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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4977/2022, riservata in decisione il
19 febbraio 2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.
9307/2022, depositata il 20 ottobre 2022
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Francesco Cristiani, C.F.
, con il quale elettivamente domicilia in Pomigliano d'Arco, via G. C.F._1
Carducci, 5;
Appellante
E
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv.to Immacolata Ilardi (C.F. ), con la C.F._3
quale elettivamente domicilia in Cercola, alla Via Rubinacci n. 2;
NONCHE'
1 , (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta CP_2 C.F._4 procura in atti, dall'avv.to Luca De Nunzio, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, al viale Raffaello n. 34;
Appellati
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9307/2022, depositata il 20/10/2022, che ha accolto l'opposizione ed ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3307/2013, chiesto ed ottenuto dall'appellante per la somma portata da un assegno bancario la cui sottoscrizione si era rivelata apocrifa (sottoscrizione non riconducibile e , CP_2
legale rappresentante della società ingiunta, Rossana Costruzioni S.r.l.).
Per l'effetto, il Tribunale ha condannato la in persona del l.r.p.t., al Parte_1
pagamento della somma di € 1.871,99 oltre interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo, riferibili agli importi liquidati al c.t.u.; nonché al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, liquidate in € 15.000,00 per ciascuna parte, oltre iva, cassa e spese generali, con attribuzione ai rispettivi difensori anticipatari.
Si sono costituiti ritualmente gli appellati indicati in epigrafe, resistendo all'appello.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 febbraio 2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 19 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M
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La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 19.2.2025
Il Consigliere estensore
Dott. ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott.
Giulio Cataldi
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