Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 16
CASS
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di omessa motivazione sull'espulsione

    La Corte ha ritenuto che il giudizio sulla pericolosità sociale, su cui si basa l'espulsione, è stato motivato in concreto valorizzando le modalità del fatto e la biografia penale, e che la valutazione comparativa della condizione familiare è onere dell'imputato prospettarla adeguatamente. Tali valutazioni di merito sono insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di omessa motivazione sull'espulsione

    La Corte ha ritenuto che il giudizio sulla pericolosità sociale, su cui si basa l'espulsione, è stato motivato in concreto valorizzando le modalità del fatto e la biografia penale, e che la valutazione comparativa della condizione familiare è onere dell'imputato prospettarla adeguatamente. Tali valutazioni di merito sono insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 235 cod. pen. all'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90

    La Corte ha affermato che l'art. 86 d.P.R. 309/90 è norma speciale rispetto all'art. 235 cod. pen., rendendo quest'ultimo inapplicabile.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 235 cod. pen. all'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90

    La Corte ha affermato che l'art. 86 d.P.R. 309/90 è norma speciale rispetto all'art. 235 cod. pen., rendendo quest'ultimo inapplicabile.

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Commentario1

  • 1Attualità delle esigenze cautelari: il tempo silente da solo non basta (Cass. Pen. n. 41759/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 gennaio 2026

    1. Il ritorno del “tempo silente” sotto scrutinio critico Con la sentenza Cass., sez. III, 16 dicembre 2025, n. 41759, la Corte di cassazione torna a interrogarsi sul ruolo del c.d. tempo silente nel giudizio di attualità delle esigenze cautelari, censurando una motivazione che aveva fatto del mero decorso temporale l'asse portante dell'annullamento della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame di Palermo aveva ritenuto che la distanza cronologica tra i fatti (risalenti al 2021) e l'applicazione della misura cautelare fosse, di per sé, sufficiente a escludere l'attualità del periculum, valorizzando l'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di esigenze di tipo probatorio.La Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2026, n. 16
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16
Data del deposito : 2 gennaio 2026

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