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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 22/09/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott. ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. R.G. promossa da
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Si), residente in [...]dei Paparoni n.7, Siena, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Federica Pagni (PEC: Email_1
C.F. presso il cui Studio in Siena, V.le V. Emanuele II n .28 è C.F._2 elettivamente domiciliata, come da mandato in atti (doc. A)
e
, C.F. nato il [...] in [...], residente in Parte_2 C.F._3
Costa dei Paparoni n.7, Siena, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Greco (CF. ; PEC: presso il cui C.F._4 Email_2
Studio in Siena, Via dei Rossi n. 44 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti (doc. B)
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole in data 14.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
e hanno assunto di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
07.06.2008, nel Comune di Siena;
; - che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato così che le parti avevano concordemente raggiunto un'intesa tale da consentire di procedere con una separazione consensuale alle seguenti condizioni :
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza.
2. Nella casa adibita a residenza familiare e situata a Siena, Costa dei Paparoni n.7, continuerà ad abitare la sig.ra unitamente al figlio Parte_1 [...]
ed al sig. . Il sig. dovrà spostare la propria Persona_1 Parte_3 Pt_2 residenza altrove, comunicando il luogo di effettiva residenza, entro la data del 31.05.2025.
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per il Pt_2 Pt_1 figlio, la somma mensile di €400,00 mediante bonifico bancario (IBAN IT 49 R 02008 14205 0004 0076 8510) da effettuarsi con scadenza il giorno 28 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno e con decorrenza dal mese di aprile 2025 (compreso) e verserà, con la stessa ricorrenza e con le stesse modalità, la somma mensile di €100,00 quale mantenimento a favore della moglie sig.ra . Le suddette somme Parte_1 saranno rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT accertati in aumento rispetto all'anno precedente.
Il sig. si accollerà inoltre a perfetta metà con la sig.ra tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie relative ai bisogni del figlio determinabili sulla scorta del Protocollo in essere presso il Tribunale di Siena, oltre a quelle dovute per la visita annuale (in libera professione) presso lo specialista dott.Pak di Massa che ha operato il figlio in tenera età; a tal proposito il sig. si impegna a prendere il relativo appuntamento e ad Pt_2 accompagnare il figlio, in quanto la sig.ra non è in possesso della patente di Pt_1 guida.
4. Per accordo tra le parti, la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico di Pt_1 cui al D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 erogato per il figlio da parte dell'INPS, mentre le detrazioni fiscali, ove presenti, verranno utilizzate in misura del 50% tra i coniugi.
5. Le parti rimarranno in possesso dei propri conti correnti, non avendone uno cointestato, e rimarranno proprietari delle proprie eventuali autovetture/motocicli.
6. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a dividere i propri beni mobili, regali ed oggetti personali, ad eccezione dei due dipinti del pittore che, attualmente CP_1 custoditi nell'abitazione che fu della famiglia, il proprietario sig. ritirerà non Pt_2 appena raggiunta una propria definitiva sistemazione abitativa.
7. In ottemperanza alle statuizioni dell'art.1 della legge 54/2006, il figlio avrà diritto di Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. sarà Persona_1 affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. In ragione di ciò, entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione del figlio, nonché ad assumere le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la formazione, l'istruzione e la salute del figlio, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di Persona_1 con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere il minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare al figlio possibili conflitti di lealtà. Ciascuno dei genitori si impegna a prendersi cura del figlio nel caso in cui l'altro versi in condizioni di salute che non permettono l'accudimento del minore.
9. Fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la frequentazione del figlio con il padre avverrà senza Persona_1 predeterminazione di giorni fissi per gli incontri, ma con almeno una visita settimanale. Per quanto attiene ai periodi di vacanza, il sig. potrà trascorrere con il figlio, Pt_2 previa indicazione dei giorni e del luogo di vacanza, un periodo di 7/8 giorni nel corso delle vacanze estive ed un altro equipollente periodo, se richiesto, durante la stagione invernale. Il sig. potrà inoltre trascorrere con il Pt_2
figlio una parte della giornata nelle ricorrenze delle festività natalizie e pasquali e nel giorno del proprio compleanno e di quello del figlio. Ogni comunicazione relativa ai giorni di vacanza dovrà essere effettuata con anticipo all'altro genitore e nel rispetto di eventuali impegni del minore.
10. Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per il figlio . 11. Il sig. Persona_1
si farà infine carico dell'abbonamento relativo all'utenza telefonica mobile del Pt_2 figlio . Persona_1
In vista dell'udienza cartolare del 18.09.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Ricorrono, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 14.5.2025
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza), che hanno contratto matrimonio in data 7.6.2008 in Siena iscritto nel Registro di stato civile al n.28, parte 2, anno 2008 alle condizioni sopra riportate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente rel.
