Decreto cautelare 28 marzo 2025
Sentenza breve 15 maggio 2025
Decreto cautelare 17 maggio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Decreto cautelare 18 luglio 2025
Decreto decisorio 7 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2025
Improcedibile
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/11/2025, n. 9292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9292 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09292/2025REG.PROV.COLL.
N. 06195/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6195 del 2025, proposto da AL IL, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Chirico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comando di Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Commissario Ad Acta - Dott Luigi Vignes, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Verderosa, Gennaro Galietta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Massimo Amarante, Rita Senatore, NI NA ZZ, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, Camera di Commercio di Salerno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1285/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 il Cons. Marco IN e udito l’Avv. Alfonso Esposito per la parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza della Sentenza del Tar Campania - Salerno n. 877/2025.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
Con sentenza n. 3142 del 29 dicembre 2023 (confermata in appello con sentenza n. 4370/2024), è stato accolto parzialmente il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento serbato dal Comune di Castel San Giorgio, dall’ASL Salerno e dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Campania sull’istanza volta all’adozione delle necessarie misure inibitorie e sanzionatorie in relazione alle attività edilizie e produttive poste in essere da AL IL e, per l’effetto, è stato ordinato al Comune di provvedere in maniera espressa sulla suddetta istanza, nominando quale Commissario ad acta il Prefetto di Salerno o un funzionario da lui delegato.
Con successiva sentenza n. 877 del 15 maggio 2025 sono stati decisi una serie di ricorsi proposti da AL IL onde censurare in toto l’attività provvedimentale posta in essere, in sostituzione dell’inerte Comune di Castel San Giorgio, dal Commissario ad acta all’uopo nominato per dare esecuzione alla citata sentenza n. 3142/2024.
In particolare, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi autonomi proposti avverso gli atti del Commissario, mentre è stato in parte accolto il reclamo avente ad oggetti i medesimi atti, per l’effetto annullando il provvedimento di diniego sull’istanza di condono prot n. 16481 del 9 dicembre 2004 e il provvedimento di applicazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001 per le opere oggetto di ordinanza di demolizione n. 6/2007.
In data 5 giugno 2025 il reclamante ha depositato atto di incidente di esecuzione per ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza della sentenza n. 877/2025 nonché avverso e per l’annullamento:
a – del provvedimento assunto dal Settore VII del Comune di Castel San Giorgio del 28 maggio 2025 prot. 015337/2025 di comunicazione di irricevibilità della CILA del 19 maggio 2025 finalizzata al ripristino, nelle more già eseguito;
b – del provvedimento assunto dal Settore III del Comune di Castel San Giorgio prot. 0015087/2025 – I – 26 maggio 2025, con cui si dichiara irricevibile la suddetta CILA di ripristino, richiamando la sentenza n. 877/2025 e deducendo che con l’assunzione del provvedimento del Commissario ad Acta del 25 marzo 2025, prot. n. 0008631/2025, si è “consolidata l’indisponibilità del bene e l’acquisizione al patrimonio comunale dello stesso”, nel contempo rimettendo gli atti al Commissario ad acta per competenza sull’esecuzione della ordinanza n. 115/2018;
c – del verbale di sequestro amministrativo n. 37 del 16 maggio 2025 assunto dal Comando di Polizia Locale del Comune di Castel San Giorgio, con annessa nota di trasmissione prot. n. 14093/2025 del 16 maggio 2025 della sentenza n. 877/2025, proveniente dall’Avvocatura comunale.
Parte ricorrente rappresentava che l’interesse, a prescindere dal consolidarsi dell’effetto ablatorio, è rappresentato dalla necessità di consentire la riapertura dell’esercizio, avendo eliminato l’opus che impediva la prosecuzione dell’attività, ciò in conformità a quanto statuito con il provvedimento del Commissario ad acta del 25 marzo 2025, di immediata chiusura, come però emendato dalla sentenza.
Esponeva che con gli atti gravati l’amministrazione, sebbene ancora commissariata, ha ritenuto irricevibile la CILA del 19 maggio 2025, impedendo di fatto la possibile ripresa dell’esercizio, disallineandosi con il provvedimento di chiusura immediata assunto dal Commissario ad acta del 25 marzo 2025, che espressamente statuiva al punto 2: “La chiusura del locale in questione fino all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, anche di natura tecnico / urbanistiche, previste dalla normativa vigente”.
Il Tar ha ritenuto quanto segue.
Nel caso di specie, l’azione non si risolve né nella richiesta di chiarimenti in ordine a una situazione di incertezza sorta in fase di esecuzione della sentenza né nel reclamo di atti del Commissario ad acta (art. 114, comma 6, c.p.a.), ma semplicemente nel tentativo di rimettere in discussione ciò che è stato già oggetto di decisione nell’ambito del precedente reclamo.
Il ricorso, in ogni caso, è infondato.
Va precisato, preliminarmente, che in termini generali la nomina del Commissario ad acta non fa venir meno il potere dell’amministrazione di esercitare le proprie prerogative (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 maggio 2021, n. 8).
Tanto premesso, nel caso di specie, con l’accertamento dell’inottemperanza si è definitivamente consumato il potere dell’interessato di depositare apposita CILA per il ripristino degli accertati abusi al fine di proseguire l’attività artigianale.
L’attività materiale di immissione in possesso del bene da parte dell’Amministrazione è cosa che non riguarda il definitivo accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio, momento ultimo di consolidamento dell’acquisizione ex lege e conseguente consumazione di ogni potere di intervento del privato sui beni.
2. Parte appellante lamenta che l’adempimento spontaneo dell’interessato non può dirsi, di per sé, precluso fintantoché non venga emanato l’atto formale di acquisizione al patrimonio comunale.
Troverebbe applicazione la regola secondo cui tutte le volte in cui soggetti interessati abbiano, sia pur tardivamente rispetto ai termini fissati nel provvedimento sanzionatorio, ma, ben vero, prima che sia intervenuta la formale acquisizione al patrimonio comunale, provveduto all’integrale demolizione delle opere abusive, la stessa debba considerarsi legittima.
Quanto all’assunto secondo cui con l’accertamento dell’inottemperanza si è definitivamente consumato il potere dell’interessato di depositare apposita CILA, per il ripristino degli accertati abusi, al fine di proseguire l’attività artigianale, la statuizione si porrebbe in contrasto con quanto statuito nella pregressa decisione, oggetto di chiarimenti, sentenza 877/2025 in cui si statuisce che “la mancata indicazione dell’area può comunque essere colmata con l’indicazione della stessa nel successivo procedimento di acquisizione.
Risponderebbe, dunque, ad esigenze di garanzia di difesa, ma anche a logiche di risparmio, stante l’avvenuta demolizione spontanea, che seppure tardiva, soddisfa pienamente e a costo zero le esigenze di buon governo del territorio dell’amministrazione vigilante.
Fa presente che il procedimento di formalizzazione dell’intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime dell’immobile – oramai demolito – non si sarebbe concluso mediante trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Ritiene che i locali afferenti all’attività di autocarrozzeria, autonomi rispetto agli abusi di cui al condono e agli ordini di ripristino, sono muniti di regolare Segnalazione Certificata di Agibilità (piano terra dell’immobile).
Gli abusi non riguarderebbero il piano terra, né l’immobile ove viene esercitata l’attività interdetta, urbanisticamente conforme, agibile, essendo circoscritti ed attinenti a parti autonome e distinte rispetto ai locali ove si svolge l’attività di autocarrozzeria.
3. Parte appellante ha depositato in giudizio in data 21 ottobre 2025 provvedimento adottato dal Funzionario responsabile del Comune di Castel San Giorgio in data 9 ottobre 2025 con cui:
- è stato ordinato al sig. AL IL, nato a [...] il [...], titolare della omonima ditta (autocarrozzeria e vendita di auto nuove e usate), la chiusura dell'attività esercitata presso i locali e le pertinenze dell'immobile, dando atto che le attività devono quindi essere ritenute interdette limitatamente alle porzioni di immobile che presentano abusi ed irregolarità tecnico-urbanistiche;
- è stato disposto che debbono intendersi revocate e/o annullate le autorizzazioni connesse alla espletata attività di carrozzeria (attività prevalente) e vendita di auto nuove ed usate (attività secondaria), esercitata nelle porzioni di immobile e nei locali, nonché, nelle aree pertinenziali oggetto dei riscontrati abusi edilizi.
4. Parte appellante, con memoria depositata in giudizio in data 24 ottobre 2025, espone quanto segue.
Oggetto del gravame è la sentenza del TAR per la Campania, Sezione Staccata di Salerno, n. 1185/2025, con cui è stato dichiarato inammissibile e comunque respinto nel merito il ricorso per ottenere chiarimenti sulla corretta esecuzione della sentenza del TAR di Salerno n. 877/2025.
In considerazione dell’ultimo deposito documentale del 21.10.2025, nello specifico dell’atto sopravvenuto di inibizione dell’attività del ricorrente del 9.10.2025, si registra il superamento dell’originario provvedimento di inibizione dell’attività assunto dal Commissario ad acta: originaria inibizione con sequestro, caducato per decorso del termine, per quanto dedotto nei motivi di gravame.
L’assunzione di rinnovato e dunque sopravvenuto atto amministrativo, rispetto a quello assunto dall’organo Commissariale, di chiusura dell’esercizio del ricorrente (datato 9.10.2025), benché tempestivamente sospeso dal TAR Salerno con decreto monocratico n. 417/2025, determina comunque la carenza di interesse alla trattazione del giudizio, per rinnovato esercizio del potere amministrativo dell’ente.
Di guisa che è venuto meno l’interesse alla decisione per atti sopravvenuti, la qual cosa impone la pronuncia dichiarativa della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Parte appellante chiede in riforma della statuizione di primo grado la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, stante la invocata fondatezza del gravame proposto.
5. Il collegio prende atto di quanto sopra e, come richiesto da parte appellante, dichiara l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese dell’appello compensate, non essendo evidenziate ragioni di soccombenza virtuale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese dell’appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | Marco LI |
IL SEGRETARIO