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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/07/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1697/2021 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MATILDE MATTOZZI,
PEC Email_1
appellante contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. KATHYA ZILETTI,
PEC: Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento del presente atto di gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare il convenuto , nella spiegata qualità, Controparte_1
responsabile per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in complessivi € 6.688,30
(seimilaseicentoottantotto/30) in considerazione della percentuale di danno biologico, ITT,
ITP e spese mediche riconosciute in perizia medico legale di parte, oltre al danno morale da valutarsi in giudizio anche equitativamente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
1 entrambi i gradi di giudizio. In subordine dichiarare la soccombenza reciproca e compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'ente civico appellato:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra con Parte_1
atto notificato in data 21/10/2021, in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 631/2021, emanata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, … nella causa n. R.G.
1926/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere
l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, in ogni caso, del tutto sfornite di prova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nel verificarsi dell'evento. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata con l'atto di appello contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che l'On. Corte di Appello riterrà corretta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 631/2021, emessa il 10 settembre 2021, il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro
[...] occorsole il 5 maggio 2016, allorquando, verso le ore 18.00, mentre percorreva via Umberto
I, “nell'atto di scendere dal marciapiede rovinava a terra a causa di una buca del manto stradale, non visibile non solo per la tarda ora pomeridiana ma anche per l'assenza di segnalazione e la presenza di alcune autovetture parcate in prossimità della stessa”.
Ha invero ritenuto il Tribunale che l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta non consentissero di ritenere adeguatamente provata la dinamica dell'evento, così come descritta da parte attrice e, quindi, il nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale ed il danno lamentato dall'attrice.
2 2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 18 ottobre 2021, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto contestata la dinamica del sinistro, invece pacifica per avere il fondato le proprie difese esclusivamente sulla difficoltà della custodia CP_1 derivante dalla estensione delle strade e sulla condotta imprudente della danneggiata, senza mai contestare né l'esistenza della buca, né la collocazione nel luogo indicato da parte attrice e a ben vedere nemmeno la caduta in sé. Ha quindi eccepito l'appellante la contraddittorietà della decisione di primo grado per avere ritenuto non provato il nesso causale, invece pacifico,
e tanto dopo aver ritenuto di individuare con certezza il luogo del sinistro e il rapporto di custodia.
L'appellante ha inoltre impugnato il capo della sentenza avente ad oggetto le spese di lite eccependo in particolare che a fronte della soccombenza reciproca, il Giudice avrebbe dovuto disporne la compensazione.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il giorno 11 febbraio 2022, si è costituito il
[...]
, concludendo come in epigrafe. Controparte_1
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19 febbraio 2025, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto ricordare che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. U. n. 20943 del 2022).
3 Il criterio di imputazione della responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prescinde quindi da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n.
11122/2021).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. ord. n. 1064/2018:
“in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” ; Cass. n. 12744/2016: “In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.”).
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità: il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode
4 e, quindi, per lui inevitabili (Cass. ord. n. 14930/2023: “la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
Tutte le volte in cui la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non sia raggiunta, la disciplina di cui all'art. 2051 relativo alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è inapplicabile (Cass. ord. n. 1103/2018).
7. Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, non corrisponde al vero quanto lamentato dall'appellante nel gravame, ossia che la dinamica dei fatti, così come descritta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sarebbe stata pacifica per non essere stata contestata dall'ente civico, che si sarebbe piuttosto limitato a eccepire l'imprudenza della danneggiata.
Già nella memoria di costituzione in primo grado, il aveva infatti espressamente CP_1
contestato i fatti così argomentando: “appare, dunque, chiara l'estraneità di questa P.A. ai fatti de quibus, che, qualora realmente verificatisi, vanno addebitati esclusivamente al comportamento e all'atteggiamento dell'attrice, contestando, comunque, il fatto storico così come riportato, stante la versione dei fatti fornita dall'attrice sia fortemente omissiva di circostanze giuridicamente rilevanti”
8.A fronte della espressa contestazione da parte dell'ente civico convenuto della effettiva verificazione del fatto storico così come riportato dalla originaria attrice, spettava a quest'ultima la prova della dinamica del sinistro, oltre che dei danni e del nesso causale tra loro.
9. Una tale prova, tuttavia, non è stata fornita.
Il teste , all'udienza del 27 ottobre 2020, ha dichiarato: Testimone_1
“camminavo con la macchina. Ho visto assembramento al bar petit, ho visto la bimba con la mamma. è una mia parente, ho fermato la macchina non appena possibile, sono sceso Per_1 dalla macchina… lei era riversa sul marciapiede del bar attorniata da molte persone …lei era riversa a terra e anche mi ha detto della buca ma in quel momento non ci ho CP_2 Pt_1 fatto caso”.
5 Il teste , all'udienza del 19 gennaio 2021 ha dichiarato “io onestamente Testimone_2
questo frangente della caduta non me lo ricordo… non ricordo di aver visto la caduta… sinceramente io ricordo la signora a terra. Non mi ricordo onestamente di aver visto cadere la signora”.
10.Come correttamente rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie, l'appellante, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova del nesso causale, ossia non ha provato di essere caduta proprio a causa della buca presente nella strada, buca della quale peraltro nessun teste ha espressamente riferito.
11. Per le motivazioni esposte, la sentenza gravata non può che essere confermata.
12.Le spese di lite del grado, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza n. 631/2021, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Marsala il 10 settembre 2021.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo alla appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1697/2021 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
, C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MATILDE MATTOZZI,
PEC Email_1
appellante contro
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. KATHYA ZILETTI,
PEC: Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante: in accoglimento del presente atto di gravame ed in totale riforma della sentenza impugnata ritenere e dichiarare il convenuto , nella spiegata qualità, Controparte_1
responsabile per i fatti di cui in narrativa e, per l'effetto, condannarlo all'integrale risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, quantificati in complessivi € 6.688,30
(seimilaseicentoottantotto/30) in considerazione della percentuale di danno biologico, ITT,
ITP e spese mediche riconosciute in perizia medico legale di parte, oltre al danno morale da valutarsi in giudizio anche equitativamente. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di
1 entrambi i gradi di giudizio. In subordine dichiarare la soccombenza reciproca e compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'ente civico appellato:
Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla Sig.ra con Parte_1
atto notificato in data 21/10/2021, in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 348 bis e 342 c.p.c., e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 631/2021, emanata dal Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, … nella causa n. R.G.
1926/2019. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Nel merito, nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere
l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e diritto, e, in ogni caso, del tutto sfornite di prova e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado. In subordine, ritenere e dichiarare il concorso di colpa dell'appellante nel verificarsi dell'evento. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria avanzata con l'atto di appello contenere la stessa e le relative richieste nella reale ed effettiva entità del danno, in quella misura che l'On. Corte di Appello riterrà corretta. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 631/2021, emessa il 10 settembre 2021, il Tribunale di Marsala ha rigettato la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto il risarcimento del danno patito a seguito del sinistro
[...] occorsole il 5 maggio 2016, allorquando, verso le ore 18.00, mentre percorreva via Umberto
I, “nell'atto di scendere dal marciapiede rovinava a terra a causa di una buca del manto stradale, non visibile non solo per la tarda ora pomeridiana ma anche per l'assenza di segnalazione e la presenza di alcune autovetture parcate in prossimità della stessa”.
Ha invero ritenuto il Tribunale che l'istruttoria espletata e la documentazione prodotta non consentissero di ritenere adeguatamente provata la dinamica dell'evento, così come descritta da parte attrice e, quindi, il nesso di causalità tra la presenza della buca sul manto stradale ed il danno lamentato dall'attrice.
