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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 08/04/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 4434/2023 promosso da
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Roberta Sorgi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Palermo, Piazza G. Amendola n. 31 per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell con la CP_1
Dott.ssa Graziella De Lisi funzionaria designata ai sensi del D.P.C.M. del
1 30/03/2007 e conseguente Provvedimento del Direttore della Sede di Palermo
con ordine di servizio n. 25 del 29/04/2024
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 la ricorrente indicata in epigrafe,
conveniva in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento degli CP_1
importi dovuti e non pagati a titolo di indennità di accompagnamento,
riconosciuta in favore del proprio congiunto de cuius deceduto in Persona_1
data 11.05.2021, con sentenza n. 630/2023 del 25.05.2023 resa dal Tribunale di
Termini Imerese nel procedimento di R.G.N 2617/2019, essendo impossibilitato a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana sin dal 20.06.2018.
L' si costituiva in giudizio deduceva che quanto lamentato da parte CP_1
ricorrente corrispondeva al vero e chiedeva un rinvio per provvedere alla riliquidazione dell'indennità di accompagnamento spettante al defunto pag. 2 . Persona_1
In data 16.12.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 sostituita dal deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza e la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, la domanda di parte ricorrente è fondata e può trovare accoglimento nei termini che seguono.
Assume prioritaria rilevanza, in considerazione della domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata da parte resistente, la valutazione della possibilità di procedere al suo accoglimento, con preclusione di ogni ulteriore indagine sul merito della controversia o meno.
Pacifico e notorio che alla predetta declaratoria possa procedervi anche il
Giudice d'ufficio, l' ha fondato la propria richiesta sul presupposto CP_1
dell'avvenuta riliquidazione dell'indennità di accompagnamento, calcolando i ratei richiesti che non erano sati oggetto della precedente liquidazione.
Le pronunce di merito e legittimità concordano nel ritenere che "...La pronuncia
di cessazione della materia del contendere postula che siano sopravvenuti nel corso del
giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le
parti, e, conseguentemente, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della
conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia”
(Cass. n. 23289/2007; Cass. 2567/2007).
pag. 3 “La dichiarazione della cessata materia del contendere è legittima se tutte le parti ne
riconoscono la sussistenza dei requisiti oppure, nel caso di richieste differenti, alla sola
condizione di un'adeguata valutazione delle circostanze da parte del giudice di merito”
(Cass. 16764/2020).
Per costante giurisprudenza, la comune volontà delle parti di ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere deve riguardare il profilo storico non meno che le conseguenze giuridiche del fatto;
in altre parole,
le parti devono concordare tanto sul reale verificarsi del fatto, quanto sulle conseguenze giuridiche dello stesso.
Solo in questo caso può affermarsi che nel corso del processo sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato completamente e in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento,
positivo o negativo, del diritto o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa.
La cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano pag. 4 reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, sottoponendo al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Civile, Sez. III 1
aprile 2004 n. 6395; Cass. Civile Sez. III 1 aprile 2004 n. 6403; Cass. Civile Sez.
Un. 26 luglio 2004 n. 13969; Cass. Civile, Sez. III, 8 giugno 2005 n. 11962).
Dall'esame degli atti difensivi emerge chiaramente che l'originario contrasto tra le odierne parti in giudizio non è del tutto venuto meno: parte ricorrente, infatti,
pur non contestando la riliquidazione dei ratei effettuata dall' con CP_1
comunicazione del 23.10.2024 ha insistito nella condanna al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, mai effettuato nonostante il tempo trascorso.
Quando sia una sola delle parti a chiedere la predetta declaratoria e in difetto di un'effettiva soddisfazione delle aspettative di tutela, pertanto, non si potrà
pronunciare la cessazione della materia del contendere, nemmeno d'ufficio,
perdurando le ragioni di contrasto che hanno dato origine al giudizio.
La richiesta declaratoria, pertanto, non è meritevole di accoglimento, dovendosi pag. 5 procedere all'esame del merito delle domande.
Tanto premesso, va rilevato che l' ha riconosciuto che quanto lamentato da CP_1
parte ricorrente, che si era vista liquidare un importo inferiore a quello spettante, corrisponde al vero.
Tuttavia, come dichiarato da parte ricorrente con note del 10.12.2024 “..Con le
CP_ presenti note si deve precisare che, nonostante la nota depositata dall' la ricorrente
CP_ riferisce di non aver percepito alcuna somma né, viceversa, l' ha provato l'avvenuto
pagamento in favore dell'erede” l'Ente a tutt'oggi non ha proceduto al pagamento della prestazione.
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
Di qui la condanna dell' al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1
quota alla stessa spettante quale erede del padre , del rateo Persona_1
riliquidato per indennità di accompagnamento come da “Comunicazione di
Liquidazione di Pensione - ELIMINATA a SOGGETTO DECEDUTO - Prestazione n.
044-550007239761 Cat. INVCIV, decorrenza 1 giugno 2018” del 23.10.2024, detratte le somme già corrisposte, oltre accessori decorrenti come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Roberta Sorgi, in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge,
PQM
pag. 6 Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
- condanna l' ad erogare alla ricorrente tutte le somme CP_1 Parte_1
dovute a titolo di indennità di accompagnamento per la quota alla stessa spettante, quale erede del padre , del rateo riliquidato per Persona_1
indennità di accompagnamento di cui alla comunicazione del 23.10.2024, CP_1
detratte le somme già corrisposte, oltre accessori decorrenti come per legge;
- condanna L' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Roberta Sorgi.
Così deciso in Termini Imerese in data 8 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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