Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3998/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3998/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. ANGRISANI DANIELE (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
( C.F. ) , elettivamente domiciliato in Indirizzo CP_1 C.F._3
Telematico, presso lo studio dell'Avv. ANGRISANI DANIELE (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
ATTRICE
E
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_2 C.F._4 Persona_1
, elettivamente domiciliata in CORSO MATTEOTTI N.16 NOCERA SUPERIORE,
[...] presso lo studio dell'Avv. BISOGNO ENRICO (c.f.: ), dal quale è C.F._5
rappresentata e difesa;
CONVENUTA
(c.f.: ), in qualità di erede di Controparte_3 C.F._6 [...]
elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI N.16 NOCERA Persona_1
Pagina 1 di 6
dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_4 C.F._7
CORSO MATTEOTTI N.16 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. BISOGNO
ENRICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Gli attori hanno agito in giudizio con azione di rivendica dello spazio comune antistante le abitazioni e i negozi di proprietà esclusiva delle parti e hanno chiesto la condanna dei convenuti a rimuovere la rete ed i vasi apposti sulla parte di spiazzo a destra di chi accede al fabbricato, nonchè della inferriata divisoria esistente sull'altro lato ed a consegnare le chiavi del cancello carrabile di accesso alla parte destra dello spiazzo comune.
I convenuti, pur non contestando la circostanza che il suddetto spiazzo fosse appartenuto in comproprietà alle parti in causa, tuttavia hanno spiegato domanda riconvenzionale di usucapione, in virtù del possesso ultraventennale (a partire dal 1989) della suddetta area.
Pertanto, in virtù del principio di non contestazione, parte attrice è dispensata dal fornire la probatio diabolica della proprietà (o meglio comproprietà) dell'area in questione.
Occorre a questo punto, esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti.
In via generale e in punto di diritto ai sensi dell'art. 1158 c.c. " La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni".
L'onere probatorio circa l'intervenuto acquisto ex art. 1158 c.c. grava sull'attore (nel caso di specie, i convenuti che hanno proposto domanda riconvenzionale); in particolare, come evidenziato dalla costante giurisprudenza "chi agisce in giudizio per ottenere di essere
Pagina 2 di 6 dichiarato proprietario di un bene affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus" (in termini Cass. 10.3.2011 n. 5739; ex multis Cass. 27.7.2009
n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863; Cass. 28.1.2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione é necessaria la manifestazione del dominio sulla "res" da parte dell'interessato, in via esclusiva, mediante esercizio di un' attività apertamente contrastante ed assolutamente non compatibile con il possesso altrui;
il possesso inoltre deve essere esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o, almeno ad un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti (Cass.
9.5.2008 n. 11624).
In definitiva, secondo il principio di diritto, "Solo la sussistenza di un corpus, accompagnato dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà" (in termini Cass. 26.4.2011 n. 9325).
E' opportuno tuttavia puntualizzare, a quest'ultimo proposito, che, secondo quanto confermato dalla stessa Cassazione, l'animus possidendi, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dall'elemento materiale, "se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale é già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria, sicché allora é il convenuto che deve dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene é stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale" (in termini Cass. 9325/2011 cit. Cass.
5.7.1999 n.
6944).
Nel caso di specie, i convenuti hanno affermato di aver posseduto per oltre un ventennio, in maniera continua, pacifica, pubblica con animus rem sibi habendi l'area per cui è causa.
Gli attori (nella prima memoria ex art. 183 VI co cpc) hanno contestato tali circostanze evidenziando che soltanto a partire dal 2006/2008 i convenuti, modificando lo stato dei luoghi
(con l'apposizione di vasi di fiori in plastica su strutture metalliche di appoggio sulle quali è stata posizionata una rete) hanno manifestato in concreto l'intenzione di impedire l'accesso alla porzione di spiazzo a destra di chi entra.
Nella comparsa di costituzione e risposta, i convenuti hanno dichiarato che l'apposizione del divisorio (con vasi di fiori) sul lato sinistro della metà di destra dello spiazzo è avvenuta verso la fine degli anni' 80, con il tacito consenso del dante causa degli attori e che a SO
Pagina 3 di 6 partire da quel momento i convenuti hanno esercitato, in modo continuato per trent'anni, il possesso di tale area.
Il Tribunale ritiene che la domanda di usucapione sia infondata e vada rigettata, per quanto di ragione.
Invero, in materia di usucapione, nell'indagine diretta a stabilire se una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza ex art. 1144 c.c., e sia, perciò, inidonea all'acquisto mediante possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo della esclusione di detta situazione di tolleranza e della sussistenza di un vero e proprio possesso. Tale presunzione, tuttavia, è inoperante quando la tolleranza si colleghi ad un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al "dominus" di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della "res" nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo arco di tempo (cfr. Cass., II, 03.07.2019, n. 17880; 29.05.2015, n. 11277; 20.02.2008,
n. 4327; 27.04.2006, n. 9661; 18.06.2001, n. 8194).
Nel caso di specie, sono gli stessi convenuti ad aver dichiarato, nella comparsa di costituzione e risposta, che fu il germano a consentire ai fratelli di apporre i vasi divisori SO
alla fine degli anni' 80 e, dunque, è evidente che la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi avrebbe potuto opporvisi (il germano ). SO
Quest'ultimo è deceduto nel 2008 (circostanza pacifica e non contestata) e, pertanto, in difetto di allegazione e prova di elementi idonei a integrare una interversione del possesso a dimostrazione dell'avvenuto mutamento dell'originario "animus detinendi" in "animus possidendi", la domanda di usucapione deve essere rigettata.
Ove il potere di fatto sia esercitato originariamente a titolo di detenzione, infatti, ai fini del perfezionamento dell'usucapione si richiede un atto di interversione in opposizione all'avente diritto, tale da manifestare il pieno possesso, escludendone il titolare;
in particolare, è necessario che venga compiuta un'attività materiale che renda esteriormente riconoscibile al proprietario che il detentore aveva iniziato a possedere in maniera esclusiva. Ciò in quanto il detentore non può mutare la detenzione in possesso attraverso un semplice atto di volizione
Pagina 4 di 6 interna, né attraverso l'inottemperanza alle pattuizioni in virtù delle quali la detenzione è stata costituita, né attraverso semplici atti di esercizio del possesso, idonei soltanto a sostanziare un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Il Tribunale ritiene che i convenuti non abbiano fornito la prova dei requisiti richiesti dalla legge per l'acquisto della proprietà mediante usucapione.
In particolare, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni rese dai testi escussi non sono idonee e sufficienti a provare l'usucapione dei beni.
Soprattutto va evidenziato che i convenuti hanno dedotto di avere posseduto in modo autonomo i beni in questione per trent'anni a partire dal 1989.
Ebbene all'epoca l'immobile era ancora nel compossesso del comproprietario SO
(deceduto il 9.7.2008) che lo aveva concesso in godimento (detenzione) ai germani, odierni convenuti.
Né è stato provato in alcun modo il mutamento da parte dei convenuti della detenzione in possesso.
Pertanto, la domanda riconvenzionale di usucapione va rigettata.
Ne discende l'accoglimento dell'azione di rivendica e dell'azione di riduzione in pristino proposta dagli attori, con condanna dei convenuti a rimuovere i vasi e le recinzioni che impediscono il godimento dello spazio comune ed a consegnare agli attori le chiavi del cancello carrabile di accesso alla parte destra dello spiazzo.
La giurisprudenza della S.C. in base alla quale l'uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall'art. 1102 c.c. ha due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, con la conseguenza che a rendere illecito l'uso basta il mancato rispetto dell'una o dell'altra delle due condizioni, sicché anche l'alterazione della destinazione della cosa comune determinato non soltanto dal mutamento della funzione, ma anche dal suo scadimento in uno stato deteriore, ricade sotto il divieto stabilito dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. n. 7752/1995, Cass. n. 3640/2004 e Cass. n. 7618/2019).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la condotta dei convenuti, consistente nella chiusura dello spazio comune stabile o, comunque nella continua, occupazione dello spiazzo comune (o per l'ampiezza totale o quasi totale di esso), configuri un abuso, poiché impedisce agli altri comunisti di partecipare all'utilizzo dello spazio comune, ostacolandone il libero e pacifico godimento ed alterando l'equilibrio tra le concorrenti ed analoghe facoltà.
Pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea di rivendicazione e per l'effetto accerta che l'intero spazio antistante le unità immobiliari site in via Libertà n. 180 di Nocera Superiore è comune a tutte le parti in causa;
2) Condanna i convenuti a rimuovere i vasi e le recinzioni che impediscono il godimento dello spazio comune suddetto ed a consegnare agli attori le chiavi del cancello carrabile di accesso alla parte destra dello spiazzo;
3) Condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Daniele
Angrisani, difensore degli attori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in euro 247,47 per spese vive ed euro 2700,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 07/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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