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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7245/2019 RG
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Antonietta Veneruso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Torre del Greco alla via Nazionale n. 43
ATTORE
E
1 Condominio “Madonna” di via Cimaglia n. 44 in Torre del Greco, in persona dell'Amministratore p.t.,
rapp.to e difeso dall'avv. Pierpaolo Fontana, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Napoli al Corso Garibaldi n. 125
CONVENUTO
NONCHE'
P.L.C. UR UR - Rappresentanza Generale per l'Italia, in persona del legale rappresentante p.t.,
rapp.ta e difesa dall'avv. Edoardo Errico e dall'avv. Fabrizio Errico, giusta procura in calce alla comparsa di intervento volontario, elett.te dom.ta presso lo studio dei suoi difensori in Napoli alla Via Santa Lucia n. 62
INTERVENTRICE VOLONTARIA
Oggetto: risarcimento danni a persona da beni in custodia.
Conclusioni: Come da note conclusionali depositate.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 25.11.2019 l'attore evocava in Parte_1
giudizio il Torre del Greco, in persona dell'Amministratore Controparte_1
p.t., al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali subite in data 02.03.2019,
verso le ore 17.15 all'interno del fabbricato condominiale, di cui era condomino.
Premetteva, difatti, che nelle dette circostanze, mentre scendeva le scale condominiali, scivolava a causa di presenza di materiale oleoso sul primo gradino dell'ultima rampa, non visibile né segnalata, finendo dapprima con la spalla sinistra e la testa contro il muro alla sua sinistra e poi, pur cercando di mantenersi al corrimano, rotolava sui restanti gradini fino all'androne, cadendo al suolo;
esponeva che, di conseguenza,
riportava lesioni, per le quali veniva condotto presso l'ospedale di Boscotrecase, dove gli veniva diagnosticata una “frattura malleolo peroniero sx”, per cui qualche giorno dopo veniva ricoverato presso la stesa struttura ospedaliera per intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti, risultando successivamente guarito con postumi invalidanti.
2 Ciò posto, , ritenendo imputabile l'evento dannoso al Condominio convenuto, ai sensi Parte_1
dell'art. 2051 c.c , quale custode del fabbricato condominiale, ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c., chiedeva,
previo accertamento dei danni alla persona riportati e previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità del
Condominio nella causazione del sinistro, la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti in seguito all'evento dannoso dedotto in lite, nella misura di € 25.378,60 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa sulla base della documentazione medica allegata e di c.t.u. medico-legale, oltre interessi e rivalutazione, nonché con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva, in data 24.02.2020, il Torre del Greco, in Controparte_1
persona dell'Amministratore p.t., il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo ritenuto generico e lacunoso, non essendo ben precisati i profili di responsabilità giuridica del Condominio
e, in particolare, le azioni od omissioni allo stesso imputabili;
nel merito, deduceva l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2051 c.c., non essendo configurabile un'insidia non visibile e non prevedibile e non essendo configurabile il nesso di causalità tra cosa in custodia e danni. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, nulla, inammissibile, improcedibile ed infondata, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Con comparsa di intervento volontario, si costituiva in data 28.10.2020 la
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., quale società assicuratrice Controparte_2
per la r.c.t. del Condominio convenuto in virtù di polizza n. 53A2279 la quale deduceva di aver interesse a partecipare al giudizio, essendo potenzialmente esposta all'azione di rivalsa del proprio assicurato. Pur
affermando l'operatività della garanzia assicurativa, evidenziava che il fabbricato era assicurato per un importo inferiore al valore a nuovo e, pertanto, ai sensi dell'art. 1907 c.c., di poter rispondere del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata e il valore di ricostruzione. Osservava che, in virtù del paragrafo “Gestione vertenze - Spese legali” delle condizioni di polizza, che onerava l'assicurato di conferire la procura difensiva al fiduciario incaricato dalla compagnia, non potevano essere riconosciute “spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati”; contestava la domanda Parte_2
attorea, ritenendo insussistente una situazione di pericolo imputabile al Condominio assicurato e ritenendo l'evento dannoso imputabile allo stesso danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché la quantificazione dei danni lamentati. Chiedeva, previa declaratoria di legittimità dell'atto di intervento, di accertare che l'onere indennitario a carico della compagnia sussiste in misura proporzionale al rapporto fra la somma
3 assicurata per il fabbricato ed il costo di ricostruzione a nuovo dello stesso e, in ipotesi di formulazione di domanda di garanzia impropria, di contenere l'obbligazione nei limiti indicati e con esclusione delle spese sostenute dall'assicurato per resistere in giudizio.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., venivano ammesse la prova testimoniale e la c.t.u medico-legale; raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata la c.t.u medico-legale in persona dell'attore, con provvedimento del 15.11.2024 reso a seguito di trattazione cartolare relativa all'udienza del 14.11.2024, il Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti,
assegnava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda attorea è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa del Condominio;
a tal riguardo, va chiarito che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art 164
c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il
thema decidendum. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la valutazione circa l'indeterminatezza delle ragioni a sostegno della spiegata domanda va effettuata mediante criteri di ordine generale: è, infatti, necessario tener conto che l'oggetto della domanda va individuato in base al contenuto dell'atto nel suo complesso e dei documenti ad esso allegati. La nullità dell'atto potrà essere dichiarata solo se l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto (Cass. sez. II sentenza n.1681/2015). Nel caso di specie, deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone le proprie doglianze in maniera puntuale e allega documentazione a sostegno della domanda spiegata.
La domanda è, altresì, procedibile avendo l'istante provveduto, a seguito della richiesta di risarcimento (cfr.
doc. 2 e 3 della produzione attorea: richiesta di risarcimento e successiva rettifica) ad esperire il tentativo di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014 n. 162 nei confronti del Condominio, inoltrando il relativo invito a mezzo Pec del 02.10.2019, a cui seguiva verbale di mancato accordo (cfr. doc. 4 e 17 della produzione attorea)
4 Inoltre, non vi sono dubbi sulla legittimazione attiva dell'attore e quella passiva del Condominio convenuto.
Le stesse, per quanto prospettato in citazione, sussistono, avendo assunto l'attore di aver subito lesioni personali a seguito dell'evento dannoso verificatosi nel fabbricato condominiale e avendo proposto azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del Condominio, tenuto, secondo le norme richiamate, quale custode e gestore dello stabile, al risarcimento dei danni in caso di accoglimento della domanda.
Sussiste, altresì, la titolarità attiva di nel rapporto dedotto in giudizio, provata dalla Parte_1
documentazione medica allegata, nonché quella passiva in capo al Condominio convenuto, essendosi verificato l'evento dannoso in area condominiale.
In proposito, va rammentato che secondo l'art. 1117 c.c., “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari
delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il
contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge
l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di
ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
...”.
Va, ancora, dichiarata l'ammissibilità dell'intervento volontario della , stante Controparte_2
l'evidente interesse della stessa all'esito del giudizio, quale compagnia assicuratrice per la r.c.t. del
. Controparte_3
In diritto, la domanda deve essere inquadrata nella previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Sul punto l'orientamento della Suprema Corte (Cass. nn. 3651/2006; 15383; 15384/2006; 20427/2008;
5910/2011) ha ricondotto la responsabilità ex art. 2051 c.c. nell'ambito della responsabilità oggettiva,
sostenendo che il comportamento del custode è estraneo alla struttura della norma de qua, nella quale, a ben vedere, assume rilievo solo la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Ne consegue che è sufficiente, per la configurazione della richiamata responsabilità, la dimostrazione da parte degli attori del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia,
senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controllo le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito,
5 inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. civ. nn. 1106/2011; 20943/2022).
L'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civi.
N. 11016/2011). Il rapporto di custodia della cosa presuppone una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di intervenire su di essa, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 8005/2010; Cass. n.
858/2018; n. 16231/2005).
Presupposto di operatività di tale principio è che il danneggiato dimostri il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno. Gli attori che agiscono per il riconoscimento del danno hanno, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 19-2-2008 n. 4279; Cass. 19-5-2011 n. 1106; v. anche
Cass. 11-3-2011 n. 5910).
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
E' stato, ad esempio, precisato che la circostanza che il danneggiato risieda nelle vicinanze del luogo ove è
avvenuto il sinistro non pone una presunzione di conoscenza a suo carico, ma assurge ad ulteriore elemento, che deve essere considerato dal giudice di merito nell'operazione di bilanciamento tra prevenzione e cautela, sotteso alla responsabilità per custodia.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, incontestato il rapporto di custodia tra il Condominio
convenuto e l'area condominiale ove è avvenuto il sinistro, deve innanzitutto vagliarsi se la parte attrice
6 abbia adempiuto all'onere della prova, sulla stessa incombente, in ordine alla sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre che dell'evento dedotto e dei danni.
Orbene, può affermarsi, nel caso che ci occupa, sussiste una sostanziale inevitabilità oggettiva dell'evento dannoso e una imprevedibilità soggettiva dello stesso;
ritiene chi scrive, difatti, che, in ragione dell'espletata istruttoria, sia stata raggiunta la prova della oggettiva esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione della pavimentazione della scala integrante una vera e propria insidia, non visibile né prevedibile né tantomeno evitabile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza, nonché del nesso causale tra la cosa e l'evento dannoso.
Dalle dichiarazioni dei testi escussi, sigg.ri e , indifferenti alle parti in causa Tes_1 Testimone_2
(cfr. verbale di udienza del 21.06.2022), difatti, è risultato che nel mese di marzo del 2019, verso le ore
17.00 – 17.15, l'istante , scivolava mentre scendeva le scale condominiali, precisamente Parte_1
uno dei primi gradini dell'ultima rampa che conduce all'androne e, pur cercando di mantenersi al corrimano, finiva dapprima con la spalla e con la testa contro il muro sul lato sinistro e poi rotolava sui restanti quattro-cinque scalini fino all'androne; i testi hanno riferito di aver constatato, toccando con la mano il gradino su cui era caduto, che lo stesso era unto;
hanno dichiarato di aver soccorso il danneggiato,
che aveva un piede gonfio ed aveva difficoltà a camminare, e di averlo accompagnato all'ospedale di
Boscotrecase; hanno precisato che era già buio e le luci condominiali erano accese, ma che il tratto percorso in prossimità dell'androne non era molto illuminato.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver assistito all'evento dannoso in cui rimaneva Tes_1
coinvolto l'attore, essendo, come l'attore, condomino del palazzo ed amico dello stesso e, in merito alla dinamica dell'evento dannoso, ha riferito: “... Il mio amico è scivolato mentre scendeva gli ultimi quattro-
cinque scalini che portano all'androne. È scivolato sul primo degli ultimi quattro-cinque scalini, ha cercato di
mantenersi vicino all'inferriata ma è caduto sbattendo con la spalla, se ben ricordo la sinistra, vicino al muro
sul lato sinistro. ... Cadendo è scivolato per tutti gli scalini. Aveva il piede sinistro girato a causa del suo peso
che nel cadere era finito sul piede sinistro. Io gli ho chiesto cosa avesse combinato e nel farlo ho messo la
mano per terra e ho visto che era unto, ma non si capiva cosa ci fosse. Lo abbiamo aiutato ad alzarsi e ad
entrare nella mia macchina con la quale lo ho accompagnato all'ospedale di Boscotrecase. ... Il piede si era
7 gonfiato e non poteva camminare, ...”. Ha aggiunto che “Il vetro del portone di ingresso è opaco, erano già
accese le luci del palazzo al momento del fatto poiché stava facendo buio”.
Il teste , moglie del primo teste, in merito all'occorso, ha dichiarato: “... Stavamo Testimone_2
uscendo per andare a prendere un caffè, quando è scivolato sull'ultima rampa di scale. ... Nello Pt_1
scendere il primo gradino dell'ultima rampa di scale dell'androne è scivolato e ha messo il piede sinistro
sotto il corpo. Poi è rotolato ed è finito nell'androne. Nel cadere è urtato con la spalla sinistra e la testa
vicino al muro che si trovava alla sua sinistra. L'abbiamo soccorso noi, mio marito e la moglie l'hanno
aiutato ad alzarsi e lo abbiamo portato in ospedale. ... Subito dopo ci siamo resi conto per terra c'era una
sostanza oleosa, infatti, io ho anche pulito con dei tovagliolini per evitare che qualcun altro potesse cadere”.
Ha precisato che “Nel palazzo c'erano le luci accese anche se la luce dell'androne è molto fioca. ... La
sostanza oleosa era presente sul secondo scalino dove ha messo il piede ed è scivolato. ... Pt_1
nell'androne non c'è un punto luce, ma la luce proviene dal pianerottolo per questo l'androne non è molto
illuminato”.
I testi hanno reso dichiarazioni concordi e precise in merito alle circostanze di luogo e di tempo del verificarsi dell'evento dannoso, alle modalità dell'occorso, alla presenza della sostanza oleosa su uno dei primi gradini dell'ultima rampa, alle conseguenze dannose subite dall'attore, alle modalità con cui lo stesso venne soccorso e condotto al pronto soccorso.
Le dichiarazioni rese, trovano, inoltre, conferma nella documentazione medica prodotta da Parte_1
.
[...]
Dal verbale di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase n. 2019/8068 del 02.03.2019 si evince che l'istante, si recava nell'immediatezza (ore 17.50) in ospedale con mezzi propri;
nei dati di accesso è riportata quale circostanza dell'evento dannoso, avvenuto alle ore 17.15 in Torre del Greco alla con responsabilità di terzi, “rif. caduta dalle scale del proprio condominio perché c'erano Controparte_1
gocce di unto cadute probabilmente dai sacchetti di rifiuto”; nell'anamnesi è ribadito: “rif. caduta nelle scale
del proprio condominio a causa della presenza a terra di materiale liquido refluo da sacchetto della
spazzatura”; al paziente veniva diagnosticato “frattura malleolo peroniero” (cfr. doc. 5 della produzione di parte attrice).
8 In ordine al valore probatorio del verbale di pronto soccorso, si ricorda che il referto e le certificazioni mediche rilasciate dai medici operanti nel presidio del pronto soccorso rivestono la natura di atti pubblici e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 c.c., della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, essendo destinato ab initio alla prova, cioè
precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice (Cass. civ. sez. VI, ordinanza n. 16030 del 28.07.2020; cfr. anche Cass.
civ. sez. II, sent. n. 8500 del 22.04.2005); pure se tale documento sia dotato di efficacia probatoria privilegiata quanto al profilo estrinseco delle dichiarazioni e della loro provenienza dall'attore e non prova anche la assoluta veridicità e l'esattezza del contenuto delle dichiarazioni, nel caso di specie assume rilevanza che nell'immediatezza dei fatti il danneggiato avesse già riferito della caduta nelle scale condominiali a causa della presenza di una sostanza oleosa.
Il condominio convenuto ha contestato la propria responsabilità deducendo l'insussistenza di una situazione di pericolo sulle scale condominiali e, in ogni caso, l'impossibilità del lo stesso di prevederla;
dalla dichiarazione dei testi, tuttavia, in merito all'esistenza dell'insidia, è emersa la presenza sul gradino della scala condominiale di una sostanza oleosa, non agevolmente visibile sulla pavimentazione né prevedibile nonostante la conoscenza dei luoghi di causa, tanto da essere stata constatata dai testi solamente a seguito della caduta dell'attore, ponendo attenzione sul punto di caduta dello stesso.
Deve allora ritenersi che parte attrice abbia assolto il suo onere probatorio avendo fornito la prova del fatto, ovvero della caduta dell'attore nelle scale condominiali, della esistenza di un'intrinseca pericolosità
dello stato dei luoghi, ovvero di un'anomalia della scala (presenza di liquido scivoloso su uno dei gradini di marmo dell'ultima rampa nel punto percorso dall'attore), nonché del nesso di causalità tra tale anomalia della cosa in custodia ed il danno riportato. Non emerge, viceversa, alcunché di anomalo nella condotta del danneggiato, in grado di elidere in tutto o in parte il nesso causale.
Il Condominio convenuto, difatti, era titolare, in relazione alla scala in questione, di un dovere di custodia e controllo (sul rapporto di custodia non vi è contestazione), potendo il fortuito o l'effetto dell'uomo prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione
9 dell'evento dannoso: la presenza di sostanza scivolosa sul gradino non era visibile stante la difficoltà di percepire la presenza della sostanza oleosa sulla scala di marmo, né poteva essere agevolmente evitata in quanto non prevedibile, essendo presente solo su quel gradino (cfr. doc. 16: foto del luogo).
Era, quindi, onere di parte convenuta dimostrare la esistenza di un fattore estraneo alla propria condotta che presentasse i caratteri del caso fortuito ovvero l'essere stata la situazione pericolosa determinata dagli utenti o da un'alterazione della cosa assolutamente repentina ed imprevedibile, tale da comportare inesigibilità di un intervento del gestore, nell'espletamento della custodia, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso, sì che potesse concludersi che quest'ultimo era dipeso da caso fortuito, nel senso che il bene fosse stato solo occasione e non concausa dell'evento. E però, tale onere probatorio non è stato assolto dal
Condominio.
Accertato l'effettivo verificarsi del sinistro ai danni dell'attore nei termini di cui sopra, la responsabilità
dell'evento va ascritta ai sensi dell'art. 2051 c.c. al Condominio convenuto, quale custode della scala condominiale in cui si è verificato l'evento dannoso.
A questo punto, si deve procedere all'individuazione e liquidazione dei danni da risarcire.
Le lesioni riportate dall'attore ed il nesso di causalità tra le stesse ed il sinistro sopra Parte_1
descritto, in particolare, sono comprovati dalle deposizioni rese a riguardo dai testi e dalla documentazione medica prodotta in atti dall'istante, in particolare dal referto di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di
Boscotrecase del 02.03.2019, nonché dalle risultanze dell'espletata C.T.U.
Al fine di procedere alla precisa quantificazione monetaria, a favore dell'istante, del danno biologico e del danno non patrimoniale dallo stesso subìto (nelle sue varie forme: danno morale, esistenziale, estetico, ...),
lo scrivente giudice ritiene di dovere fare applicazione, anzitutto, dei principi desumibili dalle ormai note sentenze delle SS.UU. Cass. dell'11.11.2008 (nn. 26972-26975), secondo cui il danno morale, oltre ad avere una sua autonomia ontologica rispetto al danno biologico, ha anche autonomia risarcitoria rispetto a quest'ultimo, per cui la sua liquidazione non può giammai essere vincolata ad una mera percentuale tabellare del danno biologico, ma va valutata equitativamente dal giudice di merito in base al suo prudente
10 e circostanziato apprezzamento. Ciò premesso, nel caso che ci occupa, si ritiene del tutto equo ed opportuno, in un'ottica di corretta personalizzazione del danno morale, fare applicazione delle Tabelle
milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell'integrità psico-fisica,
recentissimamente aggiornate in base agli indici ISTAT costo vita per il 2024. È noto che le citate tabelle prevedono un range di liquidazione del danno non patrimoniale tra un valore minimo ed un valore massimo per ciascun punto percentuale: con il valore minimo il giudice liquida un importo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”, e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo- funzionali,
sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
trattasi, dunque, di pregiudizi che possono ritenersi provati, anche presuntivamente ex art. 115 c.p.c., una volta accertato il grado di menomazione psico-fisica da parte del CTU medico-legale.
Va evidenziato, quanto alla liquidazione dei danni alla persona non derivanti dalla circolazione stradale, che la Suprema Corte ha affermato che per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9%), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 07/06/2011, n. 12408), da ritenersi equi e in grado di garantire la parità di trattamento.
Si ricorda, altresì, che secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ogni qual volta le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale vengano modificate con l'applicazione di
“differenti criteri” per il risarcimento, il Giudice è tenuto ad applicare tali nuove tabelle, anche se il danno si
è verificato sotto la vigenza delle precedenti (cfr. Cass. civ. sentenze n. 25485 del 13.12.2016; n. 11152 del
29.05.2015; ordinanze n. 19229 del 15.06.2022; n. 33770 del 19.12.2019).
Orbene, dalla documentazione medica in atti, in particolare dal verbale di Pronto Soccorso dell'ospedale di
Boscotrecase, si evince che a veniva diagnosticata una “frattura malleolo perioniero” Parte_1
con prognosi di gg. 30, per la quale si procedeva all'immobilizzazione del piede;
in data 06.03.2019 si recava nuovamente al Pronto Soccorso dello stesso nosocomio e veniva ricoverato presso il reparto U.O.C di
Ortopedia per intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi della frattura con placca e viti con immobilizzazione gessata, per essere dimesso in data 11.03.2019 con divieto di carico, terapia medica e
11 indicazione di controlli ortopedici. Seguivano ulteriori esami strumentali, controlli ambulatoriali e cicli di
FKT, fino alla guarigione con postumi, certificata in data 26.06.2019.
Gli accertamenti effettuati dal C.T.U. medico-legale, dott. hanno evidenziato che ON
, in seguito dell'evento dannoso in oggetto, ha riportato “frattura del malleolo peroneale Parte_1
a sx con scomposizione dei frammenti e persistenza dei mezzi di sintesi”, che “ha richiesto un trattamento
chirurgico, di riduzione e stabilizzazione con placca eviti con immobilizzazione per la restitutio ad integrum”.
Ha aggiunto che permangono “mezzi di sintesi ancora presenti in situ” e che sussiste una “Limitazione dei
R.O.M. della tibio-tarsica e complessivamente di 1/3”.
Ha affermato che “Il nesso di causalità materiale esistente quale rapporto causa-effetto tra la dinamica del
sinistro e le lesioni riportate conseguenza dello stesso ed i postumi è – compatibile” (cfr. c.t.u. pagg. 10-11).
Il C.T.U. ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore un periodo di invalidità temporanea totale di giorni 10 (dieci); un'invalidità temporanea parziale mediamente al 75% di giorni 35 (trentacinque),
un'invalidità temporanea parziale mediamente al 50% di giorni 20 (venti), un'invalidità temporanea parziale mediamente al 25% di giorni 20 (venti), nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del
5% (cfr. c.t.u. pagg. 11-12). Ha aggiunto che “Le lesioni riportate non inficiano la capacità lavorativa
generica né quella specifica”.
Le conclusioni del consulente medico-legale, adeguatamente motivate, fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, stante la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza con la documentazione medica prodotta dall'attrice, sono ritenute condivisibili e, pertanto, questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Ciò posto, circa il "quantum", tenuto conto della Tabella di Milano, aggiornate all'anno 2024, per il calcolo del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti e considerato che all'epoca del fatto Parte_1
aveva 58 anni, può riconoscersi all'attore per danni in oggetto, la somma di € 1.150,00 per inabilità
[...]
temporanea totale (giorni 10 x € 115,00), la somma di € 3.018,75 per l'inabilità temporanea parziale al 75%
(giorni 35 per € 86,25), la somma di € 1.150,00 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 20 per €
57,50), la somma di € 575,00 per l'inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 20 per € 28,75). Il danno biologico permanente nella misura del 5%, inoltre, va liquidato nella misura di € 6.226,00.
12 Per quanto riguarda l'“incremento per sofferenza”, la Suprema Corte ha chiarito che, in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico ed una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.03.2018 n.7513).
Tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia delle lesioni riportate,
dell'iter terapeutico documentato in atti, della circostanza che l'istante è stata costretto all'immobilizzazione del piede per circa 40 giorni, dell'inevitabile incidenza di tale condizione sulle abitudini di vita del danneggiato.
Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, si osserva che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ. sez. III, 07.11.2014, n. 23778; Cass. civ. sez. III,
27.03.2018, n. 7513). Ebbene, questo giudice ritiene non sussistenti i presupposti per la personalizzazione del danno biologico, nulla essendo dedotto e provato in merito.
Pertanto, al danno biologico sopra quantificato va aggiunto il danno da sofferenza soggettiva con un aumento del cd. punto base nella misura del 25% (corrispondente al valore standard delle Tabelle di
Milano, che in caso di personalizzazione del danno -non ritenuta sussistente nella specie- prevedono un ulteriore incremento fino al limite massimo del 50%), pari a € 1.557,00.
Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di € 13.676,75 (€ 5.893,75 per invalidità temporanea + € 6.226,00 per invalidità permanente + € 1.557,00 per incremento per sofferenza).
13 L'ammontare complessivo della somma, già attualizzata, dovuta all'attore è dunque Parte_1
pari a € 13.676,75, oltre interessi legali codicistici sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo l'indice istat, dalla data del sinistro (02.03.2019) a quella di pubblicazione della sentenza, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza. n. 1712 del 1995, - il tutto pari ad € 17.533,69 -, oltre ulteriori interessi legali da detta data di pubblicazione al soddisfo sulla somma di € 17.533,69. Non va invece riconosciuta la svalutazione monetaria in quanto la predetta stima dei danni è avvenuta all'attualità, ovvero con riferimento al loro valore attuale.
Va, altresì, riconosciuto all'attrice l'importo di € 157,00 per le spese mediche documentate, ritenute congrue dal c.t.u..
Vanno a questo punto esaminate la domanda di manleva avanzata dal Condominio nei confronti di CP_2
UR UR - Rappresentanza Generale per l'Italia, nonché le domande di accertamento proposte dalla compagnia interventrice concernenti i limiti di operatività della polizza.
Orbene, in ordine alla domanda di manleva proposta dal Condominio nei confronti della
[...]
, va preliminarmente rilevato che la stessa è inammissibile, Controparte_2
in quanto tardiva, avendo il convenuto omesso di chiedere la chiamata in causa della compagnia di assicurazione nella comparsa di costituzione e risposta nei termini e nelle forme previste dagli artt. 166 e
167 c.p.c., formulando la domanda di garanzia per la prima volta nelle prime note ex art. 183, VI comma,
c.p.c, che consentono alle parti di precisare e modificare le domande già proposte, ma non di proporre domande nuove, tra l'altro non rese necessarie da successive ulteriori difese della parte attrice;
la stessa
Compagnia, invero, nelle note ex art. 183 comma 6 Ii termine cpc del 14.12.2020 ha eccepito la tardività
della cennata chiamata in causa.
E' stato accertato dalla documentazione in atti prodotta dalla compagnia di assicurazione, oltre a non essere contestato dalle parti, che il Condominio era assicurato per la r.c.t. con la CP_1 [...]
in virtù della polizza n. 533A2279 “Globale Fabbricati Civili”, con decorrenza dal Controparte_4
12.07.2006 e in corso di validità, con massimale di € 500.000,00, senza previsione di franchigie o scoperti.
14 Nelle condizioni di polizza, “settore B – responsabilità civile”, riguardo all'oggetto dell'assicurazione, è
previsto che “Il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l' sia tenuto a pagare, Parte_2
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente
cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed
animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato e alla
conduzione delle parti comuni ... L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare
all'Assicurato in relazione: ... agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino,
compresi parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (esclusi
comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai metri 3) nonché cancelli anche
automatici”.
Riguardo alla “Gestione vertenze – spese legali” è previsto che “La Compagnia assume fino a quando ne ha
interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome
dell , designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti Parte_2
all' stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa Parte_2
contro l' , entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno Parte_2
cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non
riconosce spese incontrate dall' per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non Parte_2
risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale”.
La compagnia di assicurazione allega, altresì, perizia di parte relativa agli accertamenti eseguiti in via stragiudiziale dal proprio studio tecnico fiduciario, da cui emerge che “La partita “Fabbricato” è assicurata
per € 400.000,00 con deroga alla proporzionale del 10%. Il rischio risulta sotto assicurato del 30%”.
La UR UR, pur non contestando la copertura assicurativa del Condominio convenuto e CP_2
l'operatività della polizza, ha invocato l'applicazione dell'art. 1907 c.c. in caso di soccombenza e rivalsa del proprio assicurato con riduzione delle somme eventualmente dovute allo stesso in virtù della garanzia assicuratrice in proporzione al valore assicurato dell'immobile condominiale, nonché l'esclusione dalle somme relative a spese sostenute per la resistenza in giudizio in virtù del patto di gestione di lite sopra richiamato.
15 Riguardo alla prima eccezione, la compagnia assicuratrice fa riferimento all'art. 1907 c.c., secondo il quale
“se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro,
l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente
convenuto”. La norma, dettata per le assicurazioni contro i danni, prevede che, in caso di sottoassicurazione
- ovvero quando, al momento del sinistro, il valore dei beni assicurati risulta essere superiore a quanto dichiarato in polizza - l'assicurato non venga indennizzato per l'intero ammontare ma riceva un indennizzo ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale assicurato ed il valore dei beni al verificarsi dell'evento dannoso. Ciò, in ragione anche del fatto che l'assicurato ha corrisposto un premio minore rispetto a quello che avrebbe dovuto versare se fosse stato assicurato l'intero valore del bene.
Detta norma, tuttavia, non è applicabile al caso di specie;
la “ratio”, infatti, della cosiddetta “assicurazione parziale”, prevista dall'art.1907 c.c. è quella di ancorare l'indennizzo al valore effettivo del bene danneggiato come stimato all'atto della stipula, sì che nessuna rilevanza assume, invece, il valore del fabbricato rispetto ai danni alla persona, in relazione al massimale stabilito, così come, parimenti, ai fini della valutazione del rischio e del premio, con l'effetto che, in assenza di esplicita estensione contrattuale anche ai danni di cui si tratta, l'assunto non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, “In tema di assicurazione della responsabilità civile per
danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da
assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), né
sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto
l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione
dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene,
ma dei danni subiti dal terzo. Ne consegue che in siffatto tipo di assicurazione non può trovare applicazione
la norma di cui all'art. 1907 c.c. e l'unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia
prestata dall'assicuratore è costituita dal massimale previsto in contratto” (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, sent. n.
8958 del 19.08.1995; Corte di Appello di Napoli, sent. n. 4833/2023).
Né può trovare accoglimento la seconda eccezione sul patto di gestione della lite.
In merito alla validità di una clausola di tale tenore si è di recente espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 16 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell'assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall'assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è
quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio (cfr. Cass. civ. sez.
VI, 19.2.2020 n. 4202). Tuttavia la Suprema Corte ha anche chiarito, nella richiamata sentenza che a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato e che l'indagine al riguardo può e deve attingere dal comportamento di ciascuna delle parti contraenti. Ebbene nel caso in esame non risulta provato né che la società abbia esercitato la facoltà di gestire in via esclusiva la lite, né tantomeno che l'assicurato abbia manifestato la volontà di non avvalersi di tale patto.
Né è merso alcun comportamento doloso nella condotta dell'assicurato, tale da giustificare una riduzione dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.
Ne consegue che l'ambito della garanzia incombente sulla società di assicurazione Controparte_2
in favore del Condominio, copre interamente le somme da questo dovute al danneggiato in virtù della polizza sopra richiamata, senza alcuna riduzione, ivi incluse le spese sostenute per resistere in giudizio.
Le spese di lite tra l'attore e il Condominio “Madonna” di via Cimaglia n. 44 in Torre del Parte_1
Greco, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano di ufficio, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13.08.2022, nella misura indicata in dispositivo;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione dell'attività svolta, si liquidano in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento ( da € 5.200,01 a € 26.000,00, in ragione del principio del decisum).
Le spese tra le altre parti vanno compensate, in considerazione della inammissibilità della domanda di manleva spiegata dal Condominio.
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico del Condominio soccombente.
P.Q.M.
17 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Condominio “Madonna” di via Cimaglia n. 44 in Torre
del Greco, in persona dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di , a titolo di Parte_1
risarcimento dei danni non patrimoniale subiti, della somma di € 17.533,69, nonché della somma di €
157,00 per spese documentate, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo sulle somme stesse;
2) Condanna il Torre del Greco, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 5.077,00 per compensi e € 264,00 per spese, oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore antistatario avv. Antonietta Veneruso;
3) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del Controparte_5
del Greco, in persona dell'amministratore p.t.
4) Dichiara ammissibile l'intervento volontario spiegato da Controparte_2
e dichiara che l'interventrice , in persona del rappresentante
[...] Controparte_2
legale p.t., garantisce il Condominio “Madonna” di via Cimaglia n. 44 in Torre del Greco, per le somme da quest'ultimo dovute per effetto delle statuizioni di cui ai capi 1, 2 e 3 del presente dispositivo, nonché per le spese dallo stesso sostenute per resistere nel presente giudizio;
5) Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il Condominio “Madonna” di in Controparte_1
Torre del Greco e P.L.C. UR UR, in persona del rappresentante legale p.t..
Torre Annunziata, in data 14.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Scarpati
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