2 2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 18 ottobre 2021, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto contestata la dinamica del sinistro, invece pacifica per avere il fondato le proprie difese esclusivamente sulla difficoltà della custodia CP_1 derivante dalla estensione delle strade e sulla condotta imprudente della danneggiata, senza mai contestare né l'esistenza della buca, né la collocazione nel luogo indicato da parte attrice e a ben vedere nemmeno la caduta in sé. Ha quindi eccepito l'appellante la contraddittorietà della decisione di primo grado per avere ritenuto non provato il nesso causale, invece pacifico,
e tanto dopo aver ritenuto di individuare con certezza il luogo del sinistro e il rapporto di custodia.
L'appellante ha inoltre impugnato il capo della sentenza avente ad oggetto le spese di lite eccependo in particolare che a fronte della soccombenza reciproca, il Giudice avrebbe dovuto disporne la compensazione.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il giorno 11 febbraio 2022, si è costituito il
[...]
, concludendo come in epigrafe. Controparte_1
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 19 febbraio 2025, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto ricordare che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (così Cass. Sez. U. n. 20943 del 2022).
3 Il criterio di imputazione della responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati prescinde quindi da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. ord. n.
11122/2021).
Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse (Cass. ord. n. 1064/2018:
“in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” ; Cass. n. 12744/2016: “In tema di responsabilità per i danni derivanti da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. In particolare, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è oggettivamente configurabile qualora la cosa custodita sia di per sé idonea a sprigionare un'energia o una dinamica interna alla sua struttura, tale da provocare il danno;
qualora, invece, si tratti di una cosa di per sé statica ed inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione.”).
La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità: il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode
4 e, quindi, per lui inevitabili (Cass. ord. n. 14930/2023: “la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori”).
Tutte le volte in cui la prova del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno non sia raggiunta, la disciplina di cui all'art. 2051 relativo alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia è inapplicabile (Cass. ord. n. 1103/2018).
7. Orbene, tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, non corrisponde al vero quanto lamentato dall'appellante nel gravame, ossia che la dinamica dei fatti, così come descritta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sarebbe stata pacifica per non essere stata contestata dall'ente civico, che si sarebbe piuttosto limitato a eccepire l'imprudenza della danneggiata.
Già nella memoria di costituzione in primo grado, il aveva infatti espressamente CP_1
contestato i fatti così argomentando: “appare, dunque, chiara l'estraneità di questa P.A. ai fatti de quibus, che, qualora realmente verificatisi, vanno addebitati esclusivamente al comportamento e all'atteggiamento dell'attrice, contestando, comunque, il fatto storico così come riportato, stante la versione dei fatti fornita dall'attrice sia fortemente omissiva di circostanze giuridicamente rilevanti”
8.A fronte della espressa contestazione da parte dell'ente civico convenuto della effettiva verificazione del fatto storico così come riportato dalla originaria attrice, spettava a quest'ultima la prova della dinamica del sinistro, oltre che dei danni e del nesso causale tra loro.
9. Una tale prova, tuttavia, non è stata fornita.
Il teste , all'udienza del 27 ottobre 2020, ha dichiarato: Testimone_1
“camminavo con la macchina. Ho visto assembramento al bar petit, ho visto la bimba con la mamma. è una mia parente, ho fermato la macchina non appena possibile, sono sceso Per_1 dalla macchina… lei era riversa sul marciapiede del bar attorniata da molte persone …lei era riversa a terra e anche mi ha detto della buca ma in quel momento non ci ho CP_2 Pt_1 fatto caso”.
5 Il teste , all'udienza del 19 gennaio 2021 ha dichiarato “io onestamente Testimone_2
questo frangente della caduta non me lo ricordo… non ricordo di aver visto la caduta… sinceramente io ricordo la signora a terra. Non mi ricordo onestamente di aver visto cadere la signora”.
10.Come correttamente rilevato dal primo Giudice, nel caso di specie, l'appellante, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova del nesso causale, ossia non ha provato di essere caduta proprio a causa della buca presente nella strada, buca della quale peraltro nessun teste ha espressamente riferito.
11. Per le motivazioni esposte, la sentenza gravata non può che essere confermata.
12.Le spese di lite del grado, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza n. 631/2021, emessa dal Controparte_1
Tribunale di Marsala il 10 settembre 2021.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo alla appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
6