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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1867/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 luglio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1867/2022
R.G. promossa da (avv. C. Adamo) contro (avv. S. Dolce), avente ad oggetto Parte_1 CP_1
opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dello status di handicap grave.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata erroneità del giudizio espresso dal ctu che avrebbe sottostimato le patologie da cui il ricorrente risulta affetto ed in particolare la patologia neurologica (demenza senile e le relative implicazioni)
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha confermato la valutazione del ctu nominato in prima istanza, riconoscendo la sussistenza, dei presupposti sanitari per beneficiare dello status di handicap grave solo con decorrenza dalla visita peritale essendo documentato un aggravamento del quadro clinico e delle condizioni psico-fisiche, esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le contestazioni mosse dal ricorrente, non può che trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto;
requisito che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di settembre 2024.
In particolare va accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per fruire dei benefici connessi allo status di handicap grave.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese di lite di entrambi i giudizi vanno compensate giacchè il requisito sanitario si è perfezionato successivamente alla domanda amministrativa/visita collegiale. Le spese di ctu ivi comprese quelle della ctu espletata nella prima fase, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP Parte_1
ad istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
- accerta e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dei benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3, comma 3 della l. 104/1992 dal mese di settembre dell'anno 2024;
- compensa le spese di entrambi i giudizi;
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per complessivi CP_1 Per_1
euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed ed in € 300,00 CP_3
in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Persona_2 Enna, 08.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 luglio 2025. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1867/2022
R.G. promossa da (avv. C. Adamo) contro (avv. S. Dolce), avente ad oggetto Parte_1 CP_1
opposizione ad esiti di ATP osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio dello status di handicap grave.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata erroneità del giudizio espresso dal ctu che avrebbe sottostimato le patologie da cui il ricorrente risulta affetto ed in particolare la patologia neurologica (demenza senile e le relative implicazioni)
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha confermato la valutazione del ctu nominato in prima istanza, riconoscendo la sussistenza, dei presupposti sanitari per beneficiare dello status di handicap grave solo con decorrenza dalla visita peritale essendo documentato un aggravamento del quadro clinico e delle condizioni psico-fisiche, esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le contestazioni mosse dal ricorrente, non può che trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto;
requisito che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di settembre 2024.
In particolare va accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per fruire dei benefici connessi allo status di handicap grave.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese di lite di entrambi i giudizi vanno compensate giacchè il requisito sanitario si è perfezionato successivamente alla domanda amministrativa/visita collegiale. Le spese di ctu ivi comprese quelle della ctu espletata nella prima fase, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP Parte_1
ad istanza dello stesso e sulla domanda da questi proposta, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
- accerta e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dei benefici connessi allo status di handicap grave ex art 3, comma 3 della l. 104/1992 dal mese di settembre dell'anno 2024;
- compensa le spese di entrambi i giudizi;
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per complessivi CP_1 Per_1
euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed ed in € 300,00 CP_3
in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Persona_2 Enna, 08.07.2025.
Il Giudice del Lavoro