito di espressa dichiarazione di dissenso, tempestivamente depositata, parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritenendo non correttamente valutato il suo quadro clinico, caratterizzato da patologie invalidanti, comportanti gravi limitazioni funzionali. Richiamava la certificazione medica allegata agli atti, attestante, altresì, il declino cognitivo intervenuto negli anni, come confermato dagli esiti dei test ADL, IADL E MMSE somministrati. Chiedeva, pertanto, al giudice del CP_ lavoro di l'accertamento del sopra descritto stato di salute e la condanna dell' al Parte_2 pagamento delle spese di lite. In via istruttoria, alla luce delle evidenziate carenze, formulava espressa richiesta di rinnovo della CTU. L' si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso proposto, dovendosi condividere le CP_1 risultanze same peritale condotto in fase di ATPO. Si opponeva, pertanto, alla richiesta di rinnovazione dell'indagine già espletata, ritenuta meramente esplorativa. Dopo il rinvio della causa, a seguito di istanza di anticipazione depositata dall'avv. Di Sanzo, l'odierna udienza veniva sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Il consulente medico di ufficio, dott. , nominato nel corso del Persona_1 procedimento per l'accertamento tecnico prevent ta il 05.07.2024, ha ritenuto che il complesso morboso dell'istante, caratterizzato da “sindrome depressiva maggiore in terapia specialistica e follow up stretto, poliartrosi con impegno funzionale moderato, esiti di frattura omero destro” non fosse tale da rendere necessaria un'assistenza continua nello svolgimento delle attività essenziali o nella deambulazione, stante il grado di autonomia conservato in entrambi gli aspetti. Ritenendo non corretta la valutazione effettuata, parte ricorrente instaurava il presente giudizio di opposizione, contestando la relazione depositata in fase di atp per la erroneità delle conclusioni ivi contenute e ritenendo sussistenti i presupposti per l'accesso alla misura assistenziale richiesta.
Alla luce di quanto emerge dalla ricostruzione dell'iter processuale, questo Giudice ritiene corrette e pienamente condivisibili le conclusioni rese dal CTU nel giudizio di ATPO. Le censure della parte ricorrente si incentrano prevalentemente sulla sottovalutazione, da parte del consulente, del quadro clinico descritto nella certificazione medica prodotta. Sotto tale profilo le contestazioni mosse risultano prive di fondamento in quanto il consulente incaricato, all'esito della visita peritale e dell'esame obiettivo, ha rilevato: “condizioni generali discrete… zoppia dx, deambulazione cauta a piccoli passi ma in autonomia;
presenza di calzatura con tutore. Riesce a mantenere la stazione eretta. S.O. dx dolente e con escursioni limitate. Difficoltosi i movimenti di flesso estensione del tronco sul bacino”. Anche a seguito dei rilievi formulati nel termine assegnato, essenzialmente ricalcati nel ricorso introduttivo della presente fase, il dott. ha precisato: “Per Per_1
l'intero complesso morboso la parte ricorrente non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ed è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si trova in discrete condizioni generali;
l'apparato muscolare presenta un normale tono;
è orientata nel tempo e nello spazio;
la deambulazione all'interno della propria abitazione è possibile anche se con cautela;
è in grado di mantenere la stazione eretta;
non presenta dispnea a riposo. Alla luce di quanto precisato, quindi, confermo in toto le mie conclusioni”. Si evince, dunque, con chiarezza l'assenza dei presupposti legittimanti l'accesso al beneficio per cui è causa. Si rammenta, infatti, che ai fini dell'accoglimento della domanda proposta non è sufficiente la mera difficoltà nella deambulazione o nello svolgimento delle funzioni essenziali, occorrendo la concreta impossibilità di attendervi autonomamente. Ed invero, la giurisprudenza nomofilattica ha più volte chiarito come, ai fini della valutazione che qui ci occorre, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (Cassazione civile, sez. VI, n. 25255 del 27 novembre 2014). Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Va, inoltre, rilevato che, in ordine ai test ADL e IADL, questo giudice ritiene che le scale di valutazione non permettono, da sole, di porre diagnosi, ma solo di suggerire il ricorso ad ulteriori eventuali approfondimenti. Inoltre, i contenuti di tali indici sono ricavati prettamente da fonte verbale e risultano facilmente influenzabili: oltre all'età e alla scolarità, altre variabili legate al soggetto (emotività, umore, collaborazione), legate al valutatore (capacità di porre il paziente a proprio agio), al tipo di setting (domicilio, ospedale), legate alle condizioni ambientali possono influenzare in maniera significativa le risposte ai test. Per questa ragione, ponendosi i risultati in chiaro contrasto con gli esiti dell'esame obiettivo effettuato dal dott. , deve darsi prevalenza a quest'ultimo. A tal proposito, è doveroso Per_1 rammentare che le conclu l consulente d'ufficio addiviene sono il frutto di un'indagine composita, strutturata sul raffronto tra quanto risultante dalla documentazione allegata a sostegno della pretesa e quanto emergente dalla diretta osservazione del soggetto. Tale ultimo segmento di analisi ha consentito al CTU di escludere i presupposti per l'accesso alla misura economica negata, non essendovi un riscontro obiettivo della sintomatologia descritta che possa condurre al giudizio auspicato. L'esame obiettivo resta un elemento cardine nella consulenza medico-legale e non può che prevalere anche rispetto ad eventuali elementi difformi contenuti nella certificazione depositata. Pertanto, a fronte di elementi precisi e motivati espressi dal consulente di ufficio, fondati non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo, la parte ricorrente si è limitata ad una contestazione dei risultati della consulenza senza aggiungere alcun elemento avente una rilevanza medico-legale che possa portare ad una diversa valutazione, rendendo così superfluo un nuovo accertamento. La parte ricorrente, infatti, non ha individuato reali omissioni di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione di una corretta conclusione tecnica, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una difformità tra le valutazioni del consulente e quelle auspicate dalla parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico, non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in un'inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (Cass. 21 agosto 2007, n. 17779; Cass. 17 aprile 2004 n. 7341; Cass. 28 ottobre 2003 n. 16223). Né nel presente giudizio di opposizione sono stati addotti elementi di novità rilevanti ai fini di una diversa decisione, sicché la richiesta di rinnovo della consulenza si appalesa assolutamente esplorativa. Deve ricordarsi che le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio a loro carico invocando, per l'accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, e che se è consentito al giudice fare ricorso a quest'ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) ciò è consentito purché la parte, entro i termini di decadenza propri dell'istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (Cass. n. 20695 del 2013; Cass. n. 1190 del 2015). Pertanto, in ogni caso il quadro patologico complessivo, secondo la valutazione del consulente tecnico di ufficio, non comporta una perdita dell'autonomia personale nel compimento degli atti quotidiani della vita né della deambulazione, non richiedendo così una assistenza continuativa né la necessità di accompagnamento da parte di terzi. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326; le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già provvisoriamente liquidate con separato CP_ decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell'
P.Q.M.
1. rigetta il ricorso;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU liquidate come da separato decreto. Lagonegro, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo