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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4628 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6809/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
16/04/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ; Parte_1
E
) Controparte_1 C.F._2
Avv. CP_2
E
10786801000) Controparte_3
Avv. CANNIZZARO FABIO GREGORIO Controparte_4
( ) C/O AVV. CALBI VIALE MANZONI 26 00100 C.F._3
ROMA;
E
1 ( ) Controparte_5 C.F._4
Avv. CANNIZZARO FABIO GREGORIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8532/2021 emessa dal Tribunale di OM.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale Parte_1
erano state respinte le domande infra descritte.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito la sentenza impugnata.
“ ha citato dinanzi al Tribunale di OM la società Parte_1 Controparte_3
proprietaria ed editrice della testata online www.brindisireport.it, la giornalista
, nonché il direttore responsabile della testata Controparte_1 CP_5
ritenendosi leso nell'onore dal contenuto di due articoli a firma di
[...]
apparsi sulla testata, rispettivamente il 17.01.2018 Controparte_1
(ST IT da testimone nel processo a possibile indagata”), ed il
19.01.2018 (“Avvocato accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno”) .
Il primo dei due articoli è costituito da un testo di cronaca giudiziaria: viene offerto ai lettori un resoconto del processo in corso a DI a carico di accusata di aver accoltellato , all'epoca suo Parte_2 Parte_1
compagno, durante una vacanza ad Ostuni, procurandogli gravi lesioni;
si legge nel testo che una donna, di professione hostess, citata come testimone dal pubblico ministero, avrebbe ammesso nel corso del processo di avere intrattenuto
2 una relazione con all'epoca dei fatti, circostanza che la teste aveva Pt_1
invece negato nel corso delle indagini;
per tale ragione la deposizione in aula era stata interrotta, gli atti erano stati trasmessi al P.M., la teste era stata avvisata della facoltà di non rispondere, e le era stato affiancato un avvocato d'ufficio. A tale ricostruzione l'attore non muove censure nella citazione. Segue poi nell'articolo una breve ricostruzione della posizione difensiva assunta dall'imputata – secondo la quale i fatti sarebbero avvenuti al culmine Parte_2
di una lite, e lei avrebbe agito per difendere sé stessa ed i figli presenti;
la giornalista precisa anche che i difensori della donna avrebbero depositato agli atti una serie di verbali di intervento di operanti di p.s. di OM, sollecitati dalla al tempo della relazione tra i due. A seguire, viene reso noto ai lettori Parte_2
che presso il Tribunale penale di OM pende un ulteriore procedimento per il quale è prossima la celebrazione dell'udienza preliminare, nel quale Pt_1
figura stavolta come imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (attuati anche attraverso una proliferazione di iniziative giudiziarie contro l'ex compagna). Infine si legge che nel processo in corso a DI a carico di si è costituito parte civile ed ha formulato una Parte_2 Pt_1
richiesta di risarcimento per un milione di euro;
a chiusura si riportano brevissimi passaggi della deposizione testimoniale della vittima “ ..c'erano litigate continue per la sua gelosia …. Quella sera lei andò in cucina, prese un coltello e mi aggredì mentre ero in salotto, tentai di sottrarmi, ma rimasi ferito”
. Nell'articolo del 19.01.2018 la stessa giornalista torna a CP_1
ripercorrere le travagliate vicende giudiziarie che vedono protagonisti gli ex compagni di vita – Rende noto che dovrà Pt_1 Parte_2 Parte_1
difendersi dalle accuse di maltrattamenti e stalking mossegli dalla donna, di cui riporta sinteticamente il contenuto, e viene fatto cenno ad un coinvolgimento anche del consiglio di disciplina degli avvocati. Nel testo dell'articolo è operato un riferimento sintetico ma esaustivo dell'episodio dell'aggressione armata ai danni di verificatasi ad Ostuni nell'agosto del 2014; si passa poi a Pt_1
3 riportare testualmente alcune espressioni contenute nel capo di imputazione. Si apprende che nel primo interrogatorio reso dopo il Parte_2
ferimento, avrebbe riferito di essere stata oggetto di condotte violente ed intimidatorie ad opera del compagno, e che per tali dichiarazioni lo stesso l'avrebbe denunciata per calunnia e diffamazione, accusa poi archiviata Pt_1
con un provvedimento nel quale il Gip di OM aveva evidenziato l'esistenza di ben 33 denunce penali di in danno della ex compagna, oltre ad una Pt_1
proliferazione di iniziative giudiziarie civili, ed aveva descritto la relazione tra i due come una “situazione di sopraffazione dell'uno sull'altra… nel quale la donna è rimasta invischiata e prigioniera..”. . SS lamenta dunque che le notizie fornite non rispettino il canone della verità, ed a tal fine ribadisce: -che il procedimento avviato a suo carico per il reato di atti persecutori è stato archiviato in data 12.10.2016 dal Gip di OM;
-che egli non ha presentato 33 denunce contro l'ex compagna;
- che era stata la a colpirlo con una Parte_2
bottiglia, e non viceversa come da essa affermato;
-che nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei propri riguardi dall'Ordine degli Avvocati;
- che nell'articolo non è stato dato spazio alle testimonianze che avvaloravano la tesi della parte offesa nel processo per lesioni;
- che egli non ha mai rivestito la qualità di imputato per stalking o maltrattamenti. Sostiene in conclusione che i due articoli siano volti esclusivamente a colpire la sua persona in modo gratuito ed arbitrario, e chiede di essere risarcito del danno patito, oltre a domandare la condanna dei convenuti alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. n.
47/1948, e l'emissione di un ordine di pubblicazione della sentenza. CP_3
società editrice di DIreport, oltre a sollevare eccezione di
[...]
improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sottolinea (correttamente) la inapplicabilità dell'art. 12 della legge 47/48 alle testate giornalistiche on line, ed in ogni caso chiede il rigetto della domanda nel merito e la condanna della controparte per responsabilità….
4 Superate dunque le questioni preliminari sollevate dai convenuti, occorre indirizzare l'indagine sui due articoli on line a firma di , e Controparte_1
verificare se si tratti o meno di espressione di attività giornalistica lecita, ricompresa dunque nell'ambito del diritto di cronaca. Il tema di fondo è quello del bilanciamento tra i diritti all'onore ed alla reputazione da un lato (art. 2 e 3
Cost.) e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero dall'altro (art. 21
Cost.), diritto che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, trova nei primi un limite, così detto “esterno”. E dunque, secondo un
“decalogo” che è ormai patrimonio comune della cultura giuridica, elaborato a partire dalla fondamentale pronuncia di legittimità n. 5259 del 1984, il diritto di cronaca può dirsi legittimamente esercitato nel rispetto dei canoni: della verità oggettiva del fatto riportato (che può essere anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); della sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, o pertinenza;
della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, detta anche continenza. Queste tre condizioni devono sempre essere rispettate per poter ritenere che la divulgazione di notizie lesive dell'onore di un individuo sia lecita espressione dell'attività giornalistica, e più ancora corollario del diritto di manifestazione del pensiero consacrato dall'art. 21 della
Costituzione, escludendo, di conseguenza, la responsabilità civile ex art. 2043 per la lesione di un diritto fondamentale della persona. Si premette (invertendo in certo senso l'ordine logico degli argomenti) che i due testi qui analizzati non contengono alcuna intemperanza verbale, né espressioni gratuitamente offensive, ed i fatti raccontati sono proposti in tono neutro e pacato proprio dell'attività di cronaca;
non è configurabile pertanto alcuna violazione del parametro della continenza. L'articolo del 17.01.2018, dal titolo ST IT da testimone nel processo a possibile indagata”, risulta particolarmente equilibrato;
muovendo da un fatto di cronaca grave e sicuramente di pubblico interesse, soprattutto in ambito locale, si limita a riportare l'evoluzione del processo in corso, evidenziando tanto la strategia processuale dell'imputata (che assume di
5 avere agito per difendersi) quanto la posizione della parte lesa, le cui parole vengono riportate testualmente. Non emerge una acritica adesione alla versione resa da e del resto la circostanza che uno dei passaggi della vicenda Parte_2
abbia visto lo stesso oggetto di indagini per reati in danno dell'ex Pt_1
compagna, risulta dalla documentazione depositata (si veda in particolare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il 24. 1. 2018, relativo ad un procedimento nel quale figura come imputato e come Pt_1 Parte_2
parte offesa- prodotto da tutti i convenuti); Nell'articolo del 19.01.2018, dal titolo
“Avvocato accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno”, si fa riferimento alle accuse che ha rivolto all'ex compagno dopo Parte_2
essere stata arrestata;
la fonte sembra essere costituita principalmente dal contenuto del decreto con il quale il gip di OM in data 27.6.2016 ha archiviato il procedimento penale aperto a carico di per calunnia, atti Parte_2
intimidatori, ingiurie e diffamazione avviato su denuncia di , in risposta Pt_1
alle accuse in precedenza mosse dalla donna contro di lui. E' nel testo del provvedimento che si legge come tra il 2014 ed il 2015 abbia denunciato Pt_1
per 33 volte la compagna, determinando l'apertura di altrettanti procedimenti, in buona parte poi archiviati;
sempre nell'ordinanza di archiviazione, si legge che lo stesso PM di DI, che procedeva per l'aggressione perpetrata dalla
[...]
in danno di , aveva iscritto quest'ultimo nel registro degli indagati Pt_2 Pt_1
per le ipotesi di reato di cui gli art. 572 e 612 bis;
sempre nel medesimo provvedimento, si apprende della trasmissione degli atti al Presidente del
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di OM ed al Consiglio di Disciplina sul presupposto che il proliferare di iniziative giudiziarie di (di professione Pt_1
avvocato) in danno della ex compagna, potesse costituire una violazione del codice deontologico forense. I fatti riportati nell'articolo risultano dunque nella sostanza rispondenti al vero e tratti da fonte autorevole. La circostanza che in data 12.10.2016 fosse stata disposta l'archiviazione per il reato di cui all'art. 612 bis (ferma la prosecuzione del procedimento per maltrattamenti in famiglia in
6 danno di ), risulta scarsamente rilevante, dal momento che il gip si limita Pt_1
ad osservare nel provvedimento di archiviazione (in atti) che la denuncia presentata dalla sulla cui base il gip di DI aveva disposto Parte_2
l'iscrizione di nel registro degli indagati (procedimento poi trasmesso a Pt_1
OM per competenza), non faceva riferimento alle condotte di “stalking giudiziario” poi menzionate invece dalla difesa nell'atto di Parte_2
opposizione all'archiviazione. Rispetto al parametro della verità dell'articolo, non riveste poi alcun rilievo l'ulteriore ordinanza di archiviazione del Gip di
DI relativa alla imputazione di cui all'art. 572 c.p. a carico di : in Pt_1
primo luogo in quanto successiva di oltre due anni alla pubblicazione degli articoli di cui si tratta, ed inoltre perché non accompagnata dalla descrizione analitica del capo di imputazione, tanto da non consentire di comprendere se si tratti di indagine relativa ai medesimi fatti cui fa riferimento il Gip di OM (che
– come si è detto sopra – dà invece conto della prosecuzione del procedimento penale a carico di per il reato di maltrattamenti in famiglia). Il contenuto Pt_1
delle accuse mosse da a SS è riprodotto testualmente dagli atti Parte_2
del procedimento (circostanza non contestata) ed anche in questo caso non vi è alcuna adesione pregiudiziale della giornalista alla versione della donna, così come appare evidente che nell'articolo non venga proposta la tesi che sia stato
SS – il giorno prima del grave atto di violenza perpetrato ai suoi danni – a colpire la compagna con una bottiglia di vetro, ma ci si limiti a riferire che la donna (evidentemente per mitigare la gravità del proprio gesto), abbia sostenuto tale versione (si sottolinea tale passaggio perché lo stesso attore vi si sofferma e produce stralci di deposizioni testimoniali in cui l'episodio è descritto invece nel senso da lui riportato). Non trova indubbiamente riscontro il passo dell'articolo secondo cui “per lo stalking” si sarebbe stati – al tempo della pubblicazione - “in attesa di fissazione dell'udienza preliminare”, ed in particolare non vi è contezza che un nuovo procedimento per atti persecutori sia stato avviato dopo l'archiviazione del 2016 di cui si è detto sopra. Sul punto la difesa dei convenuti
7 indubbiamente non ha offerto prova di aver tratto la notizia da fonte verificata ed autorevole, mentre per il resto entrambi gli articoli di stampa nella sostanza restituiscono, senza evidenti partigianerie, il quadro di una situazione conflittuale ed estremamente articolata sotto il profilo giudiziario, senza mai sminuire la gravità della condotta da cui l'intera vicenda sembra essere in certo senso deflagrata, ovvero la violenta aggressione della che del resto, come Parte_2
non manca di sottolineare e documentare l'attore, ha determinato di recente la sua condanna in primo grado ad una consistente pena detentiva. Non si ritiene di poter concludere che l'errore commesso dalla giornalista nel riferire questo aspetto della vicenda abbia determinato a carico di un discredito Pt_1
aggiuntivo e giuridicamente apprezzabile rispetto a quanto già non risultasse dalla descrizione degli altri accadimenti, rispondenti al vero ed adeguatamente verificati, ed in particolare dalla ricostruzione delle circostanze nelle quali l'aggressione era maturata (che lo stesso insistentemente riconduce ad Pt_1
un atto inconsulto motivato da una crisi di gelosia, depositando gli atti del processo da cui sembra emergere che poco prima l'imputata avesse scoperto le prove di una relazione del compagno con un'altra donna), dalla presentazione di reciproche denunce e dal conseguente avvio di una serie di indagini, dall'inoltro degli atti all'ordine professionale, dalla rappresentazione complessivamente emergente di un contesto familiare altamente disfunzionale. Si tratta di una vicenda che - ferma restando la evidente maggiore gravità (e potenziale irreparabilità) del gesto di presenta contorni comunque Parte_3
squalificanti per entrambi i protagonisti, per il susseguirsi di reciproche accuse, il moltiplicarsi di iniziative giudiziarie, il delinearsi di rapporti personali profondamente degradati.
Ne discende che la domanda risarcitoria non può essere accolta pur se non emergono all'evidenza i presupposti per affermare la responsabilità processuale aggravata dell'attore.”
L'appello va respinto per due autonome ragioni.
8 Da un lato è inammissibile , come condivisibilmente eccepito dagli appellati.
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Ciò emerge in tutta evidenza dal confronto fra l'atto di appello che si richiama per brevità per relationem e la motivazione della sentenza impugnata sopra riportata esaustiva in diritto ed in fatto.
Come evidenziato dagli appellati, nonostante la lunghezza dell'atto di appello, “ consistendo quest'ultimo quasi integralmente in una riproposizione di stralci di atti del primo grado, pertanto del tutto privi della specificità richiesta per la corretta contestazione dei capi della sentenza impugnata (come meglio si vedrà di seguito). Per quanto sin qui spiegato, risulta evidente che la carente e generica motivazione dell'atto di appello, seppur assai prolissa, ne determina pacificamente l'inammissibilità stante l'impossibilità per questa Corte (così come di qualsiasi lettore) di stabilire in maniera certa e precisa il contenuto delle censure mosse da controparte alla sentenza n. 8532/2021 del Tribunale di OM.
In buon sostanza il tribunale ha osservato che la giornalista ha legittimamente e correttamente esercitato con valutazione ex ante il diritto di cronaca, mentre l'appellante sindacato tale esercizio con valutazioni ex post.
Sotto altro autonomo profilo l'appello è manifestamente infondato, anche nel merito.
9 Questa Corte non ignora che la Corte di Cassazione ha talvolta affermato, in astratto, la incompatibilità intrinseca della valutazione dell'inammissibilità dell'appello con una autonoma ratio decidendi di rigetto nel merito.
Tale orientamento può essere condivisibile laddove il Giudice di appello pervenga ad una pronunzia di inammissibilità estrinseca, ma non certo quando il Giudice di appello esamini comunque funditus l'atto di appello accompagnando ad una statuizione in rito anche una statuizione nel merito. Ciò ad avviso del Collegio è palesemente in contrasto con la ragionevole durata del processo, che costituisce un valore costituzionale imprescindibile.
Se l'appello non merita accoglimento per plurime ragioni di ordine processuali e di merito, la parte soccombente ha una piena possibilità di valutare l'opportunità dell'impugnazione e non si coglie, in un'ottica costituzionalmente orientata delle norma processuali, quale sia il vulnus al diritto di difesa – che , in ultima analisi, costituisce l'essenza dell'Ordinamento processuale- che la parte soccombente ne potrebbe subire.
Con riferimento all'appello in esame , questa Corte non può che ribadire quanto già affermato dal tribunale, sottolineando che, secondo una valutazione ex ante il diritto di cronaca è stato esercitato in modo pienamente legittimo , in modo assolutamente continente .
Hanno condivisibilmente rimarcato gli appellati: “Si ricorda, infatti, che oggetto di contestazione da parte del sono appunto solamente due degli Pt_1
innumerevoli articoli pubblicati da DIReport in relazione alla nota vicenda di cronaca (cfr. doc. da 2 a 10 del fascicolo di I grado di – all. D), al CP_3
fine evidente di fornire al lettore un'informazione completa e aggiornata. In particolare, controparte, senza dare il minimo conto dei precedenti articoli pubblicati dalla testata on line, contesta solo i due pezzi: i) l'articolo intitolato
ST IT da testimone nel processo a possibile indagata” del 17 gennaio
2018 (doc. 11 fascicolo I grado di – All. D); ii) l'articolo “Avvocato CP_3
accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno” del 19 gennaio 2018
10 (doc. 12 fascicolo I grado di – All. D). Entrambi questi articoli (come i CP_3
precedenti) non sono più presenti on line da oltre 2 anni, a differenza di quanto affermato dall'Avv. : risulta infatti tutt'orananc. pubblicato un unico Pt_1
articolo in relazione alla vicenda, intitolato "Accoltellò il compagno nella movida: condannata a 6 anni” del 23 giugno 2020, in cui si dà atto della intervenuta condanna a sei anni di reclusione della Sig.ra (all. G). Parte_2
Ebbene, con riferimento ai due articoli oggetto di contestazione, correttamente il
Giudice di prime cure ha stabilito che non si rinvengono nei rispettivi testi attacchi gratuiti o intemperanze verbali a danno dell'appellante, né venivano aggiunti dettagli inveritieri, o enfatizzati quelli già a disposizione per ricostruzioni od ipotesi giornalistiche. DIReport precisa, infatti, che l'avvocato era “accusato” e fa riferimento a inchieste, contestazioni, cita testualmente (con il virgolettato) il GIP e utilizza espressioni quali “si legge nel capo d'imputazione…” ovvero “l'avvocato dovrà difendersi dalla Parte_1
doppia accusa”, oltre ad utilizzare correttamente il condizionale per dar conto che quanto descritto erano, appunto, ipotesi.”
Va infatti rimarcato che il nell'atto di appello continua a porre l'accento Pt_1
sulla propria vicenda personale nei suoi sviluppi ,operando una ingiustificata commistione di piani con la presente causa che ha ad oggetto la legittimità dell'attività giornalistica, correttamente esercitata, fondata su provvedimenti giudiziari ancorchè non definitivi. Va inoltre rimarcato il pubblico interesse alla notizia, per la gravità oggettiva dei fatti, a prescindere dalle stesse attività svolte dal e dalla che , in tale ottica, erano pur sempre rilevanti. Pt_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia superiore a € 26.000,00 ( considerata la richiesta risarcitoria dichiaratamente non inferiore a € 25.999,00, cui si cumulano le seguenti domande “ riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 legge n. 47/1948, con condanna dei convenuti alla pubblicazione, a loro spese, della sentenza in forma integrale su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale
11 ai sensi dell'art. 120 c.p.c. e condannare gli appellati al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c”
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado Parte_1
in favore di che liquida in E 7.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese gen ed in favore di e CP_3 CP_5
che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
OM, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6809/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
16/04/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ; Parte_1
E
) Controparte_1 C.F._2
Avv. CP_2
E
10786801000) Controparte_3
Avv. CANNIZZARO FABIO GREGORIO Controparte_4
( ) C/O AVV. CALBI VIALE MANZONI 26 00100 C.F._3
ROMA;
E
1 ( ) Controparte_5 C.F._4
Avv. CANNIZZARO FABIO GREGORIO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 8532/2021 emessa dal Tribunale di OM.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale Parte_1
erano state respinte le domande infra descritte.
Si sono costituiti in giudizio tutti gli appellati instando per il rigetto dell'appello.
Precisate le conclusioni all'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si riporta di seguito la sentenza impugnata.
“ ha citato dinanzi al Tribunale di OM la società Parte_1 Controparte_3
proprietaria ed editrice della testata online www.brindisireport.it, la giornalista
, nonché il direttore responsabile della testata Controparte_1 CP_5
ritenendosi leso nell'onore dal contenuto di due articoli a firma di
[...]
apparsi sulla testata, rispettivamente il 17.01.2018 Controparte_1
(ST IT da testimone nel processo a possibile indagata”), ed il
19.01.2018 (“Avvocato accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno”) .
Il primo dei due articoli è costituito da un testo di cronaca giudiziaria: viene offerto ai lettori un resoconto del processo in corso a DI a carico di accusata di aver accoltellato , all'epoca suo Parte_2 Parte_1
compagno, durante una vacanza ad Ostuni, procurandogli gravi lesioni;
si legge nel testo che una donna, di professione hostess, citata come testimone dal pubblico ministero, avrebbe ammesso nel corso del processo di avere intrattenuto
2 una relazione con all'epoca dei fatti, circostanza che la teste aveva Pt_1
invece negato nel corso delle indagini;
per tale ragione la deposizione in aula era stata interrotta, gli atti erano stati trasmessi al P.M., la teste era stata avvisata della facoltà di non rispondere, e le era stato affiancato un avvocato d'ufficio. A tale ricostruzione l'attore non muove censure nella citazione. Segue poi nell'articolo una breve ricostruzione della posizione difensiva assunta dall'imputata – secondo la quale i fatti sarebbero avvenuti al culmine Parte_2
di una lite, e lei avrebbe agito per difendere sé stessa ed i figli presenti;
la giornalista precisa anche che i difensori della donna avrebbero depositato agli atti una serie di verbali di intervento di operanti di p.s. di OM, sollecitati dalla al tempo della relazione tra i due. A seguire, viene reso noto ai lettori Parte_2
che presso il Tribunale penale di OM pende un ulteriore procedimento per il quale è prossima la celebrazione dell'udienza preliminare, nel quale Pt_1
figura stavolta come imputato dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (attuati anche attraverso una proliferazione di iniziative giudiziarie contro l'ex compagna). Infine si legge che nel processo in corso a DI a carico di si è costituito parte civile ed ha formulato una Parte_2 Pt_1
richiesta di risarcimento per un milione di euro;
a chiusura si riportano brevissimi passaggi della deposizione testimoniale della vittima “ ..c'erano litigate continue per la sua gelosia …. Quella sera lei andò in cucina, prese un coltello e mi aggredì mentre ero in salotto, tentai di sottrarmi, ma rimasi ferito”
. Nell'articolo del 19.01.2018 la stessa giornalista torna a CP_1
ripercorrere le travagliate vicende giudiziarie che vedono protagonisti gli ex compagni di vita – Rende noto che dovrà Pt_1 Parte_2 Parte_1
difendersi dalle accuse di maltrattamenti e stalking mossegli dalla donna, di cui riporta sinteticamente il contenuto, e viene fatto cenno ad un coinvolgimento anche del consiglio di disciplina degli avvocati. Nel testo dell'articolo è operato un riferimento sintetico ma esaustivo dell'episodio dell'aggressione armata ai danni di verificatasi ad Ostuni nell'agosto del 2014; si passa poi a Pt_1
3 riportare testualmente alcune espressioni contenute nel capo di imputazione. Si apprende che nel primo interrogatorio reso dopo il Parte_2
ferimento, avrebbe riferito di essere stata oggetto di condotte violente ed intimidatorie ad opera del compagno, e che per tali dichiarazioni lo stesso l'avrebbe denunciata per calunnia e diffamazione, accusa poi archiviata Pt_1
con un provvedimento nel quale il Gip di OM aveva evidenziato l'esistenza di ben 33 denunce penali di in danno della ex compagna, oltre ad una Pt_1
proliferazione di iniziative giudiziarie civili, ed aveva descritto la relazione tra i due come una “situazione di sopraffazione dell'uno sull'altra… nel quale la donna è rimasta invischiata e prigioniera..”. . SS lamenta dunque che le notizie fornite non rispettino il canone della verità, ed a tal fine ribadisce: -che il procedimento avviato a suo carico per il reato di atti persecutori è stato archiviato in data 12.10.2016 dal Gip di OM;
-che egli non ha presentato 33 denunce contro l'ex compagna;
- che era stata la a colpirlo con una Parte_2
bottiglia, e non viceversa come da essa affermato;
-che nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei propri riguardi dall'Ordine degli Avvocati;
- che nell'articolo non è stato dato spazio alle testimonianze che avvaloravano la tesi della parte offesa nel processo per lesioni;
- che egli non ha mai rivestito la qualità di imputato per stalking o maltrattamenti. Sostiene in conclusione che i due articoli siano volti esclusivamente a colpire la sua persona in modo gratuito ed arbitrario, e chiede di essere risarcito del danno patito, oltre a domandare la condanna dei convenuti alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della L. n.
47/1948, e l'emissione di un ordine di pubblicazione della sentenza. CP_3
società editrice di DIreport, oltre a sollevare eccezione di
[...]
improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, sottolinea (correttamente) la inapplicabilità dell'art. 12 della legge 47/48 alle testate giornalistiche on line, ed in ogni caso chiede il rigetto della domanda nel merito e la condanna della controparte per responsabilità….
4 Superate dunque le questioni preliminari sollevate dai convenuti, occorre indirizzare l'indagine sui due articoli on line a firma di , e Controparte_1
verificare se si tratti o meno di espressione di attività giornalistica lecita, ricompresa dunque nell'ambito del diritto di cronaca. Il tema di fondo è quello del bilanciamento tra i diritti all'onore ed alla reputazione da un lato (art. 2 e 3
Cost.) e la libertà di opinione e manifestazione del pensiero dall'altro (art. 21
Cost.), diritto che secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, trova nei primi un limite, così detto “esterno”. E dunque, secondo un
“decalogo” che è ormai patrimonio comune della cultura giuridica, elaborato a partire dalla fondamentale pronuncia di legittimità n. 5259 del 1984, il diritto di cronaca può dirsi legittimamente esercitato nel rispetto dei canoni: della verità oggettiva del fatto riportato (che può essere anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca); della sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, o pertinenza;
della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, detta anche continenza. Queste tre condizioni devono sempre essere rispettate per poter ritenere che la divulgazione di notizie lesive dell'onore di un individuo sia lecita espressione dell'attività giornalistica, e più ancora corollario del diritto di manifestazione del pensiero consacrato dall'art. 21 della
Costituzione, escludendo, di conseguenza, la responsabilità civile ex art. 2043 per la lesione di un diritto fondamentale della persona. Si premette (invertendo in certo senso l'ordine logico degli argomenti) che i due testi qui analizzati non contengono alcuna intemperanza verbale, né espressioni gratuitamente offensive, ed i fatti raccontati sono proposti in tono neutro e pacato proprio dell'attività di cronaca;
non è configurabile pertanto alcuna violazione del parametro della continenza. L'articolo del 17.01.2018, dal titolo ST IT da testimone nel processo a possibile indagata”, risulta particolarmente equilibrato;
muovendo da un fatto di cronaca grave e sicuramente di pubblico interesse, soprattutto in ambito locale, si limita a riportare l'evoluzione del processo in corso, evidenziando tanto la strategia processuale dell'imputata (che assume di
5 avere agito per difendersi) quanto la posizione della parte lesa, le cui parole vengono riportate testualmente. Non emerge una acritica adesione alla versione resa da e del resto la circostanza che uno dei passaggi della vicenda Parte_2
abbia visto lo stesso oggetto di indagini per reati in danno dell'ex Pt_1
compagna, risulta dalla documentazione depositata (si veda in particolare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il 24. 1. 2018, relativo ad un procedimento nel quale figura come imputato e come Pt_1 Parte_2
parte offesa- prodotto da tutti i convenuti); Nell'articolo del 19.01.2018, dal titolo
“Avvocato accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno”, si fa riferimento alle accuse che ha rivolto all'ex compagno dopo Parte_2
essere stata arrestata;
la fonte sembra essere costituita principalmente dal contenuto del decreto con il quale il gip di OM in data 27.6.2016 ha archiviato il procedimento penale aperto a carico di per calunnia, atti Parte_2
intimidatori, ingiurie e diffamazione avviato su denuncia di , in risposta Pt_1
alle accuse in precedenza mosse dalla donna contro di lui. E' nel testo del provvedimento che si legge come tra il 2014 ed il 2015 abbia denunciato Pt_1
per 33 volte la compagna, determinando l'apertura di altrettanti procedimenti, in buona parte poi archiviati;
sempre nell'ordinanza di archiviazione, si legge che lo stesso PM di DI, che procedeva per l'aggressione perpetrata dalla
[...]
in danno di , aveva iscritto quest'ultimo nel registro degli indagati Pt_2 Pt_1
per le ipotesi di reato di cui gli art. 572 e 612 bis;
sempre nel medesimo provvedimento, si apprende della trasmissione degli atti al Presidente del
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di OM ed al Consiglio di Disciplina sul presupposto che il proliferare di iniziative giudiziarie di (di professione Pt_1
avvocato) in danno della ex compagna, potesse costituire una violazione del codice deontologico forense. I fatti riportati nell'articolo risultano dunque nella sostanza rispondenti al vero e tratti da fonte autorevole. La circostanza che in data 12.10.2016 fosse stata disposta l'archiviazione per il reato di cui all'art. 612 bis (ferma la prosecuzione del procedimento per maltrattamenti in famiglia in
6 danno di ), risulta scarsamente rilevante, dal momento che il gip si limita Pt_1
ad osservare nel provvedimento di archiviazione (in atti) che la denuncia presentata dalla sulla cui base il gip di DI aveva disposto Parte_2
l'iscrizione di nel registro degli indagati (procedimento poi trasmesso a Pt_1
OM per competenza), non faceva riferimento alle condotte di “stalking giudiziario” poi menzionate invece dalla difesa nell'atto di Parte_2
opposizione all'archiviazione. Rispetto al parametro della verità dell'articolo, non riveste poi alcun rilievo l'ulteriore ordinanza di archiviazione del Gip di
DI relativa alla imputazione di cui all'art. 572 c.p. a carico di : in Pt_1
primo luogo in quanto successiva di oltre due anni alla pubblicazione degli articoli di cui si tratta, ed inoltre perché non accompagnata dalla descrizione analitica del capo di imputazione, tanto da non consentire di comprendere se si tratti di indagine relativa ai medesimi fatti cui fa riferimento il Gip di OM (che
– come si è detto sopra – dà invece conto della prosecuzione del procedimento penale a carico di per il reato di maltrattamenti in famiglia). Il contenuto Pt_1
delle accuse mosse da a SS è riprodotto testualmente dagli atti Parte_2
del procedimento (circostanza non contestata) ed anche in questo caso non vi è alcuna adesione pregiudiziale della giornalista alla versione della donna, così come appare evidente che nell'articolo non venga proposta la tesi che sia stato
SS – il giorno prima del grave atto di violenza perpetrato ai suoi danni – a colpire la compagna con una bottiglia di vetro, ma ci si limiti a riferire che la donna (evidentemente per mitigare la gravità del proprio gesto), abbia sostenuto tale versione (si sottolinea tale passaggio perché lo stesso attore vi si sofferma e produce stralci di deposizioni testimoniali in cui l'episodio è descritto invece nel senso da lui riportato). Non trova indubbiamente riscontro il passo dell'articolo secondo cui “per lo stalking” si sarebbe stati – al tempo della pubblicazione - “in attesa di fissazione dell'udienza preliminare”, ed in particolare non vi è contezza che un nuovo procedimento per atti persecutori sia stato avviato dopo l'archiviazione del 2016 di cui si è detto sopra. Sul punto la difesa dei convenuti
7 indubbiamente non ha offerto prova di aver tratto la notizia da fonte verificata ed autorevole, mentre per il resto entrambi gli articoli di stampa nella sostanza restituiscono, senza evidenti partigianerie, il quadro di una situazione conflittuale ed estremamente articolata sotto il profilo giudiziario, senza mai sminuire la gravità della condotta da cui l'intera vicenda sembra essere in certo senso deflagrata, ovvero la violenta aggressione della che del resto, come Parte_2
non manca di sottolineare e documentare l'attore, ha determinato di recente la sua condanna in primo grado ad una consistente pena detentiva. Non si ritiene di poter concludere che l'errore commesso dalla giornalista nel riferire questo aspetto della vicenda abbia determinato a carico di un discredito Pt_1
aggiuntivo e giuridicamente apprezzabile rispetto a quanto già non risultasse dalla descrizione degli altri accadimenti, rispondenti al vero ed adeguatamente verificati, ed in particolare dalla ricostruzione delle circostanze nelle quali l'aggressione era maturata (che lo stesso insistentemente riconduce ad Pt_1
un atto inconsulto motivato da una crisi di gelosia, depositando gli atti del processo da cui sembra emergere che poco prima l'imputata avesse scoperto le prove di una relazione del compagno con un'altra donna), dalla presentazione di reciproche denunce e dal conseguente avvio di una serie di indagini, dall'inoltro degli atti all'ordine professionale, dalla rappresentazione complessivamente emergente di un contesto familiare altamente disfunzionale. Si tratta di una vicenda che - ferma restando la evidente maggiore gravità (e potenziale irreparabilità) del gesto di presenta contorni comunque Parte_3
squalificanti per entrambi i protagonisti, per il susseguirsi di reciproche accuse, il moltiplicarsi di iniziative giudiziarie, il delinearsi di rapporti personali profondamente degradati.
Ne discende che la domanda risarcitoria non può essere accolta pur se non emergono all'evidenza i presupposti per affermare la responsabilità processuale aggravata dell'attore.”
L'appello va respinto per due autonome ragioni.
8 Da un lato è inammissibile , come condivisibilmente eccepito dagli appellati.
La Corte di Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza 36481/2022 ha ribadito: “
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Ciò emerge in tutta evidenza dal confronto fra l'atto di appello che si richiama per brevità per relationem e la motivazione della sentenza impugnata sopra riportata esaustiva in diritto ed in fatto.
Come evidenziato dagli appellati, nonostante la lunghezza dell'atto di appello, “ consistendo quest'ultimo quasi integralmente in una riproposizione di stralci di atti del primo grado, pertanto del tutto privi della specificità richiesta per la corretta contestazione dei capi della sentenza impugnata (come meglio si vedrà di seguito). Per quanto sin qui spiegato, risulta evidente che la carente e generica motivazione dell'atto di appello, seppur assai prolissa, ne determina pacificamente l'inammissibilità stante l'impossibilità per questa Corte (così come di qualsiasi lettore) di stabilire in maniera certa e precisa il contenuto delle censure mosse da controparte alla sentenza n. 8532/2021 del Tribunale di OM.
In buon sostanza il tribunale ha osservato che la giornalista ha legittimamente e correttamente esercitato con valutazione ex ante il diritto di cronaca, mentre l'appellante sindacato tale esercizio con valutazioni ex post.
Sotto altro autonomo profilo l'appello è manifestamente infondato, anche nel merito.
9 Questa Corte non ignora che la Corte di Cassazione ha talvolta affermato, in astratto, la incompatibilità intrinseca della valutazione dell'inammissibilità dell'appello con una autonoma ratio decidendi di rigetto nel merito.
Tale orientamento può essere condivisibile laddove il Giudice di appello pervenga ad una pronunzia di inammissibilità estrinseca, ma non certo quando il Giudice di appello esamini comunque funditus l'atto di appello accompagnando ad una statuizione in rito anche una statuizione nel merito. Ciò ad avviso del Collegio è palesemente in contrasto con la ragionevole durata del processo, che costituisce un valore costituzionale imprescindibile.
Se l'appello non merita accoglimento per plurime ragioni di ordine processuali e di merito, la parte soccombente ha una piena possibilità di valutare l'opportunità dell'impugnazione e non si coglie, in un'ottica costituzionalmente orientata delle norma processuali, quale sia il vulnus al diritto di difesa – che , in ultima analisi, costituisce l'essenza dell'Ordinamento processuale- che la parte soccombente ne potrebbe subire.
Con riferimento all'appello in esame , questa Corte non può che ribadire quanto già affermato dal tribunale, sottolineando che, secondo una valutazione ex ante il diritto di cronaca è stato esercitato in modo pienamente legittimo , in modo assolutamente continente .
Hanno condivisibilmente rimarcato gli appellati: “Si ricorda, infatti, che oggetto di contestazione da parte del sono appunto solamente due degli Pt_1
innumerevoli articoli pubblicati da DIReport in relazione alla nota vicenda di cronaca (cfr. doc. da 2 a 10 del fascicolo di I grado di – all. D), al CP_3
fine evidente di fornire al lettore un'informazione completa e aggiornata. In particolare, controparte, senza dare il minimo conto dei precedenti articoli pubblicati dalla testata on line, contesta solo i due pezzi: i) l'articolo intitolato
ST IT da testimone nel processo a possibile indagata” del 17 gennaio
2018 (doc. 11 fascicolo I grado di – All. D); ii) l'articolo “Avvocato CP_3
accusato di stalking alla giornalista: 33 denunce in un anno” del 19 gennaio 2018
10 (doc. 12 fascicolo I grado di – All. D). Entrambi questi articoli (come i CP_3
precedenti) non sono più presenti on line da oltre 2 anni, a differenza di quanto affermato dall'Avv. : risulta infatti tutt'orananc. pubblicato un unico Pt_1
articolo in relazione alla vicenda, intitolato "Accoltellò il compagno nella movida: condannata a 6 anni” del 23 giugno 2020, in cui si dà atto della intervenuta condanna a sei anni di reclusione della Sig.ra (all. G). Parte_2
Ebbene, con riferimento ai due articoli oggetto di contestazione, correttamente il
Giudice di prime cure ha stabilito che non si rinvengono nei rispettivi testi attacchi gratuiti o intemperanze verbali a danno dell'appellante, né venivano aggiunti dettagli inveritieri, o enfatizzati quelli già a disposizione per ricostruzioni od ipotesi giornalistiche. DIReport precisa, infatti, che l'avvocato era “accusato” e fa riferimento a inchieste, contestazioni, cita testualmente (con il virgolettato) il GIP e utilizza espressioni quali “si legge nel capo d'imputazione…” ovvero “l'avvocato dovrà difendersi dalla Parte_1
doppia accusa”, oltre ad utilizzare correttamente il condizionale per dar conto che quanto descritto erano, appunto, ipotesi.”
Va infatti rimarcato che il nell'atto di appello continua a porre l'accento Pt_1
sulla propria vicenda personale nei suoi sviluppi ,operando una ingiustificata commistione di piani con la presente causa che ha ad oggetto la legittimità dell'attività giornalistica, correttamente esercitata, fondata su provvedimenti giudiziari ancorchè non definitivi. Va inoltre rimarcato il pubblico interesse alla notizia, per la gravità oggettiva dei fatti, a prescindere dalle stesse attività svolte dal e dalla che , in tale ottica, erano pur sempre rilevanti. Pt_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avendo riguardo al valore effettivo della controversia superiore a € 26.000,00 ( considerata la richiesta risarcitoria dichiaratamente non inferiore a € 25.999,00, cui si cumulano le seguenti domande “ riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 legge n. 47/1948, con condanna dei convenuti alla pubblicazione, a loro spese, della sentenza in forma integrale su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale
11 ai sensi dell'art. 120 c.p.c. e condannare gli appellati al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c”
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado Parte_1
in favore di che liquida in E 7.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre rimborso spese gen ed in favore di e CP_3 CP_5
che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso
[...]
spese gen.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
T.U.115/2002 e che il c.u. è stato dichiarato e versato in misura insufficiente.
OM, 9.7.2025
IL PRESIDENTE EST.
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