Dott. Michele Moggi Giudice
Dott. ssa Marta Dell'Unto Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di iscritta al n. R.G. promossa da
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Si), residente in [...]dei Paparoni n.7, Siena, rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Maria Federica Pagni (PEC: Email_1
C.F. presso il cui Studio in Siena, V.le V. Emanuele II n .28 è C.F._2 elettivamente domiciliata, come da mandato in atti (doc. A)
e
, C.F. nato il [...] in [...], residente in Parte_2 C.F._3
Costa dei Paparoni n.7, Siena, rappresentato, assistito e difeso dall'Avv. Andrea Greco (CF. ; PEC: presso il cui C.F._4 Email_2
Studio in Siena, Via dei Rossi n. 44 è elettivamente domiciliato, come da mandato in atti (doc. B)
RICORRENTI
CON INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
PUBBLICO MINISTERO: parere favorevole in data 14.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.4.2025 dinanzi al Tribunale di Siena, Parte_1
e hanno assunto di aver contratto matrimonio concordatario in data Parte_2
07.06.2008, nel Comune di Siena;
; - che il rapporto tra i coniugi si era deteriorato così che le parti avevano concordemente raggiunto un'intesa tale da consentire di procedere con una separazione consensuale alle seguenti condizioni :
1. I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove riterrà più opportuno la propria residenza.
2. Nella casa adibita a residenza familiare e situata a Siena, Costa dei Paparoni n.7, continuerà ad abitare la sig.ra unitamente al figlio Parte_1 [...]
ed al sig. . Il sig. dovrà spostare la propria Persona_1 Parte_3 Pt_2 residenza altrove, comunicando il luogo di effettiva residenza, entro la data del 31.05.2025.
3. Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento per il Pt_2 Pt_1 figlio, la somma mensile di €400,00 mediante bonifico bancario (IBAN IT 49 R 02008 14205 0004 0076 8510) da effettuarsi con scadenza il giorno 28 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno e con decorrenza dal mese di aprile 2025 (compreso) e verserà, con la stessa ricorrenza e con le stesse modalità, la somma mensile di €100,00 quale mantenimento a favore della moglie sig.ra . Le suddette somme Parte_1 saranno rivalutate annualmente in base agli indici ISTAT accertati in aumento rispetto all'anno precedente.
Il sig. si accollerà inoltre a perfetta metà con la sig.ra tutte le spese Pt_2 Pt_1 straordinarie relative ai bisogni del figlio determinabili sulla scorta del Protocollo in essere presso il Tribunale di Siena, oltre a quelle dovute per la visita annuale (in libera professione) presso lo specialista dott.Pak di Massa che ha operato il figlio in tenera età; a tal proposito il sig. si impegna a prendere il relativo appuntamento e ad Pt_2 accompagnare il figlio, in quanto la sig.ra non è in possesso della patente di Pt_1 guida.
4. Per accordo tra le parti, la sig.ra percepirà interamente l'assegno unico di Pt_1 cui al D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230 erogato per il figlio da parte dell'INPS, mentre le detrazioni fiscali, ove presenti, verranno utilizzate in misura del 50% tra i coniugi.
5. Le parti rimarranno in possesso dei propri conti correnti, non avendone uno cointestato, e rimarranno proprietari delle proprie eventuali autovetture/motocicli.
6. I ricorrenti dichiarano di aver già provveduto a dividere i propri beni mobili, regali ed oggetti personali, ad eccezione dei due dipinti del pittore che, attualmente CP_1 custoditi nell'abitazione che fu della famiglia, il proprietario sig. ritirerà non Pt_2 appena raggiunta una propria definitiva sistemazione abitativa.
7. In ottemperanza alle statuizioni dell'art.1 della legge 54/2006, il figlio avrà diritto di Persona_1 mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
8. sarà Persona_1 affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. In ragione di ciò, entrambi i genitori dovranno contribuire alla crescita ed all'educazione del figlio, nonché ad assumere le decisioni di maggiore importanza per quanto riguarda la formazione, l'istruzione e la salute del figlio, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Ciascun genitore dovrà favorire il rapporto affettivo di Persona_1 con l'altro genitore e con la rispettiva famiglia d'origine ed entrambi dovranno evitare di coinvolgere il minore in eventuali future discussioni che possano insorgere tra di loro, onde evitare al figlio possibili conflitti di lealtà. Ciascuno dei genitori si impegna a prendersi cura del figlio nel caso in cui l'altro versi in condizioni di salute che non permettono l'accudimento del minore.
9. Fermo l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, la frequentazione del figlio con il padre avverrà senza Persona_1 predeterminazione di giorni fissi per gli incontri, ma con almeno una visita settimanale. Per quanto attiene ai periodi di vacanza, il sig. potrà trascorrere con il figlio, Pt_2 previa indicazione dei giorni e del luogo di vacanza, un periodo di 7/8 giorni nel corso delle vacanze estive ed un altro equipollente periodo, se richiesto, durante la stagione invernale. Il sig. potrà inoltre trascorrere con il Pt_2
figlio una parte della giornata nelle ricorrenze delle festività natalizie e pasquali e nel giorno del proprio compleanno e di quello del figlio. Ogni comunicazione relativa ai giorni di vacanza dovrà essere effettuata con anticipo all'altro genitore e nel rispetto di eventuali impegni del minore.
10. Entrambi i ricorrenti concedono assenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento necessario e valido per l'espatrio per il figlio . 11. Il sig. Persona_1
si farà infine carico dell'abbonamento relativo all'utenza telefonica mobile del Pt_2 figlio . Persona_1
In vista dell'udienza cartolare del 18.09.2025 i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
Ricorrono, senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della domanda congiunta, deve essere omologata la separazione personale dei coniugi.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, si richiamano i patti espressi dai coniugi, in quanto non contrastanti con norme imperative o con i principi di ordine pubblico morale e familiare.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 14.5.2025
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, come sopra composto, definitivamente pronunciando:
1) omologa la separazione consensuale tra (generalizzati nell'intestazione della presente sentenza), che hanno contratto matrimonio in data 7.6.2008 in Siena iscritto nel Registro di stato civile al n.28, parte 2, anno 2008 alle condizioni sopra riportate
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siena di procedere all'annotazione della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e successive modificazioni.
3) Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Siena, camera di consiglio del 19.9.2025
La Presidente rel.
Dott.ssa Